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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/06/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA – SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Sara Pitinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. n. 5327/2022 promossa con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.07.2022 da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Parte_1
Stato;
-attrice-
contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Brollo;
CP_1 C.F._1
-convenuto-
e contro
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Brollo;
CP_2 C.F._2
-convenuta-
nonché contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Cimarosto;
CP_3 C.F._3
-convenuta-
In punto: azione revocatoria
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: per parte attrice : Parte_1
“Accertare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 e segg. c.c., in relazione ai beni oggetto del seguente atto: contratto di compravendita del 21.09.2017 trascritto in data
26.09.2017 presso l'Ufficio del Territorio di VENEZIA RG 30862 RP 20476, con cui i debitori CP_1
e hanno trasferito alla controparte riservandosi il diritto di
[...] CP_2 CP_3 abitazione, i seguenti cespiti immobiliari:
Proprietà/diritto (1/2 ciascuno) di immobili siti nel Comune di JESOLO (VE) Fg 39 mapp 241 sub 9 cat. A/3;
rendita Euro 453,19 (valore ex art.79 Euro 85.652,91);
Proprietà/diritto (1/2 ciascuno) di immobili siti nel Comune di JESOLO (VE) Fg 39 mapp 241 sub 1 cat. C/6; rendita Euro 115,89 (valore ex art.79 Euro 21.903,21);
Proprietà/diritto (1/2 ciascuno) di immobili siti nel Comune di JESOLO (VE) Fg 39 mapp 241 sub 2 cat. C/6; rendita Euro 84,29 (valore ex art.79 Euro 15.930,81);
Proprietà/diritto (1/2 ciascuno ) di immobili siti nel Comune di JESOLO (VE) Fg 39 mapp 241 sub 3 cat. C/2; rendita Euro 240,57 (valore ex art.79 Euro 45.467,73).
• Dichiarare l'inefficacia del seguente atto: contratto di compravendita del 21.09.2017 trascritto in data
26.09.2017 presso l'Ufficio del Territorio di VENEZIA RG 30862 RP 20476, con cui i debitori CP_1
e hanno trasferito alla controparte riservandosi il diritto di
[...] CP_2 CP_3 abitazione, i seguenti cespiti immobiliari:
Proprietà/diritto (1/2 ciascuno) di immobili siti nel Comune di JESOLO (VE) Fg 39 mapp 241 sub 9 cat. A/3; rendita Euro 453,19 (valore ex art.79 Euro 85.652,91);
Proprietà/diritto (1/2 ciascuno) di immobili siti nel Comune di JESOLO (VE) Fg 39 mapp 241 sub 1 cat. C/6; rendita Euro 115,89 (valore ex art.79 Euro 21.903,21);
Proprietà/diritto (1/2 ciascuno) di immobili siti nel Comune di JESOLO (VE) Fg 39 mapp 241 sub 2 cat. C/6; rendita Euro 84,29 (valore ex art.79 Euro 15.930,81);
Proprietà/diritto (1/2 ciascuno) di immobili siti nel Comune di JESOLO (VE) Fg 39 mapp 241 sub 3 cat. C/2; rendita Euro 240,57 (valore ex art.79 Euro 45.467,73)
di cui sopra, nei confronti dell' , con vittoria di spese, competenze ed Controparte_4 onorari di causa”.
per parti convenute SI. e SI.ra : CP_1 CP_2
“In via principale: - Respingersi la domanda attorea in quanto infondata;
- Ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di Venezia l'annotazione di totale cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
- Con vittoria di compenso professionale e spese del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%,
IVA e CPA come per legge”.
E per parte convenuta SI.ra : CP_3
“Nel merito:
Respingersi le domande avversarie per le causali di cui in narrativa in quanto infondate in fatto ed in diritto
e comunque non provate.
Ordinare al Direttore dell'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Venezia, servizio di pubblicità immobiliare, già Conservatore dei Registri Immobiliari di Venezia, esonerando il medesimo da ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla annotazione di cancellazione della formalità di trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio datato 15/7/2022 e notificato alla SI CP_3 in data 26/7/2022 con riferimento agli immobili oggetto di lite.
In punto spese di lite:
Si formula istanza per la vittoria di spese e compenso professionale, oltre al rimborso forfetario spese 15%,
IVA e CPA come per legge, somme e compensi di cui, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 93 c.p.c., si chiede sin d'ora la distrazione in favore dello scrivente e sottoscritto procuratore di parte convenuta, avendo il medesimo anticipato le spese e non ancora riscosso i compensi professionali”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione, come sopra notificato, l' (di seguito anche “ Controparte_5 CP_6
o “ ), quale agente incaricato della riscossione, ha affermato l'esistenza di debiti tributari in capo CP_7 alla e ai sig.ri e , quali soci accomandatari per Parte_2 CP_1 CP_2 complessivi € 642.948,18 (v. docc. 2, 2 bis, attrice).
ha allegato che i signori e avrebbero leso le proprie ragioni creditizie CP_6 CP_1 CP_2 vendendo in data 21.09.2017 alla figlia (v. docc. 6, 6 bis, attrice) i beni di seguito identificati (v. CP_3 docc. 8, 8bis, 9, 9 bis, attrice): Comune di Jesolo (VE), Via Simon Bolivar, Fg 39 mapp 241 sub 9 cat. A/3; rendita Euro 453,19 (valore ex art. 79 Euro 85.652,91); Fg 39 mapp 241 sub 1 cat. C/6; rendita Euro 115,89
(valore ex art. 79 Eur 21.903,21); Fg 39 mapp 241 sub 2 cat. C/6; rendita Euro 84,29 (valore ex art. 79 Eur 15.930,81); Fg 3 mapp 241 sub 3 cat. C/2; rendita Euro 240,57 (valore ex art. 79 Eur 45.467,73) al prezzo complessivo di € 70.000,00, con riserva del diritto di abitazione (v. doc. 6, 6 bis attrice, art. 2).
Ad avviso di la suddetta operazione è lesiva delle sue ragioni creditorie ed è stata realizzata dai soggetti CP_6 coinvolti con la consapevolezza del pregiudizio arrecato, sulla base di specifiche circostanze, tra cui:
l'esistenza di un credito, la natura dell'operazione, i legami di parentela tra i soggetti, la conoscenza del pregiudizio, la residenza degli stessi presso l'immobile in questione sia prima che dopo l'operazione. In particolare, l' ritiene sussistere tutti i presupposti ex art. 2901 c.c. e ss. Pt_1
In merito all'esistenza del credito, l'attrice ha prodotto le cartelle di pagamento e gli avvisi di debito per complessivi € 642.948,18 notificati negli anni ai coniugi e , quali soci accomandatari e pertanto CP_1 CP_2 solidamente e illimitatamente responsabili delle obbligazioni societarie.
In merito all'eventus damni, quale pregiudizio che l'operazione arrecherebbe alle ragioni creditizie, l'Agenzia ne sostiene l'evidenza in quanto l'alienazione degli immobili sopra indicati avrebbe provocato un'alterazione qualitativa del patrimonio dei debitori, rendendo più difficile la soddisfazione del credito dato che il denaro, per sua natura, sarebbe un bene più facilmente occultabile. Inoltre, l'Agenzia ritiene che il prezzo pagato dalla
SI.ra per l'acquisto degli immobili sia notevolmente inferiore al valore reale pari ad euro 337.909,32, CP_1 con maggior impoverimento del patrimonio dei venditori.
In merito alla scientia damni, quale consapevolezza del pregiudizio in capo ai soggetti coinvolti, l' Pt_1 sostiene la piena coscienza del danno sia in capo ai debitori, quali soci accomandatari della società originariamente debitrice, sia in capo alla sig.ra , la quale, essendo figlia e convivente da numerosi anni CP_1 con gli stessi, sicuramente è a conoscenza della persistente situazione debitoria e dell'impoverimento del patrimonio dei genitori successivo alla vendita. Inoltre, l' ritiene che la riserva del diritto di abitazione Pt_1
a favore dei genitori e il legame di parentela siano sintomi evidenti dell'intento fraudolento perseguito dai soggetti.
ha chiesto pertanto l'accertamento dei presupposti ex art. 2901 c.c. e ss. dell'azione revocatoria CP_6 ordinaria e la conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto.
In data 24.02.2023 si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha chiesto il rigetto della domanda CP_3 attorea per inesistenza dei relativi presupposti, poiché l'operazione di vendita non presenterebbe profili anomali. In particolare, la figlia dei venditori ha affermato di non essere mai stata messa al corrente della situazione debitoria. Il motivo dell'operazione, invece, sarebbe stato dettato da ragioni precise: la SI.ra CP_3 ha affermato di aver ricercato diversi immobili nella zona di Jesolo per poter assumere maggiore
[...] indipendenza abitativa ma, rilevando prezzi troppo alti per le proprie possibilità, avrebbe trovato un accordo con i genitori per l'acquisto dell'abitazione presso cui già viveva. In tal senso il prezzo di € 70.000,00 sarebbe stato frutto di una riduzione del 45% a fronte della riserva del diritto di abitazione e la sig.ra CP_3 avrebbe assunto il dovere morale di assistere i genitori durante la vecchiaia. La convenuta ha rilevato poi che non sussistono azioni esecutive immobiliari da parte dell' su tali beni, Pt_1 né risulterebbero trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili acquistati. ha rilevato infine che il CP_3 valore reale dei beni sia ben al di sotto di € 337.909,32, poiché l'abitazione e le sue pertinenze risalgono al
1965, non sono stati effettuati nel tempo rilevanti interventi di ristrutturazione e l'efficienza energetica risulta molto bassa (classe F, v. doc. 6, attrice, pag. 14 – allegato F).
Infine, la convenuta ha contestato le affermazioni dell secondo cui il mero legame di parentela sarebbe Pt_1 indice presuntivo della conoscenza della situazione debitoria e quindi della scientia damni.
Pertanto, secondo la SI.ra non sussisterebbero né il danno alle ragioni creditizie né in capo alla CP_3 stessa la consapevolezza o intenzione di un pregiudizio e le circostanze citate dall'attrice non risulterebbero rilevanti in tal senso.
In data 1.03.2023 si sono costituiti in giudizio il sig. e la SI.ra , i quali hanno CP_1 CP_2 chiesto il rigetto della domanda attorea per inesistenza dei relativi presupposti, poiché l'operazione di vendita non presenterebbe profili anomali tra cui l'intento fraudolento.
I convenuti, seppur riconoscendo e non contestando la propria esposizione debitoria nell'an e nel quantum, hanno precisato di non aver mai rivelato alla figlia di avere tale esposizione debitoria nei confronti del fisco.
La vendita è stata posta in essere molto tempo dopo l'insorgenza dei primi debiti e l'assenza di azioni esecutive immobiliari ad opera dell'Agenzia, i convenuti affermano essersi generata un'aspettativa sull'eventualità che l'amministrazione rinunciasse al recupero del dovuto.
In merito alle ragioni della vendita, i coniugi hanno ribadito quanto già esposto dalla figlia.
Pertanto, non sussisterebbero né il danno alle ragioni creditizie né in capo agli stessi la consapevolezza o intenzione di un pregiudizio. I convenuti hanno chiesto altresì che sia ordinato al Conservatore dei Registri
Immobiliari la cancellazione della trascrizione dell'atto introduttivo.
Sono stati assegnati i termini 183 comma sesto c.p.c.
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione e documentalmente istruita il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
All'udienza del giorno 26.03.2025, ore 10:00, le parti comparivano e precisavano le conclusioni come da atti.
Il Giudice, quindi, tratteneva in decisione la causa assegnando i termini di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dall'attrice è fondata. Parte attrice ha chiesto che la compravendita stipulata dinanzi al notaio Dott.ssa in data Persona_1
21.09.2017, trascritta in data 26.09.2021, venga revocata e dichiarata inefficace ex art. 2901 c.c., relativamente agli immobili di seguito identificati e siti a Jesolo (VE), alla Via Simon Bolivar:
- Fg 39 mapp 241 sub 9 cat. A/3; rendita Euro 453,19 (valore ex art.79 Euro 85.652,91);
- Fg 39 mapp 241 sub 1 cat. C/6; rendita Euro 115,89 (valore ex art.79 Eur 21.903,21);
- Fg 39 mapp 241 sub 2 cat. C/6; rendita Euro 84,29 (valore ex art.79 Eur 15.930,81);
- Fg 3 mapp 241 sub 3 cat. C/2; rendita Euro 240,57 (valore ex art.79 Eur 45.467,73).
Si deve ritenere, in primo luogo, che la vendita dell'immobile poc'anzi descritto ad opera dei coniugi CP_1
e integri un atto di disposizione del patrimonio a titolo oneroso, rientrante nella categoria generale CP_2 degli atti assoggettabili all'azione revocatoria, ex art. 2901, co. 1, c.p.c. Ciò si evince dall'atto notarile di data
21.09.2017, (v. doc. 6, 6 bis, attrice).
In merito all'esistenza del credito, essa non è contestata dai convenuti, né sotto il profilo dell'an nè del quantum; gli stessi espressamente riconoscono la propria esposizione debitoria: “I signori e CP_1
non ignorano di avere assunto un'esposizione debitoria nei confronti dell'erario a partire dalla CP_2 fine degli anni 2000” (v. comparsa di costituzione e , pag. 1). Nello specifico, trattasi di crediti CP_1 CP_2 tributari sorti anteriormente all'atto di disposizione e il cui pagamento è stato richiesto attraverso diverse cartelle di pagamento e avvisi di debito, alcuni dei quali notificati successivamente alla stipula del rogito, ma tutti riferiti a periodi d'imposta antecedenti.
Sussiste, altresì, l'eventus damni, tenuto conto della lesione alle ragioni creditorie per effetto della compravendita intervenuta tra i coniugi e la propria figlia e sotto tale aspetto si condividono le argomentazioni esposte dall'Agenzia. L'atto dispositivo del bene in sostanza ha arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie a causa della riduzione della garanzia offerta dal patrimonio dei debitori. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, rileva non solo una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche una modificazione qualitativa. Si osserva, peraltro, come a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non sia richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto “tale da rendere più complesso o incerto il recupero coattivo del credito” (Cass. Civ.,
Sent. n. 16221/2019; v. anche e Cass. Civ., n. 12144/1999 e Cass. Civ., n. 12678/2001), che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Inoltre, la giurisprudenza ritiene che l'eventus damni possa concretizzarsi anche nel semplice pericolo di danno inteso quale rischio che un'ipotetica azione esecutiva si riveli poi infruttuosa (Cass. Civ., n. 5105/2006).
Nel caso di specie, in primo luogo la vendita ha comportato un'alterazione qualitativa del patrimonio dei debitori, attraverso la sostituzione di diversi immobili con il prezzo corrispettivo della compravendita, con conseguente alterazione in pejus della consistenza patrimoniale dei debitori. Per sua natura, infatti, il denaro liquido risulta essere una garanzia meno stabile e sicura rispetto ad un cespite immobiliare, vista la facile occultabilità dello stesso quale bene mobile: “L'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili” (Cass. Civ., n. 4578/1998; v. anche Cass. Civ., n. 7262/2000)”.
Inoltre, la vendita ha comportato anche una variazione quantitativa, sempre in pejus, del patrimonio dei debitori. Tale circostanza è provata dall'ammontare del prezzo versato dalla SI.ra pari ad € CP_3
70.000,00, a fronte di un valore pro quota del compendio ex art. 70 D.P.R. 602/1973 pari ad € 168.954,66, come dimostrato dalle visure prodotte dall'attrice (v. docc. 8, 8 bis, 9, 9 bis, attrice).
Secondo la convenuta acquirente tale prezzo risulterebbe congruo per due ragioni: l'assenza di rilevanti interventi di ristrutturazione degli immobili nel tempo e la bassa efficienza energetica dell'abitazione (classe
F); la riserva del diritto di abitazione favore dei genitori, circostanza che ai sensi dell'atto di vendita avrebbe comportato una riduzione del prezzo del 45% (v. doc. 6, art. 2, attrice).
Invero, tali allegazioni non risultano essere adeguatamente provate. La SI.ra non ha dimostrato come CP_1 lo stato dell'immobile, così come descritto, determini un deprezzamento così ingente rispetto al valore indicato da parte ddi e in che misura il diritto di abitazione incida rispetto al valore dell'immobile. CP_6
Infine, si rileva come, sulla base dei principi poc'anzi richiamati, grava sul debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore allegando e provando la consistenza e il valore del patrimonio residuo (Cass. Civ., n.
19207/2018).
Nel caso di specie i convenuti non hanno allegato l'esistenza di ulteriori o diversi beni potenzialmente aggredibili, né in capo alla società di cui i coniugi risultano accomandatari, né in capo agli stessi. La visura ipocatastale prodotta dall'attrice, infatti, mostra come unico patrimonio immobiliare in capo ai coniugi, al tempo della vendita, il diritto di abitazione pro quota sul bene venduto. Pertanto, l'onere in capo ai convenuti non risulta assolto.
Si ritiene altresì sussistente la scientia damni in capo ai venditori e all'acquirente.
In merito ai coniugi, tale consapevolezza si desume dal riconoscimento espresso dell'esistenza del credito e dall'inesistenza di diversi o ulteriori beni propri o della società quali risorse potenzialmente utili a soddisfare le ragioni della creditrice. Ad ulteriore dimostrazione della consapevolezza dei coniugi del pregiudizio alle ragioni creditorie si rileva che la compravendita è intervenuta tra gli anni 2016 e 2017, quando sono state notificate le cartelle di pagamento di maggior importo, sebbene i debiti tributari siano risalenti almeno al 2008
(v. doc. 3 sub. 11, doc. 3 sub. 14, attrice).
Si ritiene infine che nessun rilievo possa essere riconosciuto al fatto che non abbia intrapreso negli anni CP_6 azioni esecutive immobiliari nei confronti dei coniugi. Si rileva infatti che negli anni 2012, 2013, 2014, 2015
e 2016 la società , amministrata dai coniugi, ha presentato diverse istanze di rateazione dei debiti, Parte_2 con beneficio della sospensione di eventuali azioni cautelative o esecutive (v. doc. 17, attrice); nel 2017 CP
, figlio di e , ha presentato per conto della società formale richiesta per
[...] CP_1 CP_2 poter beneficiare della definizione agevolata, in relazione ai debiti societari. Pertanto, anche tale circostanza rileva nella determinazione della scientia damni in capo ai SI.ri e . CP_1 CP_2
Si ritiene, altresì, sussistente la scientia damni anche in capo all'acquirente sig.ra tenuto conto CP_3 dei plurimi elementi indiziari a suo carico esistenti. ha riconosciuto di aver sempre convissuto CP_3 con i genitori, pertanto, è ragionevole presumere che fosse al corrente della situazione debitoria dei genitori.
Si rileva inoltre che risulta amministratrice, assieme al fratello, della società Mareverde S.r.l.s. CP_3 la cui sede risulta essere presso lo stesso indirizzo della società gestita dai genitori, a San Donà di Piave (VE),
Via Caposile n. 26 (v. visura della società , doc. 20, attrice). Parte_2
Gli elementi supra individuati sono indizi gravi, precisi e concordanti e denotano la consapevolezza di CP_3 di danneggiare le ragioni creditizie di o almeno la semplice conoscibilità del pregiudizio, quale
[...] CP_6 acquirente: “La prova della scientia damni può essere desunta anche dall'esistenza di un vincolo parentale o di una stabile relazione affettiva tra il debitore e il terzo quando si tratta di rapporti che – per natura ed intensità – rendano inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Trib. Bergamo, Sent. n. 749/2023; v. anche Corte d'Appello di Venezia, Sent. n. 1730/2023 e
Cass. Civ., n. 4175/2019, quest'ultima in materia di trust).
Infine, si ritiene rilevante ai fini della sussistenza della scientia damni in capo ai debitori la circostanza che gli stessi si siano riservati il diritto di abitazione sugli immobili venduti, in tal modo mantenendo il godimento dei beni attraverso un diritto per sua natura impignorabile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura esposta in dispositivo, avendo riguardo ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale, nella misura dei minimi in relazione alla fase di trattazione attesa la natura documentale della vertenza. Le spese dovranno essere poste a carico anche della convenuta in ragione della soccombenza. CP_3
Le domande non espressamente esaminate s'intendo assorbite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide:
- dichiara l'inefficacia nei confronti dell' , della compravendita conclusa in Parte_1 data 21.09.2017, n. repertorio 18. 713, n. raccolta 12. 746, trascritto in data 26.09.2021, relativamente agli immobili siti a Jesolo (VE), Via Simon Bolivar: fg 39 mapp 241 sub 9 cat. A/3, rendita Euro 453,19 (valore ex art. 79 Euro 85.652,91); fg 39 mapp 241 sub 1 cat. C/6, rendita Euro 115,89 (valore ex art. 79 Eur
21.903,21); fg 39 mapp 241 sub 2 cat. C/6, rendita Euro 84,29 (valore ex art. 79 Eur 15.930,81); fg 3 mapp
241 sub 3 cat. C/2, rendita Euro 240,57 (valore ex art. 79 Eur 45.467,73); - condanna i convenuti , e alla rifusione delle spese CP_1 CP_3 CP_2 di lite in favore di parte attrice che liquida in € 22.426,00, per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, oltre anticipazioni per € 1.686,00.
Venezia, 4.6.2025
IL GIUDICE
-dott.ssa Sara Pitinari-