Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 15/04/2025, n. 7380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7380 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07380/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10404/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10404 del 2024, proposto da AR IA RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per la declaratoria dell’obbligo
del Ministero dell’Istruzione, e organi preposti a provvedere, sull’istanza ex art. 2 L. 241/90, e d.lgs. n. 206 del 2007 di riconoscimento del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro,
per la nomina di un commissario ad acta
che, nell'ipotesi di perdurante inerzia dell'amministrazione statale e per quanto di competenza degli organi preposti dal M.I., oltre il termine assegnato da codesto On.le Tribunale, provvederà all'adozione dei provvedimenti richiesti;
nonché per la declaratoria di fondatezza dell’istanza sostanziale di adozione delle procedure previste finalizzate al richiesto riconoscimento del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato estero “Cipro” e/o dei provvedimenti utili a tal fine come richiesto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato parte ricorrente, premesso che in data 17 giugno 2021 ha presentato al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE e successive modifiche, l’istanza per il riconoscimento del titolo per l’insegnamento del sostegno conseguito in Cipro e che l’amministrazione non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 D.lgs. n. 207/2006, ha chiesto al Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e la fondatezza della pretesa sostanziale; di ordinare all’amministrazione di adottare il provvedimento richiesto, nominando altresì un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non risulta costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 19 marzo 2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. I presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima, oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
Nel caso in esame sussiste un obbligo espresso dell’amministrazione di provvedere entro un termine specificamente previsto. L’art. 16 D.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 36/2005/CE, al comma 2 prevede infatti che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; al comma 6 prevede poi che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”.
Inoltre, dagli atti di causa risulta che il termine per la conclusione del procedimento, previsto dalla disposizione citata, è decorso inutilmente, senza che l’amministrazione abbia provveduto sull’istanza o abbia chiesto all’interessato un’integrazione documentale.
Va pure rammentato che l’art. 2 del d.l. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020, attribuisce al Ministero dell’Istruzione e del Merito la competenza in materia di “definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca”.
In accoglimento del ricorso, si deve pertanto ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
Si ritiene altresì opportuno, in considerazione dei ritardi già accumulati su analoghe istanze, nominare sin d’ora il commissario ad acta, nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale dovrà provvedere, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o ad un organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, entro 180 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, in caso di perdurante inerzia di quest’ultima.
3. Va invece rigettata la domanda di accertamento della pretesa sostanziale, trattandosi di attività avente carattere tecnico discrezionale ed essendo necessari adempimenti istruttori.
4. In ragione della soccombenza reciproca, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei termini indicati in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza di parte ricorrente, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o all’organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione, nel termine di 180 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Rigetta la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO