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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/06/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Simone Medioli Devoto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2739/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Spallone del Foro di Bologna, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
ATTORE nei confronti di
in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall' Avv. Gaudenzio CP_1
Volponi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con le note scritte autorizzate depositate il 18 marzo 2025, parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo “…in via principale, accertare e dichiarare che il danno subito dall'impianto di riscaldamento a servizio della villa bi–familiare in Pozza di Fassa (TN) Via Favè s.n.c, è stato cagionato da incendio, accertare la responsabilità contrattuale di e quindi condannarla a risarcire CP_1 il danno a favore di quantificato in € 7.341,00 dedotto l'acconto versato di € Parte_1
1250,00 o nella diversa maggiore o minore somma, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso spese al 15%. Rigettare le domande proposte in via preliminare e nel merito da in quanto infondate in CP_1 fatto e diritto”.
Parte convenuta, con le note scritte depositate in pari data, ha precisato le conclusioni chiedendo:
“…dato atto che ante causam per il sinistro in oggetto ha corrisposto alla Sig.ra CP_1 [...] la complessiva somma di Euro 1.250,00, respingere le domante tutte formulate dalla Parte_1 stessa perché improponibili, inammissibili, infondate, non provate o come meglio. Con vittoria di spese di causa oltre rimborso spese forfettario 15% oltre CPA ed IVA come per legge. Sentenza esecutiva ex lege”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 15 luglio 2021 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 formulando le domande di cui in epigrafe.
[...]
pagina 1 di 4 Premetteva di essere proprietaria di una unità immobiliare compresa in una villa bifamiliare sita in località Pozza di Fassa (TN) e di avere assicurato, unitamente al proprietario della seconda unità abitativa (tale , l'intero complesso immobiliare mediante due contratti di Persona_1 assicurazione conclusi con CP_1
Allegava, ancora, che, il 30 agosto 2020 la caldaia a servizio dell'impianto di riscaldamento del fabbricato era rimasta danneggiata da un incendio sviluppatosi nella stessa centrale termica e che, stante la valutazione antieconomica della riparazione, ella si era determinata a sostituire il manufatto acquistandone uno nuovo al prezzo di Euro 7.341,00.
Aggiungeva di avere tempestivamente denunciato il sinistro alla Compagnia di assicurazioni e che quest'ultima, in base alle sue valutazioni peritali, aveva ricondotto il danno alla causa specifica
“sovraccarico di tensione”, ossia all'evento contrattualmente definito “fenomeno elettrico”, limitandosi a liquidare l'importo di Euro 1.250,00, corrispondente al massimale assicurato detratta la franchigia.
Lamentando l'incongruità della valutazione di controparte, deducendo, anche ai sensi degli artt.
3.1 e 4.1 del contratto di assicurazione, la riferibilità del sinistro all'evento incendio, ossia alla garanzia principale della polizza, e valorizzando, nel caso di specie, l'antieconomicità della eventuale riparazione della caldaia danneggiata, tenuto conto della difficoltà nel reperimento dei pezzi da sostituire e dei tempi necessari per l'intervento di ripristino, proponeva nei confronti di CP_1 domanda di condanna al risarcimento del danno quantificato in Euro 7.341,00 (detratta la suddetta somma di Euro 1.250,00), oltre ad accessori di legge.
Depositando comparsa il 24 novembre 2021 si costituiva ritualmente in giudizio CP_1 eccependo, in via preliminare di rito, l'incompetenza per territorio del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto.
Quanto al primo profilo, asseriva essere competente, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., il Tribunale di Milano e, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il Tribunale di Mantova ovvero il Tribunale di Milano, volendosi alternativamente prescegliere il Foro della genesi dell'obbligazione o il Foro dell'esecuzione dell'obbligazione, coincidente, nel caso di specie, con una obbligazione pecuniaria non liquida.
Con riguardo al secondo profilo, poi, sosteneva che l'evento dannoso descritto da controparte era derivato da un corto circuito (così come prontamente denunciato dal suddetto il 22 Persona_1 settembre 2020), ossia da un “fenomeno elettrico”, e, per altro verso, contestava che la scelta di sostituire l'intera caldaia fosse dipesa da una valutazione di antieconomicità della riparazione, quanto, piuttosto, dall'altrui volontà di procedere all'acquisto di una centrale termica di nuova produzione funzionante a metano (e non più a gasolio).
Disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio e depositate dalle parti memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il processo era istruito con l'escussione del testimone Testimone_1
Senza ulteriori incombenti istruttori, rigettate le relative istanze, le parti precisavano le conclusioni depositando note scritte autorizzate e la causa era trattenuta per la decisione il 24 marzo 2025.
*****
Disattesa preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale di questo giudice (sollevata dalla società convenuta nella sua comparsa di costituzione), sotto tale profilo aderendosi alle argomentazioni già illustrate con ordinanza del 21-24 maggio 2023 mediante richiamo alla normativa pagina 2 di 4 di speciale protezione di cui all'art. 33 d. lgs. 206/2005, la domanda di parte attrice è infondata e merita reiezione per le ragioni che si vanno ad esporre.
ha allegato essersi verificato, in data 30 agosto 2020, un evento di danno alla Parte_1 caldaia servente l'impianto di riscaldamento del fabbricato bifamiliare sito in Pozza di Fassa, via Favè s.n.c., ha dedotto, a sostegno della domanda di condanna, il dato contrattuale del negozio denominato “Polizza Globale Fabbricati” (polizza n. 78013237 conclusa dal contraente Persona_1 con e ha evocato, in particolare, la garanzia per i danni da “incendio” prevista all'art. 4.1 CP_1 del contratto. ha invece diversamente assunto, anche in sede stragiudiziale, doversi ricondurre il CP_1 sinistro all'ipotesi, coperta da garanzia accessoria e con una somma assicurata di Euro 1.500,00 (con franchigia convenuta in Euro 250,00), di “fenomeno elettrico”.
Tanto premesso, l'istruttoria processuale ha rivelato che il danno subito dalla caldaia a gasolio, posta nel vano comune del suddetto immobile di Pozza di Fassa, era stato riscontrato fisicamente dal solo
, titolare dell'impresa HE LL (poi venditrice della nuova caldaia), Testimone_1 intervenuto in loco in un tempo prossimo (3 settembre 2020) a quello dell'evento dannoso (appunto, 30 agosto 2020) come riferito nella denuncia di sinistro.
Nella sua relazione datata 18 novembre 2020 egli aveva esposto di avere notato vari segni di bruciature al mantello esterno della centrale termica e aveva spiegato di avere rilevato, dopo un attento controllo, che la sonda di temperatura non era funzionante (presumibilmente a causa di una sovratensione) e che ciò aveva causato un aumento incontrollato della temperatura nella camera di combustione, con la conseguente rottura della portina della caldaia e la fuoriuscita della fiamma fino all'intervento del salvavita elettrico.
Nel seguente supplemento datato 1 maggio 2021 lo stesso aveva aggiunto che i collegamenti Tes_1 elettrici e la centralina di comando erano andati completamente bruciati, spiegando che, essendo uscita la fiamma dalla portina, la caldaia aveva preso fuoco.
Nel corso dell'escussione testimoniale il tecnico si è espresso nei seguenti termini in relazione al danno e alle sue cause: “…quando ho aperto la porta del vano caldaia ho avvertito un odore di bruciato, come di plastica bruciata. Ho verificato che si era staccata la protezione isolante, in materiale vernicuite che serve per rimandare la fiamma all'interno. Non so perché fosse caduta ma è un avvenimento che capita. La caldaia non era mai stata spenta. A causa della caduta della guarnizione isolante, la fiamma era stata direttamente deviata sulla porta metallica che separa il bruciatore dal vano esterno. La fiamma perciò tornava indietro verso il bruciatore. Con la guarnizione, invece, la fiamma sarebbe stata correttamente indirizzata verso i fumi. Dalla verifica del macchinario, ho verificato che la fiamma era uscita dalla camera di combustione ed era uscita dall'oblò di ispezione ed era risalita bruciando la centralina. Quindi sarebbe stato necessario sostituire la guarnizione, la portina di separazione, la centralina e altri pezzi…”.
Lo stesso teste aveva eseguito personalmente le fotografie alla caldaia commentate in sede di deposizione e, oltre ad avere venduto il nuovo macchinario in sostituzione di quello danneggiato, aveva anche rilasciato un preventivo (datato 22 settembre 2020) riportante la necessità di riparare e sostituire la centralina climatica, un cavo, una spina e la portina della caldaia.
Tanto considerato, e a prescindere dalle parziali incongruenze esistenti tra gli elementi istruttori a disposizione (segnatamente, non è ben chiaro se causa prima dell'evento di danno sia stata una fonte esogena, ossia la presunta sovratensione capace di rendere non funzionante la sonda di temperatura, pagina 3 di 4 ovvero una anomalia endogena della centrale termica, ossia il distacco della protezione isolante), può dirsi acclarato che il danneggiamento delle ben definite componenti della caldaia (appunto, la portina con la guarnizione, la centralina climatica e i collegamenti elettrici) aveva avuto luogo per effetto di una deviazione della fiamma che, dalla camera di combustione, era uscita dall'oblò di ispezione ed era risalita fino ad attingere esternamente la menzionata centralina.
E' allora del tutto evidente che un siffatto sinistro non è rapportabile al rischio “incendio” coperto nella polizza assicurativa, laddove, come tale, le parti hanno inteso una “combustione, con fiamma, degli elementi materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi”.
Nel caso di specie, invero, oltre ad evidenziarsi che la fiamma ha sempre avuto genesi nell'appropriato focolare della camera di combustione, non vi è stata alcuna concreta possibilità di auto-estensione, ovvero di propagazione, del fenomeno combustivo.
Da un lato, insomma, la definizione pattizia evoca per il caso di incendio, così come è per la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 423 c.p. (e al codice penale le parti hanno fatto riferimento anche nella descrizione dei rischi da furto e rapina), una combustione di ragguardevoli proporzioni, che tende ad espandersi e presenta caratteristiche oggettive tali da doverne essere disagevole il contenimento, dall'altro, invece, si ha prova fattuale del mero annerimento di talune, isolate, componenti della caldaia (cfr. documentazione fotografica prodotta in atti) e l'arresto spontaneo di ogni processo dannoso senza necessità alcuna di particolare intervento.
Conclusivamente, e assorbito ogni ulteriore profilo, la garanzia assicurativa invocata da parte attrice non può operare nel caso in esame.
Si ravvisano, infine, giustificati motivi per compensare tra le parti le spese processuali, sia alla luce della particolarità della fattispecie, sia in ragione dello scostamento tra la linea difensiva di parte convenuta e il superiore percorso motivazionale.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
- respinge la domanda formulata da parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 24 giugno 2025
Il giudice
Simone Medioli Devoto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Simone Medioli Devoto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2739/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Spallone del Foro di Bologna, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
ATTORE nei confronti di
in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall' Avv. Gaudenzio CP_1
Volponi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con le note scritte autorizzate depositate il 18 marzo 2025, parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo “…in via principale, accertare e dichiarare che il danno subito dall'impianto di riscaldamento a servizio della villa bi–familiare in Pozza di Fassa (TN) Via Favè s.n.c, è stato cagionato da incendio, accertare la responsabilità contrattuale di e quindi condannarla a risarcire CP_1 il danno a favore di quantificato in € 7.341,00 dedotto l'acconto versato di € Parte_1
1250,00 o nella diversa maggiore o minore somma, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso spese al 15%. Rigettare le domande proposte in via preliminare e nel merito da in quanto infondate in CP_1 fatto e diritto”.
Parte convenuta, con le note scritte depositate in pari data, ha precisato le conclusioni chiedendo:
“…dato atto che ante causam per il sinistro in oggetto ha corrisposto alla Sig.ra CP_1 [...] la complessiva somma di Euro 1.250,00, respingere le domante tutte formulate dalla Parte_1 stessa perché improponibili, inammissibili, infondate, non provate o come meglio. Con vittoria di spese di causa oltre rimborso spese forfettario 15% oltre CPA ed IVA come per legge. Sentenza esecutiva ex lege”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 15 luglio 2021 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 formulando le domande di cui in epigrafe.
[...]
pagina 1 di 4 Premetteva di essere proprietaria di una unità immobiliare compresa in una villa bifamiliare sita in località Pozza di Fassa (TN) e di avere assicurato, unitamente al proprietario della seconda unità abitativa (tale , l'intero complesso immobiliare mediante due contratti di Persona_1 assicurazione conclusi con CP_1
Allegava, ancora, che, il 30 agosto 2020 la caldaia a servizio dell'impianto di riscaldamento del fabbricato era rimasta danneggiata da un incendio sviluppatosi nella stessa centrale termica e che, stante la valutazione antieconomica della riparazione, ella si era determinata a sostituire il manufatto acquistandone uno nuovo al prezzo di Euro 7.341,00.
Aggiungeva di avere tempestivamente denunciato il sinistro alla Compagnia di assicurazioni e che quest'ultima, in base alle sue valutazioni peritali, aveva ricondotto il danno alla causa specifica
“sovraccarico di tensione”, ossia all'evento contrattualmente definito “fenomeno elettrico”, limitandosi a liquidare l'importo di Euro 1.250,00, corrispondente al massimale assicurato detratta la franchigia.
Lamentando l'incongruità della valutazione di controparte, deducendo, anche ai sensi degli artt.
3.1 e 4.1 del contratto di assicurazione, la riferibilità del sinistro all'evento incendio, ossia alla garanzia principale della polizza, e valorizzando, nel caso di specie, l'antieconomicità della eventuale riparazione della caldaia danneggiata, tenuto conto della difficoltà nel reperimento dei pezzi da sostituire e dei tempi necessari per l'intervento di ripristino, proponeva nei confronti di CP_1 domanda di condanna al risarcimento del danno quantificato in Euro 7.341,00 (detratta la suddetta somma di Euro 1.250,00), oltre ad accessori di legge.
Depositando comparsa il 24 novembre 2021 si costituiva ritualmente in giudizio CP_1 eccependo, in via preliminare di rito, l'incompetenza per territorio del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto.
Quanto al primo profilo, asseriva essere competente, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., il Tribunale di Milano e, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il Tribunale di Mantova ovvero il Tribunale di Milano, volendosi alternativamente prescegliere il Foro della genesi dell'obbligazione o il Foro dell'esecuzione dell'obbligazione, coincidente, nel caso di specie, con una obbligazione pecuniaria non liquida.
Con riguardo al secondo profilo, poi, sosteneva che l'evento dannoso descritto da controparte era derivato da un corto circuito (così come prontamente denunciato dal suddetto il 22 Persona_1 settembre 2020), ossia da un “fenomeno elettrico”, e, per altro verso, contestava che la scelta di sostituire l'intera caldaia fosse dipesa da una valutazione di antieconomicità della riparazione, quanto, piuttosto, dall'altrui volontà di procedere all'acquisto di una centrale termica di nuova produzione funzionante a metano (e non più a gasolio).
Disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio e depositate dalle parti memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il processo era istruito con l'escussione del testimone Testimone_1
Senza ulteriori incombenti istruttori, rigettate le relative istanze, le parti precisavano le conclusioni depositando note scritte autorizzate e la causa era trattenuta per la decisione il 24 marzo 2025.
*****
Disattesa preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale di questo giudice (sollevata dalla società convenuta nella sua comparsa di costituzione), sotto tale profilo aderendosi alle argomentazioni già illustrate con ordinanza del 21-24 maggio 2023 mediante richiamo alla normativa pagina 2 di 4 di speciale protezione di cui all'art. 33 d. lgs. 206/2005, la domanda di parte attrice è infondata e merita reiezione per le ragioni che si vanno ad esporre.
ha allegato essersi verificato, in data 30 agosto 2020, un evento di danno alla Parte_1 caldaia servente l'impianto di riscaldamento del fabbricato bifamiliare sito in Pozza di Fassa, via Favè s.n.c., ha dedotto, a sostegno della domanda di condanna, il dato contrattuale del negozio denominato “Polizza Globale Fabbricati” (polizza n. 78013237 conclusa dal contraente Persona_1 con e ha evocato, in particolare, la garanzia per i danni da “incendio” prevista all'art. 4.1 CP_1 del contratto. ha invece diversamente assunto, anche in sede stragiudiziale, doversi ricondurre il CP_1 sinistro all'ipotesi, coperta da garanzia accessoria e con una somma assicurata di Euro 1.500,00 (con franchigia convenuta in Euro 250,00), di “fenomeno elettrico”.
Tanto premesso, l'istruttoria processuale ha rivelato che il danno subito dalla caldaia a gasolio, posta nel vano comune del suddetto immobile di Pozza di Fassa, era stato riscontrato fisicamente dal solo
, titolare dell'impresa HE LL (poi venditrice della nuova caldaia), Testimone_1 intervenuto in loco in un tempo prossimo (3 settembre 2020) a quello dell'evento dannoso (appunto, 30 agosto 2020) come riferito nella denuncia di sinistro.
Nella sua relazione datata 18 novembre 2020 egli aveva esposto di avere notato vari segni di bruciature al mantello esterno della centrale termica e aveva spiegato di avere rilevato, dopo un attento controllo, che la sonda di temperatura non era funzionante (presumibilmente a causa di una sovratensione) e che ciò aveva causato un aumento incontrollato della temperatura nella camera di combustione, con la conseguente rottura della portina della caldaia e la fuoriuscita della fiamma fino all'intervento del salvavita elettrico.
Nel seguente supplemento datato 1 maggio 2021 lo stesso aveva aggiunto che i collegamenti Tes_1 elettrici e la centralina di comando erano andati completamente bruciati, spiegando che, essendo uscita la fiamma dalla portina, la caldaia aveva preso fuoco.
Nel corso dell'escussione testimoniale il tecnico si è espresso nei seguenti termini in relazione al danno e alle sue cause: “…quando ho aperto la porta del vano caldaia ho avvertito un odore di bruciato, come di plastica bruciata. Ho verificato che si era staccata la protezione isolante, in materiale vernicuite che serve per rimandare la fiamma all'interno. Non so perché fosse caduta ma è un avvenimento che capita. La caldaia non era mai stata spenta. A causa della caduta della guarnizione isolante, la fiamma era stata direttamente deviata sulla porta metallica che separa il bruciatore dal vano esterno. La fiamma perciò tornava indietro verso il bruciatore. Con la guarnizione, invece, la fiamma sarebbe stata correttamente indirizzata verso i fumi. Dalla verifica del macchinario, ho verificato che la fiamma era uscita dalla camera di combustione ed era uscita dall'oblò di ispezione ed era risalita bruciando la centralina. Quindi sarebbe stato necessario sostituire la guarnizione, la portina di separazione, la centralina e altri pezzi…”.
Lo stesso teste aveva eseguito personalmente le fotografie alla caldaia commentate in sede di deposizione e, oltre ad avere venduto il nuovo macchinario in sostituzione di quello danneggiato, aveva anche rilasciato un preventivo (datato 22 settembre 2020) riportante la necessità di riparare e sostituire la centralina climatica, un cavo, una spina e la portina della caldaia.
Tanto considerato, e a prescindere dalle parziali incongruenze esistenti tra gli elementi istruttori a disposizione (segnatamente, non è ben chiaro se causa prima dell'evento di danno sia stata una fonte esogena, ossia la presunta sovratensione capace di rendere non funzionante la sonda di temperatura, pagina 3 di 4 ovvero una anomalia endogena della centrale termica, ossia il distacco della protezione isolante), può dirsi acclarato che il danneggiamento delle ben definite componenti della caldaia (appunto, la portina con la guarnizione, la centralina climatica e i collegamenti elettrici) aveva avuto luogo per effetto di una deviazione della fiamma che, dalla camera di combustione, era uscita dall'oblò di ispezione ed era risalita fino ad attingere esternamente la menzionata centralina.
E' allora del tutto evidente che un siffatto sinistro non è rapportabile al rischio “incendio” coperto nella polizza assicurativa, laddove, come tale, le parti hanno inteso una “combustione, con fiamma, degli elementi materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi”.
Nel caso di specie, invero, oltre ad evidenziarsi che la fiamma ha sempre avuto genesi nell'appropriato focolare della camera di combustione, non vi è stata alcuna concreta possibilità di auto-estensione, ovvero di propagazione, del fenomeno combustivo.
Da un lato, insomma, la definizione pattizia evoca per il caso di incendio, così come è per la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 423 c.p. (e al codice penale le parti hanno fatto riferimento anche nella descrizione dei rischi da furto e rapina), una combustione di ragguardevoli proporzioni, che tende ad espandersi e presenta caratteristiche oggettive tali da doverne essere disagevole il contenimento, dall'altro, invece, si ha prova fattuale del mero annerimento di talune, isolate, componenti della caldaia (cfr. documentazione fotografica prodotta in atti) e l'arresto spontaneo di ogni processo dannoso senza necessità alcuna di particolare intervento.
Conclusivamente, e assorbito ogni ulteriore profilo, la garanzia assicurativa invocata da parte attrice non può operare nel caso in esame.
Si ravvisano, infine, giustificati motivi per compensare tra le parti le spese processuali, sia alla luce della particolarità della fattispecie, sia in ragione dello scostamento tra la linea difensiva di parte convenuta e il superiore percorso motivazionale.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
- respinge la domanda formulata da parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 24 giugno 2025
Il giudice
Simone Medioli Devoto
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