TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/07/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1239/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1239/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEZZIMENTI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE ANTONIO
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LOJACONO ANNA MARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
FERRARO ANTONIO
CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., notificato il 05/04/2023, Parte_1 contestava la cartella di pagamento n. 09420210023263304003 notificatagli il
06/03/2023 dall' , ed avente ad oggetto l'importo di CP_1 Controparte_3
€ 68.508,44 dovuto alla , rilevando che: non gli era mai stato Controparte_2 notificato il titolo esecutivo posto a base della pretesa creditoria;
la notifica della cartella di pagamento era nulla in quanto effettuata dal concessionario direttamente a mezzo del servizio postale;
la cartella di pagamento era illegittima perché non indicava pagina 1 di 4 i motivi dell'iscrizione a ruolo, era stata notificata tardivamente e non recava la firma del rappresentante del concessionario.
Chiedeva quindi al Tribunale di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e di
“accertare e dichiarare che l'atto e/o il titolo oggetto della cartella esattoriale non sono mai stati notificati all'odierno istante;
annullare la cartella di pagamento n. 094
2021 00232633 04 003 ed il contestuale ruolo perché illegittimi, formati oltre i termini perentoriamente previsti a pena di decadenza, in difetto dei presupposti di legge e, conseguentemente, dichiarare la inesigibilità delle somme pretese ed iscritte a ruolo;
in via estremamente subordinata ridurre gli importi delle somme iscritte a ruolo e portate dalla cartella di pagamento n. 094 2021
00232633 04 003”; “con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del […] procuratore e difensore che dichiara di avere anticipato le prime e non ancora ricevuto i secondi”.
2. Si costituiva , la quale deduceva che: era carente di Controparte_4 legittimazione passiva in relazione alla censura di mancata notifica del titolo esecutivo;
viste le censure in essa spiegate, l'opposizione doveva intendersi proposta ex art. 617
c.p.c. e risultava dunque inammissibile perché tardiva;
in ogni caso, essa opposta ben poteva notificare la cartella di pagamento avvalendosi del servizio postale;
inoltre, la proposta opposizione aveva prodotto un effetto sanatorio di qualsiasi eventuale illegittimità della notifica;
la cartella di pagamento era stata redatta in conformità alla normativa applicabile ed indicava specificamente il decreto costituente il titolo esecutivo alla base della riscossione;
l'asserito difetto di sottoscrizione della cartella non ne inficiava la validità.
Domandava dunque il rigetto dell'istanza di sospensione cautelare, nonché la declaratoria dell'inammissibilità dell'opposizione e della sua carenza di legittimazione passiva;
nel merito, domandava il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di
. Pt_1
3. Si costituiva altresì la , sottolineando che: per i vizi dedotti, Controparte_2
l'opposizione era inquadrabile nell'ambito dell'art. 617 c.p.c. e quindi risultava proposta tardivamente;
ad ogni modo il titolo esecutivo, costituito dal decreto contenente l'ingiunzione fiscale ai sensi dell'art. 40 bis della l. r. Calabria n. 8/2002, era stato notificato a a mezzo messo comunale;
il concessionario della Parte_1 riscossione poteva notificare le cartelle di pagamento tramite il servizio postale;
la pagina 2 di 4 cartella era legittima in quanto conforme alla normativa vigente in materia, e non era stata notificata tardivamente.
Chiedeva infine al Tribunale, “previa reiezione dell'istanza di sospensiva”, di
“dichiarare inammissibile l'opposizione così come proposta o, comunque, rigettarla integralmente nel merito”; “con ogni conseguente statuizione di legge, anche in ordine al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio”.
4. All'esito della prima udienza del 15/11/2023, il Giudice riservava la decisione sull'istanza di sospensione e – con ordinanza dell'11/01/2024 – dichiarava l'inammissibilità dell'istanza cautelare in parola.
Alla successiva udienza del 06/11/2025, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 189, c. 1, nn. 1) e 2), c.p.c., e rinviava la causa per la rimessione in decisione.
All'udienza del 19/03/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, occorre procedere alla corretta qualificazione dell'opposizione proposta da Parte_1
Nell'atto di opposizione vengono contestati unicamente vizi relativi alla notificazione del titolo esecutivo – costituito dal decreto emanato dalla contenente Controparte_2
l'ingiunzione fiscale ai sensi dell'art. 40 bis della l.r. Calabria n. 8/2002 e del r.d.
639/2010 – nonché della cartella di pagamento emessa sulla base del decreto medesimo;
viene inoltre contestata la regolarità formale della cartella medesima.
Orbene, atteso che le Sezioni Unite nell'ord. 7822/2020 hanno evidenziato che la cartella di pagamento “assum[e] il carattere di att[o] equivalent[e] al precetto, cioè di esternazione della pretesa esecutiva tributaria, ed anzi di individuazione del titolo esecutivo”, le censure rivolte contro la cartella medesima sono equivalenti a quelle mosse ad un atto di precetto.
Ne consegue che, in adesione a quanto segnalato dalla Cassazione nella sent.
10326/2014, le censure dedotte dall'opponente sono da inquadrare – nonostante il nomen iuris dell'atto introduttivo, qualificato come “Opposizione ex art. 615 c.p.c.” – nell'ambito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. Le contestazioni mosse dall'opponente, infatti, hanno ad oggetto la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo
(costituito dal decreto n. 4853 del 29/04/2020 della ) e dell'atto di Controparte_2 precetto (la cartella di pagamento), e non vertono invece sulla contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
pagina 3 di 4 6. Così qualificata l'azione oggetto del presente giudizio, occorre rilevare che l'art. 617, c.
1, c.p.c. fissa un termine perentorio per la proposizione dell'azione ivi prevista, individuato in 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Ebbene, la cartella di pagamento è stata notificata a il 06/03/2023; Parte_1 tuttavia, la presente opposizione è stata notificata alle controparti il 05/04/2023, oltre il termine perentorio previsto dalla legge. Peraltro, il titolo esecutivo risulta essere stato notificato all'opponente già il 19/02/2021 (all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta della ). Controparte_2
Ne consegue che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile perché proposta tardivamente, oltre lo spirare del termine di venti giorni previsto dalla norma.
7. Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in € 2.951,90 (oltre IVA,
C.P.A. e rimborso delle spese generali per il 15%), tenuto conto del valore della causa e della riduzione del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 1239 /2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta;
- Condanna al pagamento delle spese del giudizio, quantificate in € Parte_1
2.951,90 (oltre IVA, C.P.A. e rimborso delle spese generali per il 15%).
Reggio Calabria, 22/07/2025
Il Giudice
Francesco Maria Antonio Buggè
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Belcastro Salvatore,
Magistrato Ordinario in Tirocinio.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1239/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEZZIMENTI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE ANTONIO
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LOJACONO ANNA MARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
FERRARO ANTONIO
CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., notificato il 05/04/2023, Parte_1 contestava la cartella di pagamento n. 09420210023263304003 notificatagli il
06/03/2023 dall' , ed avente ad oggetto l'importo di CP_1 Controparte_3
€ 68.508,44 dovuto alla , rilevando che: non gli era mai stato Controparte_2 notificato il titolo esecutivo posto a base della pretesa creditoria;
la notifica della cartella di pagamento era nulla in quanto effettuata dal concessionario direttamente a mezzo del servizio postale;
la cartella di pagamento era illegittima perché non indicava pagina 1 di 4 i motivi dell'iscrizione a ruolo, era stata notificata tardivamente e non recava la firma del rappresentante del concessionario.
Chiedeva quindi al Tribunale di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e di
“accertare e dichiarare che l'atto e/o il titolo oggetto della cartella esattoriale non sono mai stati notificati all'odierno istante;
annullare la cartella di pagamento n. 094
2021 00232633 04 003 ed il contestuale ruolo perché illegittimi, formati oltre i termini perentoriamente previsti a pena di decadenza, in difetto dei presupposti di legge e, conseguentemente, dichiarare la inesigibilità delle somme pretese ed iscritte a ruolo;
in via estremamente subordinata ridurre gli importi delle somme iscritte a ruolo e portate dalla cartella di pagamento n. 094 2021
00232633 04 003”; “con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del […] procuratore e difensore che dichiara di avere anticipato le prime e non ancora ricevuto i secondi”.
2. Si costituiva , la quale deduceva che: era carente di Controparte_4 legittimazione passiva in relazione alla censura di mancata notifica del titolo esecutivo;
viste le censure in essa spiegate, l'opposizione doveva intendersi proposta ex art. 617
c.p.c. e risultava dunque inammissibile perché tardiva;
in ogni caso, essa opposta ben poteva notificare la cartella di pagamento avvalendosi del servizio postale;
inoltre, la proposta opposizione aveva prodotto un effetto sanatorio di qualsiasi eventuale illegittimità della notifica;
la cartella di pagamento era stata redatta in conformità alla normativa applicabile ed indicava specificamente il decreto costituente il titolo esecutivo alla base della riscossione;
l'asserito difetto di sottoscrizione della cartella non ne inficiava la validità.
Domandava dunque il rigetto dell'istanza di sospensione cautelare, nonché la declaratoria dell'inammissibilità dell'opposizione e della sua carenza di legittimazione passiva;
nel merito, domandava il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di
. Pt_1
3. Si costituiva altresì la , sottolineando che: per i vizi dedotti, Controparte_2
l'opposizione era inquadrabile nell'ambito dell'art. 617 c.p.c. e quindi risultava proposta tardivamente;
ad ogni modo il titolo esecutivo, costituito dal decreto contenente l'ingiunzione fiscale ai sensi dell'art. 40 bis della l. r. Calabria n. 8/2002, era stato notificato a a mezzo messo comunale;
il concessionario della Parte_1 riscossione poteva notificare le cartelle di pagamento tramite il servizio postale;
la pagina 2 di 4 cartella era legittima in quanto conforme alla normativa vigente in materia, e non era stata notificata tardivamente.
Chiedeva infine al Tribunale, “previa reiezione dell'istanza di sospensiva”, di
“dichiarare inammissibile l'opposizione così come proposta o, comunque, rigettarla integralmente nel merito”; “con ogni conseguente statuizione di legge, anche in ordine al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio”.
4. All'esito della prima udienza del 15/11/2023, il Giudice riservava la decisione sull'istanza di sospensione e – con ordinanza dell'11/01/2024 – dichiarava l'inammissibilità dell'istanza cautelare in parola.
Alla successiva udienza del 06/11/2025, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 189, c. 1, nn. 1) e 2), c.p.c., e rinviava la causa per la rimessione in decisione.
All'udienza del 19/03/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, occorre procedere alla corretta qualificazione dell'opposizione proposta da Parte_1
Nell'atto di opposizione vengono contestati unicamente vizi relativi alla notificazione del titolo esecutivo – costituito dal decreto emanato dalla contenente Controparte_2
l'ingiunzione fiscale ai sensi dell'art. 40 bis della l.r. Calabria n. 8/2002 e del r.d.
639/2010 – nonché della cartella di pagamento emessa sulla base del decreto medesimo;
viene inoltre contestata la regolarità formale della cartella medesima.
Orbene, atteso che le Sezioni Unite nell'ord. 7822/2020 hanno evidenziato che la cartella di pagamento “assum[e] il carattere di att[o] equivalent[e] al precetto, cioè di esternazione della pretesa esecutiva tributaria, ed anzi di individuazione del titolo esecutivo”, le censure rivolte contro la cartella medesima sono equivalenti a quelle mosse ad un atto di precetto.
Ne consegue che, in adesione a quanto segnalato dalla Cassazione nella sent.
10326/2014, le censure dedotte dall'opponente sono da inquadrare – nonostante il nomen iuris dell'atto introduttivo, qualificato come “Opposizione ex art. 615 c.p.c.” – nell'ambito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. Le contestazioni mosse dall'opponente, infatti, hanno ad oggetto la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo
(costituito dal decreto n. 4853 del 29/04/2020 della ) e dell'atto di Controparte_2 precetto (la cartella di pagamento), e non vertono invece sulla contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
pagina 3 di 4 6. Così qualificata l'azione oggetto del presente giudizio, occorre rilevare che l'art. 617, c.
1, c.p.c. fissa un termine perentorio per la proposizione dell'azione ivi prevista, individuato in 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Ebbene, la cartella di pagamento è stata notificata a il 06/03/2023; Parte_1 tuttavia, la presente opposizione è stata notificata alle controparti il 05/04/2023, oltre il termine perentorio previsto dalla legge. Peraltro, il titolo esecutivo risulta essere stato notificato all'opponente già il 19/02/2021 (all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta della ). Controparte_2
Ne consegue che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile perché proposta tardivamente, oltre lo spirare del termine di venti giorni previsto dalla norma.
7. Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in € 2.951,90 (oltre IVA,
C.P.A. e rimborso delle spese generali per il 15%), tenuto conto del valore della causa e della riduzione del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 1239 /2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta;
- Condanna al pagamento delle spese del giudizio, quantificate in € Parte_1
2.951,90 (oltre IVA, C.P.A. e rimborso delle spese generali per il 15%).
Reggio Calabria, 22/07/2025
Il Giudice
Francesco Maria Antonio Buggè
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Belcastro Salvatore,
Magistrato Ordinario in Tirocinio.
pagina 4 di 4