TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/11/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
r.g. 4138/2021
cron.……...………………. rep.…...……………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO: Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la ASSICURAZIONE seguente
CONTRO
I CP_1 SENTENZA nella causa iscritta al n. 4138/2021 R.G., promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. BARBARA GAMBINI
ATTRICE
Contro
(C.F. Controparte_2
) con l'avv. LEONARDO SUSINI P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di discussione e decisione del 27.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente depositato in data 3.11.2021, la sig.ra promuoveva avanti all'intestato Parte_1 Tribunale azione per ottenere un indennizzo nei confronti della compagnia di assicurazione Controparte_2 avendo stipulato con la stessa la polizza n.1/58323/77/161917996, decorrente dal 20.10.2018 (doc.1).
Tale polizza, deduce parte attrice, garantisce la copertura TEMPO
LIBERO E LAVORO, prevedendo dunque, più nello specifico, di tutelare l'assicurato dagli infortuni che lo stesso subisca nello svolgimento della propria attività professionale dichiarata in polizza, nonché di ogni altra attività che abbia carattere di professionalità, comprese h) le lesioni determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto (doc. 2 pag. 9 di parte attrice).
In data 02/02/2019, la parte si trovava presso Parte_1
l'abitazione degli zii materni in Marina di Pisa quando, per aiutare lo zio a ritornare sul letto dal quale era caduto, pur avendo adottato una posizione adeguata a sollevarlo, ha avvertito un improvviso e acuto dolore al rachide – associato a un “sonoro schiocco della schiena” – per il quale non è più riuscita a mantenere la posizione eretta. (doc.3).
Ella veniva immediatamente trasportata presso il Pronto
Soccorso AO Pisana- Spedali Riuniti di Santa Chiara, ove, a seguito dei primi esami strumentali le veniva diagnosticato con
RX AC OS “...cedimento somatico della limitante superiore di D12…riduzione in altezza del soma di L3 e L4 su sfondo degenerativo…” e TC refertato dal Dott. “... Per_1 lesione di D12 a margini interni sclerotici in assenza di soluzioni di continuo o interruzione della corticale ossea esterna….cedimento della limitante somatica inferiore di L1 a margini interni sclerotici in assenza di soluzioni di continuo o interruzione della corticale ossea esterna” (doc.4-5).
2 L'attrice, in data 5.2.2019, veniva sottoposta ad esame RMN dal quale emergeva “... deformazione del soma di D12 che mostra riduzione dell'altezza del muro somatico anteriore ed avvallamento della sua limitante somatica superiore, con minima riduzione anche dell'altezza del muro somatico posteriore...nella spongiosa ossea si apprezza alterazione del segnale di risonanza, caratterizzata da ipointensità nelle sequenze T1 pesate, disomogenea iperintensità nelle sequenze STIR, con banca ipointensa adiacente la limitante somatica superiore, reperti compatibili con noto cedimento strutturale recente - subrecente con segni di frattura lamellare e fenomeni di edema ed iperemia della spongiosa ossea….” (doc. 6).
In data 19.2.2019, denunciava l'infortunio alla compagnia assicurativa (doc.3), la quale apriva il sinistro n. 1-81 01-2019-
0258314 e, dopo averla sottoposta a visita, (doc.8), con comunicazione del 29.08.2019 dichiarava di non poter accordare il risarcimento richiesto in quanto mancante il nesso causale tra l'evento denunciato e le lesioni riportate.
In data 27.11.2019 l'attrice conferiva alla dott.ssa Persona_2 specialista medico legale, l'incarico di eseguire una visita al fine di produrre una consulenza tecnica medico legale per la valutazione del danno permanente conseguente all'infortunio in oggetto, dalla quale emergeva la sussistenza del nesso causale.
Anche il dott. – specialista in ortopedia, incaricato Persona_3 di eseguire una nuova visita sull'odierna attrice – confermava la sussistenza di tale nesso.
Parte attrice comunicava, quindi, alla compagnia convenuta l'attivazione della summenzionata polizza, chiedendo la liquidazione, a proprio favore, dell'indennizzo e la refusione delle spese di cura (doc.12).
3 Con comunicazione del 12/02/2020, l'odierna convenuta confermava la motivazione del precedente rifiuto del 29.8.2019
(doc.13).
Veniva altresì rigettato, da parte della compagnia convenuta,
l'invito di parte attrice alla procedura di negoziazione assistita.
In data 20.1.2022, si costituiva in giudizio la compagnia che eccepiva, in primo luogo, la Controparte_2 tardiva denuncia dell'infortunio da parte dell'attrice: essa si sarebbe dovuta perfezionare entro e non oltre dieci giorni dall'accaduto (nel caso di specie, l'infortunio avveniva in data
2.2.2019 e la denunciava perveniva alla compagnia soltanto il
19.2.2019).
L'assicurata veniva, in ogni caso, sottoposta a visita medico legale da parte del fiduciario della compagnia, il quale, unitamente al medico specialista, escludeva la sussistenza del nesso causale tra il trauma e le lesioni vertebrali riscontrate.
Inoltre, la polizza oggetto di causa non prevederebbe alcun indennizzo per l'inabilità temporanea da infortunio, integrale o parziale che sia (pag. 4 di 15 Nota informativa e Scheda di
Polizza).
Non trattandosi di infortunio indennizzabile, conclude la convenuta, non sarebbero, quindi, rimborsabili né le spese mediche né quelle relative alla redazione di perizie medico legali.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la causa è stata istruita sia documentalmente in ragioni delle produzioni di parte, sia tramite escussione dei testimoni, che CTU medico-legale.
Successivamente, il procedimento è stato assegnato alla sottoscritta per la decisione.
Con ordinanza del 4.11.2025 la causa è stata rimessa in decisione per l'udienza del 27.11.2025.
4 È condivisibile, quanto alla eccezione afferente l'inoperatività della polizza per la tardività della denuncia del sinistro, quanto osservato dalla difesa di parte attrice: l'art.
6.1 della polizza in oggetto (doc.2 di parte attrice) prevede un termine flessibile per la presentazione della denuncia “in caso di Sinistro, il Contraente
o l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società o all'agenzia a cui è assegnato il contratto, entro 10 giorni dall'Infortunio o dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità”.
Peraltro, come confermato dal teste – agente Testimone_1 presso la convenuta compagnia – l'attrice, nell'immediatezza dell'occorso, aveva avvertito la telefonicamente: “Mi CP_2 chiamò personalmente a telefono per informarmi dell'avvenuto infortunio. Gli dissi che per formalizzare la pratica di apertura del sinistro occorreva presentare denuncia scritta e che quindi sarei passato da casa sua a prendere la denuncia perché lei non si poteva muovere. Così ho fatto, passarono un po' di giorni ma non saprei dire quanti, e una volta ritirata la denuncia l'ho portata all'ufficio sinistri presso l'agenzia di Via Angelo Battelli di
Pisa. Ricordo che il sinistro è stato poi aperto ma non saprei dire esattamente quando”.
Ciò premesso, ritiene questo giudice di dover accogliere integralmente la richiesta attorea.
Alla luce delle risultanze dell'espletata attività istruttoria, con particolare riferimento alla CTU medico-legale, emerge che la pregressa presenza di osteoporosi severa al livello vertebrale non possa escludere, nel caso di specie, l'indennizzabilità dell'infortunio.
Sebbene, infatti, nell'opinione del c.t.u. essa “costituisca indubbiamente una condizione predispondente, pertanto il
5 trauma può definirsi una concausa del cedimento vertebrale. Il quadro menomativo è probabilmente il frutto di un concorso causale tra gli effetti diretti ed esclusivi del trauma in questione e la patologia osteoporotica preesistente”, tuttavia, siffatta circostanza non vale dimostrare l'inesistenza del nesso causale, che, al contrario, può dirsi provato.
Lo stesso CTU, del resto, specifica “in un soggetto non affetto da osteoporosi dell'età della parte attrice, a seguito di uno sforzo fisico associato e/o seguito da trauma a bassa energia cinetica come quello riferito dalla Sig.ra e riportato Parte_1 in documentazione avrebbe potuto determinare con medesima probabilità una frattura vertebrale come quella in questione, un'ernia discale mediana, paramediana, intraforaminale o intraspongiosa (detta ernia di Schmorl)”, e aggiunge “a mio avviso, esaminate le immagini ed i referti, esiste una connessione diretta di causa-effetto tra evento lesivo e lesioni riportate e documentate ovvero una frattura amielica recente del soma di D12”.
Ritiene dunque il giudicante che le conseguenze patite dalla sig.
e dalla stessa provate documentalmente (doc.4-5-6) Parte_1 rientrino fra quelle indennizzabili secondo la polizza n.
1/58323/77/161917996, con particolar riferimento alle forme di copertura di cui l'art.
2.1 B “h) le lesioni determinate da Pt_2 con esclusione di ogni tipo di infarto;
i) le ernie traumatiche o da
Sforzo, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, secondo i criteri di Indennizzo previsti dall' Art. 6.7 “Ernie traumatiche o da
Sforzo” delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri”.
Per ciò che concerne il danno biologico, ritiene questo Giudice di doversi rifare integralmente alla consulenza tecnica medico-
6 legale, le cui conclusioni meritano di essere in questa sede, sul punto, integralmente richiamate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento dell'indennizzo in favore dell'attrice che liquida in euro 10.845,17, oltre interessi dalla data del deposito della sentenza al saldo;
condanna la convenuta alla refusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in 277,60 per spese, € 5077,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 27/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
7
r.g. 4138/2021
cron.……...………………. rep.…...……………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO: Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la ASSICURAZIONE seguente
CONTRO
I CP_1 SENTENZA nella causa iscritta al n. 4138/2021 R.G., promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. BARBARA GAMBINI
ATTRICE
Contro
(C.F. Controparte_2
) con l'avv. LEONARDO SUSINI P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di discussione e decisione del 27.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente depositato in data 3.11.2021, la sig.ra promuoveva avanti all'intestato Parte_1 Tribunale azione per ottenere un indennizzo nei confronti della compagnia di assicurazione Controparte_2 avendo stipulato con la stessa la polizza n.1/58323/77/161917996, decorrente dal 20.10.2018 (doc.1).
Tale polizza, deduce parte attrice, garantisce la copertura TEMPO
LIBERO E LAVORO, prevedendo dunque, più nello specifico, di tutelare l'assicurato dagli infortuni che lo stesso subisca nello svolgimento della propria attività professionale dichiarata in polizza, nonché di ogni altra attività che abbia carattere di professionalità, comprese h) le lesioni determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto (doc. 2 pag. 9 di parte attrice).
In data 02/02/2019, la parte si trovava presso Parte_1
l'abitazione degli zii materni in Marina di Pisa quando, per aiutare lo zio a ritornare sul letto dal quale era caduto, pur avendo adottato una posizione adeguata a sollevarlo, ha avvertito un improvviso e acuto dolore al rachide – associato a un “sonoro schiocco della schiena” – per il quale non è più riuscita a mantenere la posizione eretta. (doc.3).
Ella veniva immediatamente trasportata presso il Pronto
Soccorso AO Pisana- Spedali Riuniti di Santa Chiara, ove, a seguito dei primi esami strumentali le veniva diagnosticato con
RX AC OS “...cedimento somatico della limitante superiore di D12…riduzione in altezza del soma di L3 e L4 su sfondo degenerativo…” e TC refertato dal Dott. “... Per_1 lesione di D12 a margini interni sclerotici in assenza di soluzioni di continuo o interruzione della corticale ossea esterna….cedimento della limitante somatica inferiore di L1 a margini interni sclerotici in assenza di soluzioni di continuo o interruzione della corticale ossea esterna” (doc.4-5).
2 L'attrice, in data 5.2.2019, veniva sottoposta ad esame RMN dal quale emergeva “... deformazione del soma di D12 che mostra riduzione dell'altezza del muro somatico anteriore ed avvallamento della sua limitante somatica superiore, con minima riduzione anche dell'altezza del muro somatico posteriore...nella spongiosa ossea si apprezza alterazione del segnale di risonanza, caratterizzata da ipointensità nelle sequenze T1 pesate, disomogenea iperintensità nelle sequenze STIR, con banca ipointensa adiacente la limitante somatica superiore, reperti compatibili con noto cedimento strutturale recente - subrecente con segni di frattura lamellare e fenomeni di edema ed iperemia della spongiosa ossea….” (doc. 6).
In data 19.2.2019, denunciava l'infortunio alla compagnia assicurativa (doc.3), la quale apriva il sinistro n. 1-81 01-2019-
0258314 e, dopo averla sottoposta a visita, (doc.8), con comunicazione del 29.08.2019 dichiarava di non poter accordare il risarcimento richiesto in quanto mancante il nesso causale tra l'evento denunciato e le lesioni riportate.
In data 27.11.2019 l'attrice conferiva alla dott.ssa Persona_2 specialista medico legale, l'incarico di eseguire una visita al fine di produrre una consulenza tecnica medico legale per la valutazione del danno permanente conseguente all'infortunio in oggetto, dalla quale emergeva la sussistenza del nesso causale.
Anche il dott. – specialista in ortopedia, incaricato Persona_3 di eseguire una nuova visita sull'odierna attrice – confermava la sussistenza di tale nesso.
Parte attrice comunicava, quindi, alla compagnia convenuta l'attivazione della summenzionata polizza, chiedendo la liquidazione, a proprio favore, dell'indennizzo e la refusione delle spese di cura (doc.12).
3 Con comunicazione del 12/02/2020, l'odierna convenuta confermava la motivazione del precedente rifiuto del 29.8.2019
(doc.13).
Veniva altresì rigettato, da parte della compagnia convenuta,
l'invito di parte attrice alla procedura di negoziazione assistita.
In data 20.1.2022, si costituiva in giudizio la compagnia che eccepiva, in primo luogo, la Controparte_2 tardiva denuncia dell'infortunio da parte dell'attrice: essa si sarebbe dovuta perfezionare entro e non oltre dieci giorni dall'accaduto (nel caso di specie, l'infortunio avveniva in data
2.2.2019 e la denunciava perveniva alla compagnia soltanto il
19.2.2019).
L'assicurata veniva, in ogni caso, sottoposta a visita medico legale da parte del fiduciario della compagnia, il quale, unitamente al medico specialista, escludeva la sussistenza del nesso causale tra il trauma e le lesioni vertebrali riscontrate.
Inoltre, la polizza oggetto di causa non prevederebbe alcun indennizzo per l'inabilità temporanea da infortunio, integrale o parziale che sia (pag. 4 di 15 Nota informativa e Scheda di
Polizza).
Non trattandosi di infortunio indennizzabile, conclude la convenuta, non sarebbero, quindi, rimborsabili né le spese mediche né quelle relative alla redazione di perizie medico legali.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la causa è stata istruita sia documentalmente in ragioni delle produzioni di parte, sia tramite escussione dei testimoni, che CTU medico-legale.
Successivamente, il procedimento è stato assegnato alla sottoscritta per la decisione.
Con ordinanza del 4.11.2025 la causa è stata rimessa in decisione per l'udienza del 27.11.2025.
4 È condivisibile, quanto alla eccezione afferente l'inoperatività della polizza per la tardività della denuncia del sinistro, quanto osservato dalla difesa di parte attrice: l'art.
6.1 della polizza in oggetto (doc.2 di parte attrice) prevede un termine flessibile per la presentazione della denuncia “in caso di Sinistro, il Contraente
o l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società o all'agenzia a cui è assegnato il contratto, entro 10 giorni dall'Infortunio o dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità”.
Peraltro, come confermato dal teste – agente Testimone_1 presso la convenuta compagnia – l'attrice, nell'immediatezza dell'occorso, aveva avvertito la telefonicamente: “Mi CP_2 chiamò personalmente a telefono per informarmi dell'avvenuto infortunio. Gli dissi che per formalizzare la pratica di apertura del sinistro occorreva presentare denuncia scritta e che quindi sarei passato da casa sua a prendere la denuncia perché lei non si poteva muovere. Così ho fatto, passarono un po' di giorni ma non saprei dire quanti, e una volta ritirata la denuncia l'ho portata all'ufficio sinistri presso l'agenzia di Via Angelo Battelli di
Pisa. Ricordo che il sinistro è stato poi aperto ma non saprei dire esattamente quando”.
Ciò premesso, ritiene questo giudice di dover accogliere integralmente la richiesta attorea.
Alla luce delle risultanze dell'espletata attività istruttoria, con particolare riferimento alla CTU medico-legale, emerge che la pregressa presenza di osteoporosi severa al livello vertebrale non possa escludere, nel caso di specie, l'indennizzabilità dell'infortunio.
Sebbene, infatti, nell'opinione del c.t.u. essa “costituisca indubbiamente una condizione predispondente, pertanto il
5 trauma può definirsi una concausa del cedimento vertebrale. Il quadro menomativo è probabilmente il frutto di un concorso causale tra gli effetti diretti ed esclusivi del trauma in questione e la patologia osteoporotica preesistente”, tuttavia, siffatta circostanza non vale dimostrare l'inesistenza del nesso causale, che, al contrario, può dirsi provato.
Lo stesso CTU, del resto, specifica “in un soggetto non affetto da osteoporosi dell'età della parte attrice, a seguito di uno sforzo fisico associato e/o seguito da trauma a bassa energia cinetica come quello riferito dalla Sig.ra e riportato Parte_1 in documentazione avrebbe potuto determinare con medesima probabilità una frattura vertebrale come quella in questione, un'ernia discale mediana, paramediana, intraforaminale o intraspongiosa (detta ernia di Schmorl)”, e aggiunge “a mio avviso, esaminate le immagini ed i referti, esiste una connessione diretta di causa-effetto tra evento lesivo e lesioni riportate e documentate ovvero una frattura amielica recente del soma di D12”.
Ritiene dunque il giudicante che le conseguenze patite dalla sig.
e dalla stessa provate documentalmente (doc.4-5-6) Parte_1 rientrino fra quelle indennizzabili secondo la polizza n.
1/58323/77/161917996, con particolar riferimento alle forme di copertura di cui l'art.
2.1 B “h) le lesioni determinate da Pt_2 con esclusione di ogni tipo di infarto;
i) le ernie traumatiche o da
Sforzo, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, secondo i criteri di Indennizzo previsti dall' Art. 6.7 “Ernie traumatiche o da
Sforzo” delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri”.
Per ciò che concerne il danno biologico, ritiene questo Giudice di doversi rifare integralmente alla consulenza tecnica medico-
6 legale, le cui conclusioni meritano di essere in questa sede, sul punto, integralmente richiamate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento dell'indennizzo in favore dell'attrice che liquida in euro 10.845,17, oltre interessi dalla data del deposito della sentenza al saldo;
condanna la convenuta alla refusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in 277,60 per spese, € 5077,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 27/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
7