Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara, nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII iscritto al n. 190/2025 del ruolo dei procedimenti unitari presentato da:
, C.F. nato a [...] il [...], per il tramite Controparte_1 C.F._1 dell'OCC Medì sito in Piazza dei Martiri n. 30, Napoli, con il nominato gestore della crisi dott.ssa
[...]
; Per_1
letti gli atti e i documenti del procedimento;
richiamati i precedenti decreti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.6.2025; letto l'art. 70 CCII;
pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 14.3.2025, ha proposto domanda di omologa del piano Controparte_1 di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Il piano, a fronte di debiti pari ad € 55.331,43 (di cui € 1389,71 in prededuzione ed € 1.725,83 in privilegio), prevede il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e di quelli privilegiati, nonchè la soddisfazione parziale di quelli chirografari nella misura del 30%, con il pagamento di una rata mensile costante pari ad euro 220,00 per una durata complessiva di circa 7 anni. Il piano contempla il soddisfo di ogni credito mediante la quota parte dello stipendio non assorbito dalle spese di mantenimento del nucleo familiare. Nel dettaglio, a fronte di un reddito mensile di circa € 2.000,00 e spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare pari ad € 1.780,00, il piano sembra essere sostenibile per il proponente e connotato da stabilità, essendo il ricorrente dipendente con contratto a tempo indeterminato.
Il decreto di fissazione dell'udienza di omologa, la proposta ed il piano sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori e non sono da questi pervenute osservazioni, così come precisato dal gestore della crisi con la relazione depositata in data 11.6.2025-
All'udienza del 12.6.2025 questo Giudice si riserva la decisione sull'istanza di omologa.
Tanto brevemente premesso, ritiene questo Tribunale che sussistono i presupposti per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da . Controparte_1
Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito sulla base della residenza dell'istante, vi è prova della qualità di consumatore, ovvero di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, in quanto risulta che il ricorrente è un lavoratore dipendente ed ha debiti insoluti riferibili esclusivamente ad esigenze personali e familiari (cfr. Cass. n. 1869/2016). Nello
– essendo la famiglia medio tempore ritornata in Campania - sono state necessarie considerevoli spese. Successivamente, anche in ragione di problemi di salute, il sig. è stato costretto a ricorrere al CP_1 credito al consumo, con un notevole aggravio della sua esposizione debitoria.
Ricorre, poi, lo stato di sovraindebitamento inteso quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento. Nella specie, a fronte di un reddito mensile percepito dal ricorrente pari ad € 2.000,00 circa e spese per il mantenimento del nucleo familiare- composto dal ricorrente, la moglie e 3 figli - stimate in € 1.783,25 cui si aggiungono impegni finanziari per un totale dei crediti scaduti pari ad € 53.941,72, appare palese la condizione di sovraindebitamento in cui il ricorrente si trova attualmente, essendovi un divario enorme tra il patrimonio attivo ed il monte debiti.
Non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 69 del CCII in quanto l'istante non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte;
non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori.
Quanto alla sussistenza del requisito soggettivo, dall'analisi del ricorso e della documentazione allegata non sono emerse condotte gravemente colpose tali da pregiudicare l'ammissibilità del piano, anzi emerge che il debitore abbia fatto ricorso al credito allo scopo di fronteggiare le esigenze della vita domestica.
In base ai mutati principi stabiliti dal Codice della Crisi l'accesso alla procedura di cui agli artt. 67 e ss. CCII, non richiede più la prova, da parte del debitore consumatore, della sua meritevolezza, ma l'assenza di condizioni ostative ex art. 69, comma 1, CCI, ovvero la frode o la condotta dolosa o gravemente colpevole del debitore.
Nell'attuale assetto delineato dal CCII, come attentamente osservato dal Tribunale di Avellino nella sentenza dell'11.4.2023, l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiano del tutto privi di giustificazione razionale, i quali devono essere valutati comparando tale condotta non già con quella dell'uomo avveduto e prudente, bensì con quella dell'uomo di minima diligenza, in quanto la legge individua quale condizione ostativa la sola “colpa grave”.
Nel caso di specie non sono emerse condotte gravemente colpose tali da pregiudicare l'ammissibilità del piano, anzi ciò che emerge è che il debitore ha fatto ricorso al credito allo scopo di fronteggiare le esigenze della vita domestica, tentando sempre di onorare gli impegni assunti anche attraverso la vendita dell'unico cespite di proprietà, mai contrando debiti per spese voluttuarie.
Per tutte le suesposte valutazioni, in assenza di osservazioni o contestazioni sulla convenienza della proposta, il piano deve essere omologato.
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da e dichiara Controparte_1 chiusa la procedura;
manda al gestore della crisi di: vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti e circostanze che ne impediscano l'attuazione, specificando se vi siano le condizioni per la modifica dello stesso, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;
trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, ovvero quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano;
provvedere ad aprire un conto della procedura;
accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII;
depositare una relazione finale alla scadenza del termine di esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;
dispone la comunicazione della sentenza a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;
manda la cancelleria per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Napoli.
Napoli, 16.6.2025
Il Giudice
Dr.ssa Loredana Ferrara