TRIB
Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/10/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 847/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. dott.ssa Claudia MANCONI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata avente ad oggetto: divorzio (scioglimento del matrimonio) promossa con ricorso depositato in data 10 aprile 2025 da
(C.F. ) con elezione di domicilio in Sassari, in via Parte_1 C.F._1
Principessa Jolanda n.60 presso lo studio dell'Avv. Chiara Tiberi (C.F. che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura alle liti del 24.02.2025 allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
(C.F. ) con elezione di domicilio in Sassari, in via CP_1 C.F._3
Roma n.61/scala b presso lo studio dell'Avv. Orlando Ugone (C.F. ), che la C.F._4
rappresenta e difende giusta procura alle liti del 29.07.2025 allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte Ricorrente:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in LM, in data 4 giugno 1988, tra
pagina 1 di 4 e , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CP_1 Parte_1
LM per l'anno 1988, al n 4P. 1 S. mandando all'Ufficiale dello Stato Civile perché annoti
l'emananda sentenza, alle seguenti condizioni
1. i coniugi vivRanno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2. il ricorrente da atto che i comparenti sono economicamente autonomi ed indipendenti;
3. nulla sul mantenimento dei figli perchè entrambi autosufficienti;
4. con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per parte Resistente:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e CP_1 [...]
, celebrato in LM, in data 4 giugno 1988, trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1
Matrimonio del Comune di LM per l'anno 1988, al n 4P. 1 S. mandando all'Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune, a mezzo della rituale comunicazione da parte della cancelleria, affinché proceda alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Con compensazione delle spese processuali fra le parti in caso di trasformazione in consensuale.
3) Con vittoria di spese in caso di prosecuzione giudiziale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 aprile 2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in CP_1
LM (SS) in data 4.06.1988, atto regolarmente trascritto presso gli atti dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di LM al n.4, parte I, anno 1988.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati due figli, (nato il [...]) e Per_1 Per_2
5.09.1995) entrambi maggiori d'età ed economicamente autosufficienti, ha dedotto che con decreto cron. n.10048/2014, reso nel procedimento iscritto al Rg. n.3260/2014, in data 15.12.2014, il Tribunale di Sassari aveva omologato la dichiarato la separazione personale tra i coniugi.
Ha rappresentato che dal momento della comparizione dei coniugi davanti al Presidente non era stato più possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale della famiglia, che erano decorsi i termini di cui all'art. 3 L. 01.12.1970 n. 898, così come modificato dall'art. 1 L. 06.05.2015 n 55 e che ricorrevano, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge per la richiesta declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato che i coniugi erano entrambi economicamente indipendenti e che avevano in comproprietà la casa coniugale, in LM, in via Don Luigi Sturzo, strutturata su più livelli ove abitavano entrambi.
Ha concluso come in epigrafe.
pagina 2 di 4 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.08.2025 si è costituita la resistente dichiarando di aderire alla domanda di scioglimento del matrimonio e concludendo come in epigrafe.
All'udienza del 23.09.2025 fissata per la comparizione personale delle parti, queste ultime hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio, celebrato con il rito civile, Parte_1 CP_1
in regime patrimoniale di separazione dei beni, il 04.06.1988 in LM (SS), con trascrizione negli
Atti dello Stato Civile del Comune di LM al n.4, parte I, anno 1988, dalla cui unione sono nati due figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Le parti si sono in seguito separate consensualmente il 15.12.2014, davanti al Presidente del Tribunale di Sassari, in forza di decreto di omologazione cron. n. 10048/2014 del 15.12.2014 pubblicato in pari data.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito civile.
Non essendovi figli minori né richieste di natura economica nessuna ulteriore statuizione deve essere adottata.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in LM (SS) in data 4.06.1988 tra
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SS) in via Don Luigi Sturzo, e (C.F. ) nata ad [...] CP_1 C.F._3
(SS) il 20/06/1964, ivi residente in via Don Luigi Sturzo, atto regolarmente trascritto negli Atti dello
Stato Civile del Comune di LM al n.4, parte I, anno 1988, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LM (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Presidente. dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. dott.ssa Claudia MANCONI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata avente ad oggetto: divorzio (scioglimento del matrimonio) promossa con ricorso depositato in data 10 aprile 2025 da
(C.F. ) con elezione di domicilio in Sassari, in via Parte_1 C.F._1
Principessa Jolanda n.60 presso lo studio dell'Avv. Chiara Tiberi (C.F. che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura alle liti del 24.02.2025 allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
(C.F. ) con elezione di domicilio in Sassari, in via CP_1 C.F._3
Roma n.61/scala b presso lo studio dell'Avv. Orlando Ugone (C.F. ), che la C.F._4
rappresenta e difende giusta procura alle liti del 29.07.2025 allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte Ricorrente:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in LM, in data 4 giugno 1988, tra
pagina 1 di 4 e , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CP_1 Parte_1
LM per l'anno 1988, al n 4P. 1 S. mandando all'Ufficiale dello Stato Civile perché annoti
l'emananda sentenza, alle seguenti condizioni
1. i coniugi vivRanno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2. il ricorrente da atto che i comparenti sono economicamente autonomi ed indipendenti;
3. nulla sul mantenimento dei figli perchè entrambi autosufficienti;
4. con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per parte Resistente:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e CP_1 [...]
, celebrato in LM, in data 4 giugno 1988, trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1
Matrimonio del Comune di LM per l'anno 1988, al n 4P. 1 S. mandando all'Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune, a mezzo della rituale comunicazione da parte della cancelleria, affinché proceda alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Con compensazione delle spese processuali fra le parti in caso di trasformazione in consensuale.
3) Con vittoria di spese in caso di prosecuzione giudiziale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 aprile 2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in CP_1
LM (SS) in data 4.06.1988, atto regolarmente trascritto presso gli atti dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di LM al n.4, parte I, anno 1988.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati due figli, (nato il [...]) e Per_1 Per_2
5.09.1995) entrambi maggiori d'età ed economicamente autosufficienti, ha dedotto che con decreto cron. n.10048/2014, reso nel procedimento iscritto al Rg. n.3260/2014, in data 15.12.2014, il Tribunale di Sassari aveva omologato la dichiarato la separazione personale tra i coniugi.
Ha rappresentato che dal momento della comparizione dei coniugi davanti al Presidente non era stato più possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale della famiglia, che erano decorsi i termini di cui all'art. 3 L. 01.12.1970 n. 898, così come modificato dall'art. 1 L. 06.05.2015 n 55 e che ricorrevano, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge per la richiesta declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato che i coniugi erano entrambi economicamente indipendenti e che avevano in comproprietà la casa coniugale, in LM, in via Don Luigi Sturzo, strutturata su più livelli ove abitavano entrambi.
Ha concluso come in epigrafe.
pagina 2 di 4 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.08.2025 si è costituita la resistente dichiarando di aderire alla domanda di scioglimento del matrimonio e concludendo come in epigrafe.
All'udienza del 23.09.2025 fissata per la comparizione personale delle parti, queste ultime hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio, celebrato con il rito civile, Parte_1 CP_1
in regime patrimoniale di separazione dei beni, il 04.06.1988 in LM (SS), con trascrizione negli
Atti dello Stato Civile del Comune di LM al n.4, parte I, anno 1988, dalla cui unione sono nati due figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Le parti si sono in seguito separate consensualmente il 15.12.2014, davanti al Presidente del Tribunale di Sassari, in forza di decreto di omologazione cron. n. 10048/2014 del 15.12.2014 pubblicato in pari data.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito civile.
Non essendovi figli minori né richieste di natura economica nessuna ulteriore statuizione deve essere adottata.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in LM (SS) in data 4.06.1988 tra
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SS) in via Don Luigi Sturzo, e (C.F. ) nata ad [...] CP_1 C.F._3
(SS) il 20/06/1964, ivi residente in via Don Luigi Sturzo, atto regolarmente trascritto negli Atti dello
Stato Civile del Comune di LM al n.4, parte I, anno 1988, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LM (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Presidente. dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4