Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4481/2024 R.G. LAVORO
TRA
E , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Tozzi e Giuseppina Chiariello;
- ricorrenti
E
, in persona del legale rapp.te, Controparte_1
in persona del legale rapp.te; Controparte_2
in persona del legale rapp.te, rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Ferrario;
- Controparte_3 resistente in persona del legale rapp.te, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacinto Siro Favalli, Controparte_4
Francesco Chiarelli e Giovanni Valentino.
- resistentI CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive. Azione di responsabilità solidale negli appalti ex art. 29, 2° comma, d.lgs.
276/2003.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
a) di aver lavorato per il periodo dal 02/01/2017 al 30/06/2022 ( eccetto che ha iniziato il Per_1
17.7.2019) quali operai con mansioni di addetti alla movimentazione merci di 5° e 6 livello C.C.N.L.
Autotrasporto Merci e Logistica in regime orario full-time 39 ore settimanali, alle dipendenze della
[...]
- quest'ultima operante quale subappaltatrice della subappaltatrice Consorzio Controparte_1
Co.Me.Tra.S presso la piattaforma Ce.Di. di Carinaro (CE) dove il servizio movimentazione merci CP_4 era stato appaltato da a Controparte_4 Controparte_3
1
nel contempo, i ricorrenti diffidavano CP_1
Co.Me.Tra.S, e a procedere al pagamento dei suddetti crediti Controparte_3 Controparte_4 di lavoro subordinati maturati, nella loro qualità di soggetti coinvolti nell'appalto movimentazioni merci
Ce. in virtù del principio della responsabilità solidale negli appalti ex art. 29 Controparte_5
d.lgs. 276/03.
Tanto premesso, i ricorrenti, nella presente sede, sulla base dei conteggi indicati in ricorso, concludevano chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento, in loro favore, delle seguenti somme :
ESPOSITO EURO 5.392,13 : euro 9.704,64 : 5.969,90 : EURO 12.042,25 Pt_1 Pt_1 Pt_1
CECERE: EURO 4.995,61 COME DA CONTEGGI IN RICORSO
Le parti convenute, non si costituivano, con la conseguenza che ne va dichiarata la contumacia.
All'esito dell odierna udienza la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa con sentenza emessa in pari data.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini seguenti.
Dall'esame degli atti di causa ed in particolare dalle risultanze delle verifiche ispettive effettuate dall'
, dalle buste paga in atti e dalle lettere di licenziamento è emersa la prova che i Controparte_6 ricorrenti siano stati dipendenti delle convenute con qualifica di operai a tempo pieno addetti alla movimentazione merci di 5° e 6 Livello CCNL . Controparte_7
I ricorrenti hanno sempre lavorato esclusivamente nell'ambito dell'appalto (tra la committente , CP_4 CP_ l'appaltatrice il subappaltatore Co.Me.Tra.S. e l'affidataria/subappaltatrice ) del servizio CP_1 movimentazione merci Ce presso la piattaforma di Carinaro (CE), come risulta dalle buste paga CP_5 prodotte in atti e dagli altri documenti di causa.
In virtù della pacifica catena di appalti presso il Centro Distribuzione di Carinaro. sussiste ed intercorre, una responsabilità solidale ex art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003 per i crediti di natura retributiva nei confronti di tutti lavoratori impiegati.
Resta da verificare la sussistenza della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 di tutti i soggetti coinvolti nell'appalto con riguardo alle voci di credito relative ai permessi e ferie maturati e non goduti, essendo pacifica anche tra le parti la sussistenza della responsabilità solidale con riguardo alla retribuzione di giugno 2022, ai ratei 13° e 14° mensilità maturati e non riscossi all'atto della cessazione del rapporto lavorativo, all'E.d.r.
Controversa tra le parti in causa è, dunque, l'estensione dell'obbligazione in solido di cui all'art. 29 d. lgs.
276/03.
Ed invero le convenute hanno evidenziato che la responsabilità solidale ex art. 29, D.lgs. 276/2003, CP_ invocata da controparte nei confronti di e , attiene esclusivamente ai “trattamenti retributivi” CP_4 che siano eventualmente dovuti ad un lavoratore che abbia operato nell'ambito del contratto di appalto, tra cui, non rientrano né le somme richieste a titolo di permessi né le somme richieste a titolo di ferie residue non avendo, le stesse la natura di “trattamenti retributivi” bensì natura risarcitoria e come tali escluse dalla garanzia ex lege.
Per converso le parti ricorrenti hanno evidenziato che anche l'indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute e di permessi sono sottoposte al vincolo solidale di cui all'art. 29 del Dlgs 276/2003 in quanto crediti aventi carattere retributivo, in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel
2 periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, assoggettati a contribuzione previdenziale ed incidenti sul T.F.R.
Su tale punto, l'orientamento prevalente della Cassazione (Sentenza n. 10354 del 19/05/2016 e, più recentemente, Cass. 10/01/2019, n. 444 ) - tendente ad affermare che: “In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti” - ha trovato continuità nell'ordinanza n. 31109 del 2.11.21 in cui si ribadisce “l'applicazione del regime della solidarietà ai crediti per T.F.R. e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, e l'esclusione da tale garanzia dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti i quali hanno natura risarcitoria (v. Cass. n. 8627 del 1992;
Cass. n. 2231 del 1997; Cass. n. 8212 del 1997; Cass. n. 13039 del 1997; Cass. n. 3298 del 2002)”
L'odierno giudicante aderisce a tale ultimo orientamento secondo cui, stante la natura cd mista
(indennitaria oltre che retributiva) della predetta voce di credito la stessa non può ritenersi ricompresa tra quei trattamenti di natura “strettamente” retributiva previsti dalla norma.
Pertanto la domanda di responsabilità solidale ex art 29, d. lgs n. 276/2003 non può essere accolta in relazione ai crediti rivendicati a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute e permessi
Il credito per TFR è ricompreso nella norma di cui all'art. 2 L. 276/03, pertanto va dichiarata l'applicabilità dell'art.29, comma 2, D.Lgs. 276/03, deve essere quindi affermata nei confronti di tutte le convenute.
Venendo alla quantificazione degli importi, va osservato che le somme richieste dai ricorrenti e per le quali vi è condanna, per come elaborate nei conteggi allegati, ed in particolare quelle per cui vi è stata declaratoria di responsabilità solidale che attengono, innanzitutto, al pagamento di differenze retributive per paga base del mese di giugno 2022, ratei di tredicesima mensilità.
Va anche evidenziato che la parte convenuta non ha fornito conteggi alternativi essendo peraltro contumace. Delle seguenti somme va dunque disposta la condanna, unitamente agli interessi ed alla rivalutazione, come indicato in dispositivo;
a) euro 1.577,46 a titolo di retribuzione del Parte_1 mese di giugno 2022 per cui vi è condanna solidale;
c) euro 131,45 per rateo di 13^ giugno 2022 ed euro
131,45 per rateo di 14^ giugno 2022 per cui è condanna solidale;
d) euro 503,86 per E.d.r. non corrisposti per cui vi è condanna solidale;
e) euro 2.857,88 a titolo di residuo tfr per cu vi è condanna solidale. Somma totale delle differenze retributive dovute € 5202,10. : a) euro 1.555,84 a titolo di Parte_2 retribuzione del mese di giugno 2022 per cui vi è condanna solidale;
c) euro 129,65 per rateo di 13^ giugno
2022 ed euro 129,65 per rateo di 14^ giugno 2022 per cui vi è condanna solidale d) euro 2065,50 per E.d.r. non corrisposti per cui vi è condanna solidale;
e) euro 2.151,72 a titolo di residuo tfr per cui vi è condanna solidale. Somma totale delle differenze retributive dovute euro 4.173,36 responsabilità solidale. Parte_1
: a) euro 1.688,16 a titolo di retribuzione del mese di giugno 2022 per cui vi è condanna solidale;
[...]
c) euro 140,68 per rateo di 13^ giugno 2022 ed euro 140,68 per rateo di 14^ giugno 2022 per cui vi è condanna solidale;
d) euro 536,19 per E.d.r. non corrisposti per cui vi è condanna solidale;
e) euro 4.638,88
a titolo di residuo tfr per cui vi è condanna solidale. Somma totale delle differenze retributive dovute €
7.144,59 responsabilità solidale. : a) euro 1.534,22 a titolo di retribuzione del mese di Parte_3 giugno 2022 per cui vi è condanna b) euro 127,85 per rateo di 13^ giugno 2022 ed euro 127,85 per rateo di
14^ giugno 2022 per cui vi è condanna solidale;
d) euro 165,20 per E.d.r. non corrisposti per cui vi è condanna solidale;
e) euro 1.437,28 titolo di residuo tfr per cui vi è condanna solidale. Somma totale delle differenze retributive dovute 3.392,40 responsabilità solidale : a) euro 1.555,84 a titolo di CP_8 retribuzione del mese di giugno 2022 per cui vi è condanna b) euro 129,65 per rateo di 13^ giugno 2022 ed euro 129,65 per rateo di 14^ giugno 2022 per cui vi è condanna solidale;
d) euro 223,02 per E.d.r. non
3 corrisposti per cui vi è condanna solidale;
e) euro 1.437,28 titolo di residuo tfr per cui vi è condanna solidale. Somma totale delle differenze retributive dovute 3.475,44 responsabilità solidale
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto, con condanna delle convenute -ex art. 29 cit. -al pagamento, in solido, delle somme indicate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: 1) in accoglimento parziale della domanda ex art. 29, 2° comma dlgs 276/03, condanna;
il conzorzio Co.Me.Tra.S.; e in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_9 solido, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 5.202,10, in favore del Parte_1 ricorrente dell'importo di euro 4.173,36, in favore del ricorrente Parte_2 Parte_4 dell'importo di euro 7.144,59 euro 3.392,40 ed in favore del ricorrente Parte_3 CP_8 dell'importo di euro 3.475,44 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ex lege dovuti;
- condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese di lite liquidate in euro 4.550,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %,
Aversa, 15/01/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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