TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/02/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marzia Mingione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 972/2023, riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 13.06.2024 ed avente ad oggetto: “altri contratti d'opera”;
TRA
(p. iva ), in persona legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Emanuele Colonna e Alberto Valerio, presso il cui studio in
Bari, in via Crispi 6, è elettivamente domiciliata;
-opponente-
E
(p. iva ), in persona legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Maria Cristina Tallini, presso il cui studio in Taranto, via Gastone Mezzetti n.31, è elettivamente domiciliata;
-opposta-
All'udienza del 13.06.2024, le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'8.02.2023, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2082/2022 emesso dal Tribunale di Taranto in data in data 05.12.2022, a favore della per la somma di € 60.579,09, oltre CP_1 interessi e spese della procedura monitoria, per la prestazione di servizi di vigilanza commissionati dalla odierna opponente su parchi fotovoltaici, deducendo l'omessa allegazione della prova del credito, rappresentata dalle scritture contabili obbligatorie
1 (registri IVA, libro giornale), in violazione dell'art. 634, co. 2°, c.p.c.; l'inesatto Con adempimento delle prestazioni da parte della società ; l'erronea attribuzione alla
[...]
CP_ di costi aggiuntivi per prestazioni non richieste dalla committente e non necessarie, come peraltro più volte evidenziato nel corso del rapporto. Ha aggiunto che, il dedotto inadempimento e la richiesta di somme non dovute, in quanto riferibili a prestazioni non espressamente richieste dalla legittimano la sospensione del pagamento delle CP_2 fatture oggetto di ingiunzione stante l'alterata sinallagmaticità del rapporto contrattuale
e l'esposizione della stessa al rischio di rispondere delle denunciate contestazioni anche da parte dei propri clienti.
Con comparsa depositata telematicamente il 06.09.2023, si è costituita in giudizio la
[...]
la quali, in via preliminare, ha eccepito la tardività della citazione in opposizione, CP_1 notificata oltre il termine (perentorio) di 40 gg., ex art. 641 c.p.c.
In particolare, considerato che la notifica del decreto ingiuntivo è stata eseguita, ai sensi dell'art.145 c.p.c., in data 29.12.2022, l'atto di citazione in opposizione doveva essere notificato entro il 07.02.2023; pertanto, la notifica dell'opposizione, avvenuta l'8.02.2023, la rende irrimediabilmente tardiva e, pertanto, inammissibile.
Nel merito, ha evidenziato che – pacifica l'esistenza del contratto e la debenza delle fatture azionate dalla recepite dalla contabilità della società opponente e mai CP_1 contestate con richiesta di storno o di nota di credito - l'opposizione si fonda sull'allegazione di fatti nuovi e diversi, il cui onere probatorio è a carico dell'opponente, convenuto in senso sostanziale (art.2697, co.2° c.c.).
Inoltre, per quanto riguarda le fatture emesse da fino al mese di giugno 2022, CP_1 vi è un esplicito riconoscimento del credito da parte della società opponente che, con e- mail del 01.06.2022 a firma del legale rappresentante, si scusa per gli “attuali ritardi nei pagamenti”; circostanza, che comprova l'assoluta infondatezza dell'eccezione di inadempimento formulata dalla CP_2
All'udienza del 16.11.2023, la causa è stata rinviata per verifiche conciliative al g.
11.01.2024. Preso atto del mancato accordo, è stata fissata l'udienza del 13.06.2024 per la precisazione delle conclusioni sulla questione pregiudiziale di inammissibilità della domanda e all'esito la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è tardiva ex art. 641 c.p.c. e, pertanto, va dichiarata inammissibile, con conseguente formazione del giudicato sul decreto ingiuntivo opposto.
2 In caso di opposizione a decreto ingiuntivo proposta oltre il termine, infatti, l'efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell'opposizione: anche se, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza in quanto l'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile in via ufficiosa nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato il giudicato (cfr. Cass. n.11607/2024).
Dalla documentazione prodotta in atti, risulta che la notifica del decreto ingiuntivo opposto, eseguita mediante servizio postale, si è perfezionata in data 29.12.2022 (cfr. avviso di ricevimento della racc. a/r 78532920345-8); mentre, la notifica dell'opposizione
è stata eseguita a mezzo PEC in data 08.02.2023 (cfr. file xml. allegati alla ricevuta di accettazione).
Il raffronto tra la data di notifica del decreto ingiuntivo (dies a quo) e la data della relativa opposizione (dies a quem) rende evidente la mancata osservanza del termine di cui all'art.641 c.p.c.
In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, assume rilievo la data in cui ha avuto luogo la notificazione del decreto ingiuntivo opposto, sull'implicito presupposto che quest'ultima, effettuata a mezzo del servizio postale, si è validamente perfezionata mediante la consegna dell'atto a mani di persona qualificatasi come incaricata di ricevere le notificazioni, come attestato dall'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. doc.
1.a., 1.b., 1.c.).
Tale premessa trova conforto nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di notificazione alle persone giuridiche, secondo cui, ove la stessa sia effettuata presso la sede legale o quella effettiva, è sufficiente, ai fini della sua regolarità, che il consegnatario si trovi in quel luogo non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che non deve essere necessariamente di prestazione lavorativa, ma può risultare anche dall' incarico, eventualmente provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Pertanto, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti che la consegna dell'atto ha avuto luogo a mani di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove l'ente, per vincere la presunzione in esame, ha l'onere di provare che il consegnatario, oltre a non essere un suo dipendente, non era neppure addetto alla sede per non avere ricevuto incarico alcuno (cfr. Cass.
n.16798/2019; Cass. n. 8477/2018; Cass. n. 27420/2017; Cass. n. 3516/2012).
3 Inoltre, le attestazioni dell'ufficiale giudiziario circa le attività da lui svolte sono assistite da fede fino a querela di falso.
Sempre ai fini della regolarità della notifica ex art. 145 c.p.c., comma 1 è stato chiarito, infatti, che in tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai fini della verifica di regolarità della notifica ex art. 145 c.p.c., quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove e, recatosi presso quest'ultima, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale;
viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione
"iuris tantum" che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione (cfr. Cass. n.12577/2023).
Nella specie, la società opponente non ha dato prova della mancanza di qualunque incarico o collegamento del con la società e, dunque, la presunzione iuris CP_3 tantum non è stata superata.
In particolare, la circostanza che l'avviso di ricevimento indichi quale destinatario dell'atto da notificare la in luogo della Controparte_4 Parte_1 integra un mero refuso, come tale inidoneo ad incidere sulla regolarità del procedimento notificatorio ex art. 145 c.p.c.
L'indirizzo della società (“via Riccardo Felici n.11, 37135 Verona”) è lo stesso indirizzo della sede legale della e, in ogni caso, posto che la notificazione di un atto Parte_1 processuale effettuata a soggetto e in luogo non corretti non è inesistente, in quanto potenzialmente idonea ad assolvere la funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla, (v. sul punto Cass. n. 6743/2019), l'eventuale nullità della notifica è sanata dalla proposizione dell'opposizione all'ingiunzione, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156 comma 3, c.p.c.
Inoltre, l'opponente evidenzia l'assoluta ritualità dell'opposizione, avendo preso conoscenza della domanda solo in data 31.12.2023, in quanto il soggetto che ha ritirato
l'atto, tale non risultava dipendente della società e non poteva Persona_1 pertanto essere addetto al ritiro.
4 Com'è noto, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (cfr. Cass. n. 20850/2018); tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass. n.10386/2012).
Nella specie, l'opponente muove dall'assunto di avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo opposto il 31.12.2023 (da intendersi il 31.12.2022 atteso che l'opposizione è stata notificata l'8.02.2023), senza alcuna specificazione;
pertanto, anche la conoscenza
“non tempestiva” del decreto ingiuntivo opposto difetta di qualsivoglia allegazione e prova.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'opposizione deve dichiararsi inammissibile con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri e gli scaglioni di valore indicati nel D.M. 147/2022, tenuto della natura in rito della pronuncia.
P.Q.M.
il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
a) dichiara inammissibile (per tardività) l'opposizione proposta, ex art. 645 c.p.c., da
(p. iva ), avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 P.IVA_1
n.2082/2022 emesso dal Tribunale di Taranto in data in data 05.12.2022 e per l'effetto,
b) conferma il decreto ingiuntivo n.2082/2022 emesso dal Tribunale di Taranto in data in data 05.12.2022 e lo dichiara esecutivo;
c) condanna l'opponente, (p. iva ), al pagamento Parte_1 P.IVA_1 nei confronti dell'opposta, (p. iva ), delle spese di lite, CP_1 P.IVA_2 che liquida in € 2.951,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Taranto, 10.02.2025 Il Giudice – dott.ssa Marzia Mingione
5 6