Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1107/2025
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1107/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEPOLI Parte_1 C.F._1
VERONICA, elettivamente domiciliato in Via XX Settembre n. 56 47923 Rimini presso il difensore avv. PEPOLI VERONICA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 29 gennaio 2025, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge
n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni
2024/2025 e così per complessivi €uro 1.500,00= e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del;
Controparte_2
Cont condannare il resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro 1.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
2. La ricorrente – attualmente titolare di contratto con decorrenza dal 25/09/2024 e cessazione al
30/06/2025 - ha riferito di non aver potuto usufruire, con riferimento agli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 della cosiddetta “Carta del Docente”, istituita per consentire ai docenti immessi in ruolo di acquistare beni ed usufruire di servizi utili all'aggiornamento professionale.
3. La parte ricorrente ha argomentato in diritto che il mancato riconoscimento della Carta ai docenti che, come lui, sono stati precari si pone in contrasto i principi eurounitari di non discriminazione dei lavoratori a termine, nonché con i principi di ragionevolezza, imparzialità
e parità di trattamento sanciti dagli articoli 3, 35 e 97 Cost. e da disposizioni nazionali che ha illustrato. La ricorrente ha, quindi, richiamato sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del
16/3/2022 che – proprio in applicazione di tali principi - ha riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta Docente anche al personale assunto a tempo determinato.
4. Il non si è costituito nonostante la Controparte_2
regolarità della notifica ed è stato dichiarato contumace.
5. Il procedimento, avente natura documentale, viene deciso a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
*** 6. Il ricorso è fondato. In primo luogo, non è contestato che, allo stato, la ricorrente sia in servizio quale docente a tempo determinato sino al 30/6/25 (v. doc. 3 ric.). Tra le parti è, quindi, intercorrente un rapporto di lavoro.
7. Questo giudice intende aderire, poiché la condivide, a pronuncia di questo Tribunale, la quale
è richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. e che ha affermato:
8. “La cornice normativa di riferimento deve individuarsi nell'art. 1, comma
121, della l. 13 luglio 2015, n. 107, il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi postlauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. Il successivo d.P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. 15219 del CP_4
15.10.2015, il cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2
DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo.
Dal punto di vista del diritto interno, a parere del giudicante, la limitazione del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato costituisce una evidente discriminazione a danno dei docenti a termine che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. A tal fine, pare sufficiente richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. quanto già recentemente affermato dal Consiglio di Stato sez. VII, con sentenza del 16/03/2022, n.1842: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. l. n. 107/2015), rispettosa dei principi di cui agli artt. 3,
35 e 97 Cost, è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno
2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n.
215).
6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge
(statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che
"la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria".
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e
64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
"strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio"
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna." (Consiglio di Stato sez.
VII,16/03/2022, n.1842).
Deve, anche, rammentarsi che, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria, l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Premesso che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, la Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_2 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_2 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022,
n.450)” (v. sentenza del Tribunale di Milano del 13/10/22 RG 6506/2022 est. Palmisani).
9. Nel caso in esame, è pacifico nonché documentale che la ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 22/23, 23/24 e 24/25 (v. doc.ti 1, 2 e
3 ric.). E', poi, incontestato che la ricorrente non abbia usufruito della Carta elettronica nei periodi in cui era precario.
10. Si osserva, inoltre, che il convenuto, scegliendo di non costituirsi, non ha allegato CP_2
né dimostrato ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo.
11. Deve, pertanto, concludersi per l'accoglimento della domanda principale con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente a ottenere la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione tali somme, pari a complessivi euro 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica, così da consentire anche il rispetto delle finalità per le quali il bonus è attribuito.
12. Sugli accessori, va dato applicazione al principio affermato dalla Cassazione n. 29961/23, sopra richiamata, secondo cui “in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio,
i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n.
724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione”.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto della natura altamente seriale del contenzioso e dell'assenza di questioni in fatto o in diritto controverse, in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente a ottenere la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per l'importo di euro 500,00 annui, oltre accessori come in motivazione, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione tali somme tramite il sistema della Carta elettronica;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 49,00 per spese, € 1.030,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Milano, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli