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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2734/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2734/2024 promossa da:
C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. LUCACCIONI NADA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. ZANOTELLI LAURA CP_1 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 7567/2024 pubblicata il
02/08/2024; materia di: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata: in via preliminare: accertata e dichiarata la sussistenza dei relativi presupposti, disporre, inaudita altera parte o, in subordine, ad instaurato contraddittorio tra le parti, la sospensione parziale (e limitatamente all'importo che è stata condannata a pagare a titolo di penale) dell'efficacia Pt_1
pagina 1 di 5 esecutoria della sentenza appellata, per la quale verrà comunque depositato a parte apposito ricorso ex art. 351 comma 2 c.p.c.; in via principale nel merito:
-accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata in parte qua, in quanto illogica e contraddittoria e/o emessa in violazione dell'art. 116 c.p.c. e comunque fondata su presupposti erronei, per tutte le ragioni meglio illustrate nella parte motiva del presente atto e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza medesima, accertando e dichiarando insussistente il diritto in capo a a percepire l'importo previsto dalla clausola penale e pari ad euro 6.491,34 e, per CP_1 l'effetto,
- all'esito della parziale riforma della sentenza, accertata e dichiarata la sussistenza di soccombenza reciproca, annullare e revocare la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di giudizio per come liquidate in primo grado;
Comunque con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente grado di giudizio come per legge.”
Per parte appellata:
“Disattesa ogni avversa domanda, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare integralmente l'appello e confermare la sentenza n. 7567/2024 (RG 37684/23) emessa dal Tribunale di Milano, sez. XI in persona del Giudice dott.ssa Licinia Petrella in data 2 agosto 2024, con vittoria di spese e compensi del grado di appello, oltre accessori ed oneri previdenziali e fiscali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 7567/2024 pubblicata il 2 agosto 2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di ha accolto entrambe le Pt_2 Parte_1
domande proposte da ed ha condannato a pagare in favore di : i) la CP_1 CP_2 CP_1
somma di € 9.655,76 oltre interessi al saggio commerciale a titolo di corrispettivo della vendita di lastre digitali, ii) la somma di € 6.491,34 oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, 4° co. c.c. a titolo di penale contrattuale, condannando altresì a rifondere all'attrice le spese di lite. Parte_1
2. Il giudizio di primo grado
ha convenuto in giudizio per ottenere da quest'ultima per un verso il pagamento delle CP_1 Pt_1
fatture, rimaste insolute, relative al 2023, emesse per la vendita di lastre digitali e, per altro verso, il pagamento della penale stabilita in contratto per il caso di mancato raggiungimento del numero minimo annuale garanti di acquisti. ha agito in forza di due contratti collegati stipulati dalle parti nel CP_1
2019: il primo, della durata minima di 4 anni, prevedeva l'obbligo di GESP di acquistare un quantitativo minimo annuale di lastre per la prestampa;
il secondo, il comodato d'uso gratuito di un macchinario per lo sviluppo delle lastre.
pagina 2 di 5 Il Tribunale ha accolto sia la prima domanda, sia la domanda relativa alla penale, avendo il giudice ritenuto infondata l'eccezione di di impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero di Pt_1
eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, a causa della drastica diminuzione degli affari nel
2020 e 2021 provocata dalla pandemia Covid-19, che avrebbe determinato una sensibile contrazione degli affari, nonché a causa del successivo conflitto scoppiato tra la Russia e l'Ucraina, che avrebbe inciso notevolmente sull'aumento dei costi delle materie prime (in primis la carta), con conseguente alterazione del sinallagma del contratto stipulato a dicembre 2019.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione perché, pur riconoscendo gli effetti della crisi economico- finanziaria provocati in generale alle imprese dalla pandemia Covid-19, svolgeva un'attività Pt_1
commerciale caratterizzata da codice ATECO sul quale non gravava alcun obbligo di chiusura ed aveva continuato a lavorare, avendo anche usufruito della integrazione salariale per i propri dipendenti e della dilazione del pagamento delle rate dei finanziamenti accesi.
3. Il presente giudizio di appello
La sentenza è stata impugnata da che, con l'unico motivo di appello, ha censurato la parte in cui Pt_1
il Tribunale ha accolto la domanda di relativa alla penale, formulando altresì istanza di CP_1
sospensione dell'esecutività della sentenza appellata ai sensi dell'art. 351, comma 2, c.p.c.
A sostegno, ha così argomentato: “Si insiste nel dare conto di come la che opera Pt_1 Pt_1 nell'ambito della tipografia, pur essendo rimasta operativa, abbia inevitabilmente subìto le conseguenze derivanti e derivate dal fatto che, nel periodo del lockdown, le case editrici clienti della medesima erano tutte chiuse, così come erano chiuse le librerie, le biblioteche ecc……, il che ha comportato, in conseguenza di un effetto a caduta che si è ripercosso a tutti i livelli del settore, una drastica diminuzione degli ordini di stampa e delle commissioni in generale. Tutto ciò è durato non solo per l'intero arco dell'anno 2020 ma anche durante tutto il 2021. Allorquando la situazione sembrava destinata a migliorare, vista l'attenuazione dell'emergenza sanitaria, l'ulteriore evento nefasto rappresentato dallo scoppio del conflitto russo – ucraino ha di nuovo rovesciato una serie di conseguenze negative nel settore in cui la resistente opera, in primis la difficile reperibilità della carta sul mercato nonché un considerevole ed improvviso aumento dei costi delle materie prime.” si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello proposto. CP_1
L'istanza di sospensiva è stata respinta e, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
pagina 3 di 5
3. Decisione
L'appello è infondato.
Premesso che l'inadempimento, da parte di all'obbligo di acquistare un numero minimo annuo Pt_1
di prodotti (2300) è pacifico sia in riferimento all'anno 2020, sia in riferimento al 2021, sia in riferimento al 2022, la Corte osserva che detto inadempimento avrebbe potuto essere ritenuto non imputabile a soltanto qualora la stessa avesse dimostrato la dedotta (ma mai provata) drastica Pt_1
diminuzione, nel 2020 e nel 2021, degli ordini dei clienti rispetto al 2019, e qualora avesse allegato specificamente quali fossero le materie prime necessarie per realizzare i prodotti dalla stessa venduti, nonché specificamente dimostrato il significativo aumento del costo di dette materie prime.
Nulla di tutto ciò, per contro, è stato allegato e dimostrato da che si è limitata a produrre un Pt_1
grafico unilateralmente redatto (doc. 2) che evidenzierebbe il calo significativo dei ricavi nel 2020 e nel
2021 rispetto al 2019, e la stabilità del costo della carta in tutti gli anni di riferimento contrattuale.
Detto grafico, oltre a non contenere informazioni sufficienti ad escludere l'imputabilità a del Pt_1
pacifico (e documentato) inadempimento, non costituisce in alcun modo una prova di quanto dedotto a sostegno della propria eccezione, essendo stato unilateralmente redatto dalla stessa odierna appellante.
Del resto nonostante la pandemia, con le sue conseguenze sul piano economico e finanziario, si Pt_1
sia manifestata pochi mesi dopo la stipula del contratto di fornitura (dicembre 2019), non ha mai lamentato alcuna difficoltà, continuando a eseguire ordini di merce durante tutto il triennio 2020-2022.
In assenza di specifiche allegazioni in ordine al notevole aumento dei costi delle materie prime, e in mancanza di prova alcuna sia in ordine a detto aumento dei costi, sia in ordine al dedotto drastico calo degli ordini, l'inadempimento è stato correttamente ritenuto imputabile al debitore e la domanda Pt_1
di condanna al pagamento della penale pattuita per il mancato raggiungimento del minimo annuale garantito è stata accolta.
L'appello è dunque respinto e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese del presente grado d'appello (ivi comprese quelle del sub procedimento ex art. 351 c.p.c.) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che non si è svolta la fase istruttoria e che il valore della causa (€ 6.491,34 oltre interessi) è prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come pagina 4 di 5 modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello proposto da per l'effetto: Parte_1
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite, che si Parte_1 CP_1
liquidano in € 2.150,00 per compensi relativi al procedimento principale e in € 1.328,00 per compensi relativi al sub procedimento ex art. 351 c.p.c., oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al
15 %;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 3 aprile 2015.
La cons. rel. La presidente
Cristina Giannelli Anna Mantovani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2734/2024 promossa da:
C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. LUCACCIONI NADA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. ZANOTELLI LAURA CP_1 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 7567/2024 pubblicata il
02/08/2024; materia di: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata: in via preliminare: accertata e dichiarata la sussistenza dei relativi presupposti, disporre, inaudita altera parte o, in subordine, ad instaurato contraddittorio tra le parti, la sospensione parziale (e limitatamente all'importo che è stata condannata a pagare a titolo di penale) dell'efficacia Pt_1
pagina 1 di 5 esecutoria della sentenza appellata, per la quale verrà comunque depositato a parte apposito ricorso ex art. 351 comma 2 c.p.c.; in via principale nel merito:
-accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata in parte qua, in quanto illogica e contraddittoria e/o emessa in violazione dell'art. 116 c.p.c. e comunque fondata su presupposti erronei, per tutte le ragioni meglio illustrate nella parte motiva del presente atto e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza medesima, accertando e dichiarando insussistente il diritto in capo a a percepire l'importo previsto dalla clausola penale e pari ad euro 6.491,34 e, per CP_1 l'effetto,
- all'esito della parziale riforma della sentenza, accertata e dichiarata la sussistenza di soccombenza reciproca, annullare e revocare la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di giudizio per come liquidate in primo grado;
Comunque con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente grado di giudizio come per legge.”
Per parte appellata:
“Disattesa ogni avversa domanda, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare integralmente l'appello e confermare la sentenza n. 7567/2024 (RG 37684/23) emessa dal Tribunale di Milano, sez. XI in persona del Giudice dott.ssa Licinia Petrella in data 2 agosto 2024, con vittoria di spese e compensi del grado di appello, oltre accessori ed oneri previdenziali e fiscali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 7567/2024 pubblicata il 2 agosto 2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di ha accolto entrambe le Pt_2 Parte_1
domande proposte da ed ha condannato a pagare in favore di : i) la CP_1 CP_2 CP_1
somma di € 9.655,76 oltre interessi al saggio commerciale a titolo di corrispettivo della vendita di lastre digitali, ii) la somma di € 6.491,34 oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, 4° co. c.c. a titolo di penale contrattuale, condannando altresì a rifondere all'attrice le spese di lite. Parte_1
2. Il giudizio di primo grado
ha convenuto in giudizio per ottenere da quest'ultima per un verso il pagamento delle CP_1 Pt_1
fatture, rimaste insolute, relative al 2023, emesse per la vendita di lastre digitali e, per altro verso, il pagamento della penale stabilita in contratto per il caso di mancato raggiungimento del numero minimo annuale garanti di acquisti. ha agito in forza di due contratti collegati stipulati dalle parti nel CP_1
2019: il primo, della durata minima di 4 anni, prevedeva l'obbligo di GESP di acquistare un quantitativo minimo annuale di lastre per la prestampa;
il secondo, il comodato d'uso gratuito di un macchinario per lo sviluppo delle lastre.
pagina 2 di 5 Il Tribunale ha accolto sia la prima domanda, sia la domanda relativa alla penale, avendo il giudice ritenuto infondata l'eccezione di di impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero di Pt_1
eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, a causa della drastica diminuzione degli affari nel
2020 e 2021 provocata dalla pandemia Covid-19, che avrebbe determinato una sensibile contrazione degli affari, nonché a causa del successivo conflitto scoppiato tra la Russia e l'Ucraina, che avrebbe inciso notevolmente sull'aumento dei costi delle materie prime (in primis la carta), con conseguente alterazione del sinallagma del contratto stipulato a dicembre 2019.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione perché, pur riconoscendo gli effetti della crisi economico- finanziaria provocati in generale alle imprese dalla pandemia Covid-19, svolgeva un'attività Pt_1
commerciale caratterizzata da codice ATECO sul quale non gravava alcun obbligo di chiusura ed aveva continuato a lavorare, avendo anche usufruito della integrazione salariale per i propri dipendenti e della dilazione del pagamento delle rate dei finanziamenti accesi.
3. Il presente giudizio di appello
La sentenza è stata impugnata da che, con l'unico motivo di appello, ha censurato la parte in cui Pt_1
il Tribunale ha accolto la domanda di relativa alla penale, formulando altresì istanza di CP_1
sospensione dell'esecutività della sentenza appellata ai sensi dell'art. 351, comma 2, c.p.c.
A sostegno, ha così argomentato: “Si insiste nel dare conto di come la che opera Pt_1 Pt_1 nell'ambito della tipografia, pur essendo rimasta operativa, abbia inevitabilmente subìto le conseguenze derivanti e derivate dal fatto che, nel periodo del lockdown, le case editrici clienti della medesima erano tutte chiuse, così come erano chiuse le librerie, le biblioteche ecc……, il che ha comportato, in conseguenza di un effetto a caduta che si è ripercosso a tutti i livelli del settore, una drastica diminuzione degli ordini di stampa e delle commissioni in generale. Tutto ciò è durato non solo per l'intero arco dell'anno 2020 ma anche durante tutto il 2021. Allorquando la situazione sembrava destinata a migliorare, vista l'attenuazione dell'emergenza sanitaria, l'ulteriore evento nefasto rappresentato dallo scoppio del conflitto russo – ucraino ha di nuovo rovesciato una serie di conseguenze negative nel settore in cui la resistente opera, in primis la difficile reperibilità della carta sul mercato nonché un considerevole ed improvviso aumento dei costi delle materie prime.” si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello proposto. CP_1
L'istanza di sospensiva è stata respinta e, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
pagina 3 di 5
3. Decisione
L'appello è infondato.
Premesso che l'inadempimento, da parte di all'obbligo di acquistare un numero minimo annuo Pt_1
di prodotti (2300) è pacifico sia in riferimento all'anno 2020, sia in riferimento al 2021, sia in riferimento al 2022, la Corte osserva che detto inadempimento avrebbe potuto essere ritenuto non imputabile a soltanto qualora la stessa avesse dimostrato la dedotta (ma mai provata) drastica Pt_1
diminuzione, nel 2020 e nel 2021, degli ordini dei clienti rispetto al 2019, e qualora avesse allegato specificamente quali fossero le materie prime necessarie per realizzare i prodotti dalla stessa venduti, nonché specificamente dimostrato il significativo aumento del costo di dette materie prime.
Nulla di tutto ciò, per contro, è stato allegato e dimostrato da che si è limitata a produrre un Pt_1
grafico unilateralmente redatto (doc. 2) che evidenzierebbe il calo significativo dei ricavi nel 2020 e nel
2021 rispetto al 2019, e la stabilità del costo della carta in tutti gli anni di riferimento contrattuale.
Detto grafico, oltre a non contenere informazioni sufficienti ad escludere l'imputabilità a del Pt_1
pacifico (e documentato) inadempimento, non costituisce in alcun modo una prova di quanto dedotto a sostegno della propria eccezione, essendo stato unilateralmente redatto dalla stessa odierna appellante.
Del resto nonostante la pandemia, con le sue conseguenze sul piano economico e finanziario, si Pt_1
sia manifestata pochi mesi dopo la stipula del contratto di fornitura (dicembre 2019), non ha mai lamentato alcuna difficoltà, continuando a eseguire ordini di merce durante tutto il triennio 2020-2022.
In assenza di specifiche allegazioni in ordine al notevole aumento dei costi delle materie prime, e in mancanza di prova alcuna sia in ordine a detto aumento dei costi, sia in ordine al dedotto drastico calo degli ordini, l'inadempimento è stato correttamente ritenuto imputabile al debitore e la domanda Pt_1
di condanna al pagamento della penale pattuita per il mancato raggiungimento del minimo annuale garantito è stata accolta.
L'appello è dunque respinto e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese del presente grado d'appello (ivi comprese quelle del sub procedimento ex art. 351 c.p.c.) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che non si è svolta la fase istruttoria e che il valore della causa (€ 6.491,34 oltre interessi) è prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come pagina 4 di 5 modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello proposto da per l'effetto: Parte_1
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite, che si Parte_1 CP_1
liquidano in € 2.150,00 per compensi relativi al procedimento principale e in € 1.328,00 per compensi relativi al sub procedimento ex art. 351 c.p.c., oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al
15 %;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 3 aprile 2015.
La cons. rel. La presidente
Cristina Giannelli Anna Mantovani
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