Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/04/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg:
dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3456 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 20.03.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Dionigi Tucci;
Parte_1
ATTORE
E
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Sante Parte_2 C.F._1
Dodaro;
CONVENUTA con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che aveva contratto matrimonio in Cosenza in data Parte_1
25.07.2015, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio Atto N. 4 parte II serie B - anno
2015 - Comune di San Pietro in Guarano (CS) Anno 2015, con dalla Parte_2
cui unione non sono nati figli, che il Tribunale di Cosenza pronunciava sentenza dichiarativa della separazione giudiziale n.1917/2023 del 15.11.2023, che i rapporti fra i coniugi venivano regolati a seguito dell'accordo raggiunto in sede di giudizio di separazione, sottoscritto il
25.01.2024, come recepito nella sentenza n. 506/2024 pubblicata il 01.03.2024, che era decorso il termine di legge, che era impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale
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Si costituiva la quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti Parte_2 civili del matrimonio confermando l'assegnazione della casa coniugale al Parte_1
La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo va infatti osservato che devono ritenersi accertate le circostanze relative alla intervenuta separazione, ed alla protrazione ininterrotta della separazione da sei mesi a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, atteso il rilievo da attribuire alla condotta tenuta dalla convenuta, che ha aderito a tale domanda, e considerato che tali circostanze trovano un preciso riscontro nella documentazione prodotta.
Pertanto, considerato che risulta evidente l'impossibilità di costituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dev'essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dev'essere disposta la trasmissione a cura della cancelleria della presente pronuncia, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, la stessa non può trovare accoglimento, attesa l'assenza di figli, considerato che è ius receptum che in materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dalla della legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (Cass. civ., Sez. VI - 1, 04/10/2018, n. 24254), fermi restando gli accordi negoziali intervenuti tra le parti.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e
[...] Parte_2
2 - disattende la domanda relativa alla casa coniugale;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza;
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 9.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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