Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5212 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n.r.g. 12444/2024 + 18231/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dr. Federico Bile preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta mediante deposito di CP_1 note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza dell'8.5.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. n.r.g. . 12444/2024 cui è stata riunita la causa avente n.r.g. 18231/2024 vertenti
TRA
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., sig. Parte_1 P.IVA_1
nato il [...] a [...], dom.to presso la sede sociale in Napoli a Parte_2
Piazza S. Lobianco n.10, rapp.to e difeso, giusta procura rilasciata su foglio telematico separato allegata al ricorso, dagli Avv.ti Leopoldo Spedaliere e Luciano Spedaliere dello
Studio Legale Associato Spedaliere coi quali elett.te domicilia in Portici al Corso Garibaldi
85 (comunicazioni al fax n. 081/27.41.05 ed alla pec: ) Email_1
- ricorrente/opponente–
E
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notaio di Fiumicino Per_1
(RM) del 22.3.2024, Repertorio n. 37875, Raccolta n. 7313,e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli (comunicazioni all'indirizzo CP_1
PEC: t;
) Email_2
- convenuto–
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n.37120240002267978000 del 17/4/24 e per annullamento di ogni posizione debitoria connessa ad inadempimenti contributivi inerenti al periodo gennaio 2016-gennaio 2023 e conseguente richiesta di rimborso ad avviso di addebito conseguente a DURC irregolare
Conclusioni delle parti del ricorrente nel giudizio n.r.g. 12444/2024
“ 1) previo accertamento della regolarità contributiva della ricorrente per i periodi di cui al capo 2) della premessa, accertare e dichiarare la infondatezza delle note di rettifica e degli avvisi di addebito per cui è causa, annullandoli in quanto illegittimi ed infondati;
2) per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all' e, conseguentemente, CP_1 condannare l'Istituto a restituire/rimborsarle l'importo di € 10.861,38 ovvero quella diversa ed anche maggiore somma che si riterrà, oltre oneri di legge. Vinte le spese ed attribuzione ai sottoscritti procuratori, anticipatari. del ricorrente nel giudizio n.r.g. 18231/2024
“1) previamente disporre la riunione del presente procedimento a quello recante Rg.n. 12444/2024, al fine di consentirne la trattazione unitaria, per connessione oggettiva e soggettiva;
2) accertata l'inesistenza di qualsiasi situazione di irregolarità contributiva e di inadempimento della ricorrente per i periodi di cui ai capi 30) e 30/1) della premessa, accertare e dichiarare la infondatezza dell'avviso di addebito del 12/7/24 e delle note di rettifica del 13/1/24 per cui è causa, annullandoli in quanto illegittimi ed infondati;
3) per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all' per il citato avviso di CP_1 addebito né per le note di rettifica alle quali lo stesso rinvia. Vinte le spese ed attribuzione
“- rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con un primo ricorso depositato in data 27.5.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe evidenziava quanto segue:
- che per poter fruire delle agevolazioni contributive previste dalle varie disposizioni di legge per favorire l'assunzione di lavoratori, tra i vari requisiti, il datore di lavoro deve possedere la regolarità contributiva di cui all'art.1, commi 1175 e 1176, della legge 27/12/2006 n.296, da verificare mediante il DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- che le modalità di rilascio del DURC, come disposto dal suddetto comma 1176, sono state stabilite dal D.M. Lavoro 24/10/2007, in vigore dal 01/07/2007. Il D.L. 20/03/2014 n.34, all'art 4, ha disposto la sostituzione del DURC con il cosiddetto DURC on line, le cui modalità di rilascio sono state stabilite dal D.M. Lavoro 30/01/2015, in vigore dal 01/07/2015;
- che, con i suddetti provvedimenti (comma 2, lett. a, D.L. 34/2014 e art. 3, comma 1, del D.M.), è stato statuito che la verifica della regolarità contributiva che “…riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive”;
- che, nella prassi, l' , in modo illegittimo, vincola il rilascio del anche a tutta una CP_1 CP_3 serie di adempimenti, soprattutto formali, senza alcun supporto normativo e che nulla hanno a che vedere con “…i pagamenti dovuti dall'impresa…”;
- che, nel caso in esame, la società ha operato con dipendenti dal 25/06/2012 al 31/12/2015; che ha sospeso l'attività dal 02/01/2016 al 07/01/2018 ed ha ripreso ad operare coi dipendenti dal 08/01/2018 al 31/1/23;
- che da tale ultima data, proprio in ragione delle problematiche sorte con l' , ha sospeso CP_1 la propria attività e non ha più alcun dipendente;
- che, in data 22/02/2019 ore 15,40, a seguito di richiesta del DURC del 18/02/2019, l' CP_1 ha notificato un invito a regolarizzare contestando l'omessa denuncia per i periodi da 02/2016 a 12/2017 e i corrispondenti omessi pagamenti (come detto la ricorrente, in tale periodo, non aveva dipendenti e non era tenuta a fare alcuna denuncia di assunzione né a corrispondere contributi o fare versamenti;
- che tanto era conosciuto all' che lo stesso Istituto - nell'invito a regolarizzare - riporta CP_1 un totale di versamenti omessi pari a zero;
- che, ciononostante, l' ha intimato di regolarizzare la posizione debitoria entro 15 CP_1 giorni, pena il mancato rilascio del DURC;
- che tale comportamento dell' è avvenuto in contrasto con la legge che vincola il CP_1 mancato rilascio del DURC all'omissione di pagamenti contributivi, nella specie mai verificatisi;
- che fatte le verifiche in via amministrativa è emerso che l' ha motivato il mancato CP_1 rilascio del – pur in assenza di una posizione debitoria da regolarizzare – al periodo CP_3 di scopertura contributiva da 02/2016 a 12/2017, non avendo il sistema acquisito che CP_1 per tale periodo l'azienda non ha avuto dipendenti;
- che pure essendo certo, per medesima ammissione e riconoscimento dell' (che su tale CP_1 presupposto rilasciava il DURC a maggio 2019), che la società ricorrente fosse e fosse sempre stata in posizione di regolarità contributiva, in maniera assolutamente contradditoria, l' negava il DURC ad ottobre 2019, ritenendo sussistente una posizione di irregolarità; CP_1 - che con mail datata 28/10/2019 l' sosteneva che l'inadempimento persisteva e quindi CP_1
l'invito a regolarizzare era dovuto in quanto “l'azienda avrebbe dovuto regolarizzare l'invito pervenuto il 22/02/2019 entro 15 giorni” ;
- che, in sostanza, la regolarità era stata negata perché la dichiarazione di responsabilità era stata resa oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'irregolarità contributiva, di febbraio 2019;
- che tale ritardo non era addebitabile all'azienda;
- che la stessa in data 28.1.2020 risponde che nella stessa data aveva provveduto ad CP_1 istruire il DURC con esito regolare;
- di essere stata destinataria di continui inviti a regolarizzare posizioni contributive omesse assolutamente inesistenti;
- che dopo varie interlocuzioni con funzionari l'unica cosa certa era che l' ha CP_1 CP_1 preteso di far scaturire situazioni di irregolarità contributiva assolutamente inesistenti in quanto, in definitiva, non si contesta all'azienda il mancato versamento di contributi ma l'inosservanza di termini che, tra l'altro, nessuna norma di legge prevede ed ancor meno a pena di decadenza dalle agevolazioni contributive.
Tanto premesso richiamate le norme di legge e gli orientamenti giurisprudenziali riguardanti la fattispecie in esame la società ricorrente concludeva, nel procedimento avente n.r.g. 12444/2024, nel modo sopra riportato.
Con un secondo ricorso, depositato in data 31.7.2024, la stessa parte ricorrente indicata in epigrafe – dopo aver ribadito di aver operato con dipendenti dal 25/06/2012 al 31/12/2015, di non averne avuti dal 02/01/2016 al 07/01/2018, che ha ripreso ad operare con dipendenti dal 08/01/2018 al 31/1/23 e che dal 1/2/23 non ha più dipendenti - ha, inoltre, rappresentato:
- che era oggettivamente impossibile “regolarizzare” pagamenti, perché non ce n'erano da effettuare;
- che in data 16/02/2023 ha ottenuto il ricalcolo dell'avviso di addebito n.156232, dal quale viene scorporato l'importo relativo a 10/2021 e che si è proceduto e, pertanto, al rateizzo di quest'ultimo avviso, non ritenendolo dovuto, e al pagamento immediato dell'altro avviso di addebito, n.134114 di € 28,02; il tutto al solo scopo di ottenere il che difatti viene CP_3 finalmente rilasciato, con decorrenza 19/01/2023, valevole fino al 19/05/2023;
- che, in data 10/10/2023, viene notificato via pec preavviso di fermo amministrativo, proprio a causa della cartella n.123205;
- che, in data 17/4/24, è notificato avviso di addebito per € 998,01 inerente ai periodi da marzo a settembre 2022 e che l'inadempienza è collegata a note di rettifica da DM10 ed il regime sanzionatorio richiamato è quello di cui alla L.n.388/2000, art.8, lett.a. ;
- che testualmente, l'evasione contributiva prevista dall'art.116, comma 8 L.388/00, si configura solo nel caso in cui “il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”;
- che tale è una situazione mai verificatasi nel caso di specie;
- che in data 12/7/2024, a mezzo pec, alla ricorrente viene notificato l'avviso di addebito in epigrafe per € 4.242,00, inerente al recupero di contributi asseritamente non versati per aver goduto di agevolazioni altrettanto pretesamente non dovute da agosto 2021 a giugno 2022, per essere un'azienda irregolare;
- che l'avviso si fonda su note di rettifica del 13/1/2024 inerenti ai medesimi periodi, note neppure coltivate dall' , che non ha mai notificato alcun invito a regolarizzare e che CP_1 anche tale avviso di addebito è illegittimo ed infondato La data della prima udienza veniva fissata per entrambi i giudizi per il 28.11.2024; l' si CP_1 costituiva tempestivamente in entrambe le procedure con distinte memorie depositate, rispettivamente in data 18.11.2024 e 17.11.2024.
Con provvedimento datato 29.11.2024 lo scrivente, nell'ambito del procedimento 18231/2924, rilevava “che il presente procedimento si appalesa connesso con il procedimento avente NRG 12444/2024 trattandosi di procedimenti pendenti dalle medesime parti (rappresentate e difese dai medesimi difensore con analoga questione di diritto da affrontare
PQM
Il Giudice dispone la riunione del presente procedimento a quello avente
NRG 12444/2024 per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva”. Con istanza data 4.2.2025 la società avendo rappresentato “di aver ricevuto in data Pt_1
27/1/25 dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione la notifica di una comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell'auto Jeep Compass 1.6 Multijet Tg FR668LF. Il fermo diventerà effettivo nel termine di 30 giorni dalla notifica e, quindi, entro il 27/2/25 e che tale provvedimento era relativo agli avvisi di addebito per cui è causa” chiedeva allo scrivente giudice di “concedere la sospensione del fermo amministrativo del veicolo sopra indicato, nell'attesa della imminente decisione della causa. In subordine, laddove compatibile con le esigenze di ruolo della , chiede anticiparsi la causa in tempo CP_4 utile rispetto alla scadenza del termine di cui al fermo”. All'udienza del 25.2.2025 il Giudice emetteva il seguente provvedimento: “ritenuti sussistenti i gravi motivi dispone sospendersi l'efficacia esecutiva del provvedimento di fermo amministrativo dell'auto Jeep Compass, 0718020250001499000 del 17.1.2025 notificato in data 27.1.2025, atto emesso dall'Agenzia . Ritenuta Controparte_5 la causa matura per la decisione e non necessitante dello svolgimento di attività istruttoria, rinvia per la discussione all'udienza del 8.5.2025 ore 9:50 assegnando alle parti termine per il deposito di note finali di discussione fino a 10 giorni prima”.
Si perveniva, quindi, all'udienza dell'8.5.2025 allorquando concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo le modalità di “trattazione scritta” della causa), la causa è stata assegnata in riserva, con deposito in data odierna della sentenza redatta una volta eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze. All'esito della discussione svolta con le modalità della trattazione scritta il GL ritiene il ricorso fondato e che lo stesso debba essere accolto per le ragioni che seguono.
Afferma l' nella difesa svolta in entrambi i giudizi poi riuniti che “l'avviso di addebito CP_1
n. 37120240002267978 000, notificato il 17.04.2024, riguarda note di rettifica 3/2022,
7/2022, 8/2022, 9/2022 per art. 1 comma 1175 L.296/06 con le quali sono stati recuperati i benefici contributivi goduti dalla ditta per mancanza di regolarità contributiva. Dette note di rettifica sono collegate al DURC irregolare 33718158 che la ditta ha ricevuto non avendo ottemperato nei 15 giorni assegnati a quanto indicato nell'invito a regolarizzare notificato il 25.11.2022. Nell'invito a regolarizzare del 25.11.2022 vi erano indicate le inadempienze 6/2021, 7/2021, 9/2021,10/2021 aperte al Recupero crediti e gli AVA CP_1 anno 2022 con estremi 123205 e 134114.
Come già evidenziato la società ricorrente non ha regolarizzato le inadempienze nei 15 giorni assegnati dall'invito a regolarizzare del 25.11.2022 tanto che le citate inadempienze 6,7,9,19/2021 sono poi confluite nell'AVA 37120220015623224000 notificato in data 17.12.2022, Avviso di addebito che non risulta opposto nei 40 giorni successivi alla notifica, anzi per questo AVA in data 16.02.2023 la ditta ha chiesto ed ottenuto in ADR dilazione di versamento che sta regolarmente versando. Per gli avvisi di addebito non opposti nei 40 giorni successivi alla notifica non si possono avanzare eccezioni nel merito della pretesa e comunque su quelli la società ricorrente ha presentato domanda di rateazione. Alla luce di quanto esposto l'avviso di addebito
3712024000267978000 avente alla base le note di rettifica 3/2022, 7/2022, 8/2022 e 9/2022 risulta dovuto.
” I DM non definibili come da messaggio 5207/2015 sono Denunce anomale e provvisorie che riportano una "squadratura" tra la somma dei singoli elementi contributivi individuali e i dati dichiarativi “totale a debito e totale a credito” a livello aziendale. Emerge, dunque, un 'evidente indefinibilità della denuncia mensile, considerata nella sua interezza, poiché il saldo non è coerente con quanto dichiarato”. La regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito in L. n. 78/2014, viene verificata tramite modalità esclusivamente telematiche. Il D.M. 30.1.2015, emesso in esecuzione della delega contenuta nel predetto art. 4, prevede l'invio da parte dell' di un invito a regolarizzare entro 15 giorni dalla ricezione. CP_1
Come suesposto la società ricorrente non ha adempiuto nei termini previsti, .pertanto, l'azienda ha perso il diritto a fruire degli sgravi contributivi fin dal momento nel quale è venuta meno la regolarità contributiva, cioè fin dalla prima omissione contributiva. Alla mancanza di regolarità contributiva consegue ex lege la perdita del diritto agli sgravi contributivi dei quali ha fruito la società. L'art. 1 comma 1175 della Legge n° 296/2006, infatti, dispone che: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi
…”. Una volta scaduti i termini di legge per regolarizzare le inadempienze contestate con i singoli inviti a regolarizzare, le note di rettifica oggetto dell'AVA sono state convalidate e regolarmente notificate alla ditta. Si sottolinea che detto termine di 15 giorni per la regolarizzazione, stante il dettato dell'art 7 D.M. 24 ottobre 2007 e successivamente dell'art.4 DM 30.1.2015 ha carattere PERENTORIO:
“1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l'INAIL e le Casse edili trasmettono CP_1 tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.”.
Parte ricorrente ha, dal canto suo, replicato nelle note depositate in data 24.4.2025 che l' ha chiaramente ammesso “che tutte le sanzioni sollevate alla ricorrente traggono CP_1 origine da un unico evento: la pretesa mancata regolarizzazione nei 15 giorni (v.memorie, entrambe a pag.2) dall'invito a provvedervi, ipotizzando che l'azienda avesse indebitamente goduto di benefici contributivi nell'assunzione di dipendenti. La vicenda si colloca tra il 2016 ed il 31/1/23 ed i pretesi indebiti si collegano, tutti, alla pretesa irregolarità contestata il 22/2/19, si cui al capo 3) del primo ricorso. In quella occasione si contestava alla ricorrente di non aver denunciato le posizioni dei propri dipendenti relativamente al periodo febbraio 2016 – dicembre 2017, e cioè per un periodo in cui la non Parte_1 aveva nessun dipendente. Di tanto si è estensivamente dedotto nel ricorso Rg.n.12444/24, evidenziandosi che dalla prima pretesa ed inesistente regolarità, derivavano, a cascata, tutti i successivi dinieghi di conformità del DURC e le sanzioni per recuperare i benefici contributivi goduti tra il 2016 e gennaio 2023 appunto”. Ha ulteriormente aggiunto parte ricorrente nelle note di discussione del 24.4.2025 che l' non ha minimamente contestato quanto dedotto dalla società ricorrente “ai capi da CP_1
1) a 29) del ricorso Rg.n.12444/24, circostanze ribadite nel secondo ricorso, né prende posizione sull'anomalia di funzionamento della piattaforma che non consente CP_1 all'operatore la correzione del dato inerente alla prima, inesistente, irregolarità che ha riverberato i suoi effetti anche sulle successive. In pratica, la è qualificata Parte_1 come ontologicamente irregolare e anche se tale stato sembra risolto, in realtà si ripropone ogni volta che si formula l'istanza di Si rappresenta che tale CP_3 comportamento dell' ha gravemente pregiudicato l'attività commerciale CP_2 dell'Impresa, che senza non ha potuto continuare a lavorare con la P.A. e con le CP_3 aziende a partecipazione statale, che erano le maggiori committenti. Quanto alla rateizzazione ed al pagamento di uno degli inviti a regolarizzare, la ricorrente vi era costretta per evitare il fermo amministrativo dell'auto aziendale. Ed a riprova della
“cascata”, anche di recente l'Agenzia delle Entrate, per conto dell' ha nuovamente CP_1 richiesto i fermo amministrativo, provvedimento sospeso dal Giudice all'udienza del
25/2/25.
Sul punto deve essere evidenziato che il DURC negativo può essere rilasciato solo a fronte di irregolarità sostanziali, non con riguardo a semplici errori e/o ritardi connessi nelle denunce contributive;
afferma la sezione lavoro del Tribunale di Milano nella sentenza n.1187 del 12/06/2019 che “premesso che la legge prevede che la fruizione dei benefici contributivi sia subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva
( e considerato che in caso di irregolarità contributiva, sospende o annulla il CP_3 CP_1
DURC già concesso, invitando il richiedente versare gli importi dovuti entro il termine di
15 giorni (artt. 6 e 7 comma 3 D.M. del 24 ottobre 2007), termine oltre il quale, in caso di omissione di pagamento, il richiedente decade dalla concessione dei benefici, va anche detto che non è possibile che possa negare il solo perché il contribuente non CP_1 CP_3 sia stato in grado, in 15 giorni, di correggere una incongruenza rinvenibile in una denuncia contributiva. Il diniego, in tal caso, risulterebbe illegittimo per mancanza di un espresso fondamento normativo, oltreché contraddittorio e privo di ragionevolezza. Pare poi convincente l'osservazione che il DURC negativo possa essere rilasciato solo a fronte di irregolarità sostanziali, inerenti gli obblighi contributivi, non potendo il rifiuto inerire semplici errori connessi nelle denunce contributive, come previsto dal D.M. del 30 gennaio 2005”
Si legge poi nella sentenza della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma n. 452 del 08/02/2023, (ud. 03/02/2023, dep. 08/02/2023) che “l'eventuale ritardo di nella CP_1 esecuzione dei controlli di regolarità contributiva “non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi” ; né è sufficiente, per la fruizione del beneficio contributivo, il solo dato formale del possesso del DURC positivo se al rilascio di detto documento non corrisponde una situazione di reale regolarità contributiva (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/07/2019, n. 20449: “è del tutto evidente che alla ricorrente non potessero riconoscersi gli sgravi contributivi in oggetto (...) perché in detta situazione il DURC
(documento che attesta appunto "la regolarità contributiva"; v. D.M. 24 ottobre 2007, art. 5) non poteva essere rilasciato legittimamente”; cfr. anche Cassazione civile sez. lav.,
25/10/2018, n. 27109; cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, n. 28637).
Nel caso di specie, non è contestato che la società ha ritenuto di valersi dell'eccezionale istituto di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, pur attivato da ma adempiendo solo CP_1 parzialmente ed in ritardo, e non essendo utile per la conservazione del beneficio, secondo l'insegnamento di cui alla pronuncia di legittimità già citata, “una regolarizzazione 'ex post' ed in qualsiasi tempo” (Cass. 27107/18). Una siffatta interpretazione è confortata peraltro da quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, nella sentenza 2018/27107 sopra più volte citata, ha precisato che “la fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007, art. 7, è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi”. Se pertanto la ratio dell'art. 1 comma 1175 legge 296/2006 è quella di subordinare la fruizione delle agevolazioni contributive alla “necessaria e costante regolarità contributiva”, ed il meccanismo previsto dall'art. 7 d.m. 24 ottobre 2007 e, successivamente, dall'art. 4, comma 4, del d.m. 30.1.2015, costituisce un rimedio definito
“eccezionale”, finalizzato a consentire “la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali” (così Cass. Cit.).
Deve quindi essere confermata la statuizione del giudice di prime cure secondo la quale la regolarizzazione tardiva, effettuata cioè una volta decorso il termine di 15 giorni anzidetto, non vale ad eliminare la situazione di irregolarità contributiva ostativa al riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi ed alle altre agevolazioni cui fa riferimento il menzionato art. 1 comma 1175.
Conseguentemente il mancato rispetto del termine di 15 giorni previsto dal DM 30 gennaio
2015 pur non essendo espressamente perentorio, in caso di violazione comporta la perdita del DURC e tutte le conseguenze previste dalla norma. Non è pertanto possibile effettuare - come vorrebbe la parte- una applicazione della sanzione cum grano salis senza violare l'esplicito disposto della normativa”.
Nella sentenza sopra citata della Corte di Appello di Roma si affermano due circostanze rilevanti anche ai fini di questo giudizio: a) che il termine di 15 giorni previsto dal DM 30 gennaio 2015 non ha carattere perentorio non essendo stata espressamente prevista dalla norma indicata il carattere della perentorietà; b) che la regolarizzazione tardiva, effettuata cioè una volta decorso il termine di 15 giorni anzidetto, non vale ad eliminare la situazione di irregolarità contributiva ostativa al riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi ed alle altre agevolazioni cui fa riferimento il menzionato art. 1 comma 1175 e che sebbene il termine dei 15 giorni non sia stato indicato espressamente come perentorio in caso di violazione tale ritardo comporta la perdita del DURC e tutte le conseguenze previste dalla norma.
Ciò accade, tuttavia, - è bene sottolinearlo - quando viene contestato il mancato pagamento dei contributi e/o una irregolarità contributiva ostativa al riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi. Ma nel caso di specie tanto non è avvenuto;
ed infatti come dimostra la documentazione allegata si rileva che l' sia, come detto, nell'atto impugnato nel primo ricorso che in CP_1 quello impugnato nel secondo ricorso riunito al primo, si riferisce all'inesistente irregolarità contributiva riguardante il periodo compreso tra il 2/1/2016 ed il 7/1/28 allorquando la società non aveva dipendenti e quindi ad essa alcuna omissione contributiva può essere contestata. Il D.L. 20/03/2014 n.34, all'art 4, ha disposto la sostituzione del DURC con il cosiddetto DURC on line, le cui modalità di rilascio sono state stabilite dal D.M. Lavoro 30/01/2015, in vigore dal 01/07/2015. Con i suddetti provvedimenti (comma 2, lett. a, D.L. 34/2014 e art. 3, comma 1, del D.M.) è stato statuito che la verifica della regolarità contributiva che
“…riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive”;.
- Tuttavia lo stesso - nell'invito a regolarizzare - riporta un totale di versamenti omessi CP_1 pari a zero ed è quindi corrispondente a verità quanto affermato nel ricorso da parte ricorrente che nella prassi, l' vincola il rilascio del DURC “anche a tutta una serie di CP_1 adempimenti, soprattutto formali, senza alcun supporto normativo e che nulla hanno a che vedere con “…i pagamenti dovuti dall'impresa”. Occorre ricordare che in data 22/02/2019, a seguito di richiesta del DURC del 18/02/2019, l' ha notificato un invito a regolarizzare contestando l'omessa denuncia per i periodi da CP_1
02/2016 a 12/2017 e i corrispondenti omessi pagamenti (ma come già più volte osservato nel periodo indicato dall' la società non aveva dipendenti e non avendo dipendenti – CP_1 come correttamente comunicato – “non era tenuta a fare alcuna denuncia di assunzione né a corrispondere contributi o fare versamenti”.
L'evasione contributiva prevista dall'art.116, comma 8 L.388/00, si configura solo nel caso in cui “il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate” caso non verificatosi nel caso in esame.
Tale convincimento si basa sul fatto che in tutte le note di rettifica del 13/1/24, in calce alle medesime, “Addebito Art.1 Comma 1175 Legge 296 del 27/1/2006”, di cui si è detto al capo 1) del primo ricorso riguardante una assolutamente generica “irregolarità contributiva”. Inoltre non può sottacersi la circostanza che il periodo appena indicato (cui si riferiscono i pretesi addebiti) sono in realtà anche coperti – sulla base della stessa documentazione rilasciata dall' – dall'attestazione della regolarità contributiva con conseguente rilascio CP_1 delle autorità competenti del DURC valido dal 19/1/23 al 19/5/23 (cfr. doc. n. 31 produzione attorea).
Quindi, nel caso di specie , può dirsi anche logicamente escluso che, per periodi precedenti a quello ora indicato possa disquisirsi di irregolarità contributiva di qualche genere riguardanti “i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa”. E', quindi, da condividere l'affermazione di parte ricorrente secondo la quale “la regolarità del può essere non concessa solo in ipotesi di mancato versamento contributivo e CP_3 non per altro e soprattutto certamente non per inadempimenti dal contenuto solo formale ed addebitabili, peraltro, a ritardi di comunicazione dell' (sul punto, si veda sent.n.66/22 CP_1 Trib.Roma, doc.39)” In altri termini può parlarsi di evasione contributiva prevista dall'art.116, comma 8 L.388/00, quindi, solo allorquando “il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”. Tale situazione certamente non si è verificata nel caso in esame di specie (la stessa ha previsto una regolarizzazione di un pagamento pari a zero attesa la CP_1 dichiarazione di non avere dipendenti).
Quanto alla efficacia retroattività o meno del diniego del DURC si evidenzia quanto segue. L' sostiene che con l'emissione del 'DURC' negativo non possono che venir meno le CP_1 agevolazioni contributive sino a quel momento godute, quindi anche quelle non riferite al periodo di inadempienza in questione. A sostegno della propria tesi l' richiama giurisprudenza formatasi sull'applicazione CP_1 dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006 n.296 che ha genericamente stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Invero – come si legge nella sentenza n.247/2021 emessa dalla sezione lavoro della Corte di Appello di Torino – “l'accertata assenza del DURC non può (in assenza di una espressa previsione normativa di segno contrario) che far venire meno i benefici limitatamente al periodo di assenza dello stesso, senza caducare retroattivamente i periodi connotati da regolarità contributiva. In primo luogo si deve evidenziare che se si accedesse alla interpretazione propugnata dall' le aziende finirebbero con il godere degli sgravi contributivi sempre in via CP_2 provvisoria, vedendo consolidato il loro diritto solo nel momento in cui possano provare di avere continuato a mantenere la regolarità contributiva (quando non è dato sapere) e ciò determinerebbe una situazione di continua incertezza. Significativa è poi la circolare n.3/2017 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la quale ha affermato che: 'Va pertanto chiarito che, mentre l'eventuale assenza del DURC (che può peraltro derivare da un'accertata violazione di legge e/o di contratto) incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione. Dette violazioni, peraltro, non impediscono il godimento di benefici qualora regolarizzate prima dell'avvio di qualsiasi accertamento ispettivo, evidentemente se trattasi di violazioni regolarizzabili. Ciò sia per le anzidette ragioni che vedono i benefici collegati al singolo rapporto di lavoro, sia per un principio rinvenibile già nella disciplina dettata dall'art. 6 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L.
n. 389/1989) in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo cui le riduzioni contributive ivi contemplate non spettano alle imprese soltanto in relazione a quei lavoratori per i quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente ad una durata pari ai periodi di inosservanza (cfr. commi 9 e 10). La portata generale di tale assunto trova conferma nel richiamo contenuto nell'art. 2, comma 5, D.L. n. 71/1993 recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo cui 'restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni'. Del resto, una diversa interpretazione del comma 1175, improntata ad una revoca 'totale' dei benefici a seguito di violazioni di obblighi di legge o di contratto collettivo anche di lieve entità, determinerebbe un meccanismo di penalizzazione addirittura più grave rispetto a quello delineato dal D.M. 30 gennaio 2015 secondo il quale ove soltanto alcune violazioni particolarmente gravi - elencate nell'Allegato A - impediscono il rilascio del DURC e la conseguente fruizione della totalità dei benefici in godimento da parte della impresa'.
Significativo, e pienamente condiviso dal Collegio, è quanto ritenuto in merito dal
Tribunale di Bologna in una recente sentenza ove è evidenziato che il metodo di recupero contributivo attuato dall' che sanziona con la revoca integrale dell'agevolazione CP_1 anche una minima inadempienza, contrasta con il l'articolo 6 comma 10 del D.L. n.338 del 1989, come modificato dall'articolo 4 del DL n.71 del 1993, che prevede, in funzione di calmiere, un limite alla perdita del beneficio, costituito dal maggior importo tra la contribuzione omessa e la contribuzione in realtà dovuta, criterio che assurge a canone interpretativo di portata generale, in forza dei principi di buona fede e correttezza nell'adempimento delle obbligazioni e degli analoghi principi limitativi del risarcimento del danno.
Tale interpretazione del resto è anche avvalorata dal sistema introdotto con il DM
30.01.2015 (sostanzialmente rimasto invariato con il successivo DM 24.10.2017) che ha dato attuazione al online che consente alle imprese di verificare in tempo reale la CP_3 regolarità contributiva, a dimostrazione che indipendentemente dalla occasionalità delle verifiche e delle richieste di rilascio del ciò che rileva per la fruizione dei benefici è CP_3 la regolarità contributiva riferita al periodo di effettivo godimento da individuarsi in relazione alle denunce mensili e senza possibilità di decadenza ex post in relazione a future possibili inadempienze.
Conferma di ciò è data dal messaggio n.2648 del 27.04.2018 dell' (a cui ha fatto CP_2 riferimento una recente sentenza del Tribunale di Torino) il quale ha espressamente previsto che: 'al fine di consentire un sistema di maggiore garanzia per le aziende, che avendo titolo alle agevolazioni devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc nel momento della loro fruizione, è stato realizzato il sistema
Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - D.P.A. - attraverso il quale è possibile anticipare l'attivazione della verifica ed acquisire l'esito del Durc a partire dal mese in cui l'agevolazione/beneficio viene fruito. Ciò consentirà sia di ridurre la gestione del recupero delle agevolazioni fruite, spesso operato per periodi temporali molto ampi, in presenza di attestazione di irregolarità contenuta nel Documento Verifica regolarità contributiva, sia di assicurare che la verifica non venga posta in essere in un momento successivo rispetto a quello della concreta fruizione dell'agevolazione denunciata nei flussi correnti CP_6 ovvero in quelli di variazione. In tal modo sarà possibile conseguire una maggiore efficacia dell'intero sistema dei controlli dando piena attuazione all'intento semplificativo voluto dal legislatore del 2014 con la disciplina in materia di Durc On Line. Dal 9 luglio 2018 il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - D.P.A. - prevede che l'azienda dichiari, attraverso un modello telematico, la volontà di usufruire delle agevolazioni a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo medesimo.'
Passaggio dal controllo della regolarità a posteriori alla verifica della regolarità preventiva (a decorrere dal luglio 2018- tramite la Dichiarazione Preventiva di agevolazione- DPA) che attesta, lo si ribadisce, che ciò che rileva è solo la regolarità contributiva riferita al periodo di effettiva fruizione.
La condotta da parte dell' relativamente al DURC appare non legittima in quanto il CP_1
DURC della parte ricorrente era regolare;
detto questo deve essere conseguentemente accertata e dichiarata la regolarità contributiva della ricorrente per i periodi in cui la ha operato con dipendenti dal 25/06/2012 al 31/12/2015, in cui la Parte_1 società non aveva dipendenti dal 02/01/2016 al 07/01/2018, in cui la stessa ha ripreso ad operare con dipendenti dal 08/01/2018 al 31/1/23 mentre da tale ultima data ha sospeso la propria attività e non ha più alcun dipendente.
Deve quindi essere anche accertata e dichiarata l'infondatezza delle note di rettifica e degli avvisi di addebito per cui è causa, annullandoli in quanto illegittimi ed infondati e, conseguentemente va dichiarato che nulla è dovuto dalla società ricorrente all' con CP_1 condanna dell' a restituire a parte attrice quanto indebitamente versato con somme da CP_2 quantificare separatamente;
va dichiarata ed accertata, altresì, l'infondatezza dell'avviso di addebito del 12/7/24 e delle note di rettifica del 13/1/24 disponendo il loro annullamento perché anch'essi illegittimi ed infondati e, conseguentemente, va dichiarato che nulla è dovuto dalla ricorrente all' per il citato avviso di addebito né per le note di rettifica alle CP_1 quali lo stesso rinvia.
Le spese seguono per metà la soccombenza (comunque il ricorrente non ha rispettato il termine (non) perentorio dei 15 giorni) e si liquidano in tale misura ridotta come indicato nella parte motiva;
spese compensate per il resto.
P. Q. M.
a) accoglie le domande della società ricorrente presentate
contro
Parte_1
l' sia nel giudizio n.r.g. 12444/2024 che nel giudizio n.r.g. 18231/2024 e per l'effetto CP_1 accerta e dichiara la regolarità contributiva della ricorrente per i periodi in cui essa ha operato con dipendenti dal 25/06/2012 al 31/12/2015, in cui essa non aveva dipendenti dal 02/01/2016 al 07/01/2018, in cui la stessa ha ripreso ad operare con dipendenti dal
08/01/2018 al 31/1/23 mentre da tale ultima data ha sospeso la propria attività e non ha più alcun dipendente;
b) accerta e dichiara, quindi, l'infondatezza delle note di rettifica e degli avvisi di addebito per cui è causa, disponendo l'annullamento degli stessi in quanto illegittimi ed infondati;
c) conseguentemente dichiara che nulla è dovuto dalla società ricorrente all' con CP_1 condanna dell'Istituto a restituire a parte attrice quanto indebitamente versato con somme da quantificare separatamente;
d) dichiara, altresì, l'infondatezza dell'avviso di addebito del 12/7/24 e delle note di rettifica del 13/1/24 disponendo l'annullamento anche di tali atti perché illegittimi ed infondati;
e) conseguentemente, dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente all' per il citato CP_1 avviso di addebito né per le note di rettifica alle quali lo stesso rinvia. f) condanna l' al pagamento di metà delle spese processuali che si liquidano in tale CP_1 misura ridotta in complessivi € 2.100,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari. g) compensa le spese per la restante parte.
Napoli, 25.6.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile