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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/10/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
LL AR Presidente relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere
Stefano Greco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: risarcimento danni nella causa iscritta al n. 557 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, il Parte_2
con sede in Sassari, c.f. , elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in Cagliari via Einaudi n. 11 presso lo studio dell'avv. Luca De
Angelis che la rappresenta e la difende in forza di procura speciale in calce all'atto di appello, nonché in virtù della Delibera del Direttore Generale n.
957 del 16.12.2021;
APPELLANTE
CONTRO nato il [...] a [...] Controparte_1 ed ivi residente CF C.F._1 CP_2
nata il [...] a [...] ed ivi residente CF
[...]
nata il [...] a C.F._2 Controparte_3
LA IR (OR) ed ivi residente CF C.F._3 CP_4
nata il [...] in [...], residente ad LA IR CF
[...]
nato il [...] a C.F._4 CP_5
Oristano, residente a [...]C.F._5 CP_1
1 nata il [...] a [...] ed ivi Controparte_6 residente CF elettivamente domiciliati alla PEC C.F._6 dell'avv. Nunzio Cogotti che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATI
E RIASSUNTA DA
Controparte_7
(P.IVA – C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_2 P.IVA_1 suo Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t. , CP_8 con sede legale in Sassari, rappresentata e difesa, elettivamente domiciliata in Cagliari via Einaudi n. 11 presso lo studio dell'avv. Luca De Angelis che la rappresenta e la difende in forza di procura speciale allegata al ricorso in riassunzione;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE nato il [...] a [...] Controparte_1 ed ivi residente CF C.F._1 CP_2
nata il [...] a [...] ed ivi residente CF
[...]
nata il [...] a C.F._2 Controparte_3
LA IR (OR) ed ivi residente CF C.F._3 CP_4
nata il [...] in [...], residente ad LA IR CF
[...]
nato il [...] a C.F._4 CP_5
Oristano, residente a [...]C.F._5 [...]
nata il [...] a [...] ed ivi Controparte_9 residente CF elettivamente domiciliati alla PEC C.F._6 dell'avv. Nunzio Cogotti che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
All'udienza del 28 febbraio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante in riassunzione (come da ricorso in riassunzione):
2 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni di cui alla superiore espositiva, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello e, per l'effetto, richiamandosi le conclusioni rassegnate nel corso del primo grado di giudizio, riconoscere l'assenza di colpa nella condotta dei sanitari dell' – Reparto di Controparte_10
Malattie infettive;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma
Corte adita ritenga sussistere un profilo di responsabilità in capo all'Amministrazione appellante, comunque riformare la sentenza impugnata nella parte in cui qualifica il danno risarcibile come da perdita di chance, effettuando un ricalcolo in misura inferiore a quanto statuito dal Tribunale nella sentenza impugnata. Con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio.”
Nell'interesse degli appellati in riassunzione: (come da comparsa di costituzione):
“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda:
1. Dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
2. Confermare la Sentenza di Primo Grado ovvero confermare la condanna dell'appellante;
3. Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 7 marzo 2013 ha convenuto Parte_3 in giudizio la - e il Controparte_11 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_12 subiti a causa di un errore diagnostico di cui gli stessi dovevano ritenersi responsabili.
In particolare, l'attrice ha esposto:
- di aver iniziato ad accusare, nel marzo del 2010, un dolore persistente alla spalla sinistra, refrattario al trattamento mediante antidolorifici;
- di aver eseguito, nel giugno 2010, una radiografia del torace da cui emergeva la presenza di una zona di addensamento parenchimale
3 disomogeneo a carico del lobo superiore sinistro, ragione per cui le venne prescritta una terapia antibiotica da uno specialista pneumologo;
- di aver eseguito a fine luglio una radiografia di controllo che confermava il persistere dell'addensamento già segnalato nel mese precedente;
- che era stata ricoverata dal 27 luglio 2010 nella struttura malattie infettive dell'Ospedale “SS. Trinità” e sottoposta, dal 4 agosto, ad una terapia antitubercolare che non produceva alcun beneficio tanto che le veniva diagnosticato uno stato depressivo;
- di essere stata dimessa il 27 agosto 2010 con diagnosi di tubercolosi polmonare e sindrome depressiva con terapia da proseguire al domicilio;
- che alla visita di controllo del 28 settembre 2010 era stata ripetuta una TC toracica ed, all' esito degli esami, la situazione risultava peggiorata con incremento del numero delle dimensioni dei noduli precedentemente individuati talché le veniva prescritto di proseguire con la terapia in corso;
- di aver eseguito in data 14 dicembre 2010 una ulteriore RC toracica a seguito della quale, in data 17 dicembre 2010, era stata contattata da un sanitario del reparto malattie infettive che la invitava a sospendere le terapie in atto e ad effettuare un consulto pneumologico presso il il 23 Per_1 dicembre 2010;
- che non essendo, in detta visita, stati adottati provvedimenti di sorta, nel gennaio 2011 si era rivolta al reparto di pneumatologia dell'Ospedale
Zonchello di Nuoro dove le veniva diagnosticato un carcinoma polmonare con lesioni secondarie cerebrali, per il quale era in cura.
Costituitasi in giudizio l' , la quale ha contestato Parte_4 la domanda dell'attrice in quanto nessuna responsabilità poteva ravvisarsi in capo ai sanitari che l'avevano in cura poiché dalle analisi e dall'anamnesi emergeva effettivamente un quadro clinico di sospetta TBC, deceduta l'attrice, si sono costituiti in prosecuzione i genitori Controparte_1
e nonché i fratelli
[...] Persona_2 Controparte_6
ed i quali hanno fatto proprie le CP_3 CP_1 CP_5 domande della loro dante causa.
4 Istruita la causa con produzioni documentali e la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 3346/2021 pubblicata il 17 novembre 2021 il Tribunale di Cagliari ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara tenuta e condanna la in Controparte_13 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore degli eredi di nella misura di 45.316,09 €, oltre Parte_3 interessi dalla data della presente decisione e fino al saldo;
2) dichiara tenuta e condanna la Controparte_13 convenuta, alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che liquida in complessivi € 11.742,00 per compensi professionali, oltre 458,00 per spese esenti, spese generali e accessori di legge;
3) pone definitivamente a carico della le Controparte_13 spese della consulenza tecnica, come già liquidate dal Giudice in corso di causa”.
Con atto di citazione notificato il 21 dicembre 2021 l'
[...]
ha proposto appello. Costituitisi in giudizio Parte_1 [...]
Controparte_1 Persona_2 Controparte_9
il giudizio è Controparte_3 Parte_5 stato dichiarato interrotto con ordinanza del 25 ottobre 2024, considerato che dal 1° gennaio 2022 l'appellante si era estinta ed era stata sostituita dalla
Gestione Regionale Liquidatoria per la CP_13
Riassunto il giudizio dall'ente subentrante con ricorso depositato il
14 gennaio 2025, costituitisi in giudizio gli appellati, all'udienza del 28 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali.
Il giudice di prime cure ha ritenuto fondate le doglianze della parte attrice circa l'operato dei sanitari alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che conducevano a ritenere che la condotta di coloro che ebbero in cura la dal 27.7.2010 al dicembre 2010 non fosse esente CP_1 da colpa.
5 Dette risultanze sono così esposte nella sentenza: “….Il consulente ha evidenziato che “la Paziente è stata costantemente seguita ed assistita con tutti i presidi disponibili per cercare di trattare il sospetto di
Tubercolosi polmonare posto in essere a seguito dell'esame TC del
04.08.2010”. ha precisato che l'impostazione della terapia anti-TBC era tempestiva e corretta, così come l'attento monitoraggio della funzione epatica per prevenire eventuali effetti collaterali da questa derivabili. Di contro, ha sottolineato come, “alla luce della cronistoria con cui si sono succeduti gli eventi, si può ragionevolmente affermare che, diversamente da quanto avvenuto per lo studio di una possibile infezione tipo TBC, i
Sanitari della non abbiano applicato la medesima CP_14 accuratezza al sospetto di una patologia neoplastica polmonare. Ciò nonostante, già in data 04.08.2010, lo Specialista in radiodiagnostica avesse evidenziato la necessità di ripetere un esame TC torace, finalizzato alla esclusione di un tumore in atto”. Nella relazione tecnica si legge:
“Pacifico ed incontestabile il rilievo che i Medici, pur avendo eseguito il
28.09.2010, il secondo esame TC che confermava una variazione in senso peggiorativo delle lesioni polmonari, non richiedevano una serie di esami che, per quanto precedentemente enunciato al punto 3, sono raccomandati con livello definito “positivo forte” dalla AIOM. Il descritto approccio pare quantomeno imprudente se si considera che la finalità delle citate Linee Guida è quella di individuare precocemente i pazienti con sospetta lesione neoplastica alla TC, accertarne una diagnosi citoistologica, nonché stabilire l'estensione intra ed extra toracica della neoplasia, con intenzione di potere praticare una resezione radicale della massa tumorale primaria. Secondo quanto già esposto, gli Operatori dell' attenendosi alle linee guida AIOM CP_10 CP_15 avrebbero dovuto porre sospetto di tumore polmonare e, una volta effettuata broncoscopia (negativa) e TC di controllo (con aggravamento e variazione del reperto), praticare una biopsia TC-guidata e, se anche questa fosse risultata negativa, sottoporre la paziente ad una mediastinoscopia con prelievo istologico. Quindi, una volta accertata la diagnosi cito-istologica, sarebbe stato opportuno stabilire l'estensione
6 intra ed extra toracica della neoplasia da cui risultava affetta
[...]
al fine di definire lo stadio clinico per impostare un adeguato Pt_3 protocollo terapeutico”. (Il grassetto ed il sottolineato sono del Tribunale).
Alla luce dei suddetti accertamenti il Tribunale ha ritenuto sussistere la responsabilità della struttura non già con riferimento alla mancata guarigione della paziente, apparendo l'evento morte purtroppo ineluttabile avuto riguardo allo stadio della malattia quando la si era ad essa CP_1 rivolta, quanto, piuttosto, con riferimento da un lato alla perdita della possibilità di veder rallentato il suo decorso e quindi aumentata la durata della sopravvivenza e dall'altro al peggioramento della qualità della vita nel periodo de quo. Nel caso di specie, per il ritardo diagnostico della patologia tumorale da cui l'attrice era affetta, era andata perduta dalla paziente la chances di vivere un tempo, quantificato in circa quattro mesi, in più rispetto a quello effettivamente vissuto.
Ritenuta provata la sussistenza di un danno risarcibile alla luce della giurisprudenza di legittimità specificamente richiamata, ha ritenuto di quantificare il relativo risarcimento attraverso l'applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.
Ribadito che il consulente tecnico aveva fatto coincidere la perdita di chances nella misura pari al ritardo nella diagnosi, ovvero nella misura di quattro mesi, sulla quale concordavano anche gli eredi della ha CP_1 quantificato il danno moltiplicando, in applicazione delle tabelle milanesi, il risarcimento per ciascuna giornata di invalidità temporanea permanente secondo il valore massimo per il numero dei giorni di cui la paziente avrebbe potuto godere, riconoscendo una personalizzazione massima pari al doppio del danno così determinato.
Il Tribunale ha, infatti, evidenziato come una corretta e tempestiva diagnosi avrebbe evitato alla una terapia inadeguata, che ne aveva CP_1 minato le condizioni fisiche senza produrre alcun beneficio nonché lo stato di prostrazione e di incertezza legato alla mancata conoscenza del male che l'affliggeva.
Primo motivo di appello: Erronea valutazione delle circostanze di fatto in cui si inserisce la condotta dei sanitari.
7 Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale non aveva valutato che i sanitari avevano applicato rigorosamente il protocollo sul trattamento della tubercolosi in relazione alla quale le linee guida imponevano un percorso di minimo sei mesi e massimo 18-24 per il trattamento di questa patologia infettiva.
L'attesa di sei mesi dopo l'inizio della terapia antitubercolare, ovvero fino al dicembre 2010, rispondeva, pertanto, a quanto previsto dalle suddette linee guida in quanto la modifica peggiorativa rilevata nel mese di settembre non poteva escludersi fosse ricollegata ad una reticenza dell'organismo al farmaco talché era stato ragionevole che i sanitari avessero atteso per capire quale fosse l'andamento della patologia. Quando allo scadere dei sei mesi, nel mese di dicembre, non vi era stato un miglioramento del quadro clinico della paziente, essi avevano sospeso immediatamente la terapia antitubercolare ed avevano prescritto ulteriori esami, rifiutati dalla che si era rivolta ad altra struttura, al fine di CP_1 accertare una possibile patologia tumorale.
Nessuna condotta imprudente era pertanto da addebitarsi ai sanitari, in quanto essi avevano applicato rigorosamente le linee guida in materia di tubercolosi polmonare che prevedeva il necessario trascorrere del tempo all'esito del quale era in corso la diagnosi differenziale al fine di accertare la sussistenza di una patologia tumorale, diagnosi non completata stante il rifiuto della paziente di sottoporsi agli esami prescritti.
“Il ragionamento svolto dai sanitari non è il frutto di una mancanza di attenzione o negligenza nel rispetto delle linee guida emanate dall'associazione oncologi, quanto, invero, dell'applicazione rigorosa del protocollo sul trattamento della tubercolosi.”
Il motivo è infondato e non scalfisce, per il vero, la ratio della decisione.
La responsabilità dei sanitari è stata affermata dal Tribunale, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non perché non siano state rispettate le linee guida del trattamento della tubercolosi polmonare ma perché, a due mesi di distanza dall'inizio del trattamento de quo, quando gli accertamenti finalizzati alla diagnosi di tubercolosi (ricerca
8 dell'agente patogeno, bacillo di avevano avuto esito negativo e la TC Per_3 del 28.9.2010 aveva evidenziato che “i reperti odierni appaiono variati per quanto concerne la micronodulia interessante gran parte dei segmenti polmonari che al momento attuale appaiono accresciuti per numero e dimensioni, sempre inferiori al cm di diametro max”, tenuto conto anche che nel referto TC del 4.8.2010 si leggeva “appare comunque opportuno, non potendosi escludere in assoluto la patologia eteroplasica, un follow up
TC a distanza post-terapia”, non sia stato attivato il protocollo AIOM
(Associazione Italiana Oncologi Medici) per escludere/confermare una patologia tumorale in atto, attivazione che non escludeva il prosieguo del trattamento antitubercolare secondo le relative linee guida.
In altre parole, la rigorosa applicazione del protocollo per il trattamento della tubercolosi polmonare, pacifica in atti, non esclude che alla fine del mese di settembre 2010, stanti gli elementi sopra indicati, i sanitari della struttura avrebbero dovuto disporre ed eseguire controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi, ovvero procedere alla cosiddetta diagnosi differenziale, attivando anche il protocollo Aiom, considerato che la storia clinica della paziente precedente al ricovero del luglio del 2010 ben si sintonizzava con i sintomi che potevano precedere una diagnosi di neoplasia.
Giova infatti evidenziare, al riguardo, che il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito che “sebbene la patogenesi delle neoplasie dell'apparato respiratorio preveda molteplici fattori, si può fermamente affermare che il fumo di tabacco costituisca il più importante fattore di rischio per l'insorgenza di tumore del polmone, e numerosi studi concordano sulla circostanza che detto agente sia, da solo, responsabile dell'85% dei casi osservati. Il rischio relativo è in stretta relazione con il numero di sigarette/die fumate, con la durata (in anni) dell'abitudine e con il contenuto di catrame. Nel caso di specie, le cartelle cliniche riportano testualmente che fosse fumatrice di 10-15 sigarette/die da Parte_3 circa trent'anni.”.
Il primo motivo di impugnazione deve pertanto essere rigettato.
Secondo motivo di appello: Erronea qualificazione del danno risarcibile
9 Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale aveva inquadrato il danno risarcibile nella categoria del danno da perdita di chances, contrariamente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamata. Nella denegata ipotesi in cui la Corte avesse ritenuto sussistente la responsabilità dei sanitari, doveva escludersi il danno da perdita di chances e, per l'effetto, avrebbe dovuto essere riformulato e ricalcolato il quantum risarcibile.
Il Tribunale ha escluso che il ritardo nella diagnosi sia in rapporto di causalità con il decesso della e ha disatteso la tesi del consulente di CP_1 parte attrice che ipotizzava il riconoscimento di una perdita di chances quantificabile con un'aspettativa di vita a cinque anni.
Verso tali conclusioni non è stato proposto appello e pertanto la riproposizione delle questioni ad esse sottese nella comparsa conclusionale della parte appellante pare francamente superflua.
Il Tribunale ha invece ritenuto che dovesse essere risarcito il danno sofferto dalla alla luce delle risultanze della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio secondo cui doveva ritenersi che, se si fosse anticipata la terapia chemioterapica poi effettuata, ella avrebbe avuto un aumento del periodo di sopravvivenza quantomeno pari all'intervallo di attesa della diagnosi ovvero di quattro mesi.
Anche a voler condividere la censura alla terminologia utilizzata dal
Tribunale per identificare il danno risarcibile, terminologia per la quale si rimanda alla esauriente sentenza della Suprema Corte n. 26851/2023,
l'appellante non censura né la ricorrenza di un danno risarcibile né il criterio utilizzato dal Tribunale per la sua liquidazione in via equitativa, limitandosi a domandare genericamente che venga riconosciuto un risarcimento del danno in misura inferiore.
In ogni caso si osserva che la Corte ritiene di far proprio il criterio adottato dal Tribunale per la liquidazione del danno, considerato che è stato rapportato al periodo di quattro mesi che è il periodo di ritardata diagnosi nel quale, con ogni ragionevole presunzione, è configurabile in capo all'originaria attrice un danno biologico a fronte della peggiore qualità della vita effettivamente vissuta, considerato che ella è stata sottoposta ad una
10 terapia pesante e inadeguata che ne ha minato le condizioni psico-fisiche e che non le ha portato alcun beneficio, e un danno morale considerato il grave stato di prostrazione ed instabilità riferibile allo stato di incertezza sul suo stato di salute.
Anche il secondo motivo di impugnazione deve, pertanto, essere rigettato.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Con riguardo alla liquidazione delle spese di lite si richiama Cass., n.
10367/2024: “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi.”
Le spese sono liquidate in relazione allo scaglione della somma riconosciuta dovuta, con la riduzione del 30% sul compenso che si sarebbe dovuto liquidare per una sola parte, stante l'identità in fatto e in diritto delle pretese dei consorti, applicando i valori minimi per le quattro fasi del giudizio tenuto conto della consistenza dell'attività difensionale spiegata e con la maggiorazione per la pluralità di parti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte appellata che liquida in euro 8743,00 oltre spese generali, Iva e CPA;
11 3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 24 settembre 2025
Il Presidente relatore
LL AR
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