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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/12/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1556/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MA NT Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1556/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.CORTESE Parte_1
ANGELA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. AVERSA ANGELA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 22/8/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 16/8/2009, che dalla unione era nata la figlia e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate. Per_1
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“I) Essi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare ove meglio crederà la propria residenza.
II) La figlia minora in affido condiviso abiterà con la madre in Cassano allo Ionio (CS) alla
Via IV Novembre n.89, e per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi.
III) , allo stato unico percettore di reddito se pur minimo, verserà la somma di Parte_1
€. 400,00 mensili per il mantenimento della figlia dal mese di novembre 2025, CP_1
provvederà ad attivarsi per trovare una occupazione lavorativa, le predette
[...]
condizioni che andranno riviste in sede di divorzio anche in ordine alle esigenze della minore.
IV) Poiché la figlia abiterà con la madre e tenuto conto che ha ormai 16 anni il padre potrà
trattenerla con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo contatto telefonico diretto con Per_1
sempre secondo le sue primarie esigenze;
e comunque:
- due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola e fino alle 20,00,
nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato;
- il sabato, alternativamente, dall'uscita scolastica con pernotto fino alla domenica alle ore
20,00 in inverno e 21,00 in estate. I predetti giorni sono stati concordati in osservanza alle esigenze della minore.
V) la figlia minore attualmente oltre la scuola dell'obbligo non svolge alcuna attività
pomeridiana:
frequenta il 3° Istituto tecnico del Turismo dalle ore 8 alle ore 13 nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì, mentre dalle ore 8 alle ore 12 il martedì e il sabato;
VI) le Festività saranno così suddivise:
1) durante le Feste Natalizie, il padre e la madre alterneranno il diritto di tenere con sé la figlia sicché, ad anni alterni, l'uno la terrà con sé il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno
e viceversa l'altra la terrà con sé la Vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno: con tale regola i coniugi inizieranno le prossime festività 2025 alternando negli anni successivi;
2) durante le feste Pasquali i coniugi terranno con sé la figlia minore alternativamente o il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
3) durante le ferie estive il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia per quindici giorni consecutivi, o nel mese di luglio o nel mese di agosto, previo avviso alla madre della località
di destinazione e sempre nel rispetto della volontà della minore, tenuto conto anche della sua età.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 1 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
MA NT
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MA NT Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1556/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.CORTESE Parte_1
ANGELA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. AVERSA ANGELA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 22/8/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 16/8/2009, che dalla unione era nata la figlia e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate. Per_1
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“I) Essi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare ove meglio crederà la propria residenza.
II) La figlia minora in affido condiviso abiterà con la madre in Cassano allo Ionio (CS) alla
Via IV Novembre n.89, e per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi.
III) , allo stato unico percettore di reddito se pur minimo, verserà la somma di Parte_1
€. 400,00 mensili per il mantenimento della figlia dal mese di novembre 2025, CP_1
provvederà ad attivarsi per trovare una occupazione lavorativa, le predette
[...]
condizioni che andranno riviste in sede di divorzio anche in ordine alle esigenze della minore.
IV) Poiché la figlia abiterà con la madre e tenuto conto che ha ormai 16 anni il padre potrà
trattenerla con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo contatto telefonico diretto con Per_1
sempre secondo le sue primarie esigenze;
e comunque:
- due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola e fino alle 20,00,
nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato;
- il sabato, alternativamente, dall'uscita scolastica con pernotto fino alla domenica alle ore
20,00 in inverno e 21,00 in estate. I predetti giorni sono stati concordati in osservanza alle esigenze della minore.
V) la figlia minore attualmente oltre la scuola dell'obbligo non svolge alcuna attività
pomeridiana:
frequenta il 3° Istituto tecnico del Turismo dalle ore 8 alle ore 13 nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì, mentre dalle ore 8 alle ore 12 il martedì e il sabato;
VI) le Festività saranno così suddivise:
1) durante le Feste Natalizie, il padre e la madre alterneranno il diritto di tenere con sé la figlia sicché, ad anni alterni, l'uno la terrà con sé il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno
e viceversa l'altra la terrà con sé la Vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno: con tale regola i coniugi inizieranno le prossime festività 2025 alternando negli anni successivi;
2) durante le feste Pasquali i coniugi terranno con sé la figlia minore alternativamente o il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
3) durante le ferie estive il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia per quindici giorni consecutivi, o nel mese di luglio o nel mese di agosto, previo avviso alla madre della località
di destinazione e sempre nel rispetto della volontà della minore, tenuto conto anche della sua età.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 1 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
MA NT