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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 752/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ES MADDALENA, Presidente
CLERICI MAURO, Relatore
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4094/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 472/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: La Parte si richiama alle conclusioni come riportate nei propri scritti difensivi in atti.
Resistente/Appellato: La Parte si richiama alle conclusioni come riportate nei propri scritti difensivi in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di diniego n. 0300876.04-08-2025.U, notificato in data 5 agosto 2025, dell'istanza di autotutela presentata avverso la comunicazione di rettifica della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2021, con la quale l'Ufficio disconosceva il credito per le imposte versate in Corea nel 2020 per € 12.280.
Premette che il credito deriva dalla doppia imposizione subita dal contribuente, lavoratore Società_1 distaccato in Corea del Sud pur mantenendo il domicilio fiscale in Italia, talché è stato tassato in Italia sulla base della retribuzione convenzionale appositamente individuata con decreto del Ministero del Lavoro, ai sensi dell'articolo 51, comma 8-bis del TUIR.
Rappresenta che ha subito doppia imposizione sugli stessi redditi e che quindi può chiedere ex art. 165
Tuir la detrazione, dall'imposta netta dovuta in Italia, delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
L'Ufficio ha contestato l'imputazione della detrazione ritenendo che si possa beneficiare del credito d'imposta estero solo nel medesimo anno in cui l'imposta estera è divenuta definitiva, indicandolo nella dichiarazione relativa alla stessa annualità. Il ricorrente replica di aver rispettato del cosiddetto principio di competenza, in quanto il calcolo del credito d'imposta complessivo e la liquidazione del relativo ammontare sono stati effettuati sulla base delle risultanze reddituali relative all'annualità 2020, nel rispetto dei comuni principi che disciplinano la separazione dei periodi d'imposta.
Deduce altresì l'assenza di un termine decadenziale per far valere la detrazione. Cita giurisprudenza favorevole. Sostiene di aver pienamente assolto l'onere probatorio e la correttezza del calcolo del dovuto.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, ribadendo la legittimità del proprio operato, in base al comma 4 dell'art. 165 TUIR che dispone che “La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione”. Diversamente, “nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto disposto dal comma 7 dello stesso art. 165”, ai sensi del quale “Se
l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta”. Cita a sua volta giurisprudenza favorevole.
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con successiva memoria il ricorrente ribadisce le proprie ragioni, anche argomentando, in merito alle asserita mancanza di un termine di decadenza per far valere la detrazione de quo, dalla diversa formulazione dell'art. 165 Tuir, vigente: “La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero (…).”, rispetti al precednte art. 15 Tuir, abrogato: “La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi (…).”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il motivo centrale del contendere attiene la possibilità o meno da parte del contribuente di far valere la detrazione per le imposte versate all'estero, in ragione della doppia imposizione, successivamente alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero, nel caso in cui la definitività dell'imposizione si sia già consolidata.
Sul punto l'insegnamento della Suprema Corte appare, quantomeno a partire dalla pronuncia in data 11 settembre 2023, consolidato nel senso di negare l'attuale sussistenza di un termine di decadenza all'utilizzo in detrazione del credito d'imposta estero: “Nella fattispecie in esame, essendo pacifico che il contribuente ha la propria residenza nello stato italiano e non essendo contestati i requisiti previsti dall'art. 15 a), b) e c) dalle Convenzione Italia e Repubblica del Kazakhistan, egli ha diritto alla detrazione dell'imposta indipendentemente dall'anno in cui ha esposto il credito d'imposta.”
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio a rifondere le spese di lite liquidate in euro 2500,00 oltre oneri e accessori di legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ES MADDALENA, Presidente
CLERICI MAURO, Relatore
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4094/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 472/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: La Parte si richiama alle conclusioni come riportate nei propri scritti difensivi in atti.
Resistente/Appellato: La Parte si richiama alle conclusioni come riportate nei propri scritti difensivi in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di diniego n. 0300876.04-08-2025.U, notificato in data 5 agosto 2025, dell'istanza di autotutela presentata avverso la comunicazione di rettifica della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2021, con la quale l'Ufficio disconosceva il credito per le imposte versate in Corea nel 2020 per € 12.280.
Premette che il credito deriva dalla doppia imposizione subita dal contribuente, lavoratore Società_1 distaccato in Corea del Sud pur mantenendo il domicilio fiscale in Italia, talché è stato tassato in Italia sulla base della retribuzione convenzionale appositamente individuata con decreto del Ministero del Lavoro, ai sensi dell'articolo 51, comma 8-bis del TUIR.
Rappresenta che ha subito doppia imposizione sugli stessi redditi e che quindi può chiedere ex art. 165
Tuir la detrazione, dall'imposta netta dovuta in Italia, delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
L'Ufficio ha contestato l'imputazione della detrazione ritenendo che si possa beneficiare del credito d'imposta estero solo nel medesimo anno in cui l'imposta estera è divenuta definitiva, indicandolo nella dichiarazione relativa alla stessa annualità. Il ricorrente replica di aver rispettato del cosiddetto principio di competenza, in quanto il calcolo del credito d'imposta complessivo e la liquidazione del relativo ammontare sono stati effettuati sulla base delle risultanze reddituali relative all'annualità 2020, nel rispetto dei comuni principi che disciplinano la separazione dei periodi d'imposta.
Deduce altresì l'assenza di un termine decadenziale per far valere la detrazione. Cita giurisprudenza favorevole. Sostiene di aver pienamente assolto l'onere probatorio e la correttezza del calcolo del dovuto.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, ribadendo la legittimità del proprio operato, in base al comma 4 dell'art. 165 TUIR che dispone che “La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione”. Diversamente, “nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto disposto dal comma 7 dello stesso art. 165”, ai sensi del quale “Se
l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta”. Cita a sua volta giurisprudenza favorevole.
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con successiva memoria il ricorrente ribadisce le proprie ragioni, anche argomentando, in merito alle asserita mancanza di un termine di decadenza per far valere la detrazione de quo, dalla diversa formulazione dell'art. 165 Tuir, vigente: “La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero (…).”, rispetti al precednte art. 15 Tuir, abrogato: “La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi (…).”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il motivo centrale del contendere attiene la possibilità o meno da parte del contribuente di far valere la detrazione per le imposte versate all'estero, in ragione della doppia imposizione, successivamente alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero, nel caso in cui la definitività dell'imposizione si sia già consolidata.
Sul punto l'insegnamento della Suprema Corte appare, quantomeno a partire dalla pronuncia in data 11 settembre 2023, consolidato nel senso di negare l'attuale sussistenza di un termine di decadenza all'utilizzo in detrazione del credito d'imposta estero: “Nella fattispecie in esame, essendo pacifico che il contribuente ha la propria residenza nello stato italiano e non essendo contestati i requisiti previsti dall'art. 15 a), b) e c) dalle Convenzione Italia e Repubblica del Kazakhistan, egli ha diritto alla detrazione dell'imposta indipendentemente dall'anno in cui ha esposto il credito d'imposta.”
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio a rifondere le spese di lite liquidate in euro 2500,00 oltre oneri e accessori di legge.