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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/11/2024, n. 7944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7944 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 8144/2023 R.G.
premesso che, su richiesta di entrambe le parti, con ordinanza resa all'udienza dell'8.10.2024, l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 21.11.2024;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata in [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Immacolata Coppola
- ricorrente -
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Rosario Porcaro - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.4.2023 ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della IGnora dall'1.11.2016 al Controparte_1 28.2.2023, “espletando mansioni di collaboratrice domestica e badante in favore della di lei sorella non autosufficiente”; Persona_1
- che, in particolare, è stata assunta “a seguito di un colloquio con la convenuta
[...]
ed ha lavorato, in modo costante e continuativo, presso l'abitazione della CP sorella siete in Bacoli la via Fusaro numero 74”; Persona_1
- che il rapporto non è stato formalizzato presso gli istituti previdenziali;
- di essersi occupata “della pulizia personale della IGnora;
della somministrazione PE dei medicinali (secondo le istruzioni fornite dalla convenuta); della somministrazione dei pasti”);
- che, “per l'intera durata dell'intercorso rapporto di lavoro ha altresì disimpegnato mansioni di collaboratrice domestica preposta alle seguenti attività: pulizia completa dell'immobile composto da: un salone, una cucina, tre camere da letto, bagno e terrazzo
(spolveratura e lavaggio dell'arredo e dei suppellettili, lavaggio pavimenti, infissi, vetri, porte, riordino letto); preparazione della colazione per la IGnora ”; PE
- che “per l'intera durata dell'intercorso rapporto di lavoro, la parte resistente IGnora
con cadenza quotidiana (voi di persona o via cavo), forniva alla Controparte_1
1 ricorrente gli opportuni direttive di lavoro (…) i controllava che la sua attività lavorativa venisse espletata secondo le istruzioni fornite”;
- di aver lavorato “dal lunedì alla domenica (con riposo il giovedì dalle 14:00 alle 20.00 e la domenica dalle 8.00 alle 20.00) e ha osservato il seguente orario di lavoro dalle 7.00 alle
22.00, con pernottamento presso la loro abitazione;
l'istante, dunque, ha reso una prestazione lavorativa di 87 ore settimanali (pari a 374,10 mensili)”;
- che “durante l'intercorso rapporto di lavoro, la ricorrente, ha dovuto l'obbligo di preavvisare la IGnora in caso di assenza dal lavoro fornendo le Controparte_1 opportune giustificazioni”;
- che “è stata retribuita mensilmente dalla IGnora nella misura fissa di euro CP 650,00”;
- che “si è assentata durante il periodo estivo provvedendo ella stessa alla propria sostituzione, presentando alla convenuta un'AM, come richiesto le espressamente dalla stessa”;
- che in data 28.2.2023 è stata verbalmente licenziata dalla convenuta;
- di non aver mai ricevuto alcunché a titolo di 13^ mensilità e trattamento di fine rapporto.
Sulla base di tali premesse, lamentando di non aver percepito una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, ha adito il giudice del lavoro di questo Tribunale al fine di sentir, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti, condannare la convenuta al pagamento in proprio favore della complessiva somma di
€ 109,81,67, oltre accessori, vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio che, eccependo la Controparte_1 carenza di legittimazione passiva, e deducendo in ogni caso l'infondatezza della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
In sintesi ha dedotto:
- che, nel periodo dedotto in ricorso, la ricorrente ha lavorato “come badante in regime di convivenza” esclusivamente alle dipendenze di svolgendo “mansioni di Persona_1 mera compagnia” della stessa;
- che, in particolare, non si è mai occupata dell'igiene di nonché della Persona_1 somministrazione dei pasti e dei farmaci, essendo quest'ultima “una persona in grado di far fronte autonomamente a tutte le necessità quotidiane”;
- che “ha prestato servizio soltanto per 5/6 mesi all'anno, ed esattamente nei seguenti periodi …”.
Espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale come articolata in ricorso ed in memoria difensiva, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive.
***
La domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito enunciate.
Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione sottoposta all'attenzione del giudicante.
Elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore di lavoro ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si
2 traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Premesso che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (cfr. Cass. Lav. 16.1.1996 n. 326), quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evenienze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Tali elementi possono essere: la natura della prestazione, la continuità e l'esclusività di essa, l'incidenza del rischio, l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa, la presenza di un complesso di risorse organizzate, la forma di retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro.
Sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, inoltre, si rammenta che spetta a colui che agisce provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti - se, come nella specie, vi è contestazione - la natura subordinata del rapporto di lavoro, che dei diritti azionati rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Ciò posto, l'istruttoria espletata non ha fornito una piattaforma probatoria dalla quale desumere la sussistenza della situazione di fatto delineata in ricorso.
In particolare non è emersa la prova sia della legittimazione passiva della convenuta, sia delle mansioni svolte dalla ricorrente, sia della quantità del lavoro espletato.
È, infatti, emerso un totale contrasto tra le deposizioni rese dall'unica testimone Tes_1
introdotta dalla ricorrente (quest'ultima ha rinunciato all'escussione all'altra
[...] indicata in ricorso) da un lato, e quelle rese dai testimoni e Testimone_2 Tes_3
(introdotti dalla convenuta) dall'altro.
[...]
Ed invero, , AM della ricorrente, ha sostanzialmente confermato le Testimone_1 deduzioni contenute in ricorso in merito alla mancanza di autonomia della IG.ra PE
alle mansioni svolte e al ruolo della convenuta.
[...]
I testimoni e , invece, nipoti della convenuta oltre Testimone_2 Testimone_3 che di hanno riferito: che quest'ultima era persona totalmente autonoma;
che Persona_1 la ricorrente si è limitata a farle compagnia solo per alcuni mesi all'anno; che era la medesima a retribuire la ricorrente. Persona_1
Più specificamente ha dichiarato: Testimone_1
A.D.R.: “conosco . Non ho rapporti di parentela o affinità con lei”. Parte_1
A.D.R.: “la conosco da circa venti anni, da quando siamo arrivate in Italia nel 2004. Siamo amiche, nel senso che trascorriamo il nostro tempo libero insieme”.
A.D.R.: “attualmente non sta lavorando. È partita per la Romania circa tre Parte_1 settimane fa in quanto il marito ha un problema di salute”.
A.D.R.: “io lavoro in Italia come domestica. Da circa dieci anni lavoro notte e giorno in Pozzuoli in via Europa Unita”.
A.D.R.: “prima di partire per la Romania circa tre settimane fa, lavorava in Parte_1 Quarto, mi sembra da circa un anno”.
3 A.D.R.: “non ricordo prima di lavorare a Quarto, dove lavorava”. Parte_1 A.D.R.: “prima lavorava come badante per questa IG.ra . Prima Parte_1 PE non avevo capito la domanda”. A.D.R.: “questa IG.ra abitava a Bacoli, in via Fusaro. Io sono stata a casa sua. Fui
PE invitata proprio dalla IG.ra . Io non la conoscevo, ma le aveva
PE Parte_1 parlato di me e lei aveva detto a di invitarmi a casa sua. Io ci andai un giovedì Pt_1 pomeriggio che è il mio pomeriggio libero e mi trattenni un'oretta o due, ora non ricordo. Chiacchierammo tutte e tre, io, la IG.ra e . Questo incontro avvenne
PE Parte_1 circa nel 2015-2016. Poi ci sono tornata, sempre su invito della IG.ra , circa tre o
PE quattro volte all'anno. A volte la mia AM doveva rimanere con la IG.ra Parte_1
la domenica e io andavo a casa sua”.
PE
A.D.R.: “tutte le volte che sono stata a casa della IG.ra , mi sono intrattenuta a
PE chiacchierare insieme alla SI.ra e a . A volte la domenica
PE Parte_1 pranzavamo insieme”.
A.D.R.: “non mi ricordo il cognome della IG.ra ”.
PE
A.D.R.: “circa due o tre volte ho incontrato a casa della IG.ra la sorella di
PE quest'ultima, che si chiama RG IM.
A.D.R.: “in tali occasioni la IG.ra è stata a chiacchierare con noi”. CP
A.D.R.: “dalla prima volta che sono andata a casa della IG.ra ho visto che
PE quest'ultima per camminare aveva bisogno una persona che l'aiutava appoggiandosi al braccio della stessa. La mia AM l'aiutava ad andare nel bagno e anche a lavarsi. Pt_1
Io ho visto che accompagnava la IG.ra nel bagno, ma non sono entrata anche
Pt_1 PE io”.
A.D.R.: “era che si occupava di pulire la casa della IG.ra . Poi ogni due
Pt_1 PE settimane veniva una donna che si occupava delle pulizie generali più approfondite”.
A.D.R.: “la mia AM viveva a casa della IG.ra e si occupava anche di
Pt_1 PE cucinare per lei”.
A.D.R.: “la mia AM aveva come giorno libero la domenica e il giovedì
Pt_1 pomeriggio”.
A.D.R.: “con la IG.ra si poteva parlare poco e di cose semplici perché non stava PE bene con la testa. Ad esempio mi diceva “come sei bella;
prendiamo un caffè; vieni spesso”.
A.D.R.: “era la sorella della IG.ra , la IG.ra , a pagare la mia AM PE CP
. So questo perché me lo disse proprio all'epoca”.
Pt_1 Pt_1 A.D.R.: mi diceva anche che la IG.ra accompagnava dal dottore la
Pt_1 CP sorella insieme alla mia AM ”. PE Pt_1 A.D.R.: “la mia AM , inoltre, mi diceva anche che la IG.ra la chiamava
Pt_1 CP per telefono per dirle cosa fare, ad esempio di andare dal medico per prendere le ricette. Una volta mi è capitato di essere presente ad una telefonata della IG.ra ad . Mi CP Pt_1 ricordo che finita la telefonata mi disse che la IG.ra le aveva detto di
Pt_1 CP andare a pagare delle bollette della luce o del gas”.
, inoltre, ha riferito: Testimone_2 D: “conosce ?” Parte_1 A.D.R.: “conosco che era l'accompagnatrice di mia zia ”. Pt_1 Persona_1
A.D.R.: “conosco . È mia zia. È la sorella di mio padre, oltre che di mia Controparte_1 zia ”. PE A.D.R.: “prima ho detto che era l'accompagnatrice di mia zia nel senso che le Pt_1 PE teneva per compagnia, essendo rimasta vedova e non avendo figli, aveva bisogno di compagnia in casa”. A.D.R.: “io frequentavo la casa di mia zia , in quanto nella mia infanzia lei abitava PE con i genitori, i miei nonni. E io durante le mie scuole elementari, dai 7 ai 10 anni, ho vissuto
4 a casa dei miei nonni, insieme a mia zia e mia zia , in Ercolano”. PE CP
A.D.R.: “mia zia si è sposata tardi, quando aveva circa 52 - 53 anni, non ricordo di PE preciso”. A.D.R.: “io lavoro come marittima, per società charter o privati, su Yacht, e lavoro prevalentemente nel periodo estivo. Durante l'inverno io andavo spesso a casa di mia zia
. Ero presente. Lei mi chiedeva di andare a mangiare da lei”.
PE
A.D.R.: “mia zia era in grado di camminare e lavarsi autonomamente. Inoltre
PE cucinava e andava a fare la spesa. Tutto ciò fino a circa un mese prima del suo decesso”.
A.D.R.: “la IG.ra ha vissuto a casa della IG.ra per alcuni mesi all'anno, Pt_1 PE circa per cinque - sei mesi all'anno, non di più. Ora non ricordo di preciso, ma ciò per circa cinque anni prima del suo decesso. Mia zia è deceduta nel marzo 2023”.
PE
A.D.R.: “ho visto la persona che è uscita dall'aula prima che entrassi io. Non l'ho mai vista prima di oggi”.
A.D.R.: “era mia zia a pagare la IG.ra per la compagnia, ma non so quanto
PE Pt_1 la pagava”.
A.D.R.: “mi è capitato di vedere che mia zia dava dei soldi ad , ma per
PE Pt_1 discrezione mi sono tenuta in disparte”.
A.D.R.: “mia zia era lucida e stava bene fisicamente. Neppure aveva particolari
PE patologie. Anzi voglio precisare che, nonostante la sua avanzata età, la richiesta dell'invalidità all'Inps è stata presentata solo nel febbraio 2023, un mese prima del suo decesso”.
A.D.R.: “le pulizie della casa di mia zia le faceva una IG.ra. Non so, ma credo che
PE veniva almeno due volte alla settimana. Mia zia era particolarmente fissata per le
PE pulizie di casa. Nel quotidiano le faceva lei”.
A.D.R.: “la IG.ra prevalentemente era una persona di compagnia, al massimo Pt_1 preparava il caffè e sciacquava le tazzine, ma non faceva le pulizie. Lei si occupava di fare compagnia a mia zia, anche accompagnandola a fare una passeggiata vicino al mare di fronte casa sua, in chiesa, a fare il bancomat ecc. inoltre mia zia ci teneva che
PE dormisse nel suo letto”.
A.D.R.: “i mesi in cui la IG.ra di solito era a casa di mia zia erano da Pt_1 PE dicembre a prima di Pasqua”.
, infine, ha dichiarato: Testimone_3 D: “conosce ? Nel caso positivo, ha rapporti di parentela o affinità con lei?” Parte_1
A.D.R.: “la conosco e non ho rapporti di parentela o affinità con lei”.
A.D.R.: “conosco . È mia zia. In particolare è la sorella di mio padre”. Controparte_1
A.D.R.: “conosco perché lavorava a casa di mia zia che Parte_1 Persona_1 abitava vicino casa mia. Lavorava come badante di compagnia”.
A.D.R.: “essendo vicino casa, andavo a casa di mia zia per portarle limoni e arance del mio giardino. Ho un giardino di mq.
1.000. Fino a circa un anno fa, avevo anche delle galline e io a volte portavo a mia zie le uova fresche. A volte andavo a fare il bancomat per conto di mia zia ”. PE A.D.R.: “ci andavo per evitare che subisse una rapina”. A.D.R.: “so che dormiva a casa di mia zia e le faceva compagnia. Parte_1 PE
So questo perché ne parlavo con mio padre e perché quando andavo lì, vedevo che la IG.ra faceva compagnia a mia zia. A volte prendevamo il caffè tutti e tre insieme”. Pt_1 A.D.R.: “poco prima del suo decesso, mia zia cadde e si fratturò il femore. Da quel PE momento non andò più da lei in quanto c'era bisogno di una persona che la Parte_1 accudisse in modo diverso”. A.D.R.: ha lavorato per alcuni mesi all'anno a casa di mia zia , più Parte_1 PE
o meno da dicembre ad aprile. Ciò per circa quattro anni prima della sua caduta e frattura
5 del femore”. A.D.R.: “prima della frattura del femore, mia zia camminava autonomamente e non PE aveva particolari problemi di salute. Lei si occupava anche di cucinare e di fare la spesa. Le pulizie le faceva una IG.ra di cui non conosco il nome. Qualche volta che sono andato a casa di mia zia ho visto questa persona che faceva le pulizie. Non so ogni quanti giorni PE andava da mia zia”. A.D.R.: “non ho mai visto fare le pulizie a casa di mia zia ”. Parte_1 PE A.D.R.: “sono stato fuori dell'aula da quando è iniziata questa causa. La prima persona che è entrata non l'avevo mai vista prima di oggi”.
Orbene, posta l'evidente incompatibilità tra le diverse circostanze emerse dall'istruttoria orale, si osserva che alcun concreto e specifico elemento, in ragione di una valutazione complessiva di maggiore coerenza e precisione, milita per la prevalenza di attendibilità delle dichiarazioni rese da rispetto a quelle rese da Testimone_1 Testimone_2
e . Testimone_3
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, deve concludersi che non è emersa la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, oltre che delle mansioni svolte e della quantità di lavoro espletato, e, dunque, in ordine all'elemento costitutivo delle pretese.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
In considerazione della peculiarità della vicenda e dei motivi posti a base della decisione, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
In Napoli, il 21.11.2022
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 8144/2023 R.G.
premesso che, su richiesta di entrambe le parti, con ordinanza resa all'udienza dell'8.10.2024, l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 21.11.2024;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata in [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Immacolata Coppola
- ricorrente -
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Rosario Porcaro - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.4.2023 ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della IGnora dall'1.11.2016 al Controparte_1 28.2.2023, “espletando mansioni di collaboratrice domestica e badante in favore della di lei sorella non autosufficiente”; Persona_1
- che, in particolare, è stata assunta “a seguito di un colloquio con la convenuta
[...]
ed ha lavorato, in modo costante e continuativo, presso l'abitazione della CP sorella siete in Bacoli la via Fusaro numero 74”; Persona_1
- che il rapporto non è stato formalizzato presso gli istituti previdenziali;
- di essersi occupata “della pulizia personale della IGnora;
della somministrazione PE dei medicinali (secondo le istruzioni fornite dalla convenuta); della somministrazione dei pasti”);
- che, “per l'intera durata dell'intercorso rapporto di lavoro ha altresì disimpegnato mansioni di collaboratrice domestica preposta alle seguenti attività: pulizia completa dell'immobile composto da: un salone, una cucina, tre camere da letto, bagno e terrazzo
(spolveratura e lavaggio dell'arredo e dei suppellettili, lavaggio pavimenti, infissi, vetri, porte, riordino letto); preparazione della colazione per la IGnora ”; PE
- che “per l'intera durata dell'intercorso rapporto di lavoro, la parte resistente IGnora
con cadenza quotidiana (voi di persona o via cavo), forniva alla Controparte_1
1 ricorrente gli opportuni direttive di lavoro (…) i controllava che la sua attività lavorativa venisse espletata secondo le istruzioni fornite”;
- di aver lavorato “dal lunedì alla domenica (con riposo il giovedì dalle 14:00 alle 20.00 e la domenica dalle 8.00 alle 20.00) e ha osservato il seguente orario di lavoro dalle 7.00 alle
22.00, con pernottamento presso la loro abitazione;
l'istante, dunque, ha reso una prestazione lavorativa di 87 ore settimanali (pari a 374,10 mensili)”;
- che “durante l'intercorso rapporto di lavoro, la ricorrente, ha dovuto l'obbligo di preavvisare la IGnora in caso di assenza dal lavoro fornendo le Controparte_1 opportune giustificazioni”;
- che “è stata retribuita mensilmente dalla IGnora nella misura fissa di euro CP 650,00”;
- che “si è assentata durante il periodo estivo provvedendo ella stessa alla propria sostituzione, presentando alla convenuta un'AM, come richiesto le espressamente dalla stessa”;
- che in data 28.2.2023 è stata verbalmente licenziata dalla convenuta;
- di non aver mai ricevuto alcunché a titolo di 13^ mensilità e trattamento di fine rapporto.
Sulla base di tali premesse, lamentando di non aver percepito una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, ha adito il giudice del lavoro di questo Tribunale al fine di sentir, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti, condannare la convenuta al pagamento in proprio favore della complessiva somma di
€ 109,81,67, oltre accessori, vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio che, eccependo la Controparte_1 carenza di legittimazione passiva, e deducendo in ogni caso l'infondatezza della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
In sintesi ha dedotto:
- che, nel periodo dedotto in ricorso, la ricorrente ha lavorato “come badante in regime di convivenza” esclusivamente alle dipendenze di svolgendo “mansioni di Persona_1 mera compagnia” della stessa;
- che, in particolare, non si è mai occupata dell'igiene di nonché della Persona_1 somministrazione dei pasti e dei farmaci, essendo quest'ultima “una persona in grado di far fronte autonomamente a tutte le necessità quotidiane”;
- che “ha prestato servizio soltanto per 5/6 mesi all'anno, ed esattamente nei seguenti periodi …”.
Espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale come articolata in ricorso ed in memoria difensiva, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive.
***
La domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito enunciate.
Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione sottoposta all'attenzione del giudicante.
Elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore di lavoro ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si
2 traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Premesso che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (cfr. Cass. Lav. 16.1.1996 n. 326), quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evenienze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Tali elementi possono essere: la natura della prestazione, la continuità e l'esclusività di essa, l'incidenza del rischio, l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa, la presenza di un complesso di risorse organizzate, la forma di retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro.
Sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, inoltre, si rammenta che spetta a colui che agisce provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti - se, come nella specie, vi è contestazione - la natura subordinata del rapporto di lavoro, che dei diritti azionati rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Ciò posto, l'istruttoria espletata non ha fornito una piattaforma probatoria dalla quale desumere la sussistenza della situazione di fatto delineata in ricorso.
In particolare non è emersa la prova sia della legittimazione passiva della convenuta, sia delle mansioni svolte dalla ricorrente, sia della quantità del lavoro espletato.
È, infatti, emerso un totale contrasto tra le deposizioni rese dall'unica testimone Tes_1
introdotta dalla ricorrente (quest'ultima ha rinunciato all'escussione all'altra
[...] indicata in ricorso) da un lato, e quelle rese dai testimoni e Testimone_2 Tes_3
(introdotti dalla convenuta) dall'altro.
[...]
Ed invero, , AM della ricorrente, ha sostanzialmente confermato le Testimone_1 deduzioni contenute in ricorso in merito alla mancanza di autonomia della IG.ra PE
alle mansioni svolte e al ruolo della convenuta.
[...]
I testimoni e , invece, nipoti della convenuta oltre Testimone_2 Testimone_3 che di hanno riferito: che quest'ultima era persona totalmente autonoma;
che Persona_1 la ricorrente si è limitata a farle compagnia solo per alcuni mesi all'anno; che era la medesima a retribuire la ricorrente. Persona_1
Più specificamente ha dichiarato: Testimone_1
A.D.R.: “conosco . Non ho rapporti di parentela o affinità con lei”. Parte_1
A.D.R.: “la conosco da circa venti anni, da quando siamo arrivate in Italia nel 2004. Siamo amiche, nel senso che trascorriamo il nostro tempo libero insieme”.
A.D.R.: “attualmente non sta lavorando. È partita per la Romania circa tre Parte_1 settimane fa in quanto il marito ha un problema di salute”.
A.D.R.: “io lavoro in Italia come domestica. Da circa dieci anni lavoro notte e giorno in Pozzuoli in via Europa Unita”.
A.D.R.: “prima di partire per la Romania circa tre settimane fa, lavorava in Parte_1 Quarto, mi sembra da circa un anno”.
3 A.D.R.: “non ricordo prima di lavorare a Quarto, dove lavorava”. Parte_1 A.D.R.: “prima lavorava come badante per questa IG.ra . Prima Parte_1 PE non avevo capito la domanda”. A.D.R.: “questa IG.ra abitava a Bacoli, in via Fusaro. Io sono stata a casa sua. Fui
PE invitata proprio dalla IG.ra . Io non la conoscevo, ma le aveva
PE Parte_1 parlato di me e lei aveva detto a di invitarmi a casa sua. Io ci andai un giovedì Pt_1 pomeriggio che è il mio pomeriggio libero e mi trattenni un'oretta o due, ora non ricordo. Chiacchierammo tutte e tre, io, la IG.ra e . Questo incontro avvenne
PE Parte_1 circa nel 2015-2016. Poi ci sono tornata, sempre su invito della IG.ra , circa tre o
PE quattro volte all'anno. A volte la mia AM doveva rimanere con la IG.ra Parte_1
la domenica e io andavo a casa sua”.
PE
A.D.R.: “tutte le volte che sono stata a casa della IG.ra , mi sono intrattenuta a
PE chiacchierare insieme alla SI.ra e a . A volte la domenica
PE Parte_1 pranzavamo insieme”.
A.D.R.: “non mi ricordo il cognome della IG.ra ”.
PE
A.D.R.: “circa due o tre volte ho incontrato a casa della IG.ra la sorella di
PE quest'ultima, che si chiama RG IM.
A.D.R.: “in tali occasioni la IG.ra è stata a chiacchierare con noi”. CP
A.D.R.: “dalla prima volta che sono andata a casa della IG.ra ho visto che
PE quest'ultima per camminare aveva bisogno una persona che l'aiutava appoggiandosi al braccio della stessa. La mia AM l'aiutava ad andare nel bagno e anche a lavarsi. Pt_1
Io ho visto che accompagnava la IG.ra nel bagno, ma non sono entrata anche
Pt_1 PE io”.
A.D.R.: “era che si occupava di pulire la casa della IG.ra . Poi ogni due
Pt_1 PE settimane veniva una donna che si occupava delle pulizie generali più approfondite”.
A.D.R.: “la mia AM viveva a casa della IG.ra e si occupava anche di
Pt_1 PE cucinare per lei”.
A.D.R.: “la mia AM aveva come giorno libero la domenica e il giovedì
Pt_1 pomeriggio”.
A.D.R.: “con la IG.ra si poteva parlare poco e di cose semplici perché non stava PE bene con la testa. Ad esempio mi diceva “come sei bella;
prendiamo un caffè; vieni spesso”.
A.D.R.: “era la sorella della IG.ra , la IG.ra , a pagare la mia AM PE CP
. So questo perché me lo disse proprio all'epoca”.
Pt_1 Pt_1 A.D.R.: mi diceva anche che la IG.ra accompagnava dal dottore la
Pt_1 CP sorella insieme alla mia AM ”. PE Pt_1 A.D.R.: “la mia AM , inoltre, mi diceva anche che la IG.ra la chiamava
Pt_1 CP per telefono per dirle cosa fare, ad esempio di andare dal medico per prendere le ricette. Una volta mi è capitato di essere presente ad una telefonata della IG.ra ad . Mi CP Pt_1 ricordo che finita la telefonata mi disse che la IG.ra le aveva detto di
Pt_1 CP andare a pagare delle bollette della luce o del gas”.
, inoltre, ha riferito: Testimone_2 D: “conosce ?” Parte_1 A.D.R.: “conosco che era l'accompagnatrice di mia zia ”. Pt_1 Persona_1
A.D.R.: “conosco . È mia zia. È la sorella di mio padre, oltre che di mia Controparte_1 zia ”. PE A.D.R.: “prima ho detto che era l'accompagnatrice di mia zia nel senso che le Pt_1 PE teneva per compagnia, essendo rimasta vedova e non avendo figli, aveva bisogno di compagnia in casa”. A.D.R.: “io frequentavo la casa di mia zia , in quanto nella mia infanzia lei abitava PE con i genitori, i miei nonni. E io durante le mie scuole elementari, dai 7 ai 10 anni, ho vissuto
4 a casa dei miei nonni, insieme a mia zia e mia zia , in Ercolano”. PE CP
A.D.R.: “mia zia si è sposata tardi, quando aveva circa 52 - 53 anni, non ricordo di PE preciso”. A.D.R.: “io lavoro come marittima, per società charter o privati, su Yacht, e lavoro prevalentemente nel periodo estivo. Durante l'inverno io andavo spesso a casa di mia zia
. Ero presente. Lei mi chiedeva di andare a mangiare da lei”.
PE
A.D.R.: “mia zia era in grado di camminare e lavarsi autonomamente. Inoltre
PE cucinava e andava a fare la spesa. Tutto ciò fino a circa un mese prima del suo decesso”.
A.D.R.: “la IG.ra ha vissuto a casa della IG.ra per alcuni mesi all'anno, Pt_1 PE circa per cinque - sei mesi all'anno, non di più. Ora non ricordo di preciso, ma ciò per circa cinque anni prima del suo decesso. Mia zia è deceduta nel marzo 2023”.
PE
A.D.R.: “ho visto la persona che è uscita dall'aula prima che entrassi io. Non l'ho mai vista prima di oggi”.
A.D.R.: “era mia zia a pagare la IG.ra per la compagnia, ma non so quanto
PE Pt_1 la pagava”.
A.D.R.: “mi è capitato di vedere che mia zia dava dei soldi ad , ma per
PE Pt_1 discrezione mi sono tenuta in disparte”.
A.D.R.: “mia zia era lucida e stava bene fisicamente. Neppure aveva particolari
PE patologie. Anzi voglio precisare che, nonostante la sua avanzata età, la richiesta dell'invalidità all'Inps è stata presentata solo nel febbraio 2023, un mese prima del suo decesso”.
A.D.R.: “le pulizie della casa di mia zia le faceva una IG.ra. Non so, ma credo che
PE veniva almeno due volte alla settimana. Mia zia era particolarmente fissata per le
PE pulizie di casa. Nel quotidiano le faceva lei”.
A.D.R.: “la IG.ra prevalentemente era una persona di compagnia, al massimo Pt_1 preparava il caffè e sciacquava le tazzine, ma non faceva le pulizie. Lei si occupava di fare compagnia a mia zia, anche accompagnandola a fare una passeggiata vicino al mare di fronte casa sua, in chiesa, a fare il bancomat ecc. inoltre mia zia ci teneva che
PE dormisse nel suo letto”.
A.D.R.: “i mesi in cui la IG.ra di solito era a casa di mia zia erano da Pt_1 PE dicembre a prima di Pasqua”.
, infine, ha dichiarato: Testimone_3 D: “conosce ? Nel caso positivo, ha rapporti di parentela o affinità con lei?” Parte_1
A.D.R.: “la conosco e non ho rapporti di parentela o affinità con lei”.
A.D.R.: “conosco . È mia zia. In particolare è la sorella di mio padre”. Controparte_1
A.D.R.: “conosco perché lavorava a casa di mia zia che Parte_1 Persona_1 abitava vicino casa mia. Lavorava come badante di compagnia”.
A.D.R.: “essendo vicino casa, andavo a casa di mia zia per portarle limoni e arance del mio giardino. Ho un giardino di mq.
1.000. Fino a circa un anno fa, avevo anche delle galline e io a volte portavo a mia zie le uova fresche. A volte andavo a fare il bancomat per conto di mia zia ”. PE A.D.R.: “ci andavo per evitare che subisse una rapina”. A.D.R.: “so che dormiva a casa di mia zia e le faceva compagnia. Parte_1 PE
So questo perché ne parlavo con mio padre e perché quando andavo lì, vedevo che la IG.ra faceva compagnia a mia zia. A volte prendevamo il caffè tutti e tre insieme”. Pt_1 A.D.R.: “poco prima del suo decesso, mia zia cadde e si fratturò il femore. Da quel PE momento non andò più da lei in quanto c'era bisogno di una persona che la Parte_1 accudisse in modo diverso”. A.D.R.: ha lavorato per alcuni mesi all'anno a casa di mia zia , più Parte_1 PE
o meno da dicembre ad aprile. Ciò per circa quattro anni prima della sua caduta e frattura
5 del femore”. A.D.R.: “prima della frattura del femore, mia zia camminava autonomamente e non PE aveva particolari problemi di salute. Lei si occupava anche di cucinare e di fare la spesa. Le pulizie le faceva una IG.ra di cui non conosco il nome. Qualche volta che sono andato a casa di mia zia ho visto questa persona che faceva le pulizie. Non so ogni quanti giorni PE andava da mia zia”. A.D.R.: “non ho mai visto fare le pulizie a casa di mia zia ”. Parte_1 PE A.D.R.: “sono stato fuori dell'aula da quando è iniziata questa causa. La prima persona che è entrata non l'avevo mai vista prima di oggi”.
Orbene, posta l'evidente incompatibilità tra le diverse circostanze emerse dall'istruttoria orale, si osserva che alcun concreto e specifico elemento, in ragione di una valutazione complessiva di maggiore coerenza e precisione, milita per la prevalenza di attendibilità delle dichiarazioni rese da rispetto a quelle rese da Testimone_1 Testimone_2
e . Testimone_3
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, deve concludersi che non è emersa la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, oltre che delle mansioni svolte e della quantità di lavoro espletato, e, dunque, in ordine all'elemento costitutivo delle pretese.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
In considerazione della peculiarità della vicenda e dei motivi posti a base della decisione, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
In Napoli, il 21.11.2022
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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