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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/06/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1627 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma - P.IVA_1
Capitale Sociale di Euro 10.000,00 i.v.), quale società a responsabilità limitata con socio unico e per essa giusta procura speciale del 31/08/2018 a ministero del Dott. CP_1
, Notaio in Roma (Rep. n. 57298 - Racc. n. 29003 – DOC. 1), quale società Persona_1 incorporata in ,, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2
Marco Pesenti e Francesco Concio;
-attrice - nei confronti di:
, nato a [...] il [...]; Controparte_3
nata a [...] il [...]; Controparte_4 entrambi residenti in [...]
- convenuti contumaci-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 3 giugno 2023 la Parte_1 premettendo di essere titolare del credito maturato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti di nonché, nella sua qualità di fideiussore, di Controparte_3
– in forza di decreto ingiuntivo n. 456/2020 del Tribunale di Controparte_4
Agrigento per la somma di € 89.974,02 oltre interessi, ritualmente notificato il 17/07/2020 e dichiarato esecutivo in mancanza di opposizione - , chiedeva al Tribunale, previo
1 accertamento dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., di dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 01/06/2018 a rogito della Dott.ssa
– Notaio in Agrigento - nn. Rep/Racc: 39174/23121 trascritto presso Persona_2 la Conservatoria di Agrigento in data 25/06/2018 nn. Reg. gen/part: 10194/8586 ove venivano conferiti i seguenti beni:
1: Terreno in Agrigento Località Fauma, censito al Catasto Terreni, particella 65, subalterno 155 – Categoria Pascolo, consistenza 13 are e 80 centiare.
2: Terreno in Agrigento Località Fauma censito al Catasto Terreni, particella 65, subalterno 164– Categoria Seminativo, consistenza 16 are;
3: Terreno in Agrigento Località Fauma censito al Catasto Terreni, particella 65, subalterno
481– Categoria Vigneto, consistenza 1 ettaro 18 are e 81 centiare;
4: Immobile in Agrigento Località Fauma, censito al Catasto Fabbricati, particella 65, subalterno 482 – Categoria C71 negozi/botteghe, consistenza 60 mq.
I convenuti, ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano e se veniva pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva rimessa in decisione all'udienza del
20 maggio 2025 ex art 189 c.p.c. sulle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Sussiste innanzitutto la legittimazione dell'odierna attrice, creditrice dei convenuti in forza di contratto di cessione pro soluto di crediti in blocco stipulato il 20/12/2017 e di cui è stato fatto avviso, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 TUB, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23/12/2017 – Parte II
n. 151.
Secondo giurisprudenza consolidata in tema di cessione in blocco dei crediti bancari è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Il credito in esame rientra, in particolare, tra i rapporti giuridici classificati in "sofferenza" alla data del 31 dicembre 2016; oltretutto è stata prodotta in giudizio missiva della Monte dei
Paschi di Siena che dichiara che la posizione intestata a avente ad Controparte_3 oggetto il contratto di finanziamento fondiario del 13/11/2009 (Notaio - Rep. Persona_3
33386 - Racc. 13538) e il contratto di conto corrente n. 970 (filiale n. 9493 - Banca Monte dei
2 Paschi di Siena S.p.A.), con passaggio a sofferenza in data 18/12/2014, è stata oggetto di cessione di crediti pro soluto a Parte_1
Ciò detto, ai fini dell'esperibilità della revocatoria ordinaria non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza essendo invece sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Infatti l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito.
Avendo l'azione la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'"eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore.
Specificamente, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi è per la Suprema Corte un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 1), c.c. se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (Sez. 6, Ordinanza n. 2530 del 10/02/2015; Sez. 3, Sentenza
n. 24757 del 07/10/2008).
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo trattandosi nella fattispecie di costituzione di fondo patrimoniale costituito l'1 giugno 2018 successivo all'assunzione del debito (contratto di finanziamento contratto il 13 novembre 2009), è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 966 del 17/01/2007).
E' stato poi chiarito che la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia la legittimazione passiva spetti ad entrambi i coniugi (Sez. 1, Sentenza n. 1242 del
27/01/2012).
Nel caso di specie possono ritenersi sussistenti tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Invero, emerge documentalmente che i coniugi odierni convenuti hanno costituito un fondo patrimoniale con atto pubblico dell'1 giugno 2018 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 167
e segg. c.c. destinandovi diversi beni immobili, gli unici ancora liberi da gravame;
non è stato provato da parte dei debitori – che hanno scelto di rimanere contumaci - sui quali ricadeva il
3 relativo onere probatorio, che il patrimonio residuo sia tale da consentire ampiamente il soddisfacimento del credito (infatti mentre il creditore deve allegare e provare il pericolo di danno, il debitore deve allegare l'assenza di pericolo di danno, dimostrando l'adeguatezza del patrimonio residuo, così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19963 del 14/10/2005).
Ancora, si osserva che il fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia è stato costituito non solo in epoca successiva alla stipula del contratto di finanziamento ma anche dopo il passaggio a sofferenza dei rapporti (18/12/2014), a sua volta preceduto da un atto di riconoscimento del debito risalente al settembre 2013 (doc. 9 fasc. attrice).
I riferimenti temporali menzionati sono quindi ampiamente indicativi della consapevolezza dei coniugi – debitore principale e fideiussore - di precludere o rendere quantomeno difficile l'attivazione coattiva del credito nei loro confronti, considerato pure che già all'aprile del 2014 erano state inviate diffide ad entrambi per la regolarizzazione dell'esposizione debitoria.
La costituzione del fondo – avvenuta quindi nelle circostanze temporali e fattuali sopra descritte, peraltro dopo un lasso di tempo notevole dalla celebrazione del matrimonio tra i convenuti (anno 1987, v. estratto di matrimonio in atti), ha effettivamente determinato una concreta diminuzione del patrimonio sia del debitore principale che del fideiussore con una conseguente preclusione per l'attrice di ottenere la soddisfazione del credito vantato, in mancanza di prova sulla capienza di altri beni, non avendo i convenuti assolto al relativo onere probatorio.
La domanda va pertanto accolta e l'atto dichiarato inefficace nei confronti dell'attrice. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (valore fino ad € 260.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e per essa quale società incorporata in
[...] CP_1 Controparte_2
, nei confronti di e ogni altra istanza ed
[...] Controparte_3 Controparte_4 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA l'inefficacia nei confronti dell'attrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai convenuti e con atto dell'1/06/2018 a rogito della Controparte_3 Controparte_4
Dott.ssa – Notaio in Agrigento - nn. Rep/Racc: 39174/23121 trascritto Persona_2 presso la Conservatoria di Agrigento in data 25/06/2018 nn. Reg. gen/part: 10194/8586 con conferimento dei seguenti beni:
1: Terreno in Agrigento così censito al Catasto Terreni: Località Fauma - particella 65, subalterno
155 – Categoria Pascolo, consistenza 13 are e 80 centiare;
4 2: Terreno in Agrigento così censito al Catasto Terreni: Località Fauma - particella 65, subalterno
164– Categoria Seminativo, consistenza 16 are;
3: Terreno in Agrigento così censito al Catasto Terreni: Località Fauma - particella 65, subalterno
481– Categoria Vigneto, consistenza 1 ettaro 18 are e 81 centiare;
4: Immobile in Agrigento così censito al Catasto Fabbricatii: Località Fauma - particella 65, subalterno 482 – Categoria C71 negozi/botteghe, consistenza 60 mq.
ORDINA, per l'effetto, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza al suo passaggio in giudicato;
CONDANNA i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, in complessivi € 7200,00 per compensi professionali, in € 810,40 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento, 4 giugno 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1627 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma - P.IVA_1
Capitale Sociale di Euro 10.000,00 i.v.), quale società a responsabilità limitata con socio unico e per essa giusta procura speciale del 31/08/2018 a ministero del Dott. CP_1
, Notaio in Roma (Rep. n. 57298 - Racc. n. 29003 – DOC. 1), quale società Persona_1 incorporata in ,, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2
Marco Pesenti e Francesco Concio;
-attrice - nei confronti di:
, nato a [...] il [...]; Controparte_3
nata a [...] il [...]; Controparte_4 entrambi residenti in [...]
- convenuti contumaci-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 3 giugno 2023 la Parte_1 premettendo di essere titolare del credito maturato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti di nonché, nella sua qualità di fideiussore, di Controparte_3
– in forza di decreto ingiuntivo n. 456/2020 del Tribunale di Controparte_4
Agrigento per la somma di € 89.974,02 oltre interessi, ritualmente notificato il 17/07/2020 e dichiarato esecutivo in mancanza di opposizione - , chiedeva al Tribunale, previo
1 accertamento dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., di dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 01/06/2018 a rogito della Dott.ssa
– Notaio in Agrigento - nn. Rep/Racc: 39174/23121 trascritto presso Persona_2 la Conservatoria di Agrigento in data 25/06/2018 nn. Reg. gen/part: 10194/8586 ove venivano conferiti i seguenti beni:
1: Terreno in Agrigento Località Fauma, censito al Catasto Terreni, particella 65, subalterno 155 – Categoria Pascolo, consistenza 13 are e 80 centiare.
2: Terreno in Agrigento Località Fauma censito al Catasto Terreni, particella 65, subalterno 164– Categoria Seminativo, consistenza 16 are;
3: Terreno in Agrigento Località Fauma censito al Catasto Terreni, particella 65, subalterno
481– Categoria Vigneto, consistenza 1 ettaro 18 are e 81 centiare;
4: Immobile in Agrigento Località Fauma, censito al Catasto Fabbricati, particella 65, subalterno 482 – Categoria C71 negozi/botteghe, consistenza 60 mq.
I convenuti, ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano e se veniva pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva rimessa in decisione all'udienza del
20 maggio 2025 ex art 189 c.p.c. sulle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Sussiste innanzitutto la legittimazione dell'odierna attrice, creditrice dei convenuti in forza di contratto di cessione pro soluto di crediti in blocco stipulato il 20/12/2017 e di cui è stato fatto avviso, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 TUB, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23/12/2017 – Parte II
n. 151.
Secondo giurisprudenza consolidata in tema di cessione in blocco dei crediti bancari è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Il credito in esame rientra, in particolare, tra i rapporti giuridici classificati in "sofferenza" alla data del 31 dicembre 2016; oltretutto è stata prodotta in giudizio missiva della Monte dei
Paschi di Siena che dichiara che la posizione intestata a avente ad Controparte_3 oggetto il contratto di finanziamento fondiario del 13/11/2009 (Notaio - Rep. Persona_3
33386 - Racc. 13538) e il contratto di conto corrente n. 970 (filiale n. 9493 - Banca Monte dei
2 Paschi di Siena S.p.A.), con passaggio a sofferenza in data 18/12/2014, è stata oggetto di cessione di crediti pro soluto a Parte_1
Ciò detto, ai fini dell'esperibilità della revocatoria ordinaria non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza essendo invece sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Infatti l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito.
Avendo l'azione la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'"eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore.
Specificamente, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi è per la Suprema Corte un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 1), c.c. se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (Sez. 6, Ordinanza n. 2530 del 10/02/2015; Sez. 3, Sentenza
n. 24757 del 07/10/2008).
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo trattandosi nella fattispecie di costituzione di fondo patrimoniale costituito l'1 giugno 2018 successivo all'assunzione del debito (contratto di finanziamento contratto il 13 novembre 2009), è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 966 del 17/01/2007).
E' stato poi chiarito che la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia la legittimazione passiva spetti ad entrambi i coniugi (Sez. 1, Sentenza n. 1242 del
27/01/2012).
Nel caso di specie possono ritenersi sussistenti tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Invero, emerge documentalmente che i coniugi odierni convenuti hanno costituito un fondo patrimoniale con atto pubblico dell'1 giugno 2018 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 167
e segg. c.c. destinandovi diversi beni immobili, gli unici ancora liberi da gravame;
non è stato provato da parte dei debitori – che hanno scelto di rimanere contumaci - sui quali ricadeva il
3 relativo onere probatorio, che il patrimonio residuo sia tale da consentire ampiamente il soddisfacimento del credito (infatti mentre il creditore deve allegare e provare il pericolo di danno, il debitore deve allegare l'assenza di pericolo di danno, dimostrando l'adeguatezza del patrimonio residuo, così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19963 del 14/10/2005).
Ancora, si osserva che il fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia è stato costituito non solo in epoca successiva alla stipula del contratto di finanziamento ma anche dopo il passaggio a sofferenza dei rapporti (18/12/2014), a sua volta preceduto da un atto di riconoscimento del debito risalente al settembre 2013 (doc. 9 fasc. attrice).
I riferimenti temporali menzionati sono quindi ampiamente indicativi della consapevolezza dei coniugi – debitore principale e fideiussore - di precludere o rendere quantomeno difficile l'attivazione coattiva del credito nei loro confronti, considerato pure che già all'aprile del 2014 erano state inviate diffide ad entrambi per la regolarizzazione dell'esposizione debitoria.
La costituzione del fondo – avvenuta quindi nelle circostanze temporali e fattuali sopra descritte, peraltro dopo un lasso di tempo notevole dalla celebrazione del matrimonio tra i convenuti (anno 1987, v. estratto di matrimonio in atti), ha effettivamente determinato una concreta diminuzione del patrimonio sia del debitore principale che del fideiussore con una conseguente preclusione per l'attrice di ottenere la soddisfazione del credito vantato, in mancanza di prova sulla capienza di altri beni, non avendo i convenuti assolto al relativo onere probatorio.
La domanda va pertanto accolta e l'atto dichiarato inefficace nei confronti dell'attrice. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (valore fino ad € 260.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e per essa quale società incorporata in
[...] CP_1 Controparte_2
, nei confronti di e ogni altra istanza ed
[...] Controparte_3 Controparte_4 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA l'inefficacia nei confronti dell'attrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai convenuti e con atto dell'1/06/2018 a rogito della Controparte_3 Controparte_4
Dott.ssa – Notaio in Agrigento - nn. Rep/Racc: 39174/23121 trascritto Persona_2 presso la Conservatoria di Agrigento in data 25/06/2018 nn. Reg. gen/part: 10194/8586 con conferimento dei seguenti beni:
1: Terreno in Agrigento così censito al Catasto Terreni: Località Fauma - particella 65, subalterno
155 – Categoria Pascolo, consistenza 13 are e 80 centiare;
4 2: Terreno in Agrigento così censito al Catasto Terreni: Località Fauma - particella 65, subalterno
164– Categoria Seminativo, consistenza 16 are;
3: Terreno in Agrigento così censito al Catasto Terreni: Località Fauma - particella 65, subalterno
481– Categoria Vigneto, consistenza 1 ettaro 18 are e 81 centiare;
4: Immobile in Agrigento così censito al Catasto Fabbricatii: Località Fauma - particella 65, subalterno 482 – Categoria C71 negozi/botteghe, consistenza 60 mq.
ORDINA, per l'effetto, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza al suo passaggio in giudicato;
CONDANNA i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, in complessivi € 7200,00 per compensi professionali, in € 810,40 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento, 4 giugno 2025 Il Giudice
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