Articolo 39 della Legge 23 luglio 2009, n. 99
Articolo 38Articolo 40
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15 agosto 2009
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9 ottobre 2010
Art. 39. (Valorizzazione ambientale
degli immobili ((...)) penitenziari)

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
2. Il Ministero della giustizia, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonche' per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, puo', fatti salvi i diritti dei terzi, utilizzare direttamente gli istituti penitenziari con le medesime finalita' di cui al comma 1.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010