Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 3832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3832 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 15.05.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al R. G. n. 10281/2024, avente ad oggetto: ricalcolo retribuzione ferie;
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: e (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati presso in Ottaviano (Na), via Piediterra n.24 presso lo studio dell'avv. Luigi Mazza, che li rappresenta e difende;
RICORRENTI
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con sede in Napoli al c.so Garibaldi n. 387;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER I RICORRENTI: previo accertamento del diritto al riconoscimento retributivo delle indennità perequativa, compensativa e di turno per ciascun giorno di ferie goduto per gli anni dal 2014 al 2021, condannare la al pagamento della somma di € CP_2
986,07 in favore di di € 1.268,91 in favore di e di Parte_1 Parte_2
€ 716,78 in favore di , oltre interessi e rivalutazione monetaria, o della Parte_3 diversa somma ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.04.2024, i ricorrenti esponevano di essere
1
Precisavano che, in ragione dell'espletamento del rapporto lavorativo intercorrente con la società, avevano maturato e goduto giorni di ferie come risultante dalle buste paga prodotte.
Lamentavano, tuttavia, che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate di ferie era stata inferiore a quanto dovuto, ciò in ragione dell'esclusione dalla base di calcolo della retribuzione feriale dei seguenti elementi retributivi: l'indennità perequativa,
l'indennità compensativa e di turno;
emolumenti, quest'ultimi, introdotti dall'accordo regionale del 15.12.2011 (artt. 2-3), trasfuso nell'accordo aziendale del 25.07.2012 (art. 4) e nell'accordo nazionale del 21.05.1981.
Deducevano l'illegittimità della decurtazione di tali somme dalla retribuzione per ferie essendo in contrasto con quanto previsto agli artt. 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE e, in generale, con la nozione europea di retribuzione.
Tanto premesso, i ricorrenti convenivano in giudizio la innanzi al CP_2
Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo la sua condanna al pagamento della di € 986,07 in favore di € 1.268,91 in favore di Parte_1
e di € 716,78 in favore di , a titolo di rideterminazione Parte_2 Parte_3 della retribuzione feriale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente notificato il ricorso introduttivo a mezzo pec del 18.06.2024,
l' non si costituiva in giudizio, per cui veniva dichiarata contumace. CP_2
L'udienza del 15.05.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta e lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Come detto, i ricorrenti hanno lamentato l'inadeguatezza di quanto corrispostogli a titolo di retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, dell'indennità perequativa, compensativa e di turno.
A tal proposito, hanno dedotto la contrarietà del comportamento datoriale con il quadro normativo sovranazionale (artt.
4-7 della direttiva 2003/88/CE) come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamando, in particolare, la controversia
C155/10–Williams, in cui si legge: “[…] L'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile […] devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea,
2 durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.”.
Ad avviso dei ricorrenti, inoltre, i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza della S.C. avrebbero sancito il diritto alla omnicomprensività della retribuzione feriale, secondo cui in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, sussisterebbe una cd. nozione europea di retribuzione. Nozione, quest'ultima, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo che, ponendosi in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020).
Dirimente ai fini del decidere, dunque, è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Le indennità in questione sono regolate dall'Accordo regionale del 15.12.2011
(artt. 2-3), trasfuso nell'Accordo aziendale del 25.07.2012 (art. 4) e dall'accordo nazionale del 21.05.1981 (art. 5).
In particolare, l'art. 2 dell'Accordo regionale prevede che: “[…] Anche allo scopo di facilitare i processi di progressiva riorganizzazione delle società a capitale pubblico esercenti il trasporto pubblico locate e pervenire alla individuazione di un costo del lavoro omogeneo nel comparto pubblico che sia funzionale a facilitare anche la mobilità interaziendale e/o endosettoriale e la riconversione e la riqualificazione del personale, si conviene, in coerenza con l'art. 3 CCNL 27/11/2000, che, a partire dallo 1/1/2012, per i lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo la struttura della retribuzione mensile, di cui al richiamato art. 3, distinta per parametri retributivi, resti articolata nelle seguenti voci: a) retribuzione tabellare;
b) ex indennità di contingenza;
c) aumenti periodici di anzianità; d) importi del T.D.R. (trattamento distintivo della retribuzione); e) indennità di mensa;
f) indennità di funzione per i quadri;
g) competenze accessorie unificate;
h) trattamenti sostitutivi;
i) assegno ad personam, eventualmente spettante in base a norme di legge, di regolamento o di accordi e trattamenti comprensivi della indennità di carica, superminimi individuali e di funzione, corrisposte per effetto di accordi di secondo livello, al personale in servizio alla data di stipula dei presente accordo. Tale voce retributiva rappresenta parte integrante della retribuzione e rimarrà invariata negli attuali importi. L'entità della voce assegno ad personam di cui alla lett. i) del precedente capoverso è costituita dalla differenza tra l'entità del trattamento economico complessivamente goduto in forza delle previsioni del CCNL, spettante in relazione a ciascun parametro di inquadramento, e quelli erogati dalle singole aziende.
3 Detti elementi retributivi costituiscono la retribuzione normale e sono corrisposti per 14 mensilità. Gli stessi rimarranno invariati negli attuali importi salvo quelli che saranno adeguati per effetto della contrattazione collettiva nazionale”.
L'art. 3 dell'accordo in parola dispone che: “[…] In ragione dell'adozione del cennato processo di omogeneizzazione del costo del lavoro a partire dal 31/12/2011 cessano di avere efficacia gli accordi di II livello vigenti nelle aziende del t.p.l e le conseguenti disposizioni aziendali che abbiano erogato trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva nazionale. Nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti, ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo saranno garantite condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento. Allo scopo, a partire: dall' 1/1/2012, sarà erogata in favore di tali lavoratori un'indennità perequativa e compensativa, di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale determinerà - sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e/o alla presenza - in misura equivalente nell'intero al trattamento attualmente in vigore. Tale indennità verrà determinata in cifra fissa, non rivalutabile e comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e sarà utile ai soli fini del computo del t.f.r. Per le aziende che operano nel comparto sotto forma di gruppi societari, e nei processi di aggregazione l'importo dell'indennità introdotta dal presente articolo sarà determinato in misura corrispondente al trattamento economico complessivamente inferiore fra quelli corrisposti dalle aziende stesse. Le eventuali differenze economiche derivanti dal predetto trattamento saranno corrisposte, al personale avente titolo, con un'ulteriore indennità perequativa e compensativa legata alla prestazione. Per i nuovi assunti l'indennità perequativa e compensativa sarà oggetto di confronto nell'ambito di future negoziazioni di secondo livello”.
Le parti, poi, al fine di dare attuazione all'Accordo Regionale, con l'Accordo aziendale del 2012, all'art. 4, hanno previsto che: “[…] Allo scopo di facilitare il previsto processo di fusione e riorganizzazione delle società del gruppo esercenti il trasporto pubblico locale su ferro, hanno condiviso l'esigenza di individuare un costo del lavoro omogeneo, garantendo ai lavoratori in servizio a tale data condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle già in godimento, che sia funzionale a facilitare anche la mobilità interaziendale e/o endosettoriale, la riconversione e la riqualificazione del personale (…) sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una indennità perequativa/compensativa i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della indennità perequativa
è quello di cui alla allegata tabella (All. 4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo della indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa: sarà determinata in cifra fissa;
non è rivalutabile;
è pensionabile;
confluisce nella base di calcolo del t.f.r. In caso di attribuzione di nuova
4 figura professionale, il dipendente percepirà la sola indennità perequativa relativa alla figura professionale che andrà a rivestire.” (cfr. all. 3 accordo aziendale 25.07.2012, rubricato “Nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto all'art. 3 dell'intesa regionale del 15.12.2011”, prod. parte ricorrente).
L'indennità di turno, invece, trova il suo fondamento nell'Accordo Nazionale del
21 maggio 1981, che ne ha previsto la corresponsione giornaliera nella misura originaria di 500 lire (oggi rivalutata a 0,52 euro) per il personale viaggiante di macchina, di guida e per tutti i lavoratori che prestano servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione;
ciò al fine di remunerare le peculiarità delle mansioni proprie del predetto personale, nonché la penosità della prestazione svolta su turni avvicendanti, predisposti unilateralmente dall'azienda al fine di assicurare all'utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana (domenica compresa).
L'istituzione di tali indennità è collegata alla particolare organizzazione del lavoro nel settore del trasporto pubblico, che richiede una copertura del servizio in fasce orarie diverse nell'arco della giornata, inclusi i giorni festivi.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto delle clausole degli accordi negoziali, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Gli emolumenti in questione sono stati pacificamente previsti dagli accordi collettivi di primo e secondo livello per comporre la cd. parte variabile della retribuzione.
Sul punto occorre ricordare, come chiarito dalla giurisprudenza sovranazionale
(C155/10–Williams), che laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Pertanto, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie
(“[…] malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.”).
5 Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, ciò in quanto è proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre l'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte ovvero con lo status professionale del lavoratore;
connessione, quest'ultima, che non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'ente convenuto.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
In ultima analisi, deve osservarsi che giungere a tali conclusioni non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale (costantemente escluso dalla giurisprudenza), ciò in quanto non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
In ordine alla quantificazione dei crediti, vanno condivisi i conteggi prodotti in ricorso, ciò in quanto risultano congruamente calcolati rispetto alla normativa applicabile.
Alla luce di tutto quanto sopraesposto, il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento delle indennità perequativa, compensativa e di turno, per i giorni di ferie goduti per il periodo dal 2014 al 2021, e per l'effetto va condannata l' al pagamento: CP_2
• in favore di dell'importo lordo di € 986,07; Parte_1
• in favore di dell'importo lordo di € 1.268,91; Parte_2
• in favore di dell'importo lordo di € 716,78; Parte_3
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione di ciascun singolo rateo fino all'effettivo soddisfo.
6 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n.
147/2022, tenuto conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Mazza.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'indennità perequativa, compensativa e di turno per i giorni di ferie maturati per il periodo dal 2014 al 2021;
• per l'effetto condanna l' al pagamento in favore di CP_2 Parte_1 dell'importo lordo di € 986,07, in favore di dell'importo
[...] Parte_2 lordo di € 1.268,91 ed in favore di dell'importo lordo di € 716,78; oltre Parte_3 interessi e rivalutazione monetaria come in motivazione e fino al saldo;
• condanna l' in pers. del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, CP_2 che liquida in € 1.314,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 16.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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