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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/09/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice - Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 438 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli Avv.ti Michele Jacono e Ninella Azzarelli
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempre, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione proponeva ricorso innanzi questo Tribunale per l'accreditamento nella Parte_1
gestione Previdenza Marinara dei contributi già versati all'Assicurazione Generale
Pagina 1 Obbligatoria (AGO) per i periodi indicati in ricorso compresi tra il 20.4.1978 ed il
14.6.1989, assumendo di avere svolto, in detti periodi, servizio qualificabile in termini di “lavoro marittimo”, a bordo di navi iscritte presso le capitanerie di porto aventi apparato motore superiore a 30 cavalli e stazza lorda superiore a 10 tonnellate, giusta la previsione dell'art. 1287 cod. nav.
CP_ L' si costituiva eccependo la prescrizione quinquennale del diritto all'accredito contributivo;
nel merito rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Sulla eccezione preliminare di prescrizione.
Essa appare infondata: non vertendosi in tema di omesso versamento della contribuzione, quanto piuttosto di corretta imputazione di contributi già versati ad una data Gestione previdenziale, cosicché non può ritenersi operante la prescrizione sancita in materia contributiva dall'art. 3 della legge 335/1995 (v, anche Corte d'Appello Bari
nn. 1805/2020 e 1935/2019, Tribunale di Napoli n. 3754/2022);
Nel merito
Nel caso che ci riguarda, ci troviamo di fronte ad un'azione di manutenzione del conto assicurativo, finalizzata al computo di prolungamenti in base alla contribuzione già
versata, senza la richiesta del versamento di contributi aggiuntivi, pertanto, esperibile dal lavoratore/assicurato nei confronti dell'ente previdenziale, non avendo l'attore denunciato alcun inadempimento contributivo ascrivibile al datore di lavoro.
Il ricorso è fondato: sussistono i presupposti per l'applicazione al caso in esame della disciplina che regola il trattamento pensionistico marittimo, ai sensi dell'art. 4 della L.
423/1984, secondo cui sono iscritti presso la gestione marittimi tutti i lavoratori che esercitano la navigazione a scopo professionale e, in particolare (tra gli altri): “le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge,
l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati (comma 2,
lett. a); le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui
Pagina 2 galleggianti, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 5, lettera e), a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria” (comma 2, lett. b); a norma dell'art. 5 della legge citata., inoltre, si considerano “navi”: a) quelle iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori"; b) quelle iscritte nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti", aventi le caratteristiche di cui all'art. 1287 del codice della navigazione;
c) quelle iscritte nei "Registri delle navi da diporto"; d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei "Registri delle imbarcazioni da diporto", di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore a 35 cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;
e) i galleggianti, iscritti nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti" addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purché abbiano mezzi di propulsione propri”.
Con la Legge n. 413/1984, soppressa la , è Controparte_2
stato perfezionato il completo inserimento dei lavoratori marittimi nel regime comune dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, sia pure conservando alcuni degli istituti tipici previsti dalla preesistente normativa di settore
Ciò detto, dai libretti di navigazione prodotti in atti, risulta che le navi a bordo delle quali il ricorrente ha prestato servizio hanno stazza superiore alle dieci tonnellate e comunque rientrano nelle caratteristiche di cui alla L 423/84.
Poiché le imbarcazioni cui è stato imbarcato il ricorrente possono annoverarsi tra le
“navi” ex art. 5, lett. b), L. 413/1984, lo stesso ha diritto al riconoscimento dei periodi di navigazione a bordo di dette navi, quali periodi di attività marittima, utili alla percezione di tutti i benefici vigenti in materia di previdenza marittima (cfr., tra l'altro,
Cass. n. 15496/2007, Tribunale di Trani n. 1759/2022, sul caso della , Persona_1
Messaggio n. 3275/2020); CP_1
Pagina 3 CP_ Ne deriva che va condannato a qualificare come “lavoro marittimo” i periodi di imbarco del ricorrente come risultanti dai libretti di navigazione.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Qualificato in termini di “lavoro marittimo” il servizio prestato da Parte_1
nei periodi indicati in ricorso tra il 20.4.1978 ed il 14.6.1989, dichiara il diritto del
Contr medesimo ricorrente all'accreditamento dei relativi contributi, già versati all'
nella gestione Previdenza Marinara ex L. 413/1984;
CP_ 2) Condanna alla ricostruzione contributiva ed assicurativa del ricorrente con conseguente ricalcolo della pensione;
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €
1700,00, oltre spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 17.9.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice - Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 438 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli Avv.ti Michele Jacono e Ninella Azzarelli
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempre, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione proponeva ricorso innanzi questo Tribunale per l'accreditamento nella Parte_1
gestione Previdenza Marinara dei contributi già versati all'Assicurazione Generale
Pagina 1 Obbligatoria (AGO) per i periodi indicati in ricorso compresi tra il 20.4.1978 ed il
14.6.1989, assumendo di avere svolto, in detti periodi, servizio qualificabile in termini di “lavoro marittimo”, a bordo di navi iscritte presso le capitanerie di porto aventi apparato motore superiore a 30 cavalli e stazza lorda superiore a 10 tonnellate, giusta la previsione dell'art. 1287 cod. nav.
CP_ L' si costituiva eccependo la prescrizione quinquennale del diritto all'accredito contributivo;
nel merito rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Sulla eccezione preliminare di prescrizione.
Essa appare infondata: non vertendosi in tema di omesso versamento della contribuzione, quanto piuttosto di corretta imputazione di contributi già versati ad una data Gestione previdenziale, cosicché non può ritenersi operante la prescrizione sancita in materia contributiva dall'art. 3 della legge 335/1995 (v, anche Corte d'Appello Bari
nn. 1805/2020 e 1935/2019, Tribunale di Napoli n. 3754/2022);
Nel merito
Nel caso che ci riguarda, ci troviamo di fronte ad un'azione di manutenzione del conto assicurativo, finalizzata al computo di prolungamenti in base alla contribuzione già
versata, senza la richiesta del versamento di contributi aggiuntivi, pertanto, esperibile dal lavoratore/assicurato nei confronti dell'ente previdenziale, non avendo l'attore denunciato alcun inadempimento contributivo ascrivibile al datore di lavoro.
Il ricorso è fondato: sussistono i presupposti per l'applicazione al caso in esame della disciplina che regola il trattamento pensionistico marittimo, ai sensi dell'art. 4 della L.
423/1984, secondo cui sono iscritti presso la gestione marittimi tutti i lavoratori che esercitano la navigazione a scopo professionale e, in particolare (tra gli altri): “le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge,
l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati (comma 2,
lett. a); le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui
Pagina 2 galleggianti, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 5, lettera e), a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria” (comma 2, lett. b); a norma dell'art. 5 della legge citata., inoltre, si considerano “navi”: a) quelle iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori"; b) quelle iscritte nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti", aventi le caratteristiche di cui all'art. 1287 del codice della navigazione;
c) quelle iscritte nei "Registri delle navi da diporto"; d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei "Registri delle imbarcazioni da diporto", di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore a 35 cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;
e) i galleggianti, iscritti nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti" addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purché abbiano mezzi di propulsione propri”.
Con la Legge n. 413/1984, soppressa la , è Controparte_2
stato perfezionato il completo inserimento dei lavoratori marittimi nel regime comune dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, sia pure conservando alcuni degli istituti tipici previsti dalla preesistente normativa di settore
Ciò detto, dai libretti di navigazione prodotti in atti, risulta che le navi a bordo delle quali il ricorrente ha prestato servizio hanno stazza superiore alle dieci tonnellate e comunque rientrano nelle caratteristiche di cui alla L 423/84.
Poiché le imbarcazioni cui è stato imbarcato il ricorrente possono annoverarsi tra le
“navi” ex art. 5, lett. b), L. 413/1984, lo stesso ha diritto al riconoscimento dei periodi di navigazione a bordo di dette navi, quali periodi di attività marittima, utili alla percezione di tutti i benefici vigenti in materia di previdenza marittima (cfr., tra l'altro,
Cass. n. 15496/2007, Tribunale di Trani n. 1759/2022, sul caso della , Persona_1
Messaggio n. 3275/2020); CP_1
Pagina 3 CP_ Ne deriva che va condannato a qualificare come “lavoro marittimo” i periodi di imbarco del ricorrente come risultanti dai libretti di navigazione.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Qualificato in termini di “lavoro marittimo” il servizio prestato da Parte_1
nei periodi indicati in ricorso tra il 20.4.1978 ed il 14.6.1989, dichiara il diritto del
Contr medesimo ricorrente all'accreditamento dei relativi contributi, già versati all'
nella gestione Previdenza Marinara ex L. 413/1984;
CP_ 2) Condanna alla ricostruzione contributiva ed assicurativa del ricorrente con conseguente ricalcolo della pensione;
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €
1700,00, oltre spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 17.9.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4