Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/03/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso. Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6682 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. IANNUZZI Parte_1
FABIOLA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MIRRA Controparte_1
ANTONIO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28/02/2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/11/2024 parte ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente in data 22/08/2009 in NA (AV), dal quale sono nate due figlie: (19/02/2010) e (16/09/2016); Per_1 Per_2
Si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio e si riportava all'accordo intervenuto nelle more del giudizio.
All'udienza del 28/02/2025, le parti si riportavano all'accordo precedentemente raggiunto e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione del
Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale pronunciata da questo Tribunale, con sentenza del 18/04/2024, passata in giudicato.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1) i coniugi dalla separazione coniugale non si sono più riconciliati e non intendono riconciliarsi;
2) la casa coniugale, è stata venduta e la si è trasferita presso altro immobile Parte_1
unitamente alle due figliole in Caserta alla via Fanton n. 3, mentre il SI. attualmente CP_1
vive presso casa della madre in Pignataro Maggiore, alla via Isaac Rabin n. 4, pertanto nessuna disposizione e prevedere per l'assegnazione della casa coniugale;
3) Affidamento minori le figlie minori e saranno congiuntamente affidate ai Per_1 Per_2
genitori con domicilio preferenziale presso la madre in Caserta alla via Fanton n.
3. In ottemperanza al decreto legislativo 28.12.2013 n.154 e ai sensi dell'art. 337 sexies codice civile, entrambi i coniugi si obbligano a comunicare, entro il termine perentorio di trenta giorni,
l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio. Le decisioni di maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Tale scelta testimonia la congiunta volontà di non voler escludere uno di essi dalla normale continuazione dei rapporti con il figlio custodendo il diritto dei minori a mantenere un legame equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, assicurando, nonostante la separazione coniugale, l'esistenza di una famiglia non più fondata sulla convivenza dei suoi membri, ma sulla capacità dei genitori di continuare a svolgere civilmente il loro ruolo, nonostante la crisi coniugale;
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4) Collocamento, diritto di visita e festività. Nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, le figlie minori avranno un collocamento privilegiato presso la madre. Resta inteso che al fine di provvedere, comunque, ad una regolamentazione del diritto di visita che assicuri una continuità dei rapporti genitoriali, un diritto di visita del padre che terrà con sé le figlie alternativamente alla moglie per i fine settimana a partire dalle ore 09:00 del sabato sino alle
21:00 della domenica successiva. Terrà ulteriormente le minori due giorni feriali (martedì e giovedì) a settimana dalle 17:00 alle 21:00. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé le minori per 15 giorni consecutivi ricompresi tra il 20 giugno ed il 10 settembre concordando con la SI.ra il periodo individuato entro il 15 maggio di ogni anno e comunicando Parte_1
l'eventuale meta di vacanza. Anche la SI.ra , con interruzione delle visite paterne, avrà la Parte_1
possibilità di trascorrere 15 giorni consecutivi ricompresi tra il 20 giugno ed il 10 settembre con le stesse modalità di scelta precedentemente fissate, comunicando l'eventuale meta di vacanza e il periodo. Entrambi i coniugi si impegnano a rendere raggiungibili telefonicamente le figlie, dall'altro genitore, nei periodi suindicati. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalle minori alternativamente con i due genitori secondo il seguente prospetto esemplificativo: dal 23 dicembre pomeriggio al 31 dicembre mattina con il padre, dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio con la madre;
Pasqua con il padre ed il lunedì in Albis con la madre e viceversa. Il compleanno e l'onomastico delle minori verrà festeggiato con entrambi i genitori anche, eventualmente, in tempi separati. La festa della mamma e del papà, i giorni di compleanno ed onomastico dei genitori potranno essere interamente trascorsi dai figli minori con il genitore festeggiato 6. I coniugi si impegnano a modificare orari e modalità di visita nel rispetto sia delle eSIenze di vita e lavoro dei coniugi stessi, che delle eSIenze educative ed emotive delle ragazze ed in modo tale da permettere loro di avere sempre, durante la propria crescita, come riferimento, entrambe le figure genitoriali;
5) Mantenimento ordinario dei figli minori. Il SI. provvederà mensilmente al CP_1
mantenimento ordinario delle figlie minori, versando alla SI.ra , entro il giorno 5 Parte_1
(cinque) di ogni mese la somma di € 500,00 (cinquecento/00) in ragione di euro 250/00 cadauna figlia. L'importo del contributo al mantenimento sarà adeguato in modo automatico annualmente, sulla base degli indici ISTAT;
6) Il SI. consentirà la percezione, nella misura del 100%, dell'assegno Controparte_1
unico per le figlie, in favore della SI.ra e congiuntamente assolveranno a tutte Parte_1
le incombenze di carattere burocratico in tal senso;
7) Spese accessorie/straordinarie. Per quanto concerne le spese straordinarie, dettate da eSIenze specifiche non quantificabili ex ante, cosiddette non solo perché oggettivamente 4
imprevedibile nell'an, ma altresì perché non determinabili nel quantum, proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita, sono determinate, nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge. Al fine di evitare qualsiasi possibile controversia sulla natura delle spese e sulla loro specifica regolamentazione, sin d'ora, si precisa che i coniugi di comune intesa convengono che le spese per il doposcuola /attività ludica e centro estivo dei minori sono a carico di entrambi i genitori. In merito alle spese sportive, entrambi i coniugi convengono sin d'ora che i minori dovranno svolgere un'attività sportiva in linea con le inclinazioni naturali. I costi dell'attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività agonistica saranno ripartiti a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Pertanto le quote innanzi determinate si sommeranno all'assegno mensile di € 500,00 a carico del SI. Inoltre si provvede a CP_1
distinguere le spese straordinarie per le quali è necessario semplicemente che il genitore affidatario provveda a dare formale comunicazione all'altro coniuge al fine di richiedergliene la compartecipazione, dalle spese straordinarie per le quali, invece, vi è necessità di preventivo e formale accordo scritto tra gli stessi. Il tutto alla luce del protocollo di spese straordinarie
Tribunale di S. Maria CV che viene consegnato alle parti. Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione (debitamente documentate): spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese per dentista, oculista e sanitarie tramite SSN (in difetto di accordo su specialista privato); spese di assicurazione e bollo per mezzo di trasposto (quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori). Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori: Scolastiche: testi scolastici universitari, scuole private ulteriori rispetto a quelle già definite con il presente accordo, spese di alloggio in università pubbliche e private, ripetizioni, master e specializzazioni post universitari, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio ecc;
Spese medico sanitarie: interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche ecc;
8) I ricorrenti rinnovano il reciproco consenso all'espatrio, al rilascio ed al rinnovo del passaporto anche per le figlie minori, obbligandosi reciprocamente a prestare il consenso nelle forme di legge, così come sarà richiesto dalla P.A. In ogni caso il consenso ai viaggi all'estero delle minori insieme ad uno dei due genitori dovrà essere accordato di volta in volta da entrambi i genitori;
9) Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e nulla è dovuto a titolo di mantenimento dell'uno nei confronti l'altro; 5
10) le parti rinviano in altra sede ogni eventuale pretesa di carattere economico riguardante il finanziamento per la vettura For S Max;
11) Per ogni altro valga la legge.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, lo scioglimento del matrimonio celebrato in NA (AV) il 22/08/2009 da nata l'[...] in [...]
BRASILE e nato il [...] in [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA (AV) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 4, parte I, Uff. 1, anno 2009);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di conSIlio del 28/03/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese