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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 930/2022 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 930/2022
Oggi 14/01/2025 , ad ore 9.15, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per l'avv. FATTORINI FABIO Parte_1 per il , l'avv. GHERSINA GIOVANNI e l'avv INVERNI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv precisa come da atto introduttivo e si riporta alle proprie note conclusionali ed ai Parte_1 propr sitati in PCT.
L'Avv Ghersina conclude in comparsa di risposta e successivi e si riporta agli atti depositati in PCT.
I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 16.20 all'esito della Camera di Consiglio dà lettura, in difetto della presenza dei difensori delle parti, della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott.ssa Elisabetta
Bartoloni Saint Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 930/2022, promossa da:
, con l'avv. FATTORINI FABIO, Parte_2
ATTORE/I contro
, con l'avv. GHERSINA GIOVANNI, Controparte_1
CONVENUTO/
Conclusioni
Preso atto della discussione e sentite le conclusioni delle parti costituite all'Udienza odierna, il
Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di Prato, il per sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti in conseguenza della caduta della medesima parte attrice verificatasi in data
10.10.2019 alle h 12.00 circa, mentre, insieme al Sig. percorreva in bicicletta Via Parte_3
Firenze, lungo la corsia di percorrenza in direzione Firenze, a causa di una buca posta sul manto stradale . Parte attrice deduceva, altresì, che all'esito della caduta, il sig perdeva i sensi e Parte_1 veniva soccorso poi da un ambulanza che lo conduceva al PS dell'Ospedale di , dove CP_1 venivano refertate serie lesioni consistite in “Trauma toracico da incidente stradale con multiple fratture costali scomposte, enfisema sottocutaneo, pneumotorace di 16 mm e lieve versamento pleurico”. Deduceva che la caduta era ascrivibile alla presenza della buca, quale insidia del manto stradale, estesa su tutta la carreggiata di percorrenza e formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Prato, accertati i fatti di cui in narrativa, respinta e disattesa ogni contraria pagina 2 di 8 eccezione, condannare il al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 Parte_1 della somma di Euro 74.641,45=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta, ovvero di quella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia entro il limite di Euro 260.000,00=, per il quale, stante il dettato della L. 488/99 e successive modifiche, sarà assolto il contributo unificato nella misura di Euro 759,00=, quale risarcimento del danno biologico riportato dall'attore in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro verificatosi in , Via Firenze, il 10.10.2019. CP_1
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.2.”.
Si costituiva in giudizio il convenuto , contestando la ricostruzione dei fatti e la Controparte_1 quantificazione dei danni di parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie formulate stante l'insussistenza di una responsabilità imputabile al . In Controparte_1 particolare parte convenuta deduceva che le foto in atti erano successive al sinistro e non davano conto della sussistenza di una profonda buca come sostenuto da parte attrice e che dal verbale di accertamento redatto dalla polizia municipale, risultava che il manto stradale nel punto dell'incidente fosse in buone condizioni e che in detto verbale si faceva riferimento al fatto che una testimone del sinistro, sentita telefonicamente, avrebbe detto che il ciclista, poi caduto, avrebbe fatto tutto da solo. Deduceva che, pertanto, non sussisteva alcuna insidia o trabocchetto tale da determinare una responsabilità del nella caduta e che il Controparte_2 comportamento dell'attore al momento del sinistro aveva escluso il nesso di causalità ovvero in subordine, quanto meno concorso, anche ex art. 1227 c.c., alla causazione del sinistro. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i suesposti motivi - In via principale, rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e nel diritto e comunque non provata;
in subordine, ridurre – previa se del caso ctu - l'importo domandato dall'attore alla meglio vista somma comunque minore di quella azionata. - In ogni caso con vittoria di spese, compensi legali oltre accessori di legge”.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, tra cui foto dello stato dei luoghi e referti medici, mediante prova per testi e mediante C.T.U. medico legale per la quantificazione dei danni subiti da parte attrice.
All'Udienza odierna, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, i Procuratori procedevano a breve discussione orale.
Motivi di fatto e di diritto
Orbene, ciò detto, mette conto rilevare che la domanda risarcitoria di parte attrice merita parziale accoglimento. pagina 3 di 8 Dinamica e responsabilità del sinistro:
L'istruttoria ed in particolare i documenti prodotti in atti e la prova per testi assunta, hanno confermato che l'attore in data 10.10.2019 in Via Firenze, lungo la corsia di percorrenza in direzione Firenze, cadeva perdendo il controllo a causa di una buca posta sul manto stradale, perdendo i sensi a seguito della caduta, venendo poi soccorso da un'ambulanza che lo conduceva al PS dell'Ospedale di . Il teste Sig. escusso all'udienza del 24.05.2023 CP_1 Parte_3 confermava quanto sopra ed espressamente dichiarava – ADR- che : “la ruota è entrata nella buca
e allora il manubrio si è girato ed il è caduto.” Parte_1
Le foto prodotte in atti, sia quelle sub doc 21-22 del fascicolo di parte attrice, scattate dal sig. del 26.10.2019 (data che compare nella mail di invio di dette immagini dal Sig. Parte_3 al legale di parte attrice), sia quelle del 13.01.2020, scattate dal difensore di parte attrice, Pt_3 evidenziano la sussistenza di un esteso avvallamento dissestato dell'asfalto, insidioso perché non facilmente visibile a distanza, di dimensioni rilevanti rispetto allo spazio di percorrenza della carreggiata. Non si ritiene che quanto verbalizzato dalla PM nel verbale di accertamento possa contraddire lo stato dei luoghi come fotografato, visto che non è corredato da alcuna foto, vi è un generico riferimento ad un buono stato di manutenzione dell'asfalto e che detto accertamento della Polizia Municipale è stato svolto solo in data 10.02.2020, ovvero 4 mesi dopo il sinistro e dopo le date in cui sono state scattate le foto, quando i verbalizzanti, evidentemente, si sono trovati di fronte ad una situazione diversa da quella di cui alla testimonianza escussa e di cui alle foto in atti. Nessun rilievo, poi, può attribuirsi al generico riferimento contenuto nel richiamato verbale di accertamento alla teste c.d. , in quanto ivi neppure generalizzata, Testimone_1 che si riferisce essere stata sentita telefonicamente e che, comunque, col dichiarare che il ciclista ha fatto tutto da solo, non pare a questo giudice contraddire quanto emerso in sede di escussione testimoniale, ovvero che il Sig. è caduto perché dopo essere finito con la ruota nella Parte_1 buca, ha perso il controllo.
Accertato l'evento dannoso, occorre procedere all'individuazione delle responsabilità per detto evento. Sul punto occorre, in primo luogo, richiamare quanto ribadito più volte dalla
Giurisprudenza, ovvero che alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree anche di proprietà privata, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade deve provvedere il
(tra gli altri Cass. Sez. VI 07.02.2017 n. 3216). La responsabilità civile di un in CP_1 CP_1 relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede è principio consolidato in Giurisprudenza. Ciò detto, dunque, la responsabilità per il danno accorso a parte pagina 4 di 8 attrice è imputabile al , ex art 2051 cc, per negligenza nella corretta tenute delle Controparte_1 cose in Sua custodia e per non avere correttamente segnalato il pericolo. Come noto, più volte la
Giurisprudenza di legittimità ha proposto un orientamento secondo cui vi è responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 Cod. Civ., considerando arrecato “dalla cosa” il danno non solo
“provocato dal dinamismo proprio della cosa stessa e, quindi, a causa di un suo intrinseco potere ma anche perché dovuto a causa di un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa”. Si ritiene dunque, sussistente nel caso di specie la responsabilità ex 2051 cc del convenuto. CP_1
Mette conto altresì evidenziare che, al contrario di quanto sostenuto dal , la Controparte_1 condotta dell'Attore danneggiato, nel caso di specie, non ha costituito di per sé una sorta di caso fortuito in grado di escludere la responsabilità del custode.
Alla luce delle risultanze istruttorie emerge, tuttavia, un concorso di responsabilità imputabile a parte attrice in misura del 45% ex art 1227 cc 1° comma cc per aver la medesima parte attrice contribuito alla causazione del sinistro. Sul punto, infatti, appare ictu oculi evidente dalla visione delle foto in atti, che la buca su cui è caduto il Sig. presentava una profondità minimale e Parte_1 pertanto, l'Attore ha evidentemente, contribuito alla verificazione del sinistro con un comportamento non pienamente diligente. Per escludere o limitare la responsabilità del custode e nella valutazione dell'apporto causale eventualmente fornito dal danneggiato alla produzione dell'evento, “il Giudice deve tener conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione”(Cass. Civile sent. n. 4476/2011) e “la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo” (Cass. Civile, sent. n. 5308/2008).
Liquidazione danni:
La CTU medico legale espletata in Giudizio, ed alle cui conclusioni, assunte sulla base di presupposti scientifici corretti e di argomentazioni logiche condivisibili, occorre uniformarsi, rileva che: “Il sig. in data 10-10-19. a seguito di una caduta da una Parte_1 bicicletta causata dalla presenza di una buca sull'asfalto stradale, riportò un valido politraumatismo contusivo-distorsivo con particolare interessamento dell'emitorace destro e conseguenti fratture costali multiple scomposte, pneumotorace e aree di contusione parenchimale polmonare e della spalla destra con conseguente frattura scomposta della scapola. Tale evento comportò la necessità di un accesso immediato tramie ambulanza al Pronto Soccorso di , di un CP_1
pagina 5 di 8 ricovero ospedaliero protrattosi per 11 (undici) giorni, dell'applicazione di un tutore ortopedico alla spalla destra per circa un mese, di molteplici accertamenti clinici specialistici ortopedici e strumentali radiologici, e di un successivo periodo di convalescenza e di riabilitazione. I postumi permanenti attualmente residuati dall'infortunio subito sono rappresentati da una persistente algia emitoracica destra con gabbia toracica palesemente dismorfismica ed asimmetrica, con dolorabilità alla palpazione in particolare della regione postero- laterale emitoracica destra a livello degli archi costali primi e medi e con allegati disturbi algici in particolare ai movimenti estremi di inclinazione laterale a destra e di torsione a destra del busto, e da una persistente sindrome algica di spalla destra con palese ipomobilità articolare con globale limitazione nei principali movimenti di oltre1/4 per reazione antalgica in soggetto destrimane. Pertanto, alla luce di quanto su esposto ed in riferimento ai quesiti da Lei postomi relativi alle lesioni subite dal sig. Parte_1
concludo schematicamente con quanto segue: - Le lesioni riportate costituite da un
[...] politraumatismo contusivo-distorsivo con particolare interessamento dell'emitorace destro e conseguenti fratture costali multiple scomposte, pneumotorace e presenza di aree di contusione parenchimale polmonare e della spalla destra con conseguente frattura scomposta della scapola, sono di evidente natura traumatica e correlabili da un valido nesso di causalità con l'infortunio per cui è causa. - Le lesioni subite giustificano il riconoscimento di una Inabilità Temporanea Totale di
30 (trenta) giorni, di una Inabilità Temporanea Parziale al 75% di 30 (trenta) giorni, di una
Inabilità Temporanea Parziale al 50% di 20 (venti) giorni e di una Inabilità Temporanea Parziale al
25% di 20 (venti) giorni. - I postumi permanenti reliquati determinino un Danno Biologico
Permanente valutabile nella misura del 15% (quindici per cento). - Le spese sanitarie prodotte in atti relative unicamente alla perizia medico legale attorea risultano congrue e attinenti al sinistro,
e pertanto da considerarsi rimborsabili in misura totale di €244,00.”.
Sulla scorta di tali parametri e dell'età del danneggiato al momento del sinistro (78 anni), il danno non patrimoniale riportato dalla parte attrice viene quantificato attraverso il riferimento alle tabelle di liquidazione adottate dal Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, recepite da questo Tribunale – in €38810,00 per il danno non patrimoniale permanente, €7762,50 per il danno biologico temporaneo (di cui € 3450,00 per i 30 gg di invalidità totale;
€.2587,50 per i 30
g di inabilità al 75%; €1150,00 per i 20 g di inabilità al 50% , €575,00 per i 20 g di inabilità al
25%) per un totale di €46572,00, oltre ad €.244,00 a titolo di spese mediche riconosciute congrue dal CTU sulla base della documentazione versata in atti, di cui si condanna parte convenuta al pagamento nella misura del 55%, ossia €25614,00 a titolo di danno non pagina 6 di 8 patrimoniale ed €134,00 a titolo di danno patrimoniale, alla luce del riconosciuto concorso di colpa del danneggiato ex art 1227 comma 1 cc.
In considerazione del principio dell'integralità del risarcimento, ai sensi della Sentenza della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712/1995 nel pagamento del danno da risarcire dovrà procedersi alla devalutazione dei valori tabellari alla data del fatto (10.10.2019) e successivamente su tali somme deve applicarsi la rivalutazione secondo indici istat, con interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino all'effettivo pagamento.
Spese:
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n55/2014, sulla base del decisum seguono la soccombenza e pertanto vengono compensate in misura del 45% e poste a carico di parte convenuta soccombente in misura del 55% , così come le spese di CTU e CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accertata la responsabilità del in misura del 55% nella Controparte_1 causazione del sinistro occorso a parte attrice, condanna il al Controparte_1 pagamento in favore del Sig. a titolo di risarcimento Parte_1 danni, della somma di €25.614,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione ed €134,00 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- compensa per il 45% le competenze del Giudizio con ciò condannando l'ente convenuto alla refusione in favore dell'attore del 55% delle competenze che si liquidano nell'intero ex d.m. 55/2014 in complessivi €7716,00, oltre rimborso spese generali 15% CAP ed IVA se dovuta. Pone definitivamente il pagamento degli oneri di CTU e CTP di parte attrice a carico di parte convenuta in misura del
55%.
Prato, 14.01.2025
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 16.20 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
pagina 7 di 8 Il Giudice dott.ssa Elisabetta Bartoloni Saint Omer
pagina 8 di 8
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 930/2022
Oggi 14/01/2025 , ad ore 9.15, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per l'avv. FATTORINI FABIO Parte_1 per il , l'avv. GHERSINA GIOVANNI e l'avv INVERNI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv precisa come da atto introduttivo e si riporta alle proprie note conclusionali ed ai Parte_1 propr sitati in PCT.
L'Avv Ghersina conclude in comparsa di risposta e successivi e si riporta agli atti depositati in PCT.
I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 16.20 all'esito della Camera di Consiglio dà lettura, in difetto della presenza dei difensori delle parti, della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott.ssa Elisabetta
Bartoloni Saint Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 930/2022, promossa da:
, con l'avv. FATTORINI FABIO, Parte_2
ATTORE/I contro
, con l'avv. GHERSINA GIOVANNI, Controparte_1
CONVENUTO/
Conclusioni
Preso atto della discussione e sentite le conclusioni delle parti costituite all'Udienza odierna, il
Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di Prato, il per sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti in conseguenza della caduta della medesima parte attrice verificatasi in data
10.10.2019 alle h 12.00 circa, mentre, insieme al Sig. percorreva in bicicletta Via Parte_3
Firenze, lungo la corsia di percorrenza in direzione Firenze, a causa di una buca posta sul manto stradale . Parte attrice deduceva, altresì, che all'esito della caduta, il sig perdeva i sensi e Parte_1 veniva soccorso poi da un ambulanza che lo conduceva al PS dell'Ospedale di , dove CP_1 venivano refertate serie lesioni consistite in “Trauma toracico da incidente stradale con multiple fratture costali scomposte, enfisema sottocutaneo, pneumotorace di 16 mm e lieve versamento pleurico”. Deduceva che la caduta era ascrivibile alla presenza della buca, quale insidia del manto stradale, estesa su tutta la carreggiata di percorrenza e formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Prato, accertati i fatti di cui in narrativa, respinta e disattesa ogni contraria pagina 2 di 8 eccezione, condannare il al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 Parte_1 della somma di Euro 74.641,45=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta, ovvero di quella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia entro il limite di Euro 260.000,00=, per il quale, stante il dettato della L. 488/99 e successive modifiche, sarà assolto il contributo unificato nella misura di Euro 759,00=, quale risarcimento del danno biologico riportato dall'attore in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro verificatosi in , Via Firenze, il 10.10.2019. CP_1
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.2.”.
Si costituiva in giudizio il convenuto , contestando la ricostruzione dei fatti e la Controparte_1 quantificazione dei danni di parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie formulate stante l'insussistenza di una responsabilità imputabile al . In Controparte_1 particolare parte convenuta deduceva che le foto in atti erano successive al sinistro e non davano conto della sussistenza di una profonda buca come sostenuto da parte attrice e che dal verbale di accertamento redatto dalla polizia municipale, risultava che il manto stradale nel punto dell'incidente fosse in buone condizioni e che in detto verbale si faceva riferimento al fatto che una testimone del sinistro, sentita telefonicamente, avrebbe detto che il ciclista, poi caduto, avrebbe fatto tutto da solo. Deduceva che, pertanto, non sussisteva alcuna insidia o trabocchetto tale da determinare una responsabilità del nella caduta e che il Controparte_2 comportamento dell'attore al momento del sinistro aveva escluso il nesso di causalità ovvero in subordine, quanto meno concorso, anche ex art. 1227 c.c., alla causazione del sinistro. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i suesposti motivi - In via principale, rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e nel diritto e comunque non provata;
in subordine, ridurre – previa se del caso ctu - l'importo domandato dall'attore alla meglio vista somma comunque minore di quella azionata. - In ogni caso con vittoria di spese, compensi legali oltre accessori di legge”.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, tra cui foto dello stato dei luoghi e referti medici, mediante prova per testi e mediante C.T.U. medico legale per la quantificazione dei danni subiti da parte attrice.
All'Udienza odierna, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, i Procuratori procedevano a breve discussione orale.
Motivi di fatto e di diritto
Orbene, ciò detto, mette conto rilevare che la domanda risarcitoria di parte attrice merita parziale accoglimento. pagina 3 di 8 Dinamica e responsabilità del sinistro:
L'istruttoria ed in particolare i documenti prodotti in atti e la prova per testi assunta, hanno confermato che l'attore in data 10.10.2019 in Via Firenze, lungo la corsia di percorrenza in direzione Firenze, cadeva perdendo il controllo a causa di una buca posta sul manto stradale, perdendo i sensi a seguito della caduta, venendo poi soccorso da un'ambulanza che lo conduceva al PS dell'Ospedale di . Il teste Sig. escusso all'udienza del 24.05.2023 CP_1 Parte_3 confermava quanto sopra ed espressamente dichiarava – ADR- che : “la ruota è entrata nella buca
e allora il manubrio si è girato ed il è caduto.” Parte_1
Le foto prodotte in atti, sia quelle sub doc 21-22 del fascicolo di parte attrice, scattate dal sig. del 26.10.2019 (data che compare nella mail di invio di dette immagini dal Sig. Parte_3 al legale di parte attrice), sia quelle del 13.01.2020, scattate dal difensore di parte attrice, Pt_3 evidenziano la sussistenza di un esteso avvallamento dissestato dell'asfalto, insidioso perché non facilmente visibile a distanza, di dimensioni rilevanti rispetto allo spazio di percorrenza della carreggiata. Non si ritiene che quanto verbalizzato dalla PM nel verbale di accertamento possa contraddire lo stato dei luoghi come fotografato, visto che non è corredato da alcuna foto, vi è un generico riferimento ad un buono stato di manutenzione dell'asfalto e che detto accertamento della Polizia Municipale è stato svolto solo in data 10.02.2020, ovvero 4 mesi dopo il sinistro e dopo le date in cui sono state scattate le foto, quando i verbalizzanti, evidentemente, si sono trovati di fronte ad una situazione diversa da quella di cui alla testimonianza escussa e di cui alle foto in atti. Nessun rilievo, poi, può attribuirsi al generico riferimento contenuto nel richiamato verbale di accertamento alla teste c.d. , in quanto ivi neppure generalizzata, Testimone_1 che si riferisce essere stata sentita telefonicamente e che, comunque, col dichiarare che il ciclista ha fatto tutto da solo, non pare a questo giudice contraddire quanto emerso in sede di escussione testimoniale, ovvero che il Sig. è caduto perché dopo essere finito con la ruota nella Parte_1 buca, ha perso il controllo.
Accertato l'evento dannoso, occorre procedere all'individuazione delle responsabilità per detto evento. Sul punto occorre, in primo luogo, richiamare quanto ribadito più volte dalla
Giurisprudenza, ovvero che alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree anche di proprietà privata, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade deve provvedere il
(tra gli altri Cass. Sez. VI 07.02.2017 n. 3216). La responsabilità civile di un in CP_1 CP_1 relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede è principio consolidato in Giurisprudenza. Ciò detto, dunque, la responsabilità per il danno accorso a parte pagina 4 di 8 attrice è imputabile al , ex art 2051 cc, per negligenza nella corretta tenute delle Controparte_1 cose in Sua custodia e per non avere correttamente segnalato il pericolo. Come noto, più volte la
Giurisprudenza di legittimità ha proposto un orientamento secondo cui vi è responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 Cod. Civ., considerando arrecato “dalla cosa” il danno non solo
“provocato dal dinamismo proprio della cosa stessa e, quindi, a causa di un suo intrinseco potere ma anche perché dovuto a causa di un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa”. Si ritiene dunque, sussistente nel caso di specie la responsabilità ex 2051 cc del convenuto. CP_1
Mette conto altresì evidenziare che, al contrario di quanto sostenuto dal , la Controparte_1 condotta dell'Attore danneggiato, nel caso di specie, non ha costituito di per sé una sorta di caso fortuito in grado di escludere la responsabilità del custode.
Alla luce delle risultanze istruttorie emerge, tuttavia, un concorso di responsabilità imputabile a parte attrice in misura del 45% ex art 1227 cc 1° comma cc per aver la medesima parte attrice contribuito alla causazione del sinistro. Sul punto, infatti, appare ictu oculi evidente dalla visione delle foto in atti, che la buca su cui è caduto il Sig. presentava una profondità minimale e Parte_1 pertanto, l'Attore ha evidentemente, contribuito alla verificazione del sinistro con un comportamento non pienamente diligente. Per escludere o limitare la responsabilità del custode e nella valutazione dell'apporto causale eventualmente fornito dal danneggiato alla produzione dell'evento, “il Giudice deve tener conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione”(Cass. Civile sent. n. 4476/2011) e “la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo” (Cass. Civile, sent. n. 5308/2008).
Liquidazione danni:
La CTU medico legale espletata in Giudizio, ed alle cui conclusioni, assunte sulla base di presupposti scientifici corretti e di argomentazioni logiche condivisibili, occorre uniformarsi, rileva che: “Il sig. in data 10-10-19. a seguito di una caduta da una Parte_1 bicicletta causata dalla presenza di una buca sull'asfalto stradale, riportò un valido politraumatismo contusivo-distorsivo con particolare interessamento dell'emitorace destro e conseguenti fratture costali multiple scomposte, pneumotorace e aree di contusione parenchimale polmonare e della spalla destra con conseguente frattura scomposta della scapola. Tale evento comportò la necessità di un accesso immediato tramie ambulanza al Pronto Soccorso di , di un CP_1
pagina 5 di 8 ricovero ospedaliero protrattosi per 11 (undici) giorni, dell'applicazione di un tutore ortopedico alla spalla destra per circa un mese, di molteplici accertamenti clinici specialistici ortopedici e strumentali radiologici, e di un successivo periodo di convalescenza e di riabilitazione. I postumi permanenti attualmente residuati dall'infortunio subito sono rappresentati da una persistente algia emitoracica destra con gabbia toracica palesemente dismorfismica ed asimmetrica, con dolorabilità alla palpazione in particolare della regione postero- laterale emitoracica destra a livello degli archi costali primi e medi e con allegati disturbi algici in particolare ai movimenti estremi di inclinazione laterale a destra e di torsione a destra del busto, e da una persistente sindrome algica di spalla destra con palese ipomobilità articolare con globale limitazione nei principali movimenti di oltre1/4 per reazione antalgica in soggetto destrimane. Pertanto, alla luce di quanto su esposto ed in riferimento ai quesiti da Lei postomi relativi alle lesioni subite dal sig. Parte_1
concludo schematicamente con quanto segue: - Le lesioni riportate costituite da un
[...] politraumatismo contusivo-distorsivo con particolare interessamento dell'emitorace destro e conseguenti fratture costali multiple scomposte, pneumotorace e presenza di aree di contusione parenchimale polmonare e della spalla destra con conseguente frattura scomposta della scapola, sono di evidente natura traumatica e correlabili da un valido nesso di causalità con l'infortunio per cui è causa. - Le lesioni subite giustificano il riconoscimento di una Inabilità Temporanea Totale di
30 (trenta) giorni, di una Inabilità Temporanea Parziale al 75% di 30 (trenta) giorni, di una
Inabilità Temporanea Parziale al 50% di 20 (venti) giorni e di una Inabilità Temporanea Parziale al
25% di 20 (venti) giorni. - I postumi permanenti reliquati determinino un Danno Biologico
Permanente valutabile nella misura del 15% (quindici per cento). - Le spese sanitarie prodotte in atti relative unicamente alla perizia medico legale attorea risultano congrue e attinenti al sinistro,
e pertanto da considerarsi rimborsabili in misura totale di €244,00.”.
Sulla scorta di tali parametri e dell'età del danneggiato al momento del sinistro (78 anni), il danno non patrimoniale riportato dalla parte attrice viene quantificato attraverso il riferimento alle tabelle di liquidazione adottate dal Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, recepite da questo Tribunale – in €38810,00 per il danno non patrimoniale permanente, €7762,50 per il danno biologico temporaneo (di cui € 3450,00 per i 30 gg di invalidità totale;
€.2587,50 per i 30
g di inabilità al 75%; €1150,00 per i 20 g di inabilità al 50% , €575,00 per i 20 g di inabilità al
25%) per un totale di €46572,00, oltre ad €.244,00 a titolo di spese mediche riconosciute congrue dal CTU sulla base della documentazione versata in atti, di cui si condanna parte convenuta al pagamento nella misura del 55%, ossia €25614,00 a titolo di danno non pagina 6 di 8 patrimoniale ed €134,00 a titolo di danno patrimoniale, alla luce del riconosciuto concorso di colpa del danneggiato ex art 1227 comma 1 cc.
In considerazione del principio dell'integralità del risarcimento, ai sensi della Sentenza della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712/1995 nel pagamento del danno da risarcire dovrà procedersi alla devalutazione dei valori tabellari alla data del fatto (10.10.2019) e successivamente su tali somme deve applicarsi la rivalutazione secondo indici istat, con interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino all'effettivo pagamento.
Spese:
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n55/2014, sulla base del decisum seguono la soccombenza e pertanto vengono compensate in misura del 45% e poste a carico di parte convenuta soccombente in misura del 55% , così come le spese di CTU e CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accertata la responsabilità del in misura del 55% nella Controparte_1 causazione del sinistro occorso a parte attrice, condanna il al Controparte_1 pagamento in favore del Sig. a titolo di risarcimento Parte_1 danni, della somma di €25.614,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione ed €134,00 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- compensa per il 45% le competenze del Giudizio con ciò condannando l'ente convenuto alla refusione in favore dell'attore del 55% delle competenze che si liquidano nell'intero ex d.m. 55/2014 in complessivi €7716,00, oltre rimborso spese generali 15% CAP ed IVA se dovuta. Pone definitivamente il pagamento degli oneri di CTU e CTP di parte attrice a carico di parte convenuta in misura del
55%.
Prato, 14.01.2025
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 16.20 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
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