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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/10/2025, n. 3809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3809 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 3/10/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1710/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura speciale in atti, dall'avv. Davide Cuomo;
- ricorrente -
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano
Maugeri, per procura generale alle liti;
- resistente -
Le parti concludevano come da note scritte autorizzate in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in da 4.03.2022 la Società in epigrafe esponeva: chel'atto contro cui
è diretto il presente ricorso trae origine dal verbale di primo accesso ispettivo n.
202001121 del 28.05.2021, al quale è conseguito il verbale definito “interlocutorio” n.
2020-01121 del 12.01.2022, tutti privi dei requisiti minimi necessari a fondare le circostanze degli addebiti attivati dall'ufficio di Catania;
che la pretesa dell' CP_1 CP_1 discende da un accertamento iniziato in data 28.05.2021, con l'accesso nelle strutture della Con società da parte di un Ispettore del Lavoro con funzioni ispettive presso;
Dal CP_1 primo verbale si legge: “sono state acquisite dichiarazioni da parte dei lavoratori indicati
1 nell'allegato 1, selezionati in base al seguente criterio: persona presente”, e che “l'accesso ispettivo è mirato ai fini al riscontro dei soggetti assicurabili ai sensi degli artt. 1, 4 CP_1
e 9 del DPR 1124/65, ed al corretto adempimento degli obblighi assicurati nei confronti dell' , cosi come disposto dal D.M. 12/12/2009, applicazione della tariffa premi CP_1
. In particolare, dalla Banche dati in uso, allineate per l'anno 2016, non risultano CP_1 denunciate retribuzioni imponibili”; che secondo il verbale ispettivo interlocutorio, emergerebbero “diverse assenze, od ore contrattuali non retribuite e sui cui non sono stati versati contributi o premi”; che viene contestato, in particolare, che “il D.L. non ha rispettato l'art. 33 del CCNL di settore per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi che prevede: il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 14 ore. Per il part-time verticale e misto, tale valore va riproporzionato nella misura di 60 ore mensili e 600 ore annuali. La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere inferiore a due ore”; che, l' ha CP_1 pertanto “proceduto a determinare l'imponibile retributivo evaso, tenendo in considerazione quanto registrato su lul, con particolare riferimento alla percentuale di part time”; che ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Decreto legge 09/10/1989, n. 338, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale…”, che con osservazioni del 25.01.2022, parte datoriale ha dedotto: - di svolgere attività di servizi integrati di pulizia, con applicazione del CCNL
MULTISERVIZI; - di dover subentrare in appalti di servizi e preservare la forza lavoro già in essere, in applicazione delle c.d. “clausole sociali”; che dalla lettera dell'art. 33 CCNL, è prevista la possibilità di riduzione dell'orario minimo di part time (14 ore), in caso di dissenso dei lavoratori a svolgere servizi in altri appalti, per poter raggiungere il monte ore;
che la pretesa dell' è costituita da numeri privi di contenuto che non aiutano a capire CP_1 la fattispecie concreta;
e ciò, tanto più, emerge dalla circostanza che l'ispezione sia sorta dal mancato allineamento con la baca dati e le retribuzioni tabellari per il part time, CP_1 che non possono rendere giustizia al caso di specie;
che l'attività svolta dalla società ricorrente è, infatti, inquadrata nel settore dei servizi integrati di pulizia di cui al
[...] che datori di lavoro che applicano tale contratto, spesso partecipano ad CP_3 appalti di servizi, subentrando ad altri datori di lavoro, dovendo garantire la continuità dei rapporti di lavoro, per applicazione della clausola sociale, contenuta nell'art. 4 del CCNL;
che nel caso di specie, al fine di garantire i livelli occupazionali in ossequio al disposto
2 dell'art. 4, CCNL, – come già dedotto nelle osservazioni di parte datoriale, prodotte sub all.
4- l'azienda ha dovuto assumere il personale già in forza presso l'appalto, che al riguardo, ai sensi dell'art. 33, comma 23, del suddetto CCNL, il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 14 ore;
che per il part-time verticale e misto tale valore va proporzionato nella misura di 60 ore mensili e 600 ore annuali;
che la prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere inferiore a due ore;
che secondo il comma successivo, qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in un'unica ubicazione di servizio, il rispetto dell'orario di lavoro stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore a operare su più appalti, ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva e organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi;
che nel caso che ci occupa, i lavoratori dipendenti subentrati negli appalti aggiudicati dalla Parte_1 non hanno prestato la loro disponibilità a svolgere servizio su più appalti, come dedotto ed eccepito nelle osservazioni della società datoriale;
che in assenza di disponibilità del lavoratore a prestare servizio in più appalti, non può ritenersi violata la retribuzione e/o l'orario minimo applicato al lavoratore impiegato a tempo parziale;
che sul punto, non può mancare di evidenziarsi che l'ispettore, nel rigettare le osservazioni di parte datoriale – che già aveva evidenziata l'assenza di disponibilità del lavoratore subentrato in appalto a prestare servizio presso altri appalti, al fine di colmare le ore mancanti – non ha sentito alcun lavoratore dipendente dell'azienda, sicché la variazione applicata si fonda, in verità, sull'errata interpretazione dell'art. 33 CCNL MULTISERVIZI, in carenza di alcun supporto probatorio, in violazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. e, in particolare, così procedendo, l'ispettore ha leso l'art. 13, D.Lgs 124/2004, per difetto di prova certa e puntuale della sussistenza dei presunti presupposti fattuali, con omessa ottemperanza e conseguente eccesso di potere della circolare n. 36/2011; che CP_1 secondo quanto previsto dalla richiamata Circolare , un buon accertamento necessita CP_1 dell' “acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori” – cosa del tutto carente nel caso di specie;
che nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha consentito un compiuto contradditorio tra le parti;
che il diritto al contraddittorio (endoprocedimentale) rappresenta un principio fondamentale dell'ordinamento, garantito sia dal diritto comunitario che da quello nazionale;
che, per altro verso, deve evidenziarsi come la retribuzione minima cui fa riferimento l'art. 1, comma 1, D.L. 338/89 è la retribuzione giornaliera o oraria e non quella settimanale, cui si riferisce la normativa richiamata, che deve ritenersi che parte datoriale non abbia in alcun modo violato le disposizioni inerenti i premi , CP_1
3 calcolando gli stessi in base alla retribuzioni minima tabellare effettivamente lavorata dai dipendenti a tempo parziale;
che l'art. 12, 4° comma, della legge 27 luglio 2000, n.212, dispone che: “Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica”; che le osservazioni e rilievi sono argomenti che il datore di lavoro vanta a suo vantaggio;
che non vi è traccia di documenti che riportino libere e consapevoli osservazioni;
che il verbale di primo accesso è stato consegnato ad un dipendente ed il datore di lavoro non è stato avvisato dei suoi diritti di farsi assistere da un professionista abilitato (l'avviso nel verbale di primo accesso è diretto al dipendente); che, inoltre, non è un soggetto idoneo il consulente del lavoro mero depositario della documentazione di lavoro e consegnatario del lul;
che comunque trattasi di un normalissimo incarico di consulenza, non di un professionista appositamente delegato all'esercizio dei poteri di difesa nelle sedi amministrative, giudiziarie o tributarie;
che deve ritenersi altresì violato l'art. 12, 7° comma, legge 27 luglio 2000, n. 212, ai sensi del quale “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori;
che l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”; che nel caso di specie nessuna valutazione dei dati e dei documenti forniti risulta essere stata presa in considerazione, che l'assenza di contraddittorio è stata determinata dalla violazione dell'art. 12, terzo comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale prevede che su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta;
che il contribuente non ha mai chiesto che l'accertamento venisse svolto presso il consulente del lavoro;
che nel caso di specie è evidente che se si fosse dato sfogo ad un minimo di contradditorio sarebbero certamente emersi tutti gli elementi di infondatezza della variazione del rapporto assicurativo;
che ne consegue la nullità del provvedimento impugnato e degli atti presupposti e conseguenziali;
che in via subordinata si eccepisce l'irretroattività degli accertamenti effettuati e l'illegittima rideterminazione dei presunti premi pregressi.
Tanto premesso la ricorrente società chiedeva che il Tribunale volesse revocare e/o annullare e/o disapplicare in tutto o in parte il certificato di variazione contro cui è diretto il presente ricorso.
4 Fissata l'udienza di discussione, si costituiva in giudizio l'ente resistente con memoria depositata il 22.04.2022, svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 3.10.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Rileva il decidente che parte ricorrente ha sollevato diverse eccezioni in odine alle modalità di svolgimento del procedimento relativo all'accertamento contestato e precisamente: che l'accertamento risulta carente di sufficiente acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori;
che nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha consentito un compiuto contradditorio tra le parti;
che nel verbale non vi è traccia di documenti che riportino libere e consapevoli osservazioni di parte datoriale;
che il verbale di primo accesso è stato consegnato ad un dipendente ed il datore di lavoro non è stato avvisato dei suoi diritti di farsi assistere da un professionista abilitato;
che, inoltre, non è un soggetto idoneo il consulente del lavoro mero depositario della documentazione di lavoro e consegnatario del lul;
che deve ritenersi altresì violato l'art. 12, 7° comma, legge 27 luglio
2000, n. 212, in quanto nessuna valutazione dei dati e dei documenti forniti da parte datoriale risulta essere stata presa in considerazione e che l'assenza di contraddittorio è stata determinata dalla violazione dell'art. 12, terzo comma, della legge 27 luglio 2000, n.
212.
Sul punto, osserva il decidente che non possa essere condiviso l'assunto della illegittimità del verbale di accertamento unico e notificazione posto in essere da funzionari ispettivi per le motivazioni sopra riportate.
Infatti, deve rilevarsi che l'osservanza delle disposizioni che regolano la procedimentalizzazione della attività ispettiva non è prevista a pena di nullità e che le violazioni formali dedotte in ricorso e concernenti l'iter procedimentale culminato nella emissione del verbale unico di accertamento e notificazione posto a fondamento del certificato di variazione del rapporto assicurativo e della connessa richiesta dei premi evasi, quand'anche sussistenti, non inciderebbero sul merito dell'accertamento e sulla ragione della pretesa contributiva, facendola venir meno.
5 Difatti, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto, e non l'atto, gli argomenti dedotti dall'opponente potrebbero assumere rilievo solo ove dalle dedotte violazioni fossero discese conseguenze lesive del diritto di difesa della parte sottoposta all'attività ispettiva, laddove ciò che l'opponente avrebbe potuto sostenere in sede ispettiva dinanzi all'autorità amministrativa ben può essere prospettata in sede giurisdizionale.
Il diritto di difesa non è leso se le argomentazioni del privato non sono state adeguatamente considerate dall'amministrazione, ben potendo esse essere riproposte innanzi al giudice;
ne discende che nessuna conseguenza in punto alla legittimità del verbale unico di accertamento e notificazione in questione, può farsi discendere dalle sopra riportate eccezioni.
Osserva, poi, il decidente che nel caso in esame deve ritenersi l'applicabilità del principio del minimale contributivo di cui all'art. 1, comma 1, del n. 338/89, conv. dalla L.n. 389/89 che stabilisce: “La retribuzione da assumere a base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Come affermato in maniera univoca dalla Suprema Corte “L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito dalla l. n. 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (cosiddetto minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione;
né è configurabile la violazione dell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia
"erga omnes" dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed
6 a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso”
( Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19284 del 02/08/2017).
In particolare, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass., n.
22986/2020) che si è consolidata dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del
29/07/2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis Cass. n. 801 del 20/01/2012). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro. Tale principio opera, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore (vedi anche Cass. n. 15120/2019). Difatti, è evidente che, se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati. Vale infatti anche con riferimento all'orario il principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale "una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze". Nel settore dell'edilizia, il D.L. n. 244 del 1995, art. 29 conv. in L. n. 341 del 1995, individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo - inteso anche come obbligo di commisurare la contribuzione ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni
7 sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione - con disposizione, avente chiara finalità antielusiva, che è stata ritenuta da questa Corte di stretta interpretazione, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia
(Cass. n. 9805 del 04/05/2011, Cass. n. 10134 del 26/04/2018, e ancora, da ultimo, Cass. n.
4690 del 18/2/2019). in proposito, è stato dunque escluso che una sospensione consensuale della prestazione che derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti possa determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva
(v. Cass. n. 21700 del 13/10/2009, Cass. n. 9805 del 04/05/2011 e successive conformi, che hanno superato la diversa soluzione adottata dal Cass. n. 1301 del 24/01/2006). La necessità di tipizzare le suddette ipotesi eccettive è sorta nel settore edile proprio perchè in tale settore la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti. Il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. Anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione). Ove, dunque, gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. 9 ottobre
1989, n. 338, art. 1, comma 1, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato (vedi Cass., 22314/2016).
Nel caso in esame il CCNL applicato dalla stessa ricorrente è il CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi).
Il richiamo al contratto collettivo contenuto nell'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito dalla l. n. 389 del 1989, comporta che solo le ragioni previste dallo stesso CCNL o dalla legge, quali cause di esclusione dell'obbligo retributivo, possano assumere rilievo sulla determinazione della retribuzione imponibile.
8 Nello specifico gli ispettori hanno accertato che “il D.L. non ha rispettato l'art. 33 CP_1 del CCNL di settore per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi che prevede: il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 14 ore. Per il part-time verticale e misto, tale valore va riproporzionato nella misura di 60 ore mensili e 600 ore annuali. La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere inferiore a due ore”.
In conseguenza L' ha pertanto “proceduto a determinare l'imponibile retributivo CP_1 evaso, tenendo in considerazione quanto registrato su lul, con particolare riferimento alla percentuale di part time”.
Il richiamo al contratto collettivo contenuto nell'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito dalla l. n. 389 del 1989, comporta che solo le ragioni previste dallo stesso CCNL o dalla legge, quali cause di esclusione dell'obbligo retributivo, possano assumere rilievo sulla determinazione della retribuzione imponibile.
Orbene, anche a voler prendere in considerazione l'ipotesi prospettata dal ricorrente in ordine ad una presunta indisponibilità dei lavoratori dipendenti subentrati negli appalti aggiudicati dalla a svolgere servizio su più appalti della società dalla quale Parte_1 sarebbe derivato un mancato rispetto dell'orario minimo di lavoro contrattuale, osserva il decidente che era onere del datore di lavoro fornire la relativa prova specifica.
Ebbene, la prova richiesta dal datore di lavoro ricorrente sul punto è da ritenersi del tutto generica.
Pertanto, la prova offerta, in ragione della sua genericità deve essere ritenuta inammissibile.
Ne consegue, quindi, che in definitiva il ricorso non può trovare accoglimento.
Tuttavia, la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti nella materia trattata e l'obiettiva complessità delle questioni giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
9 G.O.T. dott. Domenico Circosta
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