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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/09/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di primo grado n. 4139/2023 R.G. promossa da da
(C.F. ) (avv. Alessandra Leporatti); Parte_1 C.F._1
- ATTORE contro
(C.F. (avv. Laura Romano); Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA con intervento volontario di società unipersonale, (CF e RI ), con sede legale a Controparte_2 P.IVA_2
CO (TV), via V. Alfieri, 1, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento 7 giugno 2017 al numero 35937.2, nella sua qualità di cessionaria di giusto contratto di cessione di Controparte_1 crediti del 4 aprile 2023 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1. della legge 130 del 30 aprile 1999 pubblicato nella G.U.R.I., anno 164 n. 52, parte seconda del 4 maggio 2023 e per essa quale mandataria (avv. Santi Puglisi); Parte_2
- INTERVENUTA
e di
(C.F. e P. IVA n. , con sede legale a Roma (RM), Controparte_3 P.IVA_3 via Venti Settembre n. 30, nella sua qualità di cessionaria di in forza Controparte_2 di contratto di cessione di crediti concluso il 13 dicembre 2023 e pubblicato nella G.U.R.I., anno 164 n. 153 parte seconda del 30 dicembre 2023 (avv. Santi Puglisi);
- INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: opposizione a precetto
* * *
Per l'attore:
pagina 1 di 7 «Richiamato integralmente il contenuto dell'atto di citazione in opposizione notificato e delle note autorizzate depositate nel sub-procedimento cautelare, nell'interesse dell'opponente sig. si precisano le conclusioni come Parte_1 segue:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso e di legge,
In via preliminare,
- Con riferimento alla sospensiva concessa in data 24.07.2023, confermare il detto provvedimento, in ogni caso con condanna di (C.F.: al CP_4 P.IVA_1 rimborso a favore del sig. delle spese di lite della fase cautelare, con Parte_1 distrazione a favore del sottoscritto difensore;
Nel merito, in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi per i motivi esposti nell'atto introduttivo e nelle successive memorie depositate anche nel sub-procedimento cautelare: In via principale:
Accertato il difetto di legittimazione attiva di a Controparte_1 procedere o, comunque, accertato il difetto in capo alla convenuta di titolarità del credito azionato per tutti i motivi esposti nell'atto di opposizione nonché nei successivi scritti depositati (anche nel sub-procedimento cautelare), difettando la prova della retrocessione del credito azionato da a per l'effetto Controparte_5 CP_4 dichiarare l'inesistenza del diritto da parte di (e suoi Controparte_1 eventuali successori) a procedere ad esecuzione forzata con conseguente declaratoria di nullità, inefficacia, illegittimità o come meglio dell'atto di precetto notificato al sig. da il 17.02.2023; Parte_1 CP_4
In via subordinata,
- Accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, illegittimità o come meglio, a norma degli artt. 615 e/o 617 c.p.c., dell'atto di precetto notificato al sig. per Parte_1
i motivi tutti esposti nella parte motiva dell'atto di opposizione e degli scritti successivi, con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge;
In via subordinata
- dato atto che in data 31.05.2023 ha depositato comparsa di Controparte_2 intervento ex art.111 , comma 3 c.p.c. a mezzo della mandataria Parte_2 accertato il difetto di legittimazione attiva anche di intervenuta ex Controparte_6 art. 111 c.p.c. a procedere o, comunque, accertato il difetto in capo alla intervenuta di titolarità del credito azionato sia per la mancanza di prova della Controparte_2 presunta cessione del credito da a sia per la mancanza Controparte_5 CP_4 di prova della presunta ulteriore cessione del credito da a CP_4 Controparte_2 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4.5.2023 per le motivazioni esposte negli scritti difensivi depositati (anche nella fase cautelare), per l'effetto rigettare le domande e
pagina 2 di 7 conclusioni rassegnate da nella comparsa di intervento 31.05.2023 Controparte_2 con ogni conseguente provvedimento.
Spese e compensi professionali rifusi oltre rimborso 15%, spese generali Iva e Cpa come per legge, con distrazione delle spese a favore del sottoscritto difensore».
Per la convenuta CP_4 le prime e ultime conclusioni sono quelle contente nella comparsa di risposta depositata il 18 maggio 2023
«Voglia l'ill.mo Tribunale di Bologna adito, ogni contraria eccezione disattesa e rigettata, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
Per l'intervenuta Controparte_2
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, ogni contraria eccezione disattesa e rigettata, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
Per l'intervenuta Controparte_3
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, ogni contraria eccezione disattesa e rigettata, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e all'esito dell'acquisizione dei documenti prodotti, la causa promossa dal signor Parte_1 con «atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. con
[...] istanza di sospensione efficacia esecutiva del titolo nell'interesse» notificato il 10 marzo 2023 a (di seguito, anche, la quale, Controparte_1 costituitasi il 18 maggio 2023, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Nel procedimento incidentale sub 1 con ordinanza 24 luglio 2023, in accoglimento dell'istanza di sospensione proposta dall'opponente, è stata inibita la prosecuzione dell'esecuzione intrapresa sulla base del precetto notificato il 17 febbraio 2023 a Parte_1
Dopo quel provvedimento non ha più depositato scritti difensivi né il suo difensore è più comparso in udienza.
2.
pagina 3 di 7 Il 1 giugno 2023 è intervenuta volontariamente e per essa la Controparte_2 mandataria quale cessionaria di in Parte_2 Controparte_1 forza di contratto di cessione di crediti in blocco del 4 aprile 2023 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1. della legge 130 del 30 aprile 1999, pubblicato in G.U.R.I., anno 164° n. 52, parte seconda del 4 maggio 2023.
3.
Con decreto 24 luglio 2023 il giudice originario titolare del fascicolo, dato atto che la causa era soggetta al c.d. nuovo rito Cartabia, ha emesso il decreto ex art. 171- bis c.p.c. determinando così il maturare dei termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.
L'opponente e l'intervenuta hanno depositato le memorie Controparte_2 integrative.
All'udienza 12 ottobre 2023 il giudice ha fissato i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il passaggio alla fase decisoria.
4.
Il 4 aprile 2024 è intervenuta volontariamente quale Controparte_3 cessionaria di in forza di contratto di cessione di crediti in blocco Controparte_2 concluso il 13 dicembre 2023 e pubblicato nella G.U.R.I., anno 164 n. 153 parte seconda del 30 dicembre 2023.
5.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa.
6.
L'opposizione esecutiva de qua è già stata correttamente qualificata dal precedente giudice quale opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.) in relazione al fondamento della stessa.
Infatti, ricevuta il 17 febbraio 2023 da parte di la notifica dell'atto di precetto per il complessivo importo di euro 147.248,50 quale somma aggiornata al 23 gennaio 2023 con riferimento a un titolo esecutivo stragiudiziale (mutuo ipotecario a tasso variabile 26 ottobre 2006 a rogito notaio di Modena, rep. n. 7029 racc. n. Per_1
3771, somma mutuata euro 160.000: v. il doc. 5, comprensivo del piano di rimborso), ha proposto opposizione a precetto deducendo: in via principale, il Parte_1 difetto di legittimazione attiva di ossia la titolarità del credito portato dal mutuo 26 ottobre 2006, in quanto il credito azionato risultava essere stato ceduto a
[...]
con sede a CO VE (TV), come da avviso su n. 46 Controparte_5 CP_7 del 17 aprile 2008; in subordine, l'indeterminatezza della somma precettata e comunque la sua illegittimità, non risultando – a detta dell'opponente – l'avvenuta pagina 4 di 7 detrazione di quanto assegnato a nell'esecuzione immobiliare n. 212/2012 svoltasi davanti al Tribunale di Modena.
7.
Nella sua prima, e ultima, difesa, aveva replicato affermando di aver riacquistato il credito da come da avviso pubblicato su Controparte_5 CP_7 del 14 maggio 2002 parte II n. 56 e di aver tenuto conto di quanto ricevuto (euro 36.254,43 a fronte di un credito di euro 156.136,72) dopo la distribuzione del ricavato (euro 55.200,00) nell'espropriazione immobiliare n. 212/2012 svoltasi davanti al
Tribunale di Modena;
aveva fornito chiarimenti sui conteggi;
aveva prodotto documenti.
Lacune o incongruenze emergenti dalla documentazione prodotta da con la comparsa di risposta, evidenziate nell'ordinanza 24 giugno 2023, avevano portato all'accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata dall'opponente.
8.
Successivamente sono state depositate le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. con ulteriore documentazione: si rimanda alle memorie dell'opponente e a quelle di intervenuta volontariamente quale cessionaria di e Controparte_2 nuova titolare del credito cui si riferisce l'atto di precetto.
9.
Occorre dunque riesaminare le questioni sollevate dall'opponente alla luce della documentazione acquisita.
10.
Nessuna contestazione è mai sorta sulla fonte dell'obbligazione per cui è causa: si tratta del mutuo 26 ottobre 2006 a rogito notaio di Modena, rep. n. 7029 Per_1 racc. n. 3771, stipulato tra e (doc. 5 prodotto da . Parte_1
Dunque, nessuna contestazione vi è sul sorgere dell'originario credito di verso l'odierno opponente in forza del mutuo ipotecario 26 ottobre 2006. Controverse sono invece e vicende relative alla circolazione del credito.
Del pari è pacifico che l'opponente, debitore in forza di quel titolo, non ha estinto integralmente il debito.
Dall'esame dei documenti acquisiti risulta che in effetti la pretesa creditoria riportata nell'atto di precetto teneva conto, riducendo il debito residuo, di quanto incamerato da all'esito della distribuzione del ricavato nella nell'espropriazione immobiliare n. 212/2012 (v. già il doc. 6 prodotto da .
Mentre non è in discussione, anzi è posta tra le premesse dell'opposizione, la cessione del credito verso da a per effetto di Parte_1 CP_5 contratto di cessione di crediti in blocco 14 aprile 2008, cui si riferisce l'avviso pagina 5 di 7 pubblicato il G.U.R.I. n. 46 del 17 aprile 2008, permangono lacune informative nella documentazione prodotta prima da e poi dalla cessionaria per ciò che CP_2 riguarda l'affermata cessione di crediti in blocco da a CP_5
Come già evidenziato nell'ordinanza 24 giugno 2023, per un verso, manca una affidabile ed esauriente prova documentale del contratto di cessione 12 aprile 2008 da a (tale non può dirsi il doc. 8 prodotto da non firmato CP_5 dalla cessionaria, di contenuto estremamente generico, privo di allegato), contratto neppure menzionato nell'atto di precetto, e dell'inserimento in esso del credito verso derivante dal mutuo ipotecario 26 ottobre 2006 (il doc. 8 nulla dice); Parte_1 per un altro, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per l'assoluta genericità del contenuto e l'assenza di chiari parametri di riferimento, non consente in alcun modo di individuare precise caratteristiche dei crediti ceduti né tanto meno di stabilire che tra essi vi sia anche quello verso l'odierno opponente originariamente sorto dal mutuo ipotecario di cui si è detto già ceduto da a (doc. 7). CP_5
Oltretutto il doc. 7 prodotto da porta un testo non corrispondente all'avviso pubblicato sulla G.U. 17 aprile 2008 e prodotto dall'intervenuta (doc. 5), come già aveva rilevato l'ordinanza cautelare:
«considerato, in particolare, che vi è contrasto in ordine al contenuto dell'avviso di cessione di cui alla G.U. del 14.5.2022, posto che il testo prodotto dalla parte Cont opposta (vedi doc.to 7 unitamente alla comparsa di costituzione indica quale oggetto di cessione) riporta testualmente quale oggetto del riacquisto: “ i crediti Cont ceduti da ai sensi dell'avviso di cessione pubblicato da nella Parte_3
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, del 17.4.2008 n. 46, unitamente agli interessi e ogni diritto ad essi accessorio: i) in relazione ai quali all'8 aprile 2022 incluso vi siano rate scadute e non pagate da più di trenta giorni di calendario dalla relativa data di pagamento;
o ii) che all'8 aprile 2022 incluso siano stati classificati come “sofferenze” o “inadempienze probabili” sulla base delle istruzioni della banca d'Italia; e iii) non siano stati integralmente rimborsati”; rilevato Co che al contrario il testo ufficiale della stessa G.U. prodotto dalla intervenuta ha contenuto parzialmente difforme riportando quale oggetto di cessione “ i crediti Cont ceduti da ai sensi dell'avviso di cessione pubblicato da nella Parte_3
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, del 17.4.2008 n. 46, unitamente agli interessi e ogni diritto ad essi accessorio: i) in relazione ai quali all'8 aprile 2022 incluso non vi siano rate scadute e non pagate da più di trenta giorni di calendario dalla relativa data di pagamento;
o ii) che all'8 aprile 2022 incluso non siano stati classificati come “sofferenze” o “inadempienze probabili” sulla base delle istruzioni della banca d'Italia; e iii) non siano stati integralmente rimborsati” (vedi Co doc.to 6 prodotto dalla ulteriore cessionaria )».
Sintomatico il fatto che nessuna spiegazione sia stata data in proposito.
Irrilevante è la produzione da parte dell'intervenuta relativa alla Controparte_2 cessione da a né può invocarsi, a colmare le lacune probatorie Controparte_2
pagina 6 di 7 sopra evidenziate, documentazione proveniente da e successiva all'asserita cessione.
Infine, le certificazioni sulla misura del credito rilasciate dalla stessa parte in causa, non sono evidentemente prova del fatto rimasto non adeguatamente dimostrato: la cessione di crediti in blocco in data 14 aprile 2008 nel CP_5 quale fosse compreso quello verso l'odierno opponente.
11.
In conclusione, va dichiarata la nullità dell'atto di precetto notificato all'opponete il 17 febbraio 2023 per mancanza di adeguata prova della titolarità in capo a del credito indicato nell'atto di precetto.
12.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Alessandra Leporatti dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato il 17 febbraio 2023 da
[...]
a per carenza di prova in ordine alla Controparte_1 Controparte_8 titolarità del credito;
- liquida le spese processuali a carico dei soccombenti in euro 786,00 per spese e euro 14.103,00 per compenso, oltre 15%, CP e IVA come per legge e condanna
in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, a pagare la complessiva somma così liquidata all'avv. Alessandra Leporatti, dichiaratasi antistataria.
Bologna, 8 settembre 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di primo grado n. 4139/2023 R.G. promossa da da
(C.F. ) (avv. Alessandra Leporatti); Parte_1 C.F._1
- ATTORE contro
(C.F. (avv. Laura Romano); Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA con intervento volontario di società unipersonale, (CF e RI ), con sede legale a Controparte_2 P.IVA_2
CO (TV), via V. Alfieri, 1, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento 7 giugno 2017 al numero 35937.2, nella sua qualità di cessionaria di giusto contratto di cessione di Controparte_1 crediti del 4 aprile 2023 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1. della legge 130 del 30 aprile 1999 pubblicato nella G.U.R.I., anno 164 n. 52, parte seconda del 4 maggio 2023 e per essa quale mandataria (avv. Santi Puglisi); Parte_2
- INTERVENUTA
e di
(C.F. e P. IVA n. , con sede legale a Roma (RM), Controparte_3 P.IVA_3 via Venti Settembre n. 30, nella sua qualità di cessionaria di in forza Controparte_2 di contratto di cessione di crediti concluso il 13 dicembre 2023 e pubblicato nella G.U.R.I., anno 164 n. 153 parte seconda del 30 dicembre 2023 (avv. Santi Puglisi);
- INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: opposizione a precetto
* * *
Per l'attore:
pagina 1 di 7 «Richiamato integralmente il contenuto dell'atto di citazione in opposizione notificato e delle note autorizzate depositate nel sub-procedimento cautelare, nell'interesse dell'opponente sig. si precisano le conclusioni come Parte_1 segue:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso e di legge,
In via preliminare,
- Con riferimento alla sospensiva concessa in data 24.07.2023, confermare il detto provvedimento, in ogni caso con condanna di (C.F.: al CP_4 P.IVA_1 rimborso a favore del sig. delle spese di lite della fase cautelare, con Parte_1 distrazione a favore del sottoscritto difensore;
Nel merito, in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi per i motivi esposti nell'atto introduttivo e nelle successive memorie depositate anche nel sub-procedimento cautelare: In via principale:
Accertato il difetto di legittimazione attiva di a Controparte_1 procedere o, comunque, accertato il difetto in capo alla convenuta di titolarità del credito azionato per tutti i motivi esposti nell'atto di opposizione nonché nei successivi scritti depositati (anche nel sub-procedimento cautelare), difettando la prova della retrocessione del credito azionato da a per l'effetto Controparte_5 CP_4 dichiarare l'inesistenza del diritto da parte di (e suoi Controparte_1 eventuali successori) a procedere ad esecuzione forzata con conseguente declaratoria di nullità, inefficacia, illegittimità o come meglio dell'atto di precetto notificato al sig. da il 17.02.2023; Parte_1 CP_4
In via subordinata,
- Accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, illegittimità o come meglio, a norma degli artt. 615 e/o 617 c.p.c., dell'atto di precetto notificato al sig. per Parte_1
i motivi tutti esposti nella parte motiva dell'atto di opposizione e degli scritti successivi, con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge;
In via subordinata
- dato atto che in data 31.05.2023 ha depositato comparsa di Controparte_2 intervento ex art.111 , comma 3 c.p.c. a mezzo della mandataria Parte_2 accertato il difetto di legittimazione attiva anche di intervenuta ex Controparte_6 art. 111 c.p.c. a procedere o, comunque, accertato il difetto in capo alla intervenuta di titolarità del credito azionato sia per la mancanza di prova della Controparte_2 presunta cessione del credito da a sia per la mancanza Controparte_5 CP_4 di prova della presunta ulteriore cessione del credito da a CP_4 Controparte_2 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4.5.2023 per le motivazioni esposte negli scritti difensivi depositati (anche nella fase cautelare), per l'effetto rigettare le domande e
pagina 2 di 7 conclusioni rassegnate da nella comparsa di intervento 31.05.2023 Controparte_2 con ogni conseguente provvedimento.
Spese e compensi professionali rifusi oltre rimborso 15%, spese generali Iva e Cpa come per legge, con distrazione delle spese a favore del sottoscritto difensore».
Per la convenuta CP_4 le prime e ultime conclusioni sono quelle contente nella comparsa di risposta depositata il 18 maggio 2023
«Voglia l'ill.mo Tribunale di Bologna adito, ogni contraria eccezione disattesa e rigettata, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
Per l'intervenuta Controparte_2
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, ogni contraria eccezione disattesa e rigettata, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
Per l'intervenuta Controparte_3
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, ogni contraria eccezione disattesa e rigettata, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e all'esito dell'acquisizione dei documenti prodotti, la causa promossa dal signor Parte_1 con «atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. con
[...] istanza di sospensione efficacia esecutiva del titolo nell'interesse» notificato il 10 marzo 2023 a (di seguito, anche, la quale, Controparte_1 costituitasi il 18 maggio 2023, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Nel procedimento incidentale sub 1 con ordinanza 24 luglio 2023, in accoglimento dell'istanza di sospensione proposta dall'opponente, è stata inibita la prosecuzione dell'esecuzione intrapresa sulla base del precetto notificato il 17 febbraio 2023 a Parte_1
Dopo quel provvedimento non ha più depositato scritti difensivi né il suo difensore è più comparso in udienza.
2.
pagina 3 di 7 Il 1 giugno 2023 è intervenuta volontariamente e per essa la Controparte_2 mandataria quale cessionaria di in Parte_2 Controparte_1 forza di contratto di cessione di crediti in blocco del 4 aprile 2023 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1. della legge 130 del 30 aprile 1999, pubblicato in G.U.R.I., anno 164° n. 52, parte seconda del 4 maggio 2023.
3.
Con decreto 24 luglio 2023 il giudice originario titolare del fascicolo, dato atto che la causa era soggetta al c.d. nuovo rito Cartabia, ha emesso il decreto ex art. 171- bis c.p.c. determinando così il maturare dei termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.
L'opponente e l'intervenuta hanno depositato le memorie Controparte_2 integrative.
All'udienza 12 ottobre 2023 il giudice ha fissato i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il passaggio alla fase decisoria.
4.
Il 4 aprile 2024 è intervenuta volontariamente quale Controparte_3 cessionaria di in forza di contratto di cessione di crediti in blocco Controparte_2 concluso il 13 dicembre 2023 e pubblicato nella G.U.R.I., anno 164 n. 153 parte seconda del 30 dicembre 2023.
5.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa.
6.
L'opposizione esecutiva de qua è già stata correttamente qualificata dal precedente giudice quale opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.) in relazione al fondamento della stessa.
Infatti, ricevuta il 17 febbraio 2023 da parte di la notifica dell'atto di precetto per il complessivo importo di euro 147.248,50 quale somma aggiornata al 23 gennaio 2023 con riferimento a un titolo esecutivo stragiudiziale (mutuo ipotecario a tasso variabile 26 ottobre 2006 a rogito notaio di Modena, rep. n. 7029 racc. n. Per_1
3771, somma mutuata euro 160.000: v. il doc. 5, comprensivo del piano di rimborso), ha proposto opposizione a precetto deducendo: in via principale, il Parte_1 difetto di legittimazione attiva di ossia la titolarità del credito portato dal mutuo 26 ottobre 2006, in quanto il credito azionato risultava essere stato ceduto a
[...]
con sede a CO VE (TV), come da avviso su n. 46 Controparte_5 CP_7 del 17 aprile 2008; in subordine, l'indeterminatezza della somma precettata e comunque la sua illegittimità, non risultando – a detta dell'opponente – l'avvenuta pagina 4 di 7 detrazione di quanto assegnato a nell'esecuzione immobiliare n. 212/2012 svoltasi davanti al Tribunale di Modena.
7.
Nella sua prima, e ultima, difesa, aveva replicato affermando di aver riacquistato il credito da come da avviso pubblicato su Controparte_5 CP_7 del 14 maggio 2002 parte II n. 56 e di aver tenuto conto di quanto ricevuto (euro 36.254,43 a fronte di un credito di euro 156.136,72) dopo la distribuzione del ricavato (euro 55.200,00) nell'espropriazione immobiliare n. 212/2012 svoltasi davanti al
Tribunale di Modena;
aveva fornito chiarimenti sui conteggi;
aveva prodotto documenti.
Lacune o incongruenze emergenti dalla documentazione prodotta da con la comparsa di risposta, evidenziate nell'ordinanza 24 giugno 2023, avevano portato all'accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata dall'opponente.
8.
Successivamente sono state depositate le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. con ulteriore documentazione: si rimanda alle memorie dell'opponente e a quelle di intervenuta volontariamente quale cessionaria di e Controparte_2 nuova titolare del credito cui si riferisce l'atto di precetto.
9.
Occorre dunque riesaminare le questioni sollevate dall'opponente alla luce della documentazione acquisita.
10.
Nessuna contestazione è mai sorta sulla fonte dell'obbligazione per cui è causa: si tratta del mutuo 26 ottobre 2006 a rogito notaio di Modena, rep. n. 7029 Per_1 racc. n. 3771, stipulato tra e (doc. 5 prodotto da . Parte_1
Dunque, nessuna contestazione vi è sul sorgere dell'originario credito di verso l'odierno opponente in forza del mutuo ipotecario 26 ottobre 2006. Controverse sono invece e vicende relative alla circolazione del credito.
Del pari è pacifico che l'opponente, debitore in forza di quel titolo, non ha estinto integralmente il debito.
Dall'esame dei documenti acquisiti risulta che in effetti la pretesa creditoria riportata nell'atto di precetto teneva conto, riducendo il debito residuo, di quanto incamerato da all'esito della distribuzione del ricavato nella nell'espropriazione immobiliare n. 212/2012 (v. già il doc. 6 prodotto da .
Mentre non è in discussione, anzi è posta tra le premesse dell'opposizione, la cessione del credito verso da a per effetto di Parte_1 CP_5 contratto di cessione di crediti in blocco 14 aprile 2008, cui si riferisce l'avviso pagina 5 di 7 pubblicato il G.U.R.I. n. 46 del 17 aprile 2008, permangono lacune informative nella documentazione prodotta prima da e poi dalla cessionaria per ciò che CP_2 riguarda l'affermata cessione di crediti in blocco da a CP_5
Come già evidenziato nell'ordinanza 24 giugno 2023, per un verso, manca una affidabile ed esauriente prova documentale del contratto di cessione 12 aprile 2008 da a (tale non può dirsi il doc. 8 prodotto da non firmato CP_5 dalla cessionaria, di contenuto estremamente generico, privo di allegato), contratto neppure menzionato nell'atto di precetto, e dell'inserimento in esso del credito verso derivante dal mutuo ipotecario 26 ottobre 2006 (il doc. 8 nulla dice); Parte_1 per un altro, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per l'assoluta genericità del contenuto e l'assenza di chiari parametri di riferimento, non consente in alcun modo di individuare precise caratteristiche dei crediti ceduti né tanto meno di stabilire che tra essi vi sia anche quello verso l'odierno opponente originariamente sorto dal mutuo ipotecario di cui si è detto già ceduto da a (doc. 7). CP_5
Oltretutto il doc. 7 prodotto da porta un testo non corrispondente all'avviso pubblicato sulla G.U. 17 aprile 2008 e prodotto dall'intervenuta (doc. 5), come già aveva rilevato l'ordinanza cautelare:
«considerato, in particolare, che vi è contrasto in ordine al contenuto dell'avviso di cessione di cui alla G.U. del 14.5.2022, posto che il testo prodotto dalla parte Cont opposta (vedi doc.to 7 unitamente alla comparsa di costituzione indica quale oggetto di cessione) riporta testualmente quale oggetto del riacquisto: “ i crediti Cont ceduti da ai sensi dell'avviso di cessione pubblicato da nella Parte_3
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, del 17.4.2008 n. 46, unitamente agli interessi e ogni diritto ad essi accessorio: i) in relazione ai quali all'8 aprile 2022 incluso vi siano rate scadute e non pagate da più di trenta giorni di calendario dalla relativa data di pagamento;
o ii) che all'8 aprile 2022 incluso siano stati classificati come “sofferenze” o “inadempienze probabili” sulla base delle istruzioni della banca d'Italia; e iii) non siano stati integralmente rimborsati”; rilevato Co che al contrario il testo ufficiale della stessa G.U. prodotto dalla intervenuta ha contenuto parzialmente difforme riportando quale oggetto di cessione “ i crediti Cont ceduti da ai sensi dell'avviso di cessione pubblicato da nella Parte_3
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, del 17.4.2008 n. 46, unitamente agli interessi e ogni diritto ad essi accessorio: i) in relazione ai quali all'8 aprile 2022 incluso non vi siano rate scadute e non pagate da più di trenta giorni di calendario dalla relativa data di pagamento;
o ii) che all'8 aprile 2022 incluso non siano stati classificati come “sofferenze” o “inadempienze probabili” sulla base delle istruzioni della banca d'Italia; e iii) non siano stati integralmente rimborsati” (vedi Co doc.to 6 prodotto dalla ulteriore cessionaria )».
Sintomatico il fatto che nessuna spiegazione sia stata data in proposito.
Irrilevante è la produzione da parte dell'intervenuta relativa alla Controparte_2 cessione da a né può invocarsi, a colmare le lacune probatorie Controparte_2
pagina 6 di 7 sopra evidenziate, documentazione proveniente da e successiva all'asserita cessione.
Infine, le certificazioni sulla misura del credito rilasciate dalla stessa parte in causa, non sono evidentemente prova del fatto rimasto non adeguatamente dimostrato: la cessione di crediti in blocco in data 14 aprile 2008 nel CP_5 quale fosse compreso quello verso l'odierno opponente.
11.
In conclusione, va dichiarata la nullità dell'atto di precetto notificato all'opponete il 17 febbraio 2023 per mancanza di adeguata prova della titolarità in capo a del credito indicato nell'atto di precetto.
12.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Alessandra Leporatti dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato il 17 febbraio 2023 da
[...]
a per carenza di prova in ordine alla Controparte_1 Controparte_8 titolarità del credito;
- liquida le spese processuali a carico dei soccombenti in euro 786,00 per spese e euro 14.103,00 per compenso, oltre 15%, CP e IVA come per legge e condanna
in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, a pagare la complessiva somma così liquidata all'avv. Alessandra Leporatti, dichiaratasi antistataria.
Bologna, 8 settembre 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
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