Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 08/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr. Marcello Testaquatra Giudice
dr. Alessandra Frasca Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 441 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, C.F._1
Via Malta n. 115, presso lo studio dell'Avv. Mariangela Roberta Randazzo
(pec: , che la rappresenta e Email_1
difende giusta procura in atti;
–parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Corso C.F._2
Umberto I n. 7, presso lo studio legale associato degli Avv.ti Alletto e Turco,
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Claudia Alletto (pec:
– parte resistente–
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
*****
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
23.10.2024, le parti hanno insistito per l'accoglimento della domanda di separazione consensuale come da accordo raggiunto in data 24.5.2024,
depositato in atti.
Il P.M. non si è opposto;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.3.2024, , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio in Caltanissetta (CL) con Controparte_1
in data 13.5.2006, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune dell'anno 2006, parte II, Serie A, n. 30, volume 1, e che da tale matrimonio erano nati i cinque figli il 12.4.1982, Persona_1 Per_2
il 21.7.2011, il 6.5.2009, il 3.12.2006 e
[...] Persona_3 Per_4
il 4.5.2008, ha dedotto che la residenza familiare era stata Persona_5
fissata a Caltanissetta, Via De Gasperi n. 79 presso l'immobile di proprietà
dello di Caltanissetta, che la stessa era disoccupata, invece il Pt_2
resistente era dipendente presso la società CMC Ravenna impresa di costruzioni sita in Caltanissetta con retribuzione mensile di € 1.600,00/
1.800,00 e che l'INPS erogava un assegno unico in favore dei figli di importo pari ad € 1.000,00.
- 2 - Ha chiesto dunque pronunciarsi la separazione personale dei coniugi,
l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa coniugale sita in
Caltanissetta, Via Alcide De Gasperi n. 79 alla stessa, obbligo a carico di di corrispondere un assegno di mantenimento in favore Controparte_1
della ricorrente di € 150,00 mensili ed € 500,00 mensili a titolo di mantenimento per i cinque figli, somme soggette a rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN,
dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative, sostenute e da sostenere nell'interesse dei figli previo accordo e documentate, disporre che l'assegno unico erogato in favore dei figli venga percepito interamente da
[...]
, con accredito diretto. Parte_1
Nelle more del giudizio, le parti hanno depositato l'accordo raggiunto per la trasformazione del rito della separazione da giudiziale in consensuale e hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al predetto accordo del 24.5.2024.
Disposta la trattazione ai sensi dell'art. 473.51 comma II c.p.c., con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.7.2024 le parti hanno integrato la previsione riguardante la casa coniugale, per come era stato disposto nell'ordinanza del 5.6.2024, specificando che la predetta casa coniugale sita in Caltanissetta, Via De Gasperi n. 79 doveva essere assegnata a . Parte_1
Rimessa la causa sul ruolo, con ordinanza del 13.9.2024, le parti sono state invitate a interloquire in merito alla previsione secondo cui il padre non collocatario avrebbe percepito per intero l'assegno unico di importo
- 3 - pari di fatto a quello dell'assegno di mantenimento posto a carico dello stesso sia per i figli sia per il coniuge;
altresì, le parti sono state invitate a chiarire l'importo dei debiti contratti dalla famiglia fino al mese di maggio
2024 cui si era obbligato a far fronte in via esclusiva. CP_1
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
23.10.2024, le parti hanno insistito nell'accordo precedentemente raggiunto e hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni di cui al predetto accordo del 24.5.2024.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione va rigettata, dal momento che la suddetta previsione, come già rilevato con l'ordinanza del
13-14.9.2024, no appare conforme all'interesse dei figli minori dal momento che l'obbligo di mantenimento che grava sul genitore on collocatario risulta di fatti eluso mediante la corresponsione dell'assegno unico che invece per legge spetta già al 50% a ciascuno dei genitori;
a ciò
si aggiunga che le spese di cui il si è accollato il pagamento, in tesi CP_1
a bilanciamento della suddetta previsione, sono spese di carattere straordinario che pertanto non possono incidere sulla previsione dell'assegno di mantenimento ordinario.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 441/2024 R.G.:
RIGETTA il ricorso;
nulla sulle spese.
- 4 - Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 8.11.2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca
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