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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
6459/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , in persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 22 01.2025 ha emesso ex art.429 cpc la seuente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6459/2024 promosso
DA
. iva in persona del legale rappresentante p. t. Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Catania via Leucatia 89; Parte_2
nato a [...] il [...] c.f. , residente in Parte_2 C.F._1
San Gregorio di Catania via Turi Ferro 8 , scala B 8, rappresentati e difesi dall'avv. Catania Maria
come da procura in atti depositata in atti di giudizio , domiciliati elettivamente in Belpasso presso lo studio del procuratore di fiducia , via dell'Aquila 111;
Ricorrente
CONTRO
in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
p.t. , cf. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Vagliasindi Riccardo giusta procura in atti depositata , domiciliato in Catania Piaz
za della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale;
CP_1
Resistente Oggetto : opposizione ad ordinanza ingiunzione OI-001877877
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04 .07.2024 parte attrice proponeva opposizione avverso Ordinanza
Ingiunzione notificata dalla in data 12.06.2024, intimando al ricor- Controparte_2
rente odierno , nella qualità di amministratore della Società Parte_2 Parte_1
di pagare la somma di € 4.315,50 oltre spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa.
Nell'atto impugnato l'Ente premetteva di avere notificato in data 30.09.2019 atto di accertamento n. protocollo .2100.30/09/2019.0481250 , per violazione dell'art. 2 comma 1bis D.L. 463/ CP_1
1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/10983 per l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2018.
A fronte del mancato pagamento della sanzione amministrativa da parte della società e del CP_3
[..
quale coobbligato , emetteva l'ordinanza ingiunzione di pagamento, all'esame del giudizio .
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva l'intervenuta decadenza ed estinzione della sanzione poiché la contestazione della violazione era stata notificata oltre il termine di novanta giorni, previ-
sto dall'art.14 della legge n. 689/1981.
Deduceva l'omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione e pertan to l'impossibilità per la parte ricorrente di presentare scritti difensivi come previsto dalla disposi-
zione di legge, art. 18 della legge n. 689/1981.
Sotto altro profilo deduceva l'illegittimità dell'atto opposto da cui non risulta possibile evincere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'ente accertatore pertanto deduceva la carenza di motivazione dell'atto impugnato .
Chiedeva che il Tribunale dichiarasse l'omessa notifica degli atti prodromici , l'avvenuta decadenza dell'ente dalla potestà sanzionatoria, la prescrizione ex art. 28 l. 689/1981 e che fossero dichiarate non dovute le somme intimate a titolo di sanzione amministrativa.
Fissata udienza di discussione si costituiva l'Ente Previdenziale il quale evidenziava di avere calcolato la sanzione secondo la novellazione legislativa di cui all'art. 23 D.L. 48/2023, contestava nella fattispecie l'applicazione dell'art. 14 legge 689/1981 e della decadenza dalla potestà sanziona-
toria dell'ente resistente e chiedeva la conferma dell'atto impugnato e della sua esecutorietà. All'esito dell'udienza del 13. 12.2024 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisio ne del procedimento all'esame . All'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato , all'esito di camera di consiglio il giudizio era definito col presente provvedi-
mento , reso ex art. 429 c.p.c , mediante lettura delle motivazioni in fatto e diritto sottese alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del giudizio proposto con ricorso che risulta depositato il 03.07.2024, a fronte della notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta in data 12.6.24.
Pertanto risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 6 D.Lgs. n.150/2011 , richiamato dall'art. 22 L. 689/1981.
Venendo alle ragioni della decisione , occorre rilevare che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 , comma 1-bis , d.l.12.09.1983 n. 463 ( convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638) ,
con il quale è stato previsto che “ L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[ cioè le
ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21e 22 della legge 30
aprile le 1969, n. 153 ], per un importo superiore a euro 10.000 annui , è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro10.000
annui , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di
lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versa –
mento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento
della violazione “. Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'art. 3
comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 , nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'art. 2, comma 2 , della legge 28 aprile 2014 n. 67. Da ultimo il D.L. 48/2023 art. 23
rubricato “ Modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento del
le ritenute previdenziali “ ha stabilito che “ 1. All'articolo 2 , comma 1-bis, del decreto legge 12
settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , le Pt_3
le” da euro 10.000 a euro 50.000” sono sostituite dalle parole : “ da una volta e mezza a quattro
volte l'importo omesso “. 2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione
devono essere notificati , in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 , entro il 31 di-
cembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione “.L'art. 6 del D.
Lgs. N. 8 citato , prevede che “ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal presente decreto si osservano in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I II del
Capo I della legge 24 novembre 1981 , n. 689 “.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della Legge n. 689/
1981, “in quanto applicabili “.
Ciò detto , deve evidenziarsi che , in riferimento alla assorbente eccezione di decadenza ex art. 14 l.
689/1981 il ricorso appare fondato .
Nella fattispecie all'esame l'accertamento risulta notificato al ricorrente in data 15.10.2019 , come da avviso di ricevimento in atti prodotto da parte resistente ( allegato 2c).
Tale notifica tuttavia si presenta tardiva e comunque avvenuta oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento dei contributi dovuti per l'anno 2018 , rilevabili dai flussi , docu- Pt_4
CP_ mentati in atti dalle denunce contributive pervenute all' nel 2018 e poi contestate nel 2019.
Al riguardo appare opportuno richiamare quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo Uffi-
cio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situa zione processuale , può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. , recependole come di seguito ri portato in modo quasi testuale ( cfr. sentenze 02.03.2023 emesse nelle cause iscritte ai numeri
11984/2022 R.G. ; 12152/2022 R.G. ; 9543/2022 R.G. ; sent. n. 2939/2023 emessa nella causa iscrit ta al n. 10401/2022 ).
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che : “la violazione , quando è possibile , deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia coobligata in solido al paga-
mento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata
per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente , gli estremi della violazione
devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di
novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accer-
tamento . Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provve dimento dell'autorità giudiziaria , i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della
ricezione . Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposi-
zioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità
previste dal codice di procedura civile , anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accer
tato la violazione . Quando la notificazione non può essere eseguita a mani proprie del destinatario
si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma , del medesimo codice. Per i residenti
all'estero, qualora la residenza , la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbli-
gatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine pre-
visto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la noti-
ficazione nel termine prescritto “.Per l'applicazione di tale disposizione , occorre poi ricordare che,
in forza dell'art. 103, comma 6-bis , D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 , il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 feb braio2020 al 31 maggio 2020 ( 98 giorni ). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come , secondo la giurisprudenza di legittimità , compete al giu-
dice di merito, nel caso di contrasto sul punto , determinare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per giungere ad una completa conoscenza dell'illecito ( Cass. Civ. Sez. Un.
31/10/2019 n. 28210 ).
Nel caso di specie il termine può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi , violazione facilmente rilevabile dall'istituto , che non implica particolari aggravi istruttori né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza,
automaticamente rilevabili dall'istituto ( cfr. sentenze citate da questo ufficio ).
In concreto per quanto riguarda le omissioni dell'accertamento del 30/09/2019( la data che figura
CP_ nell'atto di accertamento prodromico protocollo .2100.30/9/2019.0481250 allegato da CP_1
alla memoria di costituzione ) , la scadenza dell'ultimo pagamento risale al periodo 08/2018,
trattandosi di ritenute relative al periodo intercorso da 12/2017 ad 08/ 2018. Pertanto risulta evidente che il termine di 90 giorni risulta violato già alla data di emissione della contestazione .
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'istituto per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione , e si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso di temporale , il risultato non muterebbe poiché
le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque emesse tardivamente .
Deve pertanto trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 , secondo cui “ L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto “.
Peraltro si deve precisare che l'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 trova riscontro anche nella
Circolare n. 32 del 25.02.2022 , secondo cui “ in particolare , il provvedimento di CP_1
archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze : […]
omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti entro i
termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/1981 ; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ( cfr. art. 28 della legge 689/1981)”.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento , con assorbimento di ogni altra questione .
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 , come modifica to dal D.M. 147/2022. Tenuto conto del valore della causa, considerata la determinazione della
CP_ sanzione operata dall' ai sensi dell'art. 23 del D.L. 48/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6459/2024 , promossa da in persona dell'amministratore Parte_1
p.t. , con ricorso depositato il 03.07.2024, Parte_2
così provvede :
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001877877 .
CP_ Condanna a rifondere le spese di lite che liquida in € 884,5 , oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge , con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv.
Catania Maria dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.. Catania , 22.01.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , in persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 22 01.2025 ha emesso ex art.429 cpc la seuente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6459/2024 promosso
DA
. iva in persona del legale rappresentante p. t. Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Catania via Leucatia 89; Parte_2
nato a [...] il [...] c.f. , residente in Parte_2 C.F._1
San Gregorio di Catania via Turi Ferro 8 , scala B 8, rappresentati e difesi dall'avv. Catania Maria
come da procura in atti depositata in atti di giudizio , domiciliati elettivamente in Belpasso presso lo studio del procuratore di fiducia , via dell'Aquila 111;
Ricorrente
CONTRO
in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
p.t. , cf. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Vagliasindi Riccardo giusta procura in atti depositata , domiciliato in Catania Piaz
za della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale;
CP_1
Resistente Oggetto : opposizione ad ordinanza ingiunzione OI-001877877
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04 .07.2024 parte attrice proponeva opposizione avverso Ordinanza
Ingiunzione notificata dalla in data 12.06.2024, intimando al ricor- Controparte_2
rente odierno , nella qualità di amministratore della Società Parte_2 Parte_1
di pagare la somma di € 4.315,50 oltre spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa.
Nell'atto impugnato l'Ente premetteva di avere notificato in data 30.09.2019 atto di accertamento n. protocollo .2100.30/09/2019.0481250 , per violazione dell'art. 2 comma 1bis D.L. 463/ CP_1
1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/10983 per l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2018.
A fronte del mancato pagamento della sanzione amministrativa da parte della società e del CP_3
[..
quale coobbligato , emetteva l'ordinanza ingiunzione di pagamento, all'esame del giudizio .
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva l'intervenuta decadenza ed estinzione della sanzione poiché la contestazione della violazione era stata notificata oltre il termine di novanta giorni, previ-
sto dall'art.14 della legge n. 689/1981.
Deduceva l'omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione e pertan to l'impossibilità per la parte ricorrente di presentare scritti difensivi come previsto dalla disposi-
zione di legge, art. 18 della legge n. 689/1981.
Sotto altro profilo deduceva l'illegittimità dell'atto opposto da cui non risulta possibile evincere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'ente accertatore pertanto deduceva la carenza di motivazione dell'atto impugnato .
Chiedeva che il Tribunale dichiarasse l'omessa notifica degli atti prodromici , l'avvenuta decadenza dell'ente dalla potestà sanzionatoria, la prescrizione ex art. 28 l. 689/1981 e che fossero dichiarate non dovute le somme intimate a titolo di sanzione amministrativa.
Fissata udienza di discussione si costituiva l'Ente Previdenziale il quale evidenziava di avere calcolato la sanzione secondo la novellazione legislativa di cui all'art. 23 D.L. 48/2023, contestava nella fattispecie l'applicazione dell'art. 14 legge 689/1981 e della decadenza dalla potestà sanziona-
toria dell'ente resistente e chiedeva la conferma dell'atto impugnato e della sua esecutorietà. All'esito dell'udienza del 13. 12.2024 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisio ne del procedimento all'esame . All'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato , all'esito di camera di consiglio il giudizio era definito col presente provvedi-
mento , reso ex art. 429 c.p.c , mediante lettura delle motivazioni in fatto e diritto sottese alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del giudizio proposto con ricorso che risulta depositato il 03.07.2024, a fronte della notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta in data 12.6.24.
Pertanto risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 6 D.Lgs. n.150/2011 , richiamato dall'art. 22 L. 689/1981.
Venendo alle ragioni della decisione , occorre rilevare che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 , comma 1-bis , d.l.12.09.1983 n. 463 ( convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638) ,
con il quale è stato previsto che “ L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[ cioè le
ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21e 22 della legge 30
aprile le 1969, n. 153 ], per un importo superiore a euro 10.000 annui , è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro10.000
annui , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di
lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versa –
mento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento
della violazione “. Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'art. 3
comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 , nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'art. 2, comma 2 , della legge 28 aprile 2014 n. 67. Da ultimo il D.L. 48/2023 art. 23
rubricato “ Modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento del
le ritenute previdenziali “ ha stabilito che “ 1. All'articolo 2 , comma 1-bis, del decreto legge 12
settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , le Pt_3
le” da euro 10.000 a euro 50.000” sono sostituite dalle parole : “ da una volta e mezza a quattro
volte l'importo omesso “. 2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione
devono essere notificati , in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 , entro il 31 di-
cembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione “.L'art. 6 del D.
Lgs. N. 8 citato , prevede che “ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal presente decreto si osservano in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I II del
Capo I della legge 24 novembre 1981 , n. 689 “.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della Legge n. 689/
1981, “in quanto applicabili “.
Ciò detto , deve evidenziarsi che , in riferimento alla assorbente eccezione di decadenza ex art. 14 l.
689/1981 il ricorso appare fondato .
Nella fattispecie all'esame l'accertamento risulta notificato al ricorrente in data 15.10.2019 , come da avviso di ricevimento in atti prodotto da parte resistente ( allegato 2c).
Tale notifica tuttavia si presenta tardiva e comunque avvenuta oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento dei contributi dovuti per l'anno 2018 , rilevabili dai flussi , docu- Pt_4
CP_ mentati in atti dalle denunce contributive pervenute all' nel 2018 e poi contestate nel 2019.
Al riguardo appare opportuno richiamare quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo Uffi-
cio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situa zione processuale , può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. , recependole come di seguito ri portato in modo quasi testuale ( cfr. sentenze 02.03.2023 emesse nelle cause iscritte ai numeri
11984/2022 R.G. ; 12152/2022 R.G. ; 9543/2022 R.G. ; sent. n. 2939/2023 emessa nella causa iscrit ta al n. 10401/2022 ).
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che : “la violazione , quando è possibile , deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia coobligata in solido al paga-
mento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata
per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente , gli estremi della violazione
devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di
novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accer-
tamento . Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provve dimento dell'autorità giudiziaria , i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della
ricezione . Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposi-
zioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità
previste dal codice di procedura civile , anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accer
tato la violazione . Quando la notificazione non può essere eseguita a mani proprie del destinatario
si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma , del medesimo codice. Per i residenti
all'estero, qualora la residenza , la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbli-
gatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine pre-
visto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la noti-
ficazione nel termine prescritto “.Per l'applicazione di tale disposizione , occorre poi ricordare che,
in forza dell'art. 103, comma 6-bis , D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 , il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 feb braio2020 al 31 maggio 2020 ( 98 giorni ). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come , secondo la giurisprudenza di legittimità , compete al giu-
dice di merito, nel caso di contrasto sul punto , determinare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per giungere ad una completa conoscenza dell'illecito ( Cass. Civ. Sez. Un.
31/10/2019 n. 28210 ).
Nel caso di specie il termine può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi , violazione facilmente rilevabile dall'istituto , che non implica particolari aggravi istruttori né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza,
automaticamente rilevabili dall'istituto ( cfr. sentenze citate da questo ufficio ).
In concreto per quanto riguarda le omissioni dell'accertamento del 30/09/2019( la data che figura
CP_ nell'atto di accertamento prodromico protocollo .2100.30/9/2019.0481250 allegato da CP_1
alla memoria di costituzione ) , la scadenza dell'ultimo pagamento risale al periodo 08/2018,
trattandosi di ritenute relative al periodo intercorso da 12/2017 ad 08/ 2018. Pertanto risulta evidente che il termine di 90 giorni risulta violato già alla data di emissione della contestazione .
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'istituto per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione , e si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso di temporale , il risultato non muterebbe poiché
le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque emesse tardivamente .
Deve pertanto trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 , secondo cui “ L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto “.
Peraltro si deve precisare che l'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 trova riscontro anche nella
Circolare n. 32 del 25.02.2022 , secondo cui “ in particolare , il provvedimento di CP_1
archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze : […]
omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti entro i
termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/1981 ; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ( cfr. art. 28 della legge 689/1981)”.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento , con assorbimento di ogni altra questione .
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 , come modifica to dal D.M. 147/2022. Tenuto conto del valore della causa, considerata la determinazione della
CP_ sanzione operata dall' ai sensi dell'art. 23 del D.L. 48/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6459/2024 , promossa da in persona dell'amministratore Parte_1
p.t. , con ricorso depositato il 03.07.2024, Parte_2
così provvede :
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001877877 .
CP_ Condanna a rifondere le spese di lite che liquida in € 884,5 , oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge , con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv.
Catania Maria dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.. Catania , 22.01.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo