Articolo 423 ter del Codice penale
Articolo 423 bisArticolo 485
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10 settembre 2021
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10 ottobre 2023
Art. 423-ter.

(Pene accessorie).

Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa altresi' l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi ((nonche' l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni)) .
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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