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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/09/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE LAVORO Composta da Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 83 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 fra:
Parte_1 domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Maria Chiara Pinna che la rappresenta e difende, anche unitamente all'avv.to Andrea Scotto in forza di procura in atti. APPELLANTE CONTRO
CP_1 In persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, presso gli uffici della sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Antonietta Canu in forza di procura in atti. APPELLATO All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE Voglia l' Ecc.ma Corte D' Appello, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla CP_ domanda di ripristino della pensione di inabilità e condannare l' al pagamento dei ratei di pensione dovuti e non erogati a seguito del provvedimento di sospensione della prestazione nella misura di € € 3474,42 oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi fino al saldo;
IN OGNI CASO condannare l' appellata al pagamento delle spese legali del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore degli Avvocati antistatari NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO Ogni contraria istanza, deduzione e conclusione respinta, confermare la sentenza di primo grado e per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di pensione cat. INV. CIV. Dichiarare la tenuta a restituire all' l'importo Pt_1 CP_1 residuo di € 25.531,54 percepiti a titolo di indennità di accompagnamento in epoca successiva alla revoca disposta con verbale sanitario del 22.11.2016 a fare data dal 1.12.2016. con vittoria di spese, diritti e onorari.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella sentenza è scritto: " Con ricorso depositato in data 11/4/2022 la ricorrente ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del lavoro, CP_ l' chiedendo:” IN VIA PRINCIPALE accogliere la domanda e per l'effetto CP_ condannare l' in persona del legale rappr.te pro tempore, alla ricostituzione e/o al ripristino della pensione in oggetto, illegittimamente sospesa, e per l' effetto dichiarare nulla ed inefficacie la richiesta di restituzione dell'importo CP_ asseritamente definito quale indebito e condannare l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di pensione dalla revoca a tutt' oggi, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali di mora;
IN VIA SUBORDINATA Per il caso che il Giudicante dovesse ritenere venuto meno il requisito sanitario a seguito dell' operata sospensione e/o revoca disporre accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai sensi dell' art 445 bis cpc finalizzato a verificare la permanenza in capo all' odierna ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento delle prestazione economiche e non (invalidità civile e stato di handicap ex art 3 comma 3 L. 104/1992) di cui la era titolare e ciò a far data dal Pt_1 provvedimento di revoca. IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi a favore degli avvocati antistatari”. Ha dedotto di essere titolare della pensione Cat INVCIV n. 07052004 concessa con decorrenza 1.11.2014, nonché di essere persona portatrice di handicap in stato di gravità ex L. 104/1992 art 3 comma 3; Ha affermato di aver ricevuto in data 11.6.2021 comunicazione di riliquidazione con la quale le veniva comunicato un indebito a suo carico dell' importo di € 34.747,76 ottenuto ricalcolando la prestazione a far data dal 1.1.2016 e sino al 31.7.2021, senza motivarne l'origine Ha altresì affermato di avere presentato in data 13.8.2021 domanda di riesame chiedendo la ricostituzione reddituale della pensione in godimento presumendo che il provvedimento dell'
potesse essere conseguenza della mancata presentazione alla visita di CP_2 verifica dei requisiti sanitari, in quanto la visita era stata fissata dall' in data CP_1 9.12.2019 e la ha ricevuto le comunicazioni in data 16.12.2019. Si è Pt_1 CP_ costituito in giudizio l' e ha contestato il contenuto del ricorso, affermando che l'indebito di Euro € 34.747,76, oggetto della ricostituzione dell'11/06/2021, riguardava la revoca dell'indennità di accompagnamento dal 12/2016 (a seguito del verbale del 22.11.2016) nonché della pensione dal 01/2020 a seguito dell'assenza a visita del 12/2019 e che con la ricostituzione del 20 maggio u.s. CP_ l' aveva provveduto al ripristino in autotutela della sola pensione (credito di Euro 9.216,22), in quanto, preso atto del disguido verificatosi con la recezione della convocazione alla visita di revisione in epoca successiva alla data fissata per la vista, si è resa necessaria, da parte dell' la adozione del conseguente CP_1 annullamento in autotutela del provvedimento rivelatosi a posteriori non corretto, per cui l'indebito residuo ammontava quindi ad Euro 25.531,54); Ha chiesto: “- ogni contraria istanza, deduzione e conclusione respinta -dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di pensione cat. INV.CIV.-dichiarare la Sig.ra
[...] tenuta a restituire all' l'importo residuo di € 25.531,54, Parte_1 CP_1 percepiti a titolo di indennità di accompagnamento in epoca successiva alla revoca disposta, con verbale sanitario del 22.11.2016, a far data dal 01.12.2016 -con parziale compensazione di spese, diritti ed onorari.”
2 La causa, istruita con produzioni documentali, è decisa dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 149/2022 dichiarativa della cessazione della materia del contendere in ordine all'indebito relativo alla pensione di invalidità e di condanna di a restituire all' Parte_1 CP_1 l'importo residuo di € 25.531,54, percepiti a titolo di indennità di accompagnamento. CP_ In particolare, il Tribunale, preso atto che il credito dell' oggetto del contestato indebito origina dalla revoca dell'indennità di accompagnamento unitamente alla revoca della pensione di invalido civile per effetto del venire meno del requisito sanitario dovuto alla mancata presentazione della alla visita di controllo, Pt_1 afferma che quanto a quest'ultima, l'Istituto ha provveduto all'annullamento d'ufficio del provvedimento di revoca, ripristinando la prestazione pensionistica e riducendo l'importo oggetto di indebito a € 25.531,54. Quanto alla revoca dell'indennità di accompagnamento, pacificamente evincibile dal verbale della commissione medica comunicato alla ricorrente il 29.12.2016, essa non è contestata e, dunque, la ricorrente è tenuta alla relativa restituzione, non potendo invocare alcuna buona fede. Avverso detta sentenza propone appello la , cui resiste con memoria l' . Pt_1 CP_1 La causa, istruita con i fascicoli di parte, è trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. Invero, l'appellante lamenta: 1) errata interpretazione della materia oggetto del contendere quale evincibile dalle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. In sintesi, mentre l'appellante si lamenta della sola revoca del trattamento pensionistico fondata sul presupposto errato della mancata presentazione alla visita di controllo (circostanza dovuta alla tardiva comunicazione del giorno di visita), il Tribunale ritiene trattarsi di un giudizio in materia di indebito assistenziale, con conseguente errata disciplina delle spese processuali. 2) errata dichiarazione di cessazione della materia del contendere. In sintesi, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere senza tenere conto che l' ripristina la pensione di invalidità civile con decorrenza CP_2 posteriore rispetto alla data di illegittima sospensione della stessa, come ammesso dallo stesso e sostanzialmente condiviso dal Tribunale, così riducendo la CP_2 somma oggetto della richiesta di ripetizione dall'iniziale importo a quello di € 25.531,54, con differenza di € 9.216,22 a favore dell'appellante esattamente corrispondente all'importo che l' avrebbe dovuto restituirle in luogo della CP_2 somma € 5.741,80 effettivamente rimborsata risultando pertanto creditrice della differenza pari ad € 3474,42. Per detto minore importo risulta dunque errata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. 3) errata condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 25.531,54. In sintesi, il Tribunale pronuncia ultra petita atteso che l' non formula CP_2 alcuna domanda di condanna ma chiede che la sia dichiarata tenuta alla Pt_1 restituzione dell'importo di indebito residuo.
3 I motivi sono parzialmente condivisibili. Invero, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'attuale appellante così CP_ conclude “per l'effetto condannare l' in persona del legale rappr.te pro tempore, alla ricostituzione e/o al ripristino della pensione in oggetto, illegittimamente sospesa, e per l' effetto dichiarare nulla ed inefficacie la richiesta di restituzione dell'importo asseritamente definito quale indebito e condannare l' CP_ al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di pensione dalla revoca a tutt' oggi, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali di mora;”: ripristino ribadito anche a pag. 4 del ricorso introduttivo. La lettura di quest'ultimo evidenzia come l'appellante non contesti motivatamente la revoca dell'indennità di accompagnamento benché chieda che venga dichiarata non dovuta l'intera somma oggetto del contestato indebito. Peraltro, con le note del 29.11.2022 l'appellante, da un lato, domanda la condanna dell' al pagamento della differenza dei ratei di pensione non corrisposti CP_1 (esattamente corrispondente a quella formulata nell'atto di appello), dall'altro lato, sottolinea che “Resta pertanto in discussione solo ed esclusivamente la legittimità CP_ della richiesta di ripetizione dell'importo erogato dall' a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo in cui è stato accertato che la non era più Pt_1 in possesso dei requisiti sanitari ovverosia dal dicembre 2016 al 31.7.2021 (v. comunicazione indebito 11.6.2021). Sul punto giurisprudenza e dottrina concordano univocamente per la irripetibilità dell'importo. Invero le prestazioni economiche indebitamente erogate agli invalidi civili, sono ripetibili solo dopo il provvedimento di revoca (11.6.2022) pertanto l'istituto non può recuperare quanto già erogato in mancanza di dolo del pensionato.”. Da quanto sopra, appare evidente l'infondatezza parziale del primo motivo laddove l'appellante afferma che il ricorso introduttivo riguarderebbe la sola revoca del trattamento pensionistico, al contrario, risultando contestata anche la revoca dell'indennità di accompagnamento. Sono invece fondati gli ulteriori due motivi atteso che l' appellato conclude, CP_2 in primo grado, nei seguenti termini “dichiarare la Sig.ra Parte_1 tenuta a restituire all' l'importo residuo di € 25.531,54, percepiti a titolo di CP_1 indennità di accompagnamento in epoca successiva alla revoca disposta, con verbale sanitario del 22.11.2016, a far data dal 01.12.2016.” CP_ Appare evidente l'assenza della richiesta da parte dell' di una pronuncia di condanna della al pagamento dell'indebito assistenziale maturato, quale Pt_1 quella emessa dal Tribunale a fronte di una statuizione di accertamento e dichiarativa. Del pari è fondata la censura relativa alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere atteso che l'attuale appellante, nelle ricordate note, così conclude
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere atteso il ripristino nel luglio del 2022 della pensione di invalidità conseguente all' instaurazione del CP_ presente giudizio e per l' effetto condannare l' al pagamento dei ratei maturati da agosto 2021 a giugno 2022 e illegittimamente trattenuti nella misura di € 3474,42.” Trattasi all'evidenza di una conclusione che, lungi dal comportare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere tra le parti, si limita a ridurre la pretesa originaria dell'attuale appellante la quale, vistasi ripristinare la pensione soltanto
4 dal luglio 2022, ne chiede la riattivazione dall'agosto 2021 con debenza di ulteriori
€ 3.474,42 di ratei pensionistici non corrisposti. Erra, dunque, il primo giudice nel dichiarare la cessazione della materia del contendere – verosimilmente anche sulla base delle errate conclusioni dell'appellante – dovendo per contro, condannare l' al ripristino del CP_2 trattamento pensionistico dall'agosto 2021 oltre che al pagamento degli arretrati per
€ 3.474,42. In merito a detta ultima richiesta, la Corte rileva che le questioni sollevate dall' nel corso del presente grado di giudizio, in forza delle quali nulla CP_2 sarebbe più dovuto all'appellante, rimandano a presupposti di fatto rimasti del tutto estranei al giudizio di primo grado in cui lo stesso ha sostenuto che “la CP_2 pensione di invalidità civile: revocata dal 01/2020 a seguito dell'assenza a visita 12/2019 è stata ripristinata con comunicazione del 20.05.2022 e conseguente liquidazione della somma di € 9.216,22 a titolo di arretrati medio tempore non percepiti.” (v. memoria di costituzione di primo grado pag. 6). CP_1 Alcun accenno è presente, né viene esposto nel corso del giudizio di primo grado, definito con sentenza del 6.12.2022, sul declassamento della pensione di invalidità civile ad assegno come asseritamente accertato con verbale sanitario del 6.7.2022: non senza osservare che la restituzione richiesta dall'appellante attiene al periodo antecedente ossia dall'agosto 2021 al giugno 2022. Atteso l'esito del giudizio, che vede il rigetto della domanda – formulata soltanto nel corso del primo grado di giudizio – della di revoca dell'intero importo Pt_1 asseritamente indebitamente corrispostole, l'annullamento in autotutela in corso di giudizio della sospensione del trattamento pensionistico, la parziale infondatezza del primo motivo di appello, l'errore del primo giudice sulla pronuncia ultra petita e una formulazione contraddittoria delle conclusioni della nel corso del Pt_1 primo grado di giudizio, ricorrono i presupposti per compensare per metà le spese dell'intero giudizio che seguono la soccombenza per la restante metà e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 149/2022 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con l' , in persona del legale CP_1 rappresentante;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, condanna l' appellato a corrispondere all'appellante la somma di € 3.474,42 CP_2 oltre rivalutazione istat e interessi per ratei pensionistici dovuti;
dichiara l'appellante tenuta a restituire all' l'importo residuo di € 25.531,54, percepiti CP_1 a titolo di indennità di accompagnamento;
dichiara compensate per metà le spese dell'intero giudizio, e condanna l' a CP_2 corrispondere la restante metà a favore degli avvocati Maria Chiara Pinna e Andrea Scotto, antistatari, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 2.350,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 2.400,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge.
5 Giorni 5 per la motivazione Sassari 10.9.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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Parte_1 domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Maria Chiara Pinna che la rappresenta e difende, anche unitamente all'avv.to Andrea Scotto in forza di procura in atti. APPELLANTE CONTRO
CP_1 In persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, presso gli uffici della sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Antonietta Canu in forza di procura in atti. APPELLATO All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE Voglia l' Ecc.ma Corte D' Appello, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla CP_ domanda di ripristino della pensione di inabilità e condannare l' al pagamento dei ratei di pensione dovuti e non erogati a seguito del provvedimento di sospensione della prestazione nella misura di € € 3474,42 oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi fino al saldo;
IN OGNI CASO condannare l' appellata al pagamento delle spese legali del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore degli Avvocati antistatari NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO Ogni contraria istanza, deduzione e conclusione respinta, confermare la sentenza di primo grado e per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di pensione cat. INV. CIV. Dichiarare la tenuta a restituire all' l'importo Pt_1 CP_1 residuo di € 25.531,54 percepiti a titolo di indennità di accompagnamento in epoca successiva alla revoca disposta con verbale sanitario del 22.11.2016 a fare data dal 1.12.2016. con vittoria di spese, diritti e onorari.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella sentenza è scritto: " Con ricorso depositato in data 11/4/2022 la ricorrente ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del lavoro, CP_ l' chiedendo:” IN VIA PRINCIPALE accogliere la domanda e per l'effetto CP_ condannare l' in persona del legale rappr.te pro tempore, alla ricostituzione e/o al ripristino della pensione in oggetto, illegittimamente sospesa, e per l' effetto dichiarare nulla ed inefficacie la richiesta di restituzione dell'importo CP_ asseritamente definito quale indebito e condannare l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di pensione dalla revoca a tutt' oggi, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali di mora;
IN VIA SUBORDINATA Per il caso che il Giudicante dovesse ritenere venuto meno il requisito sanitario a seguito dell' operata sospensione e/o revoca disporre accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai sensi dell' art 445 bis cpc finalizzato a verificare la permanenza in capo all' odierna ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento delle prestazione economiche e non (invalidità civile e stato di handicap ex art 3 comma 3 L. 104/1992) di cui la era titolare e ciò a far data dal Pt_1 provvedimento di revoca. IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi a favore degli avvocati antistatari”. Ha dedotto di essere titolare della pensione Cat INVCIV n. 07052004 concessa con decorrenza 1.11.2014, nonché di essere persona portatrice di handicap in stato di gravità ex L. 104/1992 art 3 comma 3; Ha affermato di aver ricevuto in data 11.6.2021 comunicazione di riliquidazione con la quale le veniva comunicato un indebito a suo carico dell' importo di € 34.747,76 ottenuto ricalcolando la prestazione a far data dal 1.1.2016 e sino al 31.7.2021, senza motivarne l'origine Ha altresì affermato di avere presentato in data 13.8.2021 domanda di riesame chiedendo la ricostituzione reddituale della pensione in godimento presumendo che il provvedimento dell'
potesse essere conseguenza della mancata presentazione alla visita di CP_2 verifica dei requisiti sanitari, in quanto la visita era stata fissata dall' in data CP_1 9.12.2019 e la ha ricevuto le comunicazioni in data 16.12.2019. Si è Pt_1 CP_ costituito in giudizio l' e ha contestato il contenuto del ricorso, affermando che l'indebito di Euro € 34.747,76, oggetto della ricostituzione dell'11/06/2021, riguardava la revoca dell'indennità di accompagnamento dal 12/2016 (a seguito del verbale del 22.11.2016) nonché della pensione dal 01/2020 a seguito dell'assenza a visita del 12/2019 e che con la ricostituzione del 20 maggio u.s. CP_ l' aveva provveduto al ripristino in autotutela della sola pensione (credito di Euro 9.216,22), in quanto, preso atto del disguido verificatosi con la recezione della convocazione alla visita di revisione in epoca successiva alla data fissata per la vista, si è resa necessaria, da parte dell' la adozione del conseguente CP_1 annullamento in autotutela del provvedimento rivelatosi a posteriori non corretto, per cui l'indebito residuo ammontava quindi ad Euro 25.531,54); Ha chiesto: “- ogni contraria istanza, deduzione e conclusione respinta -dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di pensione cat. INV.CIV.-dichiarare la Sig.ra
[...] tenuta a restituire all' l'importo residuo di € 25.531,54, Parte_1 CP_1 percepiti a titolo di indennità di accompagnamento in epoca successiva alla revoca disposta, con verbale sanitario del 22.11.2016, a far data dal 01.12.2016 -con parziale compensazione di spese, diritti ed onorari.”
2 La causa, istruita con produzioni documentali, è decisa dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 149/2022 dichiarativa della cessazione della materia del contendere in ordine all'indebito relativo alla pensione di invalidità e di condanna di a restituire all' Parte_1 CP_1 l'importo residuo di € 25.531,54, percepiti a titolo di indennità di accompagnamento. CP_ In particolare, il Tribunale, preso atto che il credito dell' oggetto del contestato indebito origina dalla revoca dell'indennità di accompagnamento unitamente alla revoca della pensione di invalido civile per effetto del venire meno del requisito sanitario dovuto alla mancata presentazione della alla visita di controllo, Pt_1 afferma che quanto a quest'ultima, l'Istituto ha provveduto all'annullamento d'ufficio del provvedimento di revoca, ripristinando la prestazione pensionistica e riducendo l'importo oggetto di indebito a € 25.531,54. Quanto alla revoca dell'indennità di accompagnamento, pacificamente evincibile dal verbale della commissione medica comunicato alla ricorrente il 29.12.2016, essa non è contestata e, dunque, la ricorrente è tenuta alla relativa restituzione, non potendo invocare alcuna buona fede. Avverso detta sentenza propone appello la , cui resiste con memoria l' . Pt_1 CP_1 La causa, istruita con i fascicoli di parte, è trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. Invero, l'appellante lamenta: 1) errata interpretazione della materia oggetto del contendere quale evincibile dalle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. In sintesi, mentre l'appellante si lamenta della sola revoca del trattamento pensionistico fondata sul presupposto errato della mancata presentazione alla visita di controllo (circostanza dovuta alla tardiva comunicazione del giorno di visita), il Tribunale ritiene trattarsi di un giudizio in materia di indebito assistenziale, con conseguente errata disciplina delle spese processuali. 2) errata dichiarazione di cessazione della materia del contendere. In sintesi, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere senza tenere conto che l' ripristina la pensione di invalidità civile con decorrenza CP_2 posteriore rispetto alla data di illegittima sospensione della stessa, come ammesso dallo stesso e sostanzialmente condiviso dal Tribunale, così riducendo la CP_2 somma oggetto della richiesta di ripetizione dall'iniziale importo a quello di € 25.531,54, con differenza di € 9.216,22 a favore dell'appellante esattamente corrispondente all'importo che l' avrebbe dovuto restituirle in luogo della CP_2 somma € 5.741,80 effettivamente rimborsata risultando pertanto creditrice della differenza pari ad € 3474,42. Per detto minore importo risulta dunque errata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. 3) errata condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 25.531,54. In sintesi, il Tribunale pronuncia ultra petita atteso che l' non formula CP_2 alcuna domanda di condanna ma chiede che la sia dichiarata tenuta alla Pt_1 restituzione dell'importo di indebito residuo.
3 I motivi sono parzialmente condivisibili. Invero, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'attuale appellante così CP_ conclude “per l'effetto condannare l' in persona del legale rappr.te pro tempore, alla ricostituzione e/o al ripristino della pensione in oggetto, illegittimamente sospesa, e per l' effetto dichiarare nulla ed inefficacie la richiesta di restituzione dell'importo asseritamente definito quale indebito e condannare l' CP_ al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di pensione dalla revoca a tutt' oggi, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali di mora;”: ripristino ribadito anche a pag. 4 del ricorso introduttivo. La lettura di quest'ultimo evidenzia come l'appellante non contesti motivatamente la revoca dell'indennità di accompagnamento benché chieda che venga dichiarata non dovuta l'intera somma oggetto del contestato indebito. Peraltro, con le note del 29.11.2022 l'appellante, da un lato, domanda la condanna dell' al pagamento della differenza dei ratei di pensione non corrisposti CP_1 (esattamente corrispondente a quella formulata nell'atto di appello), dall'altro lato, sottolinea che “Resta pertanto in discussione solo ed esclusivamente la legittimità CP_ della richiesta di ripetizione dell'importo erogato dall' a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo in cui è stato accertato che la non era più Pt_1 in possesso dei requisiti sanitari ovverosia dal dicembre 2016 al 31.7.2021 (v. comunicazione indebito 11.6.2021). Sul punto giurisprudenza e dottrina concordano univocamente per la irripetibilità dell'importo. Invero le prestazioni economiche indebitamente erogate agli invalidi civili, sono ripetibili solo dopo il provvedimento di revoca (11.6.2022) pertanto l'istituto non può recuperare quanto già erogato in mancanza di dolo del pensionato.”. Da quanto sopra, appare evidente l'infondatezza parziale del primo motivo laddove l'appellante afferma che il ricorso introduttivo riguarderebbe la sola revoca del trattamento pensionistico, al contrario, risultando contestata anche la revoca dell'indennità di accompagnamento. Sono invece fondati gli ulteriori due motivi atteso che l' appellato conclude, CP_2 in primo grado, nei seguenti termini “dichiarare la Sig.ra Parte_1 tenuta a restituire all' l'importo residuo di € 25.531,54, percepiti a titolo di CP_1 indennità di accompagnamento in epoca successiva alla revoca disposta, con verbale sanitario del 22.11.2016, a far data dal 01.12.2016.” CP_ Appare evidente l'assenza della richiesta da parte dell' di una pronuncia di condanna della al pagamento dell'indebito assistenziale maturato, quale Pt_1 quella emessa dal Tribunale a fronte di una statuizione di accertamento e dichiarativa. Del pari è fondata la censura relativa alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere atteso che l'attuale appellante, nelle ricordate note, così conclude
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere atteso il ripristino nel luglio del 2022 della pensione di invalidità conseguente all' instaurazione del CP_ presente giudizio e per l' effetto condannare l' al pagamento dei ratei maturati da agosto 2021 a giugno 2022 e illegittimamente trattenuti nella misura di € 3474,42.” Trattasi all'evidenza di una conclusione che, lungi dal comportare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere tra le parti, si limita a ridurre la pretesa originaria dell'attuale appellante la quale, vistasi ripristinare la pensione soltanto
4 dal luglio 2022, ne chiede la riattivazione dall'agosto 2021 con debenza di ulteriori
€ 3.474,42 di ratei pensionistici non corrisposti. Erra, dunque, il primo giudice nel dichiarare la cessazione della materia del contendere – verosimilmente anche sulla base delle errate conclusioni dell'appellante – dovendo per contro, condannare l' al ripristino del CP_2 trattamento pensionistico dall'agosto 2021 oltre che al pagamento degli arretrati per
€ 3.474,42. In merito a detta ultima richiesta, la Corte rileva che le questioni sollevate dall' nel corso del presente grado di giudizio, in forza delle quali nulla CP_2 sarebbe più dovuto all'appellante, rimandano a presupposti di fatto rimasti del tutto estranei al giudizio di primo grado in cui lo stesso ha sostenuto che “la CP_2 pensione di invalidità civile: revocata dal 01/2020 a seguito dell'assenza a visita 12/2019 è stata ripristinata con comunicazione del 20.05.2022 e conseguente liquidazione della somma di € 9.216,22 a titolo di arretrati medio tempore non percepiti.” (v. memoria di costituzione di primo grado pag. 6). CP_1 Alcun accenno è presente, né viene esposto nel corso del giudizio di primo grado, definito con sentenza del 6.12.2022, sul declassamento della pensione di invalidità civile ad assegno come asseritamente accertato con verbale sanitario del 6.7.2022: non senza osservare che la restituzione richiesta dall'appellante attiene al periodo antecedente ossia dall'agosto 2021 al giugno 2022. Atteso l'esito del giudizio, che vede il rigetto della domanda – formulata soltanto nel corso del primo grado di giudizio – della di revoca dell'intero importo Pt_1 asseritamente indebitamente corrispostole, l'annullamento in autotutela in corso di giudizio della sospensione del trattamento pensionistico, la parziale infondatezza del primo motivo di appello, l'errore del primo giudice sulla pronuncia ultra petita e una formulazione contraddittoria delle conclusioni della nel corso del Pt_1 primo grado di giudizio, ricorrono i presupposti per compensare per metà le spese dell'intero giudizio che seguono la soccombenza per la restante metà e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 149/2022 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con l' , in persona del legale CP_1 rappresentante;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, condanna l' appellato a corrispondere all'appellante la somma di € 3.474,42 CP_2 oltre rivalutazione istat e interessi per ratei pensionistici dovuti;
dichiara l'appellante tenuta a restituire all' l'importo residuo di € 25.531,54, percepiti CP_1 a titolo di indennità di accompagnamento;
dichiara compensate per metà le spese dell'intero giudizio, e condanna l' a CP_2 corrispondere la restante metà a favore degli avvocati Maria Chiara Pinna e Andrea Scotto, antistatari, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 2.350,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 2.400,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge.
5 Giorni 5 per la motivazione Sassari 10.9.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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