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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 23 settembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4605/2022 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Fulvio Parte_1
Papa ed elett.te dom.ta in S. Maria la Fossa alla Via Madonna delle Grazie 3, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. Ida Verrengia che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 5.7.2022, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto che in data
15.6.2022 l' notificava, a mezzo raccomandata a.r., l'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
000186497 protocollo .2000.27/05/2022.0361075 con la quale le ingiungeva il CP_1 pagamento, in solido con la società della sanzione amministrativa di € 23.000 Parte_2
e di € 6,60 a titolo di spese, per violazioni accertate mediante verbale prot. n.
.2000.05/05/2017.0163152 del 25/07/2017, con il quale l' CP_1 Controparte_1
ha contestato alla stessa ricorrente, nella qualità di legale rappresentante,
[...]
l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, riferibili all'anno 2011.
1 Ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981 nonché per prescrizione ai sensi dell'art. 28 l. 680/1981. Infine, ha lamentato l'assenza dell'elemento soggettivo.
Sulla scorta di tali premesse ha quindi concluso, previa sospensione del titolo, per la declaratoria di illegittimità e per l'annullamento dell'ordinanza opposta, o in subordine per la sua riduzione nel rispetto del minimo legale, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , resistendo al CP_1 ricorso con varie argomentazioni.
Nelle more del giudizio l' ha provveduto alla rettifica dell'ordinanza ingiunzione CP_1 rideterminando l'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 2.984,40, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, concedendo altresì alla parte la possibilità di estinzione della sanzione mediante il pagamento in misura ridotta in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.
Preso atto della mancata adesione della parte ricorrente alla sanzione ridotta, la causa è stata rinviata per la discussione ed è decisa all'esito dell'odierna udienza, mediante sentenza di cui è data lettura.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
È fondata l'eccezione di decadenza ex art. 14 Legge 689/1981.
Ai sensi dell'art. 14 Legge 689/1981, “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato
2 la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Si tratta di un termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis
Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024).
La Corte di Cassazione ha poi precisato che “in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse dalla quale decorre - ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge n. 689 del 1981 - il termine di novanta o trecentosessanta giorni, deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, ma non può sostituirsi alla stessa amministrazione nel valutare
l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale” (cfr. Cass. Sentenza n. 16642 del 08/08/2005; Sentenza n. 8326 del 04/04/2018).
Quindi, quanto al dies a quo, esso deve farsi decorrere dal momento in cui l'ente ha piena conoscenza degli elementi costitutivi dell'illecito e può provvedere alla sua piena contestazione.
In ordine all'applicabilità del suddetto termine alla fattispecie in esame, l' resistente CP_1 ha sostenuto che la disciplina di cui all'art. 2, co. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n.
638 (come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8) ha carattere speciale ed in quanto tale essa deroga alla disposizione generale dell'art. 14 L. 689/81.
Sul punto si osserva che l'articolo 2, co. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 stabilisce che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la
3 sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Dunque, secondo tale previsione normativa, il datore di lavoro non è punibile quando provvede al versamento richiesto entro tre mesi dalla contestazione, ma tale previsione non esonera in alcun modo l'amministrazione a una preventiva contestazione nel rispetto dei termini di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81. Una cosa, infatti, è il termine di 90 giorni entro cui l'ente pubblico può provvedere alla contestazione in seguito alla conclusione degli accertamenti istruttori secondo quanto previsto articolo 14 citato, altro è quello di tre mesi entro cui l'intimato può provvedere alla regolarizzazione in seguito alla contestazione, ex art. 2, co. 1 bis cit.
Peraltro, l'applicazione dell'articolo 14 suddetto alla materia in questione risulta, altresì, pienamente confermata dall'articolo 23 del D.L. n. 48/23 che ha modificato appunto l'art. 2 comma 1 bis prevedendo che “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole:
«da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Per il tenore di tale disposizione, riferita specificatamente proprio all'articolo 2 co. 1 bis in parola, risulta pacifica l'applicazione dell'articolo 14 della legge n. 689/81 alla fattispecie, senza deroghe se non quelle fatte proprie dall'articolo 23 suddetto.
Pertanto, alla materia per cui è causa deve applicarsi l'articolo 14 l. 689 del 1981.
Orbene, nella fattispecie in esame, risulta che l' ha contestato l'inadempimento rispetto CP_1 agli obblighi contributivi relativi al periodo 12/2011 e al periodo 11/2012 con provvedimento di accertamento del 5.5.2017, in violazione del termine di 90 giorni previsto dalla disposizione sopra richiamata, con la conseguenza che deve ritenersi intervenuta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la infrazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14.
4 Né la violazione di tale termine appare giustificata da accertamenti istruttori complessi, neppure dedotti da parte dell' resistente. Al riguardo, condividendosi il principio per CP_1 cui il Giudice deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato in relazione alla complessità degli stessi, deve evidenziarsi come nella memoria dell'ente non vi sia alcuna indicazione della data di inizio degli accertamenti istruttori e di quella della loro conclusione, nonché della loro complessità, in modo che si possa giustificare l'inosservanza del termine di 90 giorni di cui all'articolo
14 della legge n. 689/81. Né l'ente ha invero fornito prova alcuna di aver dovuto procedere a ulteriori e/o complessi accertamenti istruttori.
E non può certamente rilevare il mero assunto di parte resistente secondo il quale la violazione del termine per la contestazione deve tener conto che tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso, in assenza di qualsiasi elemento fattuale che consenta di individuare un momento - successivo al compimento del fatto illecito sanzionato e coincidente con la piena conoscenza del fatto illecito da parte dell'Istituto - dal quale il termine di decadenza in questione decorre.
Peraltro, il termine di decadenza si ritiene irrimediabilmente maturato anche laddove il dies
a quo sia individuato nell'entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016 (il 6.2.2016) che ha previsto la depenalizzazione parziale del fatto di reato attribuendo, di conseguenza, in siffatte ipotesi la potestà sanzionatoria all . Controparte_2
Per tutti i motivi esposti, deve essere dichiarata l'estinzione, ex art. 14 Legge 689/1981, dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000186497, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
In ordine alle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano compensate tra le parti in ragione della novità della questione trattata e della sussistenza di orientamenti difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, disattesa e/o assorbita ogni ulteriore deduzione, istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara l'estinzione, ex art. 14 Legge 689/1981, dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
000186497;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 23 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
5 Mariarosaria Iovine
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 23 settembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4605/2022 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Fulvio Parte_1
Papa ed elett.te dom.ta in S. Maria la Fossa alla Via Madonna delle Grazie 3, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. Ida Verrengia che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 5.7.2022, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto che in data
15.6.2022 l' notificava, a mezzo raccomandata a.r., l'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
000186497 protocollo .2000.27/05/2022.0361075 con la quale le ingiungeva il CP_1 pagamento, in solido con la società della sanzione amministrativa di € 23.000 Parte_2
e di € 6,60 a titolo di spese, per violazioni accertate mediante verbale prot. n.
.2000.05/05/2017.0163152 del 25/07/2017, con il quale l' CP_1 Controparte_1
ha contestato alla stessa ricorrente, nella qualità di legale rappresentante,
[...]
l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, riferibili all'anno 2011.
1 Ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981 nonché per prescrizione ai sensi dell'art. 28 l. 680/1981. Infine, ha lamentato l'assenza dell'elemento soggettivo.
Sulla scorta di tali premesse ha quindi concluso, previa sospensione del titolo, per la declaratoria di illegittimità e per l'annullamento dell'ordinanza opposta, o in subordine per la sua riduzione nel rispetto del minimo legale, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , resistendo al CP_1 ricorso con varie argomentazioni.
Nelle more del giudizio l' ha provveduto alla rettifica dell'ordinanza ingiunzione CP_1 rideterminando l'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 2.984,40, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, concedendo altresì alla parte la possibilità di estinzione della sanzione mediante il pagamento in misura ridotta in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.
Preso atto della mancata adesione della parte ricorrente alla sanzione ridotta, la causa è stata rinviata per la discussione ed è decisa all'esito dell'odierna udienza, mediante sentenza di cui è data lettura.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
È fondata l'eccezione di decadenza ex art. 14 Legge 689/1981.
Ai sensi dell'art. 14 Legge 689/1981, “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato
2 la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Si tratta di un termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis
Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024).
La Corte di Cassazione ha poi precisato che “in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse dalla quale decorre - ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge n. 689 del 1981 - il termine di novanta o trecentosessanta giorni, deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, ma non può sostituirsi alla stessa amministrazione nel valutare
l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale” (cfr. Cass. Sentenza n. 16642 del 08/08/2005; Sentenza n. 8326 del 04/04/2018).
Quindi, quanto al dies a quo, esso deve farsi decorrere dal momento in cui l'ente ha piena conoscenza degli elementi costitutivi dell'illecito e può provvedere alla sua piena contestazione.
In ordine all'applicabilità del suddetto termine alla fattispecie in esame, l' resistente CP_1 ha sostenuto che la disciplina di cui all'art. 2, co. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n.
638 (come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8) ha carattere speciale ed in quanto tale essa deroga alla disposizione generale dell'art. 14 L. 689/81.
Sul punto si osserva che l'articolo 2, co. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 stabilisce che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la
3 sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Dunque, secondo tale previsione normativa, il datore di lavoro non è punibile quando provvede al versamento richiesto entro tre mesi dalla contestazione, ma tale previsione non esonera in alcun modo l'amministrazione a una preventiva contestazione nel rispetto dei termini di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81. Una cosa, infatti, è il termine di 90 giorni entro cui l'ente pubblico può provvedere alla contestazione in seguito alla conclusione degli accertamenti istruttori secondo quanto previsto articolo 14 citato, altro è quello di tre mesi entro cui l'intimato può provvedere alla regolarizzazione in seguito alla contestazione, ex art. 2, co. 1 bis cit.
Peraltro, l'applicazione dell'articolo 14 suddetto alla materia in questione risulta, altresì, pienamente confermata dall'articolo 23 del D.L. n. 48/23 che ha modificato appunto l'art. 2 comma 1 bis prevedendo che “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole:
«da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Per il tenore di tale disposizione, riferita specificatamente proprio all'articolo 2 co. 1 bis in parola, risulta pacifica l'applicazione dell'articolo 14 della legge n. 689/81 alla fattispecie, senza deroghe se non quelle fatte proprie dall'articolo 23 suddetto.
Pertanto, alla materia per cui è causa deve applicarsi l'articolo 14 l. 689 del 1981.
Orbene, nella fattispecie in esame, risulta che l' ha contestato l'inadempimento rispetto CP_1 agli obblighi contributivi relativi al periodo 12/2011 e al periodo 11/2012 con provvedimento di accertamento del 5.5.2017, in violazione del termine di 90 giorni previsto dalla disposizione sopra richiamata, con la conseguenza che deve ritenersi intervenuta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la infrazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14.
4 Né la violazione di tale termine appare giustificata da accertamenti istruttori complessi, neppure dedotti da parte dell' resistente. Al riguardo, condividendosi il principio per CP_1 cui il Giudice deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato in relazione alla complessità degli stessi, deve evidenziarsi come nella memoria dell'ente non vi sia alcuna indicazione della data di inizio degli accertamenti istruttori e di quella della loro conclusione, nonché della loro complessità, in modo che si possa giustificare l'inosservanza del termine di 90 giorni di cui all'articolo
14 della legge n. 689/81. Né l'ente ha invero fornito prova alcuna di aver dovuto procedere a ulteriori e/o complessi accertamenti istruttori.
E non può certamente rilevare il mero assunto di parte resistente secondo il quale la violazione del termine per la contestazione deve tener conto che tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso, in assenza di qualsiasi elemento fattuale che consenta di individuare un momento - successivo al compimento del fatto illecito sanzionato e coincidente con la piena conoscenza del fatto illecito da parte dell'Istituto - dal quale il termine di decadenza in questione decorre.
Peraltro, il termine di decadenza si ritiene irrimediabilmente maturato anche laddove il dies
a quo sia individuato nell'entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016 (il 6.2.2016) che ha previsto la depenalizzazione parziale del fatto di reato attribuendo, di conseguenza, in siffatte ipotesi la potestà sanzionatoria all . Controparte_2
Per tutti i motivi esposti, deve essere dichiarata l'estinzione, ex art. 14 Legge 689/1981, dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000186497, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
In ordine alle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano compensate tra le parti in ragione della novità della questione trattata e della sussistenza di orientamenti difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, disattesa e/o assorbita ogni ulteriore deduzione, istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara l'estinzione, ex art. 14 Legge 689/1981, dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
000186497;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 23 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
5 Mariarosaria Iovine
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