TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/06/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 386/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 386/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Parte_1 C.F._1
Buratti e Stefano Genick
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 corrente sede in Manciano (GR), Piazza Magenta, n.1 – CAP 58014,
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'unica parte costituita ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 11.02.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, per ivi ottenerne la condanna, previo riconoscimento della responsabilità Controparte_1 di questo ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di un sinistro occorso in data 29/09/2018, alle ore 13:00 in Marciano;
il tutto con vittoria di spese. CP_ Ha dedotto l'attrice la colpevole omissione, imputabile all' convenuto, della ordinaria manutenzione dei gradini di accesso prossimi all'arco in pietra di Via Italia in Manciano (GR), affermando di aver perso l'equilibrio mentre camminava e di essere caduta a terra causa di un gradino danneggiato, riportando lesioni personali.
pagina 1 di 9 Ha concluso chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti, quantificati nella misura di Euro 844,00 per danni patrimoniali ed Euro 13.658,70 per danni alla persona, ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese.
È rimasto contumace, benché ritualmente citato in giudizio, il , sicché all'udienza Controparte_1 del 15.06.2021, ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, all'esito delle quali è stata disposta CTU medico legale sulla persona dell'attrice. All'udienza del 11.02.2025, sulle conclusioni dell'unica parte costituita, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'odierna causa deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
Ebbene, per costante giurisprudenza, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n.
3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente pagina 2 di 9 impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode. L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati. In altri termini, può rilevarsi come la prevedibilità deve riferirsi alla normalità – ovvero alla non radicale eccezionalità, per estraneità al novero delle possibilità ragionevoli secondo quel criterio di ordinaria rapportabilità causale da valutarsi ex ante ed idoneo ad oggettivizzarsi – del fattore causale. L'operazione logica da compiersi è allora quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa: ma occorre distinguere a seconda che con la relazione causale tra cosa e danno interferisca una diversa relazione causale tra la condotta umana del danneggiato ed il danno stesso oppur no. Nella seconda ipotesi, quale è quella in pagina 3 di 9 esame, effettivamente deve trattarsi di un evento obiettivamente imprevedibile (ovvero, a seconda dell'elaborazione di volta in volta accettata, che talvolta comprende nella nozione di caso fortuito anche la causa di forza maggiore, inevitabile), secondo la rigorosa ricostruzione di cui alla già richiamata Cass. n. 25837/17.
Quanto all'incidenza di un eventuale concorso di colpa dello stesso danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la condotta tenuta da chi si assuma danneggiato da un bene in custodia vada valutata in concreto, ben potendo il risarcimento essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.
Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (cfr. Cass.
17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di auto responsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2
Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
In tal senso, del resto, già si è statuito che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività
a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n.
24406).
Con specifico riferimento all'obbligo di custodia della strada pubblica in capo all'ente Comunale, è stato inoltre affermato che la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il pagina 4 di 9 nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. Pertanto, il titolare della strada ammalorata, non risponde per la caduta CP_1 del danneggiato, cagionata dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo (cfr. Cassazione Sentenza 7 maggio - 28 giugno 2019, n. 17443, la quale ribadisce la propria costante giurisprudenza in materia di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.).
In altre parole, si ritiene che non esista alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa. È pur vero che grava sulla Pubblica Amministrazione
l'obbligo di conservazione del bene demaniale;
tuttavia, eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili. In linea di principio, si ritiene che buche nascoste dalle foglie o coperte d'acqua rappresentino un'insidia (cfr. Cass. 7112/2013; Cass. 3793/2014), mentre eventuali diverse menomazioni del manto stradale vanno valutate - necessariamente - caso per caso alla luce delle peculiarità della vicenda di volta in volta considerata.
Ciò che rileva, dunque, è la circostanza per cui il danneggiato potesse avere contezza dell'insidia, sicchè assume rilevanza la valutazione del canone medio di diligenza esigibile dallo stesso, ove la presenza di dissesti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi non risultassero visibili, non rileva, tutte le volte che lo stesso danneggiato, conoscendone l'esistenza o potendo conoscerla, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela.
Ciò chiarito, occorre indagare l'esito dell'istruttoria.
L'unico teste escusso (dichiaratosi coniuge di in separazione dei Testimone_1 Parte_1 beni) rendendo una dichiarazione coerente e priva di contraddizioni intrinseche, ha sostanzialmente confermato il fatto storico del sinistro, occorso in data 29 settembre 2018, alle ore 13.00 circa nel borgo di Montemerano, frazione del Comune di Manciano (GR), dichiarando che la caduta avvenne all'improvviso mentre i due coniugi si dirigevano verso il bar “Il Glicine” in Piazza Canzanelli (cfr. verbale del 22.03.2024).
In particolare, il teste ha riferito di aver percorso con l'attrice il tratto in salita di via Italia e, una volta giunti all'altezza dell'accesso a Piazza Canzanelli, di aver svoltato verso la discesa che conduce al bar
“il Glicine”, confermando poi di aver visto la cadere mentre quest'ultima discendeva dei Pt_1 gradini prossimi all'arco in pietra di via Italia, in particolare in un punto dove uno scalino “mancava”, riconoscendo tale dissesto nelle foto mostrate (cfr. doc.
1-8 parte attrice).
Il teste ha poi dichiarato che la perse l'equilibrio “non avendo trovato lo scalino sotto il Pt_1 piede”, riconoscendo lo scalino rotto in questione come corrispondente al “primo dall'alto che si vede a pagina 5 di 9 pag. 3 del documento mostrato” (cfr. foto sub doc. doc. 3 parte attrice), precisando poi di aver notato la scheggiatura dei gradini soltanto dopo la caduta dell'attrice, anche in ragione del fatto che “ai lati dello scalino” vi erano dei vasi di terracotta (riconosciuti nelle medesime foto mostrate - cfr. foto sub doc. 6)
“che ostruivano la visuale sui gradini” e anche “una bicicletta che si trovava dal lato opposto al vaso posto sulla sinistra scendendo dalle scale”, precisando anche che “non c'era nessun segnale di scalino rotto” (cfr. verbale del 22.03.2024).
Circa la pregressa conoscenza dello stato dei luoghi, il teste ha dichiarato che il giorno del sinistro era la prima volta che lui e l'attrice si recavano in quel borgo (cfr. verbale del 22.03.2024).
Alla luce dell'esito dell'istruttoria, deve ritenersi, a carico dell'Amministrazione convenuta, provata una responsabilità quanto meno concorrente ex art. 2051 cod. civ. rispetto al sinistro per cui è lite, stante la pacifica sussistenza di un rapporto di custodia della cosa (nella specie, i gradini prossimi all'arco in pietra di via Italia nel borgo di Montemerano, frazione del Comune di Manciano), tale da consentirle il potere/dovere di controllo, di eliminare le situazioni di pericolo che erano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
L'intrinseca pericolosità della res si ricava non soltanto dalle caratteristiche del dissesto nel caso di specie (cfr. docc. 3, 6 e 8 , laddove è apprezzabile uno scalino di cui una buona porzione, Pt_1 destinata a fare da appoggio per il piede, risulta del tutto mancante (precisamente il primo dall'alto della fotografia sub doc. 3 parte attrice), ma anche e soprattutto in quanto la scheggiatura del predetto gradino non è risultata, all'esito dell'istruttoria, immediatamente e chiaramente percepibile dal pedone che si accingeva a transitarvi, atteso che nella specie, ai lati dello scalino, vi erano, come confermato in via testimoniale, dei vasi di terracotta (riconosciuti dal teste nelle medesime foto mostrate - cfr. foto sub doc. 6) “che ostruivano la visuale sui gradini” il tutto in assenza di qualsivoglia segnale che indicasse lo stato, da ritenersi ben noto all'Ente, dei gradini per cui è causa.
Non risulta infatti che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi, trattandosi di piano viario esposto e destinato al pubblico transito, caratterizzato da un ammaloramento non certo imprevedibile e determinatosi, con ogni probabilità, nel corso di un apprezzabile lasso di tempo.
Si osservi infatti che l'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, nella specie, non è oggettiva, né dal punto di vista probabilistico né della causalità adeguata, in quanto pacificamente rientranti nei poteri/doveri dell'Amministrazione comunale quello di garantire un buono stato di conservazione della res pubblica, a meno che la stessa non si presenti oggettivamente pericolosa ed idonea a cagionare danni a terzi.
pagina 6 di 9 In ogni caso, come chiarito in giurisprudenza (cfr. Cass. n.10300/2007), quanto meno la cosa è pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista, tanto più incidente deve ritenersi il comportamento della vittima;
sul punto, va evidenziato come, nella specie, sotto il primo versante (quello della pericolosità della cosa), risulta acclarata l'obiettiva situazione di pericolosità del dissesto stradale, suscettibile di creare più di un pericolo per le persone che vi transitino;
mentre sotto il secondo versante (quello della incidenza causale del comportamento della vittima), va comunque considerato che, nella specie, trattasi di borgo storico caratterizzato – per definizione – da imperfezioni connaturate alla sua storicità, ivi compresi i piani viari e i gradini che consentono ai visitatori (come del resto fu l'attrice ed il marito il giorno del sinistro) l'accesso alle diverse aree transitabili. Trattasi di contesto che impone necessariamente al pedone, che vi si rechi in vacanza, un maggior grado di attenzione, specie laddove le imperfezioni del piano viario (e delle strutture in generale) siano appunto connaturate alla storicità del luogo.
Nella specie, dall'esame delle fotografie versate in atti (cfr. doc. 3 6 8 in produzione parte attrice) è evidente che trattasi di gradini inseriti in un contesto storico, quindi - ragionevolmente - non perfettamente integri e perfettamente lisci, laddove l'assenza di imperfezioni – a ben vedere - non può nemmeno essere ragionevolmente esigibile in capo all'amministrazione rispetto allo specifico bene considerato.
In ogni caso, se è indubbio che i gradini in questione si presentavano oggettivamente pericolosi in assenza di un qualche minima segnalazione di pericolo (peraltro aggravato dalla presenza di due vasi di terracotta ai lati dello scalino che ne ostruivano la visuale), è anche vero che, nel caso di specie, doveva ragionevolmente attendersi un particolare grado di cautela in capo al pedone, il quale avrebbe potuto, tenendo a mente la possibile presenza di imperfezioni, se non evitare in radice la caduta, almeno attenuarle le conseguenze.
Dalle fotografie prodotte in atti, è infatti possibile evincere che vi era comunque un certo margine di movimento per il passante per evitare la – pur estesa – scheggiatura del gradino, non trovandosi in un punto di passaggio necessariamente obbligato ma potenzialmente aggirabile.
Inoltre, deve anche considerarsi che il sinistro avvenne in orario diurno (ore 13.00 circa) ed in condizioni meteo apparentemente non avverse.
Per tutti i suindicati rilievi, l'accaduto deve essere ascritto a responsabilità della convenuta ex art. 2051
c.c. integrata dalla condotta colposa della danneggiata, il tutto in misura paritaria.
Ne deriva l'accoglimento della domanda di cui all'atto introduttivo, nei limiti appresso indicati.
Venendo dunque al danno risarcibile, particolare rilevanza assume l'esito della perizia tecnica a firma del dott. la quale ha quantificato lo stesso evidenziando come a seguito del trauma Persona_1 pagina 7 di 9 riportato dall'attrice il 29/09/2018, si è determinato un periodo di malattia di giorni quarantacinque
(130), di cui giorni trenta (gg.30) come invalidità temporanea totale, giorni venti (gg.20) come invalidità temporanea parziale al 75%, giorni quaranta (gg. 40) come invalidità temporanea parziale al
50%, giorni quaranta (gg. 40) come invalidità temporanea parziale al 25%.; residua inoltre un danno biologico permanente stimato nella misura del 7%; infine, sono state ritenute congrue le spese mediche documentate per un totale di Euro 899,00, senza previsione di spese mediche future o necessità di ulteriori trattamenti medici o chirurgici (cfr. perizia, pag. 12).
Pertanto, in applicazione delle vigenti Tabelle di Milano, tenuto conto dell'età della danneggiata (62 anni al momento del sinistro del 29/09/2018), spetta all'attrice la somma complessiva di € 19.691,00 a titolo di ristoro del danno, da dimidiarsi in ragione dell'accertato concorso di colpa della stessa attrice nella causazione del sinistro, per un totale finale liquidato unitariamente di Euro 9.845,50, da porsi a carico del convenuto. CP_1
Trattandosi di debito di valore liquidato unitariamente in conseguenza di illecito extracontrattuale (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla Sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Nessun altro danno pare ravvisabile nel caso di specie, né la parte attrice ha provato la sussistenza di ulteriori danni alla propria sfera psichica che consentano una ulteriore personalizzazione rispetto al riconoscimento integrale dei valori tabellari medi.
Ne deriva l'accoglimento della domanda attorea nei limiti sopra indicati.
Le spese relative alle operazioni peritali, stante gli esiti ed in considerazione dei fatti di causa, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
In ordine alle spese di lite si ritiene sussistano le eccezionali e gravi ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n.
77/2018), per effettuarne la integrale compensazione tra le parti in causa;
ciò atteso che, pur essendo emersa dall'istruttoria la effettiva verificazione del sinistro per cui è lite per fatto, in parte, imputabile ex art. 2051 c.c. alla parte convenuta, va tenuta in debito conto la plausibile difficoltà operativa – pur non esimente da responsabilità – nella gestione dei pubblici servizi in capo all'ente Comunale ed, in particolare, in relazione all'obbligo di assicurare la regolarità ed il buono stato di conservazione delle strade pubbliche, in particolar modo dei beni inseriti stabilmente in contesti storici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede: pagina 8 di 9 1. In accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma complessiva di € Euro 9.845,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma da prima devalutata alla data del fatto (29/09/2018) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat sino alla data della sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla Sentenza al saldo;
2. Compensa le spese di lite;
3. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Grosseto, 24.06.2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 386/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Parte_1 C.F._1
Buratti e Stefano Genick
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 corrente sede in Manciano (GR), Piazza Magenta, n.1 – CAP 58014,
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'unica parte costituita ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 11.02.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, per ivi ottenerne la condanna, previo riconoscimento della responsabilità Controparte_1 di questo ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di un sinistro occorso in data 29/09/2018, alle ore 13:00 in Marciano;
il tutto con vittoria di spese. CP_ Ha dedotto l'attrice la colpevole omissione, imputabile all' convenuto, della ordinaria manutenzione dei gradini di accesso prossimi all'arco in pietra di Via Italia in Manciano (GR), affermando di aver perso l'equilibrio mentre camminava e di essere caduta a terra causa di un gradino danneggiato, riportando lesioni personali.
pagina 1 di 9 Ha concluso chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti, quantificati nella misura di Euro 844,00 per danni patrimoniali ed Euro 13.658,70 per danni alla persona, ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese.
È rimasto contumace, benché ritualmente citato in giudizio, il , sicché all'udienza Controparte_1 del 15.06.2021, ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, all'esito delle quali è stata disposta CTU medico legale sulla persona dell'attrice. All'udienza del 11.02.2025, sulle conclusioni dell'unica parte costituita, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'odierna causa deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
Ebbene, per costante giurisprudenza, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n.
3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente pagina 2 di 9 impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode. L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati. In altri termini, può rilevarsi come la prevedibilità deve riferirsi alla normalità – ovvero alla non radicale eccezionalità, per estraneità al novero delle possibilità ragionevoli secondo quel criterio di ordinaria rapportabilità causale da valutarsi ex ante ed idoneo ad oggettivizzarsi – del fattore causale. L'operazione logica da compiersi è allora quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa: ma occorre distinguere a seconda che con la relazione causale tra cosa e danno interferisca una diversa relazione causale tra la condotta umana del danneggiato ed il danno stesso oppur no. Nella seconda ipotesi, quale è quella in pagina 3 di 9 esame, effettivamente deve trattarsi di un evento obiettivamente imprevedibile (ovvero, a seconda dell'elaborazione di volta in volta accettata, che talvolta comprende nella nozione di caso fortuito anche la causa di forza maggiore, inevitabile), secondo la rigorosa ricostruzione di cui alla già richiamata Cass. n. 25837/17.
Quanto all'incidenza di un eventuale concorso di colpa dello stesso danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la condotta tenuta da chi si assuma danneggiato da un bene in custodia vada valutata in concreto, ben potendo il risarcimento essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.
Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (cfr. Cass.
17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di auto responsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2
Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
In tal senso, del resto, già si è statuito che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività
a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n.
24406).
Con specifico riferimento all'obbligo di custodia della strada pubblica in capo all'ente Comunale, è stato inoltre affermato che la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il pagina 4 di 9 nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. Pertanto, il titolare della strada ammalorata, non risponde per la caduta CP_1 del danneggiato, cagionata dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo (cfr. Cassazione Sentenza 7 maggio - 28 giugno 2019, n. 17443, la quale ribadisce la propria costante giurisprudenza in materia di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.).
In altre parole, si ritiene che non esista alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa. È pur vero che grava sulla Pubblica Amministrazione
l'obbligo di conservazione del bene demaniale;
tuttavia, eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili. In linea di principio, si ritiene che buche nascoste dalle foglie o coperte d'acqua rappresentino un'insidia (cfr. Cass. 7112/2013; Cass. 3793/2014), mentre eventuali diverse menomazioni del manto stradale vanno valutate - necessariamente - caso per caso alla luce delle peculiarità della vicenda di volta in volta considerata.
Ciò che rileva, dunque, è la circostanza per cui il danneggiato potesse avere contezza dell'insidia, sicchè assume rilevanza la valutazione del canone medio di diligenza esigibile dallo stesso, ove la presenza di dissesti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi non risultassero visibili, non rileva, tutte le volte che lo stesso danneggiato, conoscendone l'esistenza o potendo conoscerla, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela.
Ciò chiarito, occorre indagare l'esito dell'istruttoria.
L'unico teste escusso (dichiaratosi coniuge di in separazione dei Testimone_1 Parte_1 beni) rendendo una dichiarazione coerente e priva di contraddizioni intrinseche, ha sostanzialmente confermato il fatto storico del sinistro, occorso in data 29 settembre 2018, alle ore 13.00 circa nel borgo di Montemerano, frazione del Comune di Manciano (GR), dichiarando che la caduta avvenne all'improvviso mentre i due coniugi si dirigevano verso il bar “Il Glicine” in Piazza Canzanelli (cfr. verbale del 22.03.2024).
In particolare, il teste ha riferito di aver percorso con l'attrice il tratto in salita di via Italia e, una volta giunti all'altezza dell'accesso a Piazza Canzanelli, di aver svoltato verso la discesa che conduce al bar
“il Glicine”, confermando poi di aver visto la cadere mentre quest'ultima discendeva dei Pt_1 gradini prossimi all'arco in pietra di via Italia, in particolare in un punto dove uno scalino “mancava”, riconoscendo tale dissesto nelle foto mostrate (cfr. doc.
1-8 parte attrice).
Il teste ha poi dichiarato che la perse l'equilibrio “non avendo trovato lo scalino sotto il Pt_1 piede”, riconoscendo lo scalino rotto in questione come corrispondente al “primo dall'alto che si vede a pagina 5 di 9 pag. 3 del documento mostrato” (cfr. foto sub doc. doc. 3 parte attrice), precisando poi di aver notato la scheggiatura dei gradini soltanto dopo la caduta dell'attrice, anche in ragione del fatto che “ai lati dello scalino” vi erano dei vasi di terracotta (riconosciuti nelle medesime foto mostrate - cfr. foto sub doc. 6)
“che ostruivano la visuale sui gradini” e anche “una bicicletta che si trovava dal lato opposto al vaso posto sulla sinistra scendendo dalle scale”, precisando anche che “non c'era nessun segnale di scalino rotto” (cfr. verbale del 22.03.2024).
Circa la pregressa conoscenza dello stato dei luoghi, il teste ha dichiarato che il giorno del sinistro era la prima volta che lui e l'attrice si recavano in quel borgo (cfr. verbale del 22.03.2024).
Alla luce dell'esito dell'istruttoria, deve ritenersi, a carico dell'Amministrazione convenuta, provata una responsabilità quanto meno concorrente ex art. 2051 cod. civ. rispetto al sinistro per cui è lite, stante la pacifica sussistenza di un rapporto di custodia della cosa (nella specie, i gradini prossimi all'arco in pietra di via Italia nel borgo di Montemerano, frazione del Comune di Manciano), tale da consentirle il potere/dovere di controllo, di eliminare le situazioni di pericolo che erano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
L'intrinseca pericolosità della res si ricava non soltanto dalle caratteristiche del dissesto nel caso di specie (cfr. docc. 3, 6 e 8 , laddove è apprezzabile uno scalino di cui una buona porzione, Pt_1 destinata a fare da appoggio per il piede, risulta del tutto mancante (precisamente il primo dall'alto della fotografia sub doc. 3 parte attrice), ma anche e soprattutto in quanto la scheggiatura del predetto gradino non è risultata, all'esito dell'istruttoria, immediatamente e chiaramente percepibile dal pedone che si accingeva a transitarvi, atteso che nella specie, ai lati dello scalino, vi erano, come confermato in via testimoniale, dei vasi di terracotta (riconosciuti dal teste nelle medesime foto mostrate - cfr. foto sub doc. 6) “che ostruivano la visuale sui gradini” il tutto in assenza di qualsivoglia segnale che indicasse lo stato, da ritenersi ben noto all'Ente, dei gradini per cui è causa.
Non risulta infatti che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi, trattandosi di piano viario esposto e destinato al pubblico transito, caratterizzato da un ammaloramento non certo imprevedibile e determinatosi, con ogni probabilità, nel corso di un apprezzabile lasso di tempo.
Si osservi infatti che l'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, nella specie, non è oggettiva, né dal punto di vista probabilistico né della causalità adeguata, in quanto pacificamente rientranti nei poteri/doveri dell'Amministrazione comunale quello di garantire un buono stato di conservazione della res pubblica, a meno che la stessa non si presenti oggettivamente pericolosa ed idonea a cagionare danni a terzi.
pagina 6 di 9 In ogni caso, come chiarito in giurisprudenza (cfr. Cass. n.10300/2007), quanto meno la cosa è pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista, tanto più incidente deve ritenersi il comportamento della vittima;
sul punto, va evidenziato come, nella specie, sotto il primo versante (quello della pericolosità della cosa), risulta acclarata l'obiettiva situazione di pericolosità del dissesto stradale, suscettibile di creare più di un pericolo per le persone che vi transitino;
mentre sotto il secondo versante (quello della incidenza causale del comportamento della vittima), va comunque considerato che, nella specie, trattasi di borgo storico caratterizzato – per definizione – da imperfezioni connaturate alla sua storicità, ivi compresi i piani viari e i gradini che consentono ai visitatori (come del resto fu l'attrice ed il marito il giorno del sinistro) l'accesso alle diverse aree transitabili. Trattasi di contesto che impone necessariamente al pedone, che vi si rechi in vacanza, un maggior grado di attenzione, specie laddove le imperfezioni del piano viario (e delle strutture in generale) siano appunto connaturate alla storicità del luogo.
Nella specie, dall'esame delle fotografie versate in atti (cfr. doc. 3 6 8 in produzione parte attrice) è evidente che trattasi di gradini inseriti in un contesto storico, quindi - ragionevolmente - non perfettamente integri e perfettamente lisci, laddove l'assenza di imperfezioni – a ben vedere - non può nemmeno essere ragionevolmente esigibile in capo all'amministrazione rispetto allo specifico bene considerato.
In ogni caso, se è indubbio che i gradini in questione si presentavano oggettivamente pericolosi in assenza di un qualche minima segnalazione di pericolo (peraltro aggravato dalla presenza di due vasi di terracotta ai lati dello scalino che ne ostruivano la visuale), è anche vero che, nel caso di specie, doveva ragionevolmente attendersi un particolare grado di cautela in capo al pedone, il quale avrebbe potuto, tenendo a mente la possibile presenza di imperfezioni, se non evitare in radice la caduta, almeno attenuarle le conseguenze.
Dalle fotografie prodotte in atti, è infatti possibile evincere che vi era comunque un certo margine di movimento per il passante per evitare la – pur estesa – scheggiatura del gradino, non trovandosi in un punto di passaggio necessariamente obbligato ma potenzialmente aggirabile.
Inoltre, deve anche considerarsi che il sinistro avvenne in orario diurno (ore 13.00 circa) ed in condizioni meteo apparentemente non avverse.
Per tutti i suindicati rilievi, l'accaduto deve essere ascritto a responsabilità della convenuta ex art. 2051
c.c. integrata dalla condotta colposa della danneggiata, il tutto in misura paritaria.
Ne deriva l'accoglimento della domanda di cui all'atto introduttivo, nei limiti appresso indicati.
Venendo dunque al danno risarcibile, particolare rilevanza assume l'esito della perizia tecnica a firma del dott. la quale ha quantificato lo stesso evidenziando come a seguito del trauma Persona_1 pagina 7 di 9 riportato dall'attrice il 29/09/2018, si è determinato un periodo di malattia di giorni quarantacinque
(130), di cui giorni trenta (gg.30) come invalidità temporanea totale, giorni venti (gg.20) come invalidità temporanea parziale al 75%, giorni quaranta (gg. 40) come invalidità temporanea parziale al
50%, giorni quaranta (gg. 40) come invalidità temporanea parziale al 25%.; residua inoltre un danno biologico permanente stimato nella misura del 7%; infine, sono state ritenute congrue le spese mediche documentate per un totale di Euro 899,00, senza previsione di spese mediche future o necessità di ulteriori trattamenti medici o chirurgici (cfr. perizia, pag. 12).
Pertanto, in applicazione delle vigenti Tabelle di Milano, tenuto conto dell'età della danneggiata (62 anni al momento del sinistro del 29/09/2018), spetta all'attrice la somma complessiva di € 19.691,00 a titolo di ristoro del danno, da dimidiarsi in ragione dell'accertato concorso di colpa della stessa attrice nella causazione del sinistro, per un totale finale liquidato unitariamente di Euro 9.845,50, da porsi a carico del convenuto. CP_1
Trattandosi di debito di valore liquidato unitariamente in conseguenza di illecito extracontrattuale (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla Sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Nessun altro danno pare ravvisabile nel caso di specie, né la parte attrice ha provato la sussistenza di ulteriori danni alla propria sfera psichica che consentano una ulteriore personalizzazione rispetto al riconoscimento integrale dei valori tabellari medi.
Ne deriva l'accoglimento della domanda attorea nei limiti sopra indicati.
Le spese relative alle operazioni peritali, stante gli esiti ed in considerazione dei fatti di causa, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
In ordine alle spese di lite si ritiene sussistano le eccezionali e gravi ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n.
77/2018), per effettuarne la integrale compensazione tra le parti in causa;
ciò atteso che, pur essendo emersa dall'istruttoria la effettiva verificazione del sinistro per cui è lite per fatto, in parte, imputabile ex art. 2051 c.c. alla parte convenuta, va tenuta in debito conto la plausibile difficoltà operativa – pur non esimente da responsabilità – nella gestione dei pubblici servizi in capo all'ente Comunale ed, in particolare, in relazione all'obbligo di assicurare la regolarità ed il buono stato di conservazione delle strade pubbliche, in particolar modo dei beni inseriti stabilmente in contesti storici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede: pagina 8 di 9 1. In accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma complessiva di € Euro 9.845,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma da prima devalutata alla data del fatto (29/09/2018) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat sino alla data della sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla Sentenza al saldo;
2. Compensa le spese di lite;
3. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Grosseto, 24.06.2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
pagina 9 di 9