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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/12/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1305 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. , e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a Praia a [...] il [...], cod. fisc. , rappresentati Pt_2 C.F._2
e difesi dall'avv. Chiara Tesi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Firenze al
Viale S. Lavagnini, 41, come da procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale depositato in data 11.09.2018, nonché la società Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., part. iva , con sede in Tortora (Cs)
[...] P.IVA_1 alla via Marconi n. 25, anch'essa rappresentata e difesa dal suddetto avv. Chiara Tesi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, prima della rinuncia al mandato, come da nota depositata il 12.02.2025; opponenti
E
con sede legale in Torino, part. iva , e, per essa, in virtù di Controparte_1 P.IVA_2 procura conferita con atto in autentica notarile del 15.6.2012, rep. n. 30556 - racc. n. 9090, la con sede in Roma alla via M. Carucci n. 131, cod. fisc. e numero di iscrizione Controparte_2 nel Registro delle IM di Roma R.E.A. di Roma n. 30794, partita iva P.IVA_3
, in persona del procuratore dott. , giusta procura rilasciata in data P.IVA_4 Controparte_3
1.07.2019 dal dott. nella qualità di amministratore delegato e legale Controparte_4 rappresentante, autenticata nella firma con atto notarile dell'1.07.19, rep. n. 185656 - racc. n.
16790, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Villecco di Cosenza ed elettivamente domiciliata nello sito in Cosenza alla via Beato Controparte_5
Umile n. 14, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il
23.10.2019; opposta
1 con sede legale in MI alla via Caldera n. 21, partita iva di gruppo Controparte_6
, cod. fisc. e numero di iscrizione nel Registro delle IM di MI P.IVA_5
, R.E.A. n. 1260400, in persona dei procuratori speciali p.t., rappresentata e difesa P.IVA_6 dagli avv.ti Daniele G. Discepolo e Gabriele Pravettoni Farinelli, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in MI alla via
Venti Settembre n. 12, come da procura in calce alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata il 3.01.2022; interveniente volontaria
con sede legale in MI alla via Caldera n. 21, iscritta al R.E.A. di MI al n. CP_7
2657480, in persona dei procuratori speciali p.t. dott.ri e Parte_4 Parte_5 rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele G. Discepolo e Gabriele Pravettoni Farinelli, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in MI alla via Venti Settembre n. 12, come da procura in calce alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata il 15.02.2023; interveniente volontaria
con sede legale in Venezia Mestre alla via Terraglio n. 63, partita iva di Controparte_8 gruppo , cod. fisc. e numero di iscrizione nel Registro delle IM di Venezia P.IVA_7
VI , R.E.A. n. 420580, e, per essa, con sede legale P.IVA_8 Controparte_6 in MI alla via Caldera n. 21, partita iva di gruppo , cod. fisc. e numero di P.IVA_5 iscrizione nel registro IM di MI , R.E.A. n. 420580, quale procuratrice, P.IVA_6 come da atto notarile del 26.11.2024, nn. 26717/7293, in persona dei procuratori speciali dott.ri e , rappresentata e difesa dall'avv. Daniele G. Discepolo ed Controparte_9 Controparte_10 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in MI alla via Venti Settembre n. 12, come da procura in calce all'atto di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositato il 6.0.2025; interveniente volontaria
Eredi di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_1
24.07.2024; contumaci
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale di nullità di contratti di fideiussione omnibus.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate nell'interesse di Parte_1
e , nonché della e, per essa, quale sua procuratrice, della Parte_2 Controparte_8
stante la sostituzione ai sensi della suddetta norma dell'udienza fissata Controparte_6 in data 12.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, notificato il 3.09.2018, la in persona del legale rappresentante p.t., Parte_3 Parte_6
[..
[...] e hanno impugnato il decreto ingiuntivo n. 293/2018,
[...] Parte_1 Parte_2 emesso dal Tribunale di Paola il 19.06.2018 e notificato il 27.06.2018, con cui è stato intimato alla prima, quale debitrice principale, e agli altri, quali fideiussori, il pagamento, in solido, in favore della quale procuratrice di della somma di euro Controparte_2 Controparte_1
53.840,64, oltre interessi e spese procedurali, quale saldo a debito del rapporto di conto corrente affidato di cui al contratto n. 02761/1000/00001376. Premesso che la Parte_3 nell'anno 2006, ha sottoscritto con Banco di Napoli s.p.a. tale contratto - in ordine al CP_1 quale è stata poi concessa un'apertura di credito fino alla concorrenza di euro 51.000,00 - e che
, e si sono costituiti fideiussori della società Persona_1 Parte_2 Parte_1 correntista, gli opponenti hanno impugnato la documentazione prodotta in sede monitoria;
rilevato la carenza di prova scritta del credito ingiunto e la sua mancata liquidità e esigibilità; contestato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, di interessi ultralegali e anatocistici e di spese non pattuite;
denunciato il superamento nel corso del rapporto dei tassi soglia antiusura (circostanze tutte implicanti l'inammissibilità di un'eventuale provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto), nonché, in via riconvenzionale, hanno rilevato la nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate, nelle date del 13.03.2007 e 6.11.2007, da
, e , in quanto conformi alla schema di Persona_1 Parte_1 Parte_2 contratto predisposto dall'ABI. Quindi, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare e nel merito: Accertare e dichiarare nulli o comunque inefficaci i tassi e le condizioni applicate al contratto di conto corrente in questione con conseguente declaratoria di nullità dell'intero rapporto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti di cui in premessa. In via riconvenzionale: -Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione generica “omnibus” stipulati tra le parti in sede di sottoscrizione di contratto di finanziamento di cui al Decreto Ingiuntivo;
-Dichiarare risolti e/o risolvere e/o annullare, per esclusiva responsabilità di e per tutti i motivi di cui in narrativa Controparte_11
i contratti di fideiussione generica “omnibus” stipulati tra le parti in sede di sottoscrizione di contratto di finanziamento di cui al Decreto Ingiuntivo;
Per l'effetto condannare l'opposta al risarcimento del danno nei confronti dei fideiussori sigg.i , e Persona_1 Parte_1
che ci si riserva di quantificare nonché alla cancellazione di rispettivi nominativi Parte_2 dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia; Sempre in via riconvenzionale: Accertare e dichiarare nulli o comunque inefficaci i tassi e le condizioni applicate al contratto di conto corrente in questione con conseguente declaratoria di nullità dell'intero rapporto e per l'effetto dichiarare inefficace del Decreto Ingiuntivo opposto, per i motivi tutti di cui in premessa;
Per
l'effetto condannare l'opposta alla restituzione dei flussi negativi a qualsiasi titolo addebitati alla per effetto del contratto di cui è causa oltre interessi di mora al saggio Parte_3 legale;
In denegata ipotesi: determinare gli importi dovuti nella misura che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto dei versamenti già effettuati e non contestati, della inefficacia dei tassi e
3 della condizioni applicate in quanto clausole nulle. In ogni caso: Condannare l'opposta
alla rifusione delle spese legali del presente giudizio”. Controparte_2
Con comparsa ritualmente depositata in data 23.10.2019 si è costituita in giudizio la CP_2
quale procuratrice di La stessa, premesso che, con atto notarile del
[...] Controparte_1
10.10.2018, rep. n. 7.660 – racc. n. 3703, il Banco di Napoli s.p.a. è stato incorporato, con efficacia dal 26.11.2018, in (che, per l'effetto, è subentrata alla società incorporata Controparte_1 in tutti i rapporti attivi e passivi in essere o in fieri, incluso quello posto a base del decreto ingiuntivo opposto), dopo aver ricostruito le vicende relative al medesimo rapporto di conto corrente (stante la stipula in data 5.12.2006 del relativo contratto tra la in Parte_3 persona del legale rappresentante p.t., e oggi Controparte_11 Controparte_1
, nel contestare la fondatezza dei motivi di opposizione, ha rilevato la completezza e
[...] congruità della documentazione già prodotta in sede monitoria (composta non solo dal saldaconto ex art. 50 Tub richiamato dagli opponenti, ma anche dagli estratti conto), la genericità e non veridicità delle asserzioni riguardanti una presunta indebita applicazione di spese e oneri non pattuiti, oltre che di interessi ultra legali, anatocistici ed usurari, nonché la validità delle fideiussioni omnibus rilasciate da , e , Persona_1 Parte_1 Parte_2 eccependo, comunque, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, stante la competenza funzionale ed inderogabile della Sezione
Specializzata in materia di imprese. Pertanto, la nella sopraindicata qualità, ha Controparte_2 rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'on. le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito rigettare l'opposizione poiché inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto la proposta opposizione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di diritto”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti tenuta il 19.11.2019, disattesa l'istanza ex art. 648
c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stato assegnato il termine di quindici giorni per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria (poi regolarmente attivata e conclusa con esito negativo, come da verbale depositato dagli opponenti in data 30.09.2020).
Disposta una consulenza tecnica d'ufficio contabile, con comparsa depositata il 3.01.2022 si è costituita in giudizio ex art. 111 c.p.c. la avendo la stessa acquistato, Controparte_6 quale cessionaria, con contratto di cessione di crediti concluso il 25.06.2021, da Controparte_1
quale cedente, un portafoglio di crediti pecuniari (comprendente quello oggetto del decreto
[...] ingiuntivo opposto), di cui è stata data notizia, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 Tub, con pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 118 del 5.10.2021 (come da estratto prodotto in atti). Detta società ha rilevato di intervenire e costituirsi in giudizio subentrando a e, per essa, quale procuratrice, alla e, Controparte_1 Controparte_2
4 quindi, facendo proprie tutte le istanze e conclusioni da essa proposte, ha chiesto la sua estromissione dal giudizio ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c..
Acquisita la relazione di consulenza tecnica d'ufficio (depositata il 15.07.2022), con comparsa depositata il 15.02.2023 si è costituita in giudizio ex art. 111 c.p.c. la La stessa ha Controparte_7 rilevato che, in data 21.12.2022, è stato stipulato, con atto notarile rep. n. 14657 – racc. n. 7926, un atto di scissione parziale della società con cui le è stato attribuito il Controparte_6 Cont ramo di cui è stata data notizia ai sensi dell'art. 58, comma 2, Tub con pubblicazione sulla
G.U. Parte Seconda n. 7 del 17.01.2023 (come da estratto prodotto in atti); quindi, ai sensi degli artt. 2506 e ss. c.c., essa ha assunto, senza soluzione di continuità e a pieno titolo, tutti i diritti ed Cont obblighi già facenti capo alla afferenti al ramo proseguendo in Controparte_6 tutti i suoi rapporti giuridici anteriori alla scissione (comprendente quello oggetto di causa).
Pertanto, ha rilevato di intervenire e costituirsi in giudizio subentrando alla Controparte_6
e, quindi, facendo proprie tutte le istanze e conclusioni da essa proposte, ha chiesto la sua
[...] estromissione ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c..
Dichiarata l'interruzione del processo con ordinanza del 27.11.2024, stante l'avvenuto decesso in data 24.07.2024 di , lo stesso è stato riassunto da e Persona_1 Parte_1 [...]
con ricorso depositato il 5.02.2025. Pt_2
A fronte della notifica di detto ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza del
14.05.2025 per la prosecuzione del giudizio agli eredi del defunto Persona_1 impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio ex art. 303 c.p.c., gli stessi non si sono costituiti, sicché, con ordinanza del 29.07.2025, è stata dichiarata la loro contumacia.
Parimenti, dopo la notifica di detto ricorso, le altre parti già costituite non sono comparse.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato il 6.05.2025, si è costituita in giudizio la
[...]
e, per essa, quale sua procuratrice, la .. In particolare, Controparte_8 Controparte_6 con tale atto è stato rilevato che, in data 31.10.2024, la ha stipulato con Controparte_8 un atto di fusione, con efficacia giuridica e contabile dall'11.11.2024, in virtù del CP_7 quale tale società si è fusa per incorporazione nella la quale, quindi, ai Controparte_8 sensi degli artt. 2504 bis e ss. c.c., ha assunto, senza soluzione di continuità e a pieno titolo, tutti i suoi diritti ed obblighi, proseguendo nei precedenti rapporti giuridici, attivi e passivi (compreso quello oggetto di causa). Quindi, la e, per essa, la Controparte_8 Controparte_6
quale sua procuratrice, ha rappresentato di intervenire e costituirsi in giudizio ex art. 111
[...]
c.p.c., subentrando alla e facendo proprie tutte le domande e conclusioni da essa CP_7 formulate.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.11.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Provvedendo a tale incombente, e , da un lato, e la Parte_1 Parte_2 [...]
e, per essa, quale sua procuratrice, la dall'altro, nel Controparte_8 Controparte_6
5 riportarsi ai pregressi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle domande ivi formulate.
Disposta la separazione delle cause, l'opposizione a decreto ingiuntivo (matura per la decisione)
è suscettibile di accoglimento nei limiti di seguito indicati, invece relativamente alle domande riconvenzionali con cui è stato chiesto di pronunciare la nullità o dichiarare risolti e/o risolvere e/o annullare i contratti di fideiussione generica omnibus sottoscritti da e Parte_1 [...]
, con conseguente risarcimento dei danni da essi subiti e cancellazione dei loro Pt_2 nominativi dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia va dichiarata l'incompetenza funzionale del
Tribunale Ordinario di Paola in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese competente per territorio.
In via preliminare, posta la mancata costituzione e/o comparizione dopo l'interruzione del giudizio delle altre parti già costituite (ovvero della della Parte_3 CP_2
quale procuratrice di della e della
[...] Controparte_1 Controparte_6 CP_7
, giova precisare che, a fronte della loro contumacia, comunque, le domande da esse
[...] rispettivamente proposte non devono ritenersi rinunciate o abbandonate, essendo relative a un giudizio che prosegue nella nuova fase instaurata dopo la riassunzione ex art. 303 c.p.c., dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 19.06.2009 n. 14351).
Inoltre, considerato che, a fronte della rinuncia al mandato del difensore costituito nell'interesse della (come da nota depositata il 12.02.2025), lo stesso non è stato Parte_3 sostituito da un altro difensore, giova ricordare che è la rinuncia al mandato (al pari della revoca della procura) non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e non esime il difensore rinunciante, sino a quando non ha informato il cliente, dal compimento di attività difensive immanenti (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III del 14.10.2021 n. 28004).
Posta, poi, la mancata costituzione in giudizio (dopo la sua riassunzione da parte di Parte_1
e ) degli eredi dell'opponente , va rilevato che, nel caso Parte_2 Persona_1
(come nella specie) di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo, l'estinzione si verifica solo nei suoi confronti, continuando il processo nei riguardi degli altri litisconsorti, rispetto ai quali non può profilarsi come dovuta la riassunzione, né, quindi, può dichiararsi l'estinzione del giudizio in seguito alla sua mancata riassunzione o prosecuzione (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III del 23.04.2020 n. 8123, con cui, in una fattispecie analoga a quella in esame, è stata cassata con rinvio la sentenza impugnata, la quale - confermando quella di primo grado in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata con un unitario
6 atto di citazione dal debitore principale e da due fideiussori - aveva ritenuto che il fallimento del soggetto garantito spiegasse effetto interruttivo sull'intero processo, con conseguente estinzione dello stesso a seguito della mancata tempestiva riassunzione da parte dei condebitori solidali;
nonché, in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 2.07.2021 n. 18804 e Cass. civ. sez.
III del 19.06.2009 n. 14351, già citata). Quindi, a fronte della mancata riassunzione e/o prosecuzione del giudizio da parte degli eredi dell'opponente , rimasti Persona_1 contumaci, va dichiarata ai sensi dell'art. 307 c.p.c. l'estinzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo relativa alla posizione del medesimo opponente, con la conseguente efficacia esecutiva nei confronti dello stesso (e, quindi, dei suoi eredi) di detto decreto ex art. 653 c.p.c.
(cfr., tra l'altro, al riguardo Cass. civ. sez. VI del 12.07.2013 n. 17298, con cui è stato precisato che, in caso di riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi della parte defunta, ancorché effettuata con atto notificato agli stessi collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., il processo prosegue non già nei riguardi del gruppo degli eredi, globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ognuno di essi, noto od ignoto, costituito o contumace).
Ebbene, posto quanto sopra, innanzitutto, va disattesa l'eccezione con cui e Parte_1 [...]
nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nelle date dell'8.05.2025, 9.06.2025 e Pt_2
7.11.2025 (ovvero dopo l'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato il 6.05.2025 dalla
[...]
e, per essa, quale sua procuratrice, dalla hanno rilevato Controparte_8 Controparte_6 la carenza di legittimazione (rectius titolarità) attiva della medesima società, non avendo dato prova dell'asserita cessione in suo favore del credito oggetto di causa da parte di Controparte_1
(già Banco di Napoli s.p.a.). Invero, come precisato nel suddetto atto di intervento ed
[...] evincibile dalla documentazione con esso depositata, non si è avuta alcuna “operazione di cessione in blocco” del credito ingiunto (a dispetto di quanto dedotto da e Parte_1 [...]
), essendo stato, piuttosto, stipulato tra la e la un Pt_2 Controparte_8 CP_7 atto di fusione, in virtù del quale, dall'11.11.2024, quest'ultima società si è fusa per incorporazione nella prima, così assumendo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2504 bis e ss. c.c., senza soluzione di continuità e a pieno titolo, tutti i diritti e gli obblighi della stessa e proseguendo nei precedenti rapporti giuridici, attivi e passivi, oltre che processuali, ad essa facenti capo
(compreso, quindi, quello oggetto di causa).
Considerato l'oggetto del contendere è opportuno ricordare che con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, in cui si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve
7 dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del
22.04.2003 n. 6421). Le difese con cui l'opponente mira ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità
o, comunque, la non azionabilità del credito ex adverso vantato non si collocano, infatti, sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione), ma configurano altrettante eccezioni ex art. 2697, comma 2, c.c.. Pertanto, nel caso (come nella specie) di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito vantato da un istituto di credito, spetta a quest'ultimo fornire la prova della fondatezza del credito ingiunto mediante la produzione del contratto posto a base della medesima pretesa creditoria e, nell'ipotesi di un rapporto di conto corrente, dei relativi estratti conto contenenti le operazioni eseguite, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Invero, l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto,
l'esame della fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n. 15026/2005,
Cass. civ. n. 15186/2003 e Cass. civ. n. 6663/2002). Pertanto, il giudice dell'opposizione, essendo investito del relativo potere-dovere, qualora riconosca la fondatezza solo in parte del credito azionato in sede monitoria, deve revocare in toto il decreto ingiuntivo e pronunciare sentenza di condanna al pagamento degli importi effettivamente dovuti, la quale si sostituisce all'originario decreto ingiuntivo. Tanto, giova precisare, anche nel caso in cui la parte opposta, costituendosi in giudizio, chieda il rigetto dell'avversa opposizione e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione, senza formulare una specifica domanda di condanna della parte opponente al pagamento della diversa somma dovuta secondo quanto accertato in corso di causa
(cfr. al riguardo Cass. civ. sez. VI ord. del 28.05.2019 n. 14486, con cui è stato rilevato che
“L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto”; in particolare, con detta ordinanza è stata cassata con rinvio la decisione di merito che si era limitata a revocare il decreto ingiuntivo senza disporre la condanna della parte opponente al pagamento della minore somma risultata dovuta, in quanto l'opposto, nel costituirsi in giudizio, aveva chiesto solo la conferma dell'ingiunzione e non anche l'accertamento del credito già azionato in sede monitoria per un importo minore;
nonché, negli stessi termini, Cass. civ. sez. lav. del 14.05.2020 n. 8954, secondo cui “L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel
8 quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. art. 643 c.p.c.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice della opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dal comma due dell'art. 653 c.p.c.”). Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo accerti l'effettiva applicazione, nel corso di un rapporto di conto corrente, di oneri non dovuti ed illegittimi, deve procedere alla rideterminazione del saldo finale del rapporto in contestazione, epurandolo dalle poste indebitamente applicate, e, quindi, previa revoca del decreto opposto, condannare la parte opponente al pagamento in favore della controparte delle somme effettivamente dovute.
Dunque, in primo luogo, alla luce dei principi di diritto richiamati, devono ritenersi non dirimente le asserzioni con cui gli opponenti hanno impugnato la documentazione prodotta in sede monitoria
(peraltro con argomentazioni del tutto generiche) e hanno rilevato la carenza di prova scritta del credito ingiunto ex art. 634 c.p.c., oltre che l'assenza della sua liquidità ed esigibilità. Si ribadisce, infatti, che l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, l'esame della fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria.
Tanto, peraltro, non senza evidenziare che l'opposta già in sede monitoria ha prodotto
(adempiendo gli oneri probatori posto a suo carico) non solo il saldaconto ex art. 50 Tub richiamato da parte opponente, ma anche il contratto di conto corrente posto a base della pretesa creditoria azionata ed i relativi estratti conto, poi esaminati dal c.t.u. nominato in corso di causa.
Ebbene, nell'esaminare la fondatezza del credito ingiunto, occorre richiamare la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 15.07.2022 ritenuta condivisibile, poiché compiutamente motivata, basata su un'attenta disamina della documentazione depositata in atti, esaustiva e scevra da vizi e/o errori, logici o metodologici, idonei a comprometterne l'attendibilità.
In particolare, secondo quanto indicato in detto elaborato peritale, il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato emesso sulla base del saldo debitorio del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 1000/00001376 intestato alla acceso presso la filiale di Parte_3
Praia a Mare del con contratto stipulato, in data 5.12.2006, Controparte_11 dall'amministratore unico della medesima società; altresì, con contratto sottoscritto il 13.03.2007,
9 è stata concessa, relativamente a detto rapporto, un'apertura di credito in c/c per la somma di euro
51.000,00, valida sino a revoca;
il primo estratto conto rinvenuto in atti, relativo ai movimenti registrati dal 5.12.2006 al 31.12.2006, riporta un saldo iniziale pari a euro 0,00 ed il conto corrente risulta estinto, come rilevabile dall'ultimo estratto, in data 11.07.2012 con un saldo negativo pari ad euro 53.336,68, azzerato solo contabilmente dall'istituto di credito (considerata la mancata rilevazione nell'estratto conto n. 7/2012 della registrazione di una movimentazione in entrata effettuata dalla società correntista o, comunque, dai soggetti per essa obbligati di un importo sufficiente ad azzerare il debito maturato); le condizioni del rapporto sono mutate nel corso dello stesso, con debita comunicazione data alla società correntista in conformità a quanto previsto dall'art. 118 Tub (come evincibile dalla documentazione in atti); i tassi di interesse applicati nel corso del rapporto corrispondono a quelli pattuiti per iscritto sino al 30.09.2011, essendo stato, invece, applicato da tale data un tasso debitore pari al 15,07%, ovvero superiore a quello pattuito e, quindi, sfavorevole per la società correntista;
altresì, sono stati prodotti gli estratti conto dal
5.12.2006 al 11.07.2012, ad eccezione di quelli relativi ai movimenti effettuati nei mesi di agosto e settembre del 2007, nonché di ottobre 2011; pertanto, il c.t.u. ha realizzato una scrittura di quadratura di euro 32.813,82 in uscita al 30.09.2007 (correttamente rettificata mediante la decurtazione delle spese mensili di gestione dell'apertura di credito pari a euro 28,00, poiché non pattuire, e degli interessi debitori liquidati al 30.09.2007 pari ad euro 965,67, come indicato negli estratti conto depositati in atti), invece, con riguardo al mese di ottobre 2011, ha ritenuto che non ci fossero state movimentazioni tali da comportare una variazione del saldo;
quindi, ha rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente epurandolo da interessi, attivi e passivi, CMS
e ogni altro onere contabilizzati a carico della società correntista seppur non pattuiti, ad eccezione di imposte e tasse. Pertanto, il c.t.u., nel rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 18.05.2021, ha rilevato, quanto agli interessi ultralegali, “i tassi applicati nel corso del rapporto di conto corrente corrispondono a quelli pattuiti per iscritto fino alla data del 30.09.2011, dalla quale decorre un tasso debitore pari al 15,07%, ovvero superiore a quello pattuito e, quindi, determinante una condizione sfavorevole per il correntista. In ossequio alle indicazioni fornite, il CTU ha ridotto i tassi debitori a quelli previsti in contratto. Tale elaborazione ha condotto alla determinazione di interessi a debito del correntista pari complessivamente ad Euro 25.655,20”; rispetto all'anatocismo, “l'Istituto di credito ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia creditori che debitori, conformemente alla prescrizione della Delibera CICR del
9.2.2000. Pertanto, il CTU ha proceduto alla capitalizzazione composta degli interessi su base trimestrale per tutto il periodo di riferimento”; quanto alla commissione di massimo scoperto,
“essendo quest'ultima specificatamente definita nel tasso e nella modalità di calcolo, sia nel contratto di conto corrente che in quello di apertura di credito, si è proceduto all'applicazione, fino al 28.11.2008, al tasso pattuito, quantificandola complessivamente in Euro 3.245,31 a debito del correntista. Dal 29.11.2008 il CTU esclude, altresì, l'applicazione della Commissione
10 Disponibilità Fondi, pari alla corresponsione trimestrale di un importo pari allo 0,5% delle somme affidate, in quanto non si è a conoscenza di pattuizione scritta e, pertanto, l'Istituto di credito non si è uniformato al disposto dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008”; nonché, con riguardo ad ulteriori costi e spese, “il CTU ha verificato quali sono quelli pattuiti contrattualmente e ha provveduto all'esclusione di ogni remunerazione priva di pattuizione contabilizzata a carico del correntista”, provvedendo, altresì, ad elencare in un'apposita tabella le spese contemplate nelle clausole contrattuali, pari ad un ammontare complessivo di euro 2.072,40 (cfr. pagine 11 e 12 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio). Quindi, il c.t.u., nel determinare il rapporto dare/avere tra le parti, ha calcolato “un debito a carico del correntista in favore dell'Istituto di credito, pari ad Euro 45.844,74, di cui Euro 16.944,23 per saldo di conto corrente comprensivo delle sole operazioni effettuate dal correntista, Euro 25.655,20 per interessi ed Euro 3.245,31 per CMS” (cfr. pagina 12 dell'elaborato peritale).
Invece, alcuna verifica è chiesta al c.t.u. in ordine all'asserita applicazione di tassi usurari, poiché, secondo quanto dedotto dagli stessi opponenti e riportato nella consulenza tecnica di parte da essi prodotta, si sarebbe, in ogni caso, trattato di una cosiddetta “usura sopravvenuta”, ovvero sopraggiunta nel corso del rapporto, con la conseguente sua irrilevanza (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. sez. un. n. 24675 del 19.10.2017, secondo cui “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto").
Dunque, in conclusione, deve ritenersi accertato un debito degli opponenti pari alla somma di euro45.844,74, sicché, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 293/2018, va disposta la condanna degli stessi (ovvero della in persona del legale rappresentante p.t., quale Parte_3 debitrice principale, e di e , quali fideiussori) al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore dell'opposta (ovvero, allo stato, della e, per essa, quale sua Controparte_8 procuratrice, della ) di detta somma, oltre interessi legali dalla domanda Controparte_6 all'effettivo soddisfo.
Invece, in ordine alle domande riconvenzionali con cui è stato chiesto di pronunciare la nullità o dichiarare risolti e/o risolvere e/o annullare i contratti di fideiussione generica omnibus sottoscritti da e , con condanna della controparte al risarcimento dei danni da Parte_1 Parte_2 essi subiti e alla cancellazione dei rispettivi nominativi dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, in accoglimento dell'eccezione già sollevata dalla quale procuratrice di Controparte_2 CP_12
[.. va dichiarata l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Paola in favore della Controparte_1
Sezione Specializzata in materia di imprese istituita presso il Tribunale di Catanzaro.
Invero, come noto, secondo l'art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990 (nel testo modificato dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012), le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi volti ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della medesima legge sono promossi davanti al Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la Sezione
Specializzata di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 168/2003 e successive modificazioni. Infatti, la competenza di tali Sezioni Specializzate, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, delle legge n. 287/1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione
Europea, attrae anche le controversie riguardanti la nullità delle fideiussioni riproduttive dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 6523/2021 e Cass. civ. n. 21429/2022). In ogni caso, laddove (come nella fattispecie in esame) la questione della nullità di dette fideiussioni venga sollevata nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è necessario distinguere le ipotesi in cui essa sia oggetto di una domanda riconvenzionale o sia proposta solo in via di eccezione, essendo differenti le conseguenze sul piano della competenza giurisdizionale. Infatti, come precisato di recente in sede giurisprudenziale, nel primo caso, in cui sia stata proposta domanda riconvenzionale, trova applicazione il principio secondo cui, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall' art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, sicché, qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema
ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della Sezione Specializzata delle imprese di altro Tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso Tribunale specializzato e trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto. Invece, nel secondo caso, in cui la nullità della fideiussione sia stata fatta valere in via di eccezione, va applicato il principio secondo cui la competenza della Sezione Specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di un'intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (cfr. in tal senso
Cass. civ. sez. I ord. del 7.08.2024 n. 22305 e, in modo conforme, ex multis, Cass. civ. sez. I ord. del 16.11.2025 n. 30210, Cass. civ. sez. I ord. del 9.04.2025 n. 9354 e Cass. civ. sez. III ord. del
12 19.09.2024 n. 25146). Dunque, separate le cause e decisa l'opposizione a decreto ingiuntivo nei termini sopra indicati (vigendo relativamente alla stessa ex art. 645 c.p.c. l'inderogabile ed immodificabile competenza funzionale, anche per ragioni di connessione, del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio), con riguardo alle domande riconvenzionali con cui
[...]
e hanno contestato la validità dei contratti di fideiussione omnibus da Pt_1 Parte_2 essi sottoscritti e a quelle connesse, le parti vanno rimesse ex art. 50 c.p.c. dinnanzi alla competente Sezione Specializzata in materia di imprese istituita presso il Tribunale di Catanzaro.
In ordine al regolamento delle spese di lite, la parziale fondatezza del credito ingiunto, la pronuncia in corso di causa di decisioni rilevanti ai fini della declaratoria (nei termini sopra precisati) dell'incompetenza funzionale di questa autorità giudiziaria e le peculiarità del caso di specie (anche in considerazione della successione, nel corso del processo, nel diritto controverso di diversi soggetti e dell'attività processuale concretamente svolta nell'interesse della società da ultimo costituita) costituiscono giusti motivi per disporre la loro compensazione.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico degli opponenti
(unitamente agli eredi del defunto e delle altre parti, in solido, nella Persona_1 rispettiva misura di 2/3 e 1/3 (spese, per la precisione, liquidate, con decreto del 26.04.2024, nella complessiva somma di euro 3.000,00, oltre accessori come per legge, se dovuti, e previa detrazione dell'anticipo disposto in corso di causa, se versato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1305/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dispone la separazione delle domande riconvenzionali con cui nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo è stato chiesto di “Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione generica “omnibus” stipulati tra le parti in sede di sottoscrizione di contratto di finanziamento di cui al Decreto Ingiuntivo;
-Dichiarare risolti e/o risolvere e/o annullare, per esclusiva responsabilità di e per tutti i motivi di cui in narrativa i contratti Controparte_11 di fideiussione generica “omnibus” stipulati tra le parti in sede di sottoscrizione di contratto di finanziamento di cui al Decreto Ingiuntivo;
Per l'effetto condannare l'opposta al risarcimento del danno nei confronti dei fideiussori sigg.i , e che Persona_1 Parte_1 Parte_2 ci si riserva di quantificare nonché alla cancellazione di rispettivi nominativi dalla Centrale
Rischi della Banca d'Italia”, in ordine alle quali dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale
Ordinario di Paola in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Catanzaro, dinnanzi alla quale le parti vanno rimesse ai sensi dell'art. 50 c.p.c.;
- dichiara l'estinzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo relativa alla posizione di
, con la conseguente efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c. nei confronti Persona_1
13 degli eredi dello stesso del decreto ingiuntivo n. 293/2018 emesso dal Tribunale di Paola in data
19.06.2018;
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dalla in persona Parte_3 del legale rappresentante p.t., e e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 293/2018 emesso dal Tribunale di Paola in data 19.06.2018 e condanna gli stessi, in solido, al pagamento in favore della e, per essa, quale sua procuratrice, Controparte_8 della in persona del legale rappresentante p.t., della somma di euro Controparte_6
45.844,74, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico degli opponenti (unitamente agli eredi del defunto Persona_1
e delle altre parti, in solido, nella rispettiva misura di 2/3 e 1/3, le spese della
[...] consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto del 26.04.2024.
Paola, 9.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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