Art. 18. 1. I funghi secchi sono venduti, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico del fungo contenuto, in confezioni chiuse, con almeno la meta' di una facciata trasparente, in modo da consentire il controllo del contenuto, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 .
2. Ogni confezione deve contenere funghi della stessa specie.
3. Le imprese e i soggetti singoli o associati che svolgono attivita' di preparazione o di confezionamento di funghi secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all' articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, anche le generalita' del perito od esperto nella materia, regolarmente iscritto al ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, sotto il cui controllo avvengono la lavorazione ed il confezionamento. Le imprese gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il termine di dodici mesi dalla data suddetta.
4. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.
2. Ogni confezione deve contenere funghi della stessa specie.
3. Le imprese e i soggetti singoli o associati che svolgono attivita' di preparazione o di confezionamento di funghi secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all' articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, anche le generalita' del perito od esperto nella materia, regolarmente iscritto al ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, sotto il cui controllo avvengono la lavorazione ed il confezionamento. Le imprese gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il termine di dodici mesi dalla data suddetta.
4. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.