Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/03/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 10 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4525 dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CANDALICE Fabio ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Bari, alla via F. Lattanzio, n. 80
– Ricorrente –
CONTRO
in persona del direttore generale Controparte_1 pro tempore, dott. rappresentata e difesa dall'avv. TRAVI Raffaella e Controparte_2 dall'avv. MARINO Grazia Benedetta Marina ed elettivamente domiciliata presso la propria struttura burocratica legale in Bari, alla piazza Giulio Cesare, n. 11
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.04.2023, dipendente dell' Parte_1 [...]
presso l' Controparte_3 Controparte_4
chiedeva il riconoscimento del diritto al servizio mensa, anche con modalità sostitutive, ed
[...] il conseguente risarcimento del danno patito per la mancata fruizione, da parametrarsi all'importo di
L si costituiva in giudizio ed Controparte_1 eccepiva l'infondatezza della domanda in fatto e diritto.
All'udienza odierna, le parti discutevano la causa ed il Giudice decideva come da sentenza contestuale.
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che la questione per cui è causa è stata affrontata e decisa dalla Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 1777 del 2024, e da questo Tribunale, con sentenze n. 819 del 2025, n. 19 del 2025 e n. 3660 del 2024, alle cui motivazioni, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si fa sommariamente rinvio.
L'art. 29, comma 1 del C.C.N.L. Comparto Sanità 20.09.2001, integrativo del C.C.N.L. 07.04.1999, prevede la possibilità per le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, di istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive. Hanno diritto alla mensa, ai sensi del comma 2 della disposizione, tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
Sul punto, l'art. 27, comma 4, C.C.N.L. Comparto Sanità 2016-2018, dispone che, “qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa)”.
L'art. 7, comma 2 della legge regionale n. 1 del 2008 precisa che il riconoscimento del diritto è sottoposto alla sussistenza di “due condizioni essenziali: a) particolare articolazione dell'orario di lavoro;
b) compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio”. In assenza, secondo quanto sancito dal comma 3, “è fatto assoluto divieto di attivare il servizio”.
Dall'interpretazione normativa si evince, dunque, che non è stato costituito nell'immediato “alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio mensa, né quanto alle possibili modalità sostitutive di fruizione”, essendo rimessa ogni determinazione al riguardo “alle aziende sanitarie datrici, compatibilmente con le risorse disponibili”. Infatti, le parti sociali, con la formula adottata dall'art. 29 C.C.N.L. del 2001, hanno espressamente previsto “l'abrogazione “sia dell'art.
33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987”, che attribuiva “direttamente ed immediatamente il diritto
[…] senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori”, “sia del secondo comma dell'art. 68 d.p.r. n.
384 del 1990”. In tal modo, “sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata” (cfr. Cass. civ., n. 25192 del 2013 e n. 16736 del 2012; Corte
d'Appello di Bari, n. 2289 del 2019), come effettivamente avvenuto, nel caso di speciale, con l'accordo sindacale del 29.03.2001, con cui la resistente si è obbligata a riconoscere il diritto alla mensa ai dipendenti non turnisti per ciascuna giornata di rientro pomeridiano senza vincolo di fascia oraria a partire dal 01.05.2001.
Tuttavia, tale accordo è stato stipulato in epoca antecedente alla costituzione dell'
[...]
quale stabilimento ospedaliero del , avvenuta a far data dal Controparte_4 CP_1
01.01.2005, come da delibera regionale n. 957 del 29.06.2004 e regolamento regionale n. 9 del
23.12.2004. In sostanza, all'epoca della sottoscrizione dell'accordo sindacale del 29.03.2001, i lavoratori impiegati presso il presidio pediatrico non erano ancora dipendenti del CP_4
, non potendo così maturare alcun diritto all'allestimento di una mensa in loro favore. CP_1
Inoltre, la resistente non può ritenersi obbligata all'istituzione del servizio, anche con modalità sostitutive, in quanto condizioni per il riconoscimento del diritto sono rappresentate dal proprio assetto organizzativo (“articolazione dell'orario di lavoro”) e soprattutto dalla “compatibilità con le risorse finanziarie disponibili”.
Ciò significa che la normativa collettiva nazionale non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, essendo rimessa, come suddetto, “ogni determinazione alle aziende sanitarie datrici, compatibilmente con le risorse disponibili”; né il sindacato del giudice può estendersi ad
“aspetti di macro gestione e di impiego delle risorse pubbliche”, ossia profili “immanenti al modo di essere del SSN, sottratti per definizione al controllo giudiziario, siccome riservati alla potestà organizzativa” (cfr. Corte d'Appello di Bari, n. 2289 del 2019).
L'esigenza del rispetto dei vincoli di bilancio è esplicitata anche nel d.lgs. n. 165 del 2001: la contrattazione nazionale individua le regole e definisce l'entità delle risorse finanziarie disponibili entro cui la contrattazione integrativa può muoversi, prevedendo stringenti meccanismi di controllo, pubblicità e monitoraggio, al fine di garantire il contenimento della spesa pubblica.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, giova rimarcare che, “ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 3, 40 bis, comma 3 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, sono nulle le clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al contratto annualmente demandato al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del d.lgs. n. 286 del
1999” (cfr. Cass. civ., n. 5679 del 2022). Secondo la Cassazione, infatti, l'impostazione normativa
“impedisce di ritenere la mancanza della corrispondente verifica” della compatibilità finanziaria
“come mero vizio endoprocedimentale ed anzi comporta, ai sensi dell'art. 40, comma 3, ultimo inciso, l'invalidità per contrasto con centrali regole procedurali stabilite dal CCNL”.
Di talché, la scelta del Policlinico di non riconoscere il diritto non è sindacabile, essendo stata assunta in ragione della necessità di assicurare l'equilibrio economico di bilancio, come da art. 7, comma 2 della legge regionale n. 1 del 2008. Diversamente opinando, se l'azienda estendesse il beneficio a tutti i dipendenti, compresi quelli non interessati dall'accordo sindacale del 29.03.2001, violerebbe gli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali e integrativi, “applicando clausole di un contratto decentrato in contrasto con quello nazionale o con norme imperative di legge che sono nulle e devono essere disapplicate”.
Pertanto, il menzionato accordo sindacale non è idoneo a sostenere la richiesta risarcitoria, risultando non solo “anteriore all'accorpamento dell'Ospedale Pediatrico al Policlinico” ma anche
“difforme dalla normativa nazionale e regionale, alla luce della quale occorre la copertura di spesa”; peraltro, trattandosi di un “accorpamento che ha interessato numerosissimi dipendenti, a maggior ragione risulta inapplicabile” (cfr. Corte d'Appello di Bari, n. 1777 del 2024).
Infine, a fondamento della pretesa non può invocarsi nemmeno il principio della parità di trattamento, di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001: esso “vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva”, ma “non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede”; la disparità, dunque,
“trova titolo non in scelte datoriale unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete” (cfr. Cass. civ.,
Sez. Un., n. 10454 del 2008; Cass. civ., n. 24574 del 2024, n. 6553 del 2019 e n. 1037 del 2014).
In conclusione, la domanda va rigettata.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti. Stante la connotazione interpretativa delle questioni giuridiche sottese e il mutamento giurisprudenziale sul punto, equo appare compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 12.04.2023, nei confronti dell'
[...] [...]
così provvede: Controparte_3
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Bari, 10 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa