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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/03/2024, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
n. 2805 del 3.12.2019
Oggetto: iscrizione elenchi lavoratori agricoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Silvana Botrugno Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 696/2020 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Olive, come da procura Parte_1
in atti, e presso la medesima elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura CP_1
speciale in atti dagli Avv. Luca Iero, Fabiola Leone e Salvatore Graziuso ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Marche n. 12, nell'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'istituto
APPELLATO
All'udienza del 7.2.2024, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato il 5.8.2020, impugnava la sentenza n. 2085 del 3.12.2019 Parte_1
con cui il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato inammissibile la domanda dalla stessa proposta, con ricorso depositato il 2.5.2018, con cui aveva richiesto, in contraddittorio con l' : “
1. Dichiarare CP_1
che la ricorrente ha prestato attività lavorativa come bracciante agricola, nel 2013 per 102 giornate, nel 2014 per 102 giornate, nel 2015 per 102 giornate, nel 2016 per 102 giornate con le modalità specificate nella narrativa del presente atto.
2. Dichiarare, pertanto, che la ricorrente ha diritto ad essere iscritta, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e per le giornate in premessa specificate negli
Elenchi nominativi dei Lavoratori Agricoli relativi al suo Comune di residenza.
3. Dichiarare, inoltre, che essa ricorrente ha diritto, in conseguenza della iscrizione negli Elenchi predetti, a percepire il trattamento economico di DS/Agr. per gli anni di lavoro 2013, 2014, 2015 e 2016, così come lo stesso ente riconosce.
4. Per l'effetto, ordinare all' Controparte_2
, in persona del Presidente p.t. e legale rappresentante, di iscrivere la ricorrente nei predetti
[...]
Elenchi, per l'anno e le giornate sopra precisate, nonchè ordinare al medesimo Ente a non ripetere le somme già liquidate e riscosse dal ricorrente a titolo di disoccupazione agricola negli anni 2013,
2014,2015 e 2016. 5. In ogni caso, annullare ogni indebito contestato alla sig.ra . Parte_1
6. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Il Tribunale di Brindisi, accogliendo l'eccezione formulata dall' , costituitosi in giudizio con CP_1 memoria del 3.12.2018, aveva dichiarato la ricorrente decaduta dall'azione, in quanto il ricorso in via giurisdizionale era stato depositato oltre il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo.
A sostegno dell'impugnazione, la formulava tre motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante deduceva “omessa e/o erronea valutazione della tempestività del ricorso CISOA e del ricorso giudiziario rispetto alle comunicazioni inviate alla lavoratrice dall'ente previdenziale”.
Più in dettaglio, l'appellante sosteneva che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli decorresse dalla data di pubblicazione del II elenco di variazione trimestrale, omettendo di considerare che in data 10.1.2018 la aveva ricevuto Parte_1 una comunicazione con la quale l' confermava l'accoglimento della domanda di disoccupazione CP_1
del 2013, dando atto che la stessa era stata riesaminata in data 11.12.2017.
Aggiungeva l'appellante che, in data 12.01.2018, l' le aveva comunicato un indebito riferito CP_2 all'anno 2013, conseguente al riesame della sua posizione avvenuto in data 11.12.2017; mentre in data 15.02.2018 riceveva una ulteriore comunicazione di indebito, riferita all'anno 2015 e, presumibilmente, all'anno 2014, senza alcun riferimento alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo 2014 e 2015. Il ricorso alla riferito alla annualità 2013, veniva inoltrato il 10.02.2018, Pt_2
mentre il ricorso giudiziario, introduttivo del presente giudizio, veniva depositato il 30.04.2018.
Sosteneva, quindi, che il ricorso in via giudiziaria doveva considerarsi tempestivo, in quanto il primo CP_ Giudice non aveva tenuto conto delle comunicazioni eseguite dall' dopo la pubblicazione degli elenchi, di cui invece dovevano essere considerate, se non altro perché avevano creato un affidamento nella . Parte_1 Inoltre, l'appellante esponeva di non ritenere fondata la “tesi avversa, evidentemente condivisa in questo specifico caso dal Giudice di prime cure, secondo la quale il termine decadenziale ex art. 22,
D. L. 3 febbraio 1970, convertito con modificazioni in L. 11 marzo 1970, n. 83, decorre esclusivamente dalla data di pubblicazione dell'elenco trimestrale di variazione modificativo della preesistente posizione contributiva”.
Aggiungeva anche che il comportamento dell' avrebbe determinato “una violazione del diritto CP_1
di difesa della lavoratrice, dei principi di buona fede, correttezza, trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione, sanciti dalla Costituzione e del legittimo affidamento”, in quanto solo a gennaio 2018 era stata informata della presenza di anomalie nelle proprie giornate di lavoro agricolo dell'anno 2013.
Con il secondo motivo, l'appellante deduceva “erronea valutazione del dies a quo per la proposizione del ricorso giudiziario”, sostanzialmente ribadendo quanto già sostenuto nel primo motivo e cioè che il termine di decadenza doveva decorrere non già dalla data di pubblicazione degli elenchi da cui emergeva la cancellazione, ma da quello successivo in cui l' aveva comunicato alla CP_1 Parte_1
di aver riesaminato la sua domanda.
Sosteneva in particolare l'appellante: “Il Giudice di prime cure, però, come rilevato al punto precedente e per le motivazioni ivi indicate, omettendo di considerare, che il ricorso alla per Pt_2
l'anno 2013, inoltrato in data 10.02.2018, risulta tempestivo rispetto alla nota del 10.01.2018, ha erroneamente valutato la tempestività della proposizione del ricorso giudiziario rispetto alla definitività del provvedimento di cancellazione, perfezionatosi il 10.06.2018 (nel termine di 150 giorni dal ricevimento della missiva del 10.01.2018) a seguito del silenzio-rigetto e della mancata proposizione del ricorso di II grado alla Commissione centrale, negli ulteriori 30 giorni. Stesso dicasi con riferimento alle annualità 2014 e 2015, laddove la definitività del procedimento amministrativo si perfezionava, ai fini della decadenza, il 15 luglio 2018, rispetto alla notifica della nota del
15.02.2018”.
Con il terzo motivo di appello, la lamentava “erronea individuazione della ricorrente”, Parte_1 rilevando come nel dispositivo della sentenza impugnata comparisse il nome di tale CP_3
, in luogo di quello suo, e che ciò avrebbe comportato un errore nella “determinazione della
[...] decadenza dell'azione giudiziaria, nel presente giudizio, per aver considerato, erroneamente, una analoga situazione riconducibile ad un soggetto diverso.
Nel merito, l'appellante confermava le allegazioni difensive e le conclusioni contenute nel ricorso introduttivo e insisteva nell'ammissione dei mezzi di prova non ammessi in primo grado, stante la preliminare declaratoria della decadenza. Con memoria depositata in via telematica l'1.12.2023, si costituiva l' che contestava l'appello CP_1
e ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non appare fondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Appare opportuno prendere in esame i primi due motivi di gravame, essendo gli stessi strettamente connessi.
Il pur apprezzabile sforzo difensivo dell'appellante non coglie nel segno.
La decisione di prime cure è, infatti, corretta nel ritenere la decaduta dall'azione giudiziaria Parte_1
proposta.
Invero, il primo Giudice, dopo aver esposto con chiarezza i termini giuridici della questione, con opportuna indicazione delle norme di legge applicabili al caso concreto (art. 22 del D.L. n. 7/1970 conv. dalla L. n. 83/70, in tema di decadenza decorsi 120 giorni dalla notifica o conoscenza dei provvedimenti definitivi adottati dall' , e art. 11. D.L. n. 375/1993, in tema di impugnazione in CP_1
via amministrativa dei provvedimenti in materia di accertamento nei confronti dei lavori agricoli), ha correttamente ritenuto che quest'ultimo termine decorresse dalla pubblicazione degli elenchi di variazione e non già dalle successive comunicazioni dell' su cui si diffonde l'appellante. CP_1
Va detto che la non contesta la correttezza del calcolo dei termini eseguita dal primo Parte_1
Giudice – salvo l'irrilevante questione dell'indicazione quale data di inizio dell'azione giudiziaria del
2.5.2018, invece, di quella, corretta, del 30.4.2018 – ma si duole esclusivamente del dies a quo preso in considerazione per la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo.
Ritiene infatti la stessa che il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione la data di ricezione delle note del 10 e del 12 gennaio 2018 e non quella del 30.9.2017 in cui il secondo elenco di CP_1 variazione venne pubblicato sul sito internet dell' (come documentato dall' – docc. nn 3 e CP_1 CP_1
4 del fascicolo di primo grado).
E sul punto deve convenirsi con l'istituto, laddove si osserva in primo luogo che il ricorso amministrativo riguardava soltanto l'anno 2013 e che, comunque, lo stesso venne inoltrato il
10.2.2018 e quindi ben oltre il termine di 30 giorni (scaduto il 30.10.2017) dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui innanzi.
Né può ritenersi fondata la tesi dell'appellante secondo cui il termine in questione dovesse essere considerato decorrente dalla date delle successive note del 10 e 12 gennaio 2018, in primo luogo perché alla data di invio delle due racc.te, il termine per il ricorso amministrativo era già spirato da oltre due mesi, sicchè lo stesso non poteva rivivere, ma soprattutto perché con le note in questione l' non comunicava la cancellazione, ma ne dava esecuzione eseguendo il ricalcolo della CP_1 disoccupazione quale derivante appunto dall'avvenuta e non impugnata cancellazione.
Sicchè, il ricorso al CISOA tardivamente inoltrato dall'appellante il 10.2.2018, deve considerarsi tamquan non esset, per cui il termine di 150 giorni (30 per il ricorso amministrativo e 120 per quello giudiziario), decorrente dal 30.9.2017 è irrimediabilmente spirato il 27.2.2018, mentre il giudizio che qui ci occupa è stato introitato nella successiva data del 30.4.2018.
Non è il caso di ribadire l'idoneità della pubblicazione sul sito internet dell' degli elenchi di CP_1
variazione dei lavoratori agricoli ai fini della conoscenza da parte degli interessati e quindi della decorrenza del termine di impugnazione, su cui sussiste copiosa giurisprudenza anche di questa Corte.
Il terzo motivo appare, poi, del tutto infondato, laddove appare chiaro che il primo Giudice sia incorso in un mero errore materiale nell'indicazione del nominativo della ricorrente, errore non in grado di influire sulla decisione.
Ne deriva il rigetto dell'appello.
Stante la dichiarazione reddituale depositata dall'appellante, le spese di questo grado possono essere dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 5.8.2020 da nei confronti dell' , avverso Parte_1 CP_1
la sentenza del 3.12.2019 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
Spese irripetibili.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, 7.2.2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Silvana Botrugno
n. 2805 del 3.12.2019
Oggetto: iscrizione elenchi lavoratori agricoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Silvana Botrugno Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 696/2020 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Olive, come da procura Parte_1
in atti, e presso la medesima elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura CP_1
speciale in atti dagli Avv. Luca Iero, Fabiola Leone e Salvatore Graziuso ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Marche n. 12, nell'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'istituto
APPELLATO
All'udienza del 7.2.2024, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato il 5.8.2020, impugnava la sentenza n. 2085 del 3.12.2019 Parte_1
con cui il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato inammissibile la domanda dalla stessa proposta, con ricorso depositato il 2.5.2018, con cui aveva richiesto, in contraddittorio con l' : “
1. Dichiarare CP_1
che la ricorrente ha prestato attività lavorativa come bracciante agricola, nel 2013 per 102 giornate, nel 2014 per 102 giornate, nel 2015 per 102 giornate, nel 2016 per 102 giornate con le modalità specificate nella narrativa del presente atto.
2. Dichiarare, pertanto, che la ricorrente ha diritto ad essere iscritta, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e per le giornate in premessa specificate negli
Elenchi nominativi dei Lavoratori Agricoli relativi al suo Comune di residenza.
3. Dichiarare, inoltre, che essa ricorrente ha diritto, in conseguenza della iscrizione negli Elenchi predetti, a percepire il trattamento economico di DS/Agr. per gli anni di lavoro 2013, 2014, 2015 e 2016, così come lo stesso ente riconosce.
4. Per l'effetto, ordinare all' Controparte_2
, in persona del Presidente p.t. e legale rappresentante, di iscrivere la ricorrente nei predetti
[...]
Elenchi, per l'anno e le giornate sopra precisate, nonchè ordinare al medesimo Ente a non ripetere le somme già liquidate e riscosse dal ricorrente a titolo di disoccupazione agricola negli anni 2013,
2014,2015 e 2016. 5. In ogni caso, annullare ogni indebito contestato alla sig.ra . Parte_1
6. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Il Tribunale di Brindisi, accogliendo l'eccezione formulata dall' , costituitosi in giudizio con CP_1 memoria del 3.12.2018, aveva dichiarato la ricorrente decaduta dall'azione, in quanto il ricorso in via giurisdizionale era stato depositato oltre il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo.
A sostegno dell'impugnazione, la formulava tre motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante deduceva “omessa e/o erronea valutazione della tempestività del ricorso CISOA e del ricorso giudiziario rispetto alle comunicazioni inviate alla lavoratrice dall'ente previdenziale”.
Più in dettaglio, l'appellante sosteneva che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli decorresse dalla data di pubblicazione del II elenco di variazione trimestrale, omettendo di considerare che in data 10.1.2018 la aveva ricevuto Parte_1 una comunicazione con la quale l' confermava l'accoglimento della domanda di disoccupazione CP_1
del 2013, dando atto che la stessa era stata riesaminata in data 11.12.2017.
Aggiungeva l'appellante che, in data 12.01.2018, l' le aveva comunicato un indebito riferito CP_2 all'anno 2013, conseguente al riesame della sua posizione avvenuto in data 11.12.2017; mentre in data 15.02.2018 riceveva una ulteriore comunicazione di indebito, riferita all'anno 2015 e, presumibilmente, all'anno 2014, senza alcun riferimento alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo 2014 e 2015. Il ricorso alla riferito alla annualità 2013, veniva inoltrato il 10.02.2018, Pt_2
mentre il ricorso giudiziario, introduttivo del presente giudizio, veniva depositato il 30.04.2018.
Sosteneva, quindi, che il ricorso in via giudiziaria doveva considerarsi tempestivo, in quanto il primo CP_ Giudice non aveva tenuto conto delle comunicazioni eseguite dall' dopo la pubblicazione degli elenchi, di cui invece dovevano essere considerate, se non altro perché avevano creato un affidamento nella . Parte_1 Inoltre, l'appellante esponeva di non ritenere fondata la “tesi avversa, evidentemente condivisa in questo specifico caso dal Giudice di prime cure, secondo la quale il termine decadenziale ex art. 22,
D. L. 3 febbraio 1970, convertito con modificazioni in L. 11 marzo 1970, n. 83, decorre esclusivamente dalla data di pubblicazione dell'elenco trimestrale di variazione modificativo della preesistente posizione contributiva”.
Aggiungeva anche che il comportamento dell' avrebbe determinato “una violazione del diritto CP_1
di difesa della lavoratrice, dei principi di buona fede, correttezza, trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione, sanciti dalla Costituzione e del legittimo affidamento”, in quanto solo a gennaio 2018 era stata informata della presenza di anomalie nelle proprie giornate di lavoro agricolo dell'anno 2013.
Con il secondo motivo, l'appellante deduceva “erronea valutazione del dies a quo per la proposizione del ricorso giudiziario”, sostanzialmente ribadendo quanto già sostenuto nel primo motivo e cioè che il termine di decadenza doveva decorrere non già dalla data di pubblicazione degli elenchi da cui emergeva la cancellazione, ma da quello successivo in cui l' aveva comunicato alla CP_1 Parte_1
di aver riesaminato la sua domanda.
Sosteneva in particolare l'appellante: “Il Giudice di prime cure, però, come rilevato al punto precedente e per le motivazioni ivi indicate, omettendo di considerare, che il ricorso alla per Pt_2
l'anno 2013, inoltrato in data 10.02.2018, risulta tempestivo rispetto alla nota del 10.01.2018, ha erroneamente valutato la tempestività della proposizione del ricorso giudiziario rispetto alla definitività del provvedimento di cancellazione, perfezionatosi il 10.06.2018 (nel termine di 150 giorni dal ricevimento della missiva del 10.01.2018) a seguito del silenzio-rigetto e della mancata proposizione del ricorso di II grado alla Commissione centrale, negli ulteriori 30 giorni. Stesso dicasi con riferimento alle annualità 2014 e 2015, laddove la definitività del procedimento amministrativo si perfezionava, ai fini della decadenza, il 15 luglio 2018, rispetto alla notifica della nota del
15.02.2018”.
Con il terzo motivo di appello, la lamentava “erronea individuazione della ricorrente”, Parte_1 rilevando come nel dispositivo della sentenza impugnata comparisse il nome di tale CP_3
, in luogo di quello suo, e che ciò avrebbe comportato un errore nella “determinazione della
[...] decadenza dell'azione giudiziaria, nel presente giudizio, per aver considerato, erroneamente, una analoga situazione riconducibile ad un soggetto diverso.
Nel merito, l'appellante confermava le allegazioni difensive e le conclusioni contenute nel ricorso introduttivo e insisteva nell'ammissione dei mezzi di prova non ammessi in primo grado, stante la preliminare declaratoria della decadenza. Con memoria depositata in via telematica l'1.12.2023, si costituiva l' che contestava l'appello CP_1
e ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non appare fondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Appare opportuno prendere in esame i primi due motivi di gravame, essendo gli stessi strettamente connessi.
Il pur apprezzabile sforzo difensivo dell'appellante non coglie nel segno.
La decisione di prime cure è, infatti, corretta nel ritenere la decaduta dall'azione giudiziaria Parte_1
proposta.
Invero, il primo Giudice, dopo aver esposto con chiarezza i termini giuridici della questione, con opportuna indicazione delle norme di legge applicabili al caso concreto (art. 22 del D.L. n. 7/1970 conv. dalla L. n. 83/70, in tema di decadenza decorsi 120 giorni dalla notifica o conoscenza dei provvedimenti definitivi adottati dall' , e art. 11. D.L. n. 375/1993, in tema di impugnazione in CP_1
via amministrativa dei provvedimenti in materia di accertamento nei confronti dei lavori agricoli), ha correttamente ritenuto che quest'ultimo termine decorresse dalla pubblicazione degli elenchi di variazione e non già dalle successive comunicazioni dell' su cui si diffonde l'appellante. CP_1
Va detto che la non contesta la correttezza del calcolo dei termini eseguita dal primo Parte_1
Giudice – salvo l'irrilevante questione dell'indicazione quale data di inizio dell'azione giudiziaria del
2.5.2018, invece, di quella, corretta, del 30.4.2018 – ma si duole esclusivamente del dies a quo preso in considerazione per la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo.
Ritiene infatti la stessa che il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione la data di ricezione delle note del 10 e del 12 gennaio 2018 e non quella del 30.9.2017 in cui il secondo elenco di CP_1 variazione venne pubblicato sul sito internet dell' (come documentato dall' – docc. nn 3 e CP_1 CP_1
4 del fascicolo di primo grado).
E sul punto deve convenirsi con l'istituto, laddove si osserva in primo luogo che il ricorso amministrativo riguardava soltanto l'anno 2013 e che, comunque, lo stesso venne inoltrato il
10.2.2018 e quindi ben oltre il termine di 30 giorni (scaduto il 30.10.2017) dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui innanzi.
Né può ritenersi fondata la tesi dell'appellante secondo cui il termine in questione dovesse essere considerato decorrente dalla date delle successive note del 10 e 12 gennaio 2018, in primo luogo perché alla data di invio delle due racc.te, il termine per il ricorso amministrativo era già spirato da oltre due mesi, sicchè lo stesso non poteva rivivere, ma soprattutto perché con le note in questione l' non comunicava la cancellazione, ma ne dava esecuzione eseguendo il ricalcolo della CP_1 disoccupazione quale derivante appunto dall'avvenuta e non impugnata cancellazione.
Sicchè, il ricorso al CISOA tardivamente inoltrato dall'appellante il 10.2.2018, deve considerarsi tamquan non esset, per cui il termine di 150 giorni (30 per il ricorso amministrativo e 120 per quello giudiziario), decorrente dal 30.9.2017 è irrimediabilmente spirato il 27.2.2018, mentre il giudizio che qui ci occupa è stato introitato nella successiva data del 30.4.2018.
Non è il caso di ribadire l'idoneità della pubblicazione sul sito internet dell' degli elenchi di CP_1
variazione dei lavoratori agricoli ai fini della conoscenza da parte degli interessati e quindi della decorrenza del termine di impugnazione, su cui sussiste copiosa giurisprudenza anche di questa Corte.
Il terzo motivo appare, poi, del tutto infondato, laddove appare chiaro che il primo Giudice sia incorso in un mero errore materiale nell'indicazione del nominativo della ricorrente, errore non in grado di influire sulla decisione.
Ne deriva il rigetto dell'appello.
Stante la dichiarazione reddituale depositata dall'appellante, le spese di questo grado possono essere dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 5.8.2020 da nei confronti dell' , avverso Parte_1 CP_1
la sentenza del 3.12.2019 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
Spese irripetibili.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, 7.2.2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Silvana Botrugno