Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Avenant alla Convenzione generale tra l'Italia e la Francia, firmata il 31 marzo 1948 tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e gli assegni familiari e della legislazione francese sulla sicurezza sociale, concluso a Parigi il 13 giugno 1952.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Avenant alla Convenzione generale tra l'Italia e la Francia, firmata il 31 marzo 1948 tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e gli assegni familiari e della legislazione francese sulla sicurezza sociale, concluso a Parigi il 13 giugno 1952.