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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6633 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del G.O.P. dott.ssa Raffaella D'Angelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato al N.R.G. 20591/2018 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
( C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) assistiti e difesi dall'Avv. TORRE VITTORIO C.F._2
OPPONENTI
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'Avv. MOSCHIANO ALESSANDRO
OPPOSTO
Nonché in qualità di mandataria di , assistita e CP_2 CP_3 difesa da avv. MOSCHIANO Eugenio
INTERVENUTO
e in qualità di mandataria di Controparte_4 CP_5
assistita e difesa da avv.MOSCHIANO Eugenio
[...]
INTERVENUTO
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo -contratti bancari
CONCLUSIONI: all'udienza del 22 aprile 2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese. CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n.
24542/2009).
Con atto di citazione notificato in data 3 luglio 2018,
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 Pt_1
e , nella qualità di soci e garanti della predetta
[...] Parte_2 società, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
3032/2018 – RG 7625/2018 richiesto dalla Controparte_1
, con il quale il Tribunale di Napoli, nella persona del G.U.
[...] dott.ssa Francesca Gomez D'Ayala, ingiungeva alla società il pagamento dell'importo di € 316.338,93 e ai due garanti nei limiti della somma di
€ 170.000,00, oltre il pagamento delle spese e competenze di cui al monitorio. Gli opponenti a sostegno della loro difesa rilevavano:
1)l'inefficacia del D.I. nei confronti della debitrice principale ai sensi dell'art. 644 c.p.c., o, in subordine, la nullità della notifica effettuata alla società; 2) la carenza del potere di rappresentanza del procuratore speciale della banca opposta;
3) l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
4) l'inesigibilità del credito ingiunto per carenza di prova scritta del credito azionato, in quanto tutti i contratti posti a fondamento risultavano privi delle necessarie sottoscrizioni;
5) la pag. 2/11 nullità di entrambi i contratti di apertura del credito datati 15 giugno
2005 e 21 giugno 2006 a causa della mancata indicazione del
TAEG/ISC; 6) l'illegittima applicazione nella fattispecie sin dall'origine del rapporto di tassi d'interesse superiori alla soglia dell'usura in violazione dell'art. 644 c.p.;7) l'illegittima applicazione al rapporto di dare avere tra le parti delle somme derivanti dalle cd. C.M.S.; 8)
l'illegittimità degli addebiti derivanti dall'applicazione al rapporto di conto corrente del meccanismo della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
9) la maturata prescrizione di tutti gli addebiti afferenti al rapporto di conto corrente;
10) l'illegittimità dell'aumento degli interessi in relazione ai cc.dd. giorni con cui sono stati allungati fittiziamente i giorni solari del prestito;
11) la violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
e in relazione ai garanti fideiussori,1) l'invalidità delle notifiche, 2) la nullità del contratto fideiussorio ex art. 1945 cod. civ. ed anche in base alla disciplina del codice del consumatore;
3) la nullità ed inesistenza del contratto di fideiussione-garanzia; infine, gli opponenti spiegavano domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della banca opposta al risarcimento dei danni causati dalle restrizioni commerciali derivanti da tutte le varie segnalazioni inoltrate dall'istituto al settore creditizio.
Si costituiva in giudizio banca per il tramite Controparte_1 della mandataria e, successivamente, in proprio CP_6
chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta, siccome infondata sia in fatto che in diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, rigetto della domanda riconvenzionale proposta al fine della richiesta risarcitoria con condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 13 dicembre 2018 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto e concessi termini per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoriamente prevista pag. 3/11 quale condizione di procedibilità. Questa, proposta ad istanza di parte opponente, all'incontro del 16 gennaio 2019, si concludeva con esito negativo, come da verbale allegato
Nelle more del giudizio spiegava atto di intervento, ex art. 111 cpc,
[...]
, società a responsabilità illimitata con socio unico, con CP_7 sede legale in Milano, ( C.F., P. IVA ) per il tramite della P.IVA_3 sua mandataria la La suddetta società a sostegno del suo CP_2 intervento assumeva che in data 23 dicembre 2019 aveva concluso un contratto di cessione pro soluto (pubblicato ai sensi dell'art. 58 del
Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16/01/2020 – parte seconda, n. 7.) di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del TUB (come integrato e modificato con atto sottoscritto in data 30 agosto 2019,il “Contratto di
Cessione”), in forza del quale aveva acquistato pro soluto e in blocco crediti da tra i quali quello vantato Controparte_1 nei confronti degli opponenti.
Successivamente La per il tramite della sua Controparte_5 mandataria la si costituiva in giudizio in Controparte_4 sostituzione della facendo proprie tutte le posizioni CP_3 sostanziali e processuali, deduzioni, istanze promosse dalla suddetta chiedendone l'estromissione dal giudizio. A sostegno del CP_3 suo intervento sostitutivo assumeva che in data 26/02/2024 (con efficacia economica dal 01/01/2024) , si era resa titolare, in virtù di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco sottoscritto in data 26 febbraio 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 25 del 29 febbraio 2024 e successiva integrazione in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 09 marzo 2024), di un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da contratti di finanziamento aventi diversa forma tecnica, inclusi mutui ipotecari e contratti di leasing pag. 4/11 vantati nei confronti di alcune persone fisiche e/o giuridiche (i
“Debitori”), ai sensi dell'articolo 7.1 comma 6 della Legge sulla
Cartolarizzazione (successivamente e complessivamente i “Crediti”) tra i quali quello vantato nei confronti degli opponenti.
Gli opponenti nulla eccepivano in merito alle due cessioni descritte ed alla successione nel credito.
All udienza del 22 aprile 2025, svolta in modalità cartolare, la caus veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
********
L'opposizione è parzialmente fondata nei termini di cui in motivazione.
In applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, è consentito analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico-argomentativa.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. (cfr. S.U.
09.10.2008 n. 24883; conf. Cass. S.U. 12.12.2014 n. 26242; Cass. S.U.
08.05.2014 n. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.) In definitiva, ritiene il
Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni, che, per evidenti esigenze di economia pag. 5/11 processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15.04.2011 n. 8767;
Cass. 20.11.2009 n. 24542).
In applicazione del suddetto principio si ritiene di trattare le sole questioni, a parere di questo giudicante, rilevanti ai fini della decisione nell'ordine che segue:
Sull'inefficacia del D.I. opposto per tardiva notifica.
L'eccezione è infondata. In caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria. L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al pag. 6/11 contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. civ n.14910/2013). Invero la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cod. proc. civ.
Pertanto, qualora il decreto sia stato notificato tardivamente (fuori dai termini dell'art. 644 cpc) e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento della opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio.
Sull'inopponibilità del contratto di credito del 21/06/2006.
L'eccezione è infondata. Sul punto si evidenzia che l'art. 2320 c.c. prevede espressamente che “I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali”.Quindi, come confermato anche dalla Giurisprudenza costante della Suprema
Corte se a concludere il contratto è l'accomandante e non l'accomandatario, ciò non può pregiudicare il terzo che abbia siglato l'accordo, la cui posizione viene comunque tutelata a prescindere dalla validità del contratto stesso. La società avrebbe potuto, eventualmente, promuovere un'azione di responsabilità e rivalersi nei confronti del socio accomandante che ha contravvenuto alle disposizioni statutarie senza tuttavia alcun pregiudizio per i terzi circa la validità ed efficacia degli atti posti in essere dal socio responsabile. Nel caso che ci riguarda deve comunque rilevarsi che il contratto di apertura di conto corrente oggetto di contestazione è stato utilizzato dalla società opponente, senz'alcuna pag. 7/11 eccezione, per l'intera durata del rapporto sino alla sua cessazione pertanto, in presenza di un contratto sottoscritto riferibile ad essa, si può ritenerne la tacita accettazione e conferma da parte della intera compagine societaria mediante comportamenti concludenti.
Sull'eccezione di prescrizione delle somme antecedenti al 2007.
L'eccezione è infondata. Nei contratti di conto corrente bancario, è esclusa la decorrenza della prescrizione prima della chiusura del conto ed in mancanza di rimesse solutorie.
La Suprema Corte, ( cfr Cass., Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418), in punto di prescrizione, ha precisato che prima della chiusura del conto, infatti, “non essendo il saldo passivo immediatamente esigibile, se non eccedente l'importo dell'affidamento concesso al correntista, soltanto i versamenti eseguiti in presenza di uno scoperto e volti a ricondurre il predetto saldo nei limiti del fido sono qualificabili come pagamenti, la cui effettuazione ad estinzione di un debito totalmente o parzialmente inesistente, in quanto determinato in applicazione di una clausola nulla, fa sorgere il diritto alla ripetizione, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione”. Tale principio di diritto, è espressione del più generale principio espresso dall'art. 2935 del codice civile che statuisce che la prescrizione di un diritto inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto stesso può essere fatto valere, ossia quando sussistono tutte le condizioni legali affinché il titolare del diritto possa agire in giudizio per farlo valere e, con riguardo al contratto di conto corrente trova giustificazione nelle caratteristiche specifiche del rapporto stesso che, escludendo l'esigibilità del saldo in pendenza del rapporto, impediscono di ravvisare un pagamento prima della sua estinzione, a meno che il conto non presenti un saldo debitore superiore all'importo del fido accordato al cliente.
Sull'applicazione della legge di tutela del consumatore ai fideiusssori garanti.
pag. 8/11 La giurisprudenza ha chiarito che la tutela del consumatore non si applica automaticamente al fideiussore, ma va valutata caso per caso, in base alla sua qualifica soggettiva e al rapporto con il debitore principale (cfr Cass. SS.UU. 5868/2023) In particolare, la Corte di
Cassazione ha precisato che non si può parlare di tutela consumeristica quando il fideiussore ha un ruolo attivo nell'impresa garantita o quando ha un interesse patrimoniale diretto all'andamento dell'attività imprenditoriale. Per tale motivo, ad esempio, non si applica la disciplina del consumatore se il fideiussore è socio di maggioranza della società garantita e ha prestato fideiussione per scopi legati all'attività dell'impresa. In questo caso, il fideiussore viene considerato un professionista, anche se persona fisica, e non può beneficiare delle tutele previste per i consumatori con le conseguenze che ciò comporta in termini di difesa. Tale valutazione spetta al giudice di merito. Ciò detto nel caso di specie, alla luce delle risultanze emerse, deve escludersi l'applicazione della tutela del consumatore al contratto di garanzia stipulato tra l'istituto bancario ed i suoi due soci in proprio.
Sulla determinazione della sorta capitale ingiunta
Infine, venendo alla determinazione delle somme effettivamente dovute questo giudice ritiene di condividere e fare proprie le considerazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato dott. in Persona_1 quanto basate su un completo ed attento esame della vicenda processuale, valutata con criteri tecnici immuni da errori o da vizi logici.
Il CTU, ha concluso che il credito azionato in sede monitoria dall'istituto bancario, pari ad € 316.338,93, debba considerarsi ridotto “in €
165.911,74 a debito della correntista (Ipotesi A1), avendo lo scrivente quantificato competenze illegittime per € 152.905,64 da scomputare dal saldo contabile”, ovvero “nell'ipotesi in cui il giudicante, sulla base della produzione in atti, ritenga non comprovata la formazione del credito
pag. 9/11 azionato”, detto credito “risulta ridursi in € 135.257,39 a debito della correntista (Ipotesi A2), avendo lo scrivente quantificato per tale ipotesi alternativa e secondaria competenze illegittime per € 175.272,20 da scomputare dal saldo contabile” (pag. 39 della relazione datata 21 settembre 2020).
Questo giudice ritiene di aderire alla ipotesi A2 in quanto basata sulla documentazione effettiva prodotta dalla banca che, anche in fase di opposizione, non ha ritenuto di produrre la serie integrale degli estratti conto dall'origine del rapporto controverso sino alla sua chiusura.
Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene, pertanto, che l'opposizione debba essere parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo debba essere revocato con condanna degli opponenti al pagamento dell'importo di €
135.257,39.
Deve dichiararsi la estromissione dal giudizio di per CP_3 sopravvenuto difetto di legittimazione in considerazione della cessione del suo credito in favore di Controparte_5
La domanda riconvenzionale di risarcimento danni deve essere rigettata per carenza dei suoi presupposti non avendo gli opponenti fornito prova del pregiudizio subito e del nesso causale con la condotta tenuta dalla banca
Quanto alle spese del giudizio in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione vanno integralmente compensate tra le parti ad eccezione delle spese di CTU, già liquidate in € 6.165,50 con ordinanza del 21 febbraio 2021, che vengono poste a carico delle opposte
[...]
e in via solidale tra loro con diritto Controparte_1 Controparte_5 di ripetizione degli opponenti per eventuali acconti versati.
PQM
Il G.O.P. Raffaella D'Angelo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pag. 10/11 1) Dichiara l'estromissione dal giudizio di CP_3
2) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da
[...]
e e Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2 quali soci e garanti della per le ragioni Parte_1 esposte in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. D.I. 3032/2018 – NRG 7625/2018 emesso dal Tribunale di Napoli in data 30.03.2018;
3) Condanna nonchè Parte_1
e quali soci e garanti, nei limiti della Parte_1 Parte_2 garanzia prestata, al pagamento in favore di
[...]
e per essa quale Controparte_1 Controparte_5 cessionaria dell'originario credito, dell'importo di € 135.257,39 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
4) Compensa le spese di lite;
5) Condanna e Controparte_1 CP_5 in via solidale tra loro, al pagamento delle spese di CTU come
[...] liquidate con ordinanza del 18 febbraio 2021.
Napoli 30 giugno 2025 Il G.O.P.
Raffaella D'Angelo
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del G.O.P. dott.ssa Raffaella D'Angelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato al N.R.G. 20591/2018 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
( C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) assistiti e difesi dall'Avv. TORRE VITTORIO C.F._2
OPPONENTI
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'Avv. MOSCHIANO ALESSANDRO
OPPOSTO
Nonché in qualità di mandataria di , assistita e CP_2 CP_3 difesa da avv. MOSCHIANO Eugenio
INTERVENUTO
e in qualità di mandataria di Controparte_4 CP_5
assistita e difesa da avv.MOSCHIANO Eugenio
[...]
INTERVENUTO
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo -contratti bancari
CONCLUSIONI: all'udienza del 22 aprile 2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese. CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n.
24542/2009).
Con atto di citazione notificato in data 3 luglio 2018,
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 Pt_1
e , nella qualità di soci e garanti della predetta
[...] Parte_2 società, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
3032/2018 – RG 7625/2018 richiesto dalla Controparte_1
, con il quale il Tribunale di Napoli, nella persona del G.U.
[...] dott.ssa Francesca Gomez D'Ayala, ingiungeva alla società il pagamento dell'importo di € 316.338,93 e ai due garanti nei limiti della somma di
€ 170.000,00, oltre il pagamento delle spese e competenze di cui al monitorio. Gli opponenti a sostegno della loro difesa rilevavano:
1)l'inefficacia del D.I. nei confronti della debitrice principale ai sensi dell'art. 644 c.p.c., o, in subordine, la nullità della notifica effettuata alla società; 2) la carenza del potere di rappresentanza del procuratore speciale della banca opposta;
3) l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
4) l'inesigibilità del credito ingiunto per carenza di prova scritta del credito azionato, in quanto tutti i contratti posti a fondamento risultavano privi delle necessarie sottoscrizioni;
5) la pag. 2/11 nullità di entrambi i contratti di apertura del credito datati 15 giugno
2005 e 21 giugno 2006 a causa della mancata indicazione del
TAEG/ISC; 6) l'illegittima applicazione nella fattispecie sin dall'origine del rapporto di tassi d'interesse superiori alla soglia dell'usura in violazione dell'art. 644 c.p.;7) l'illegittima applicazione al rapporto di dare avere tra le parti delle somme derivanti dalle cd. C.M.S.; 8)
l'illegittimità degli addebiti derivanti dall'applicazione al rapporto di conto corrente del meccanismo della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
9) la maturata prescrizione di tutti gli addebiti afferenti al rapporto di conto corrente;
10) l'illegittimità dell'aumento degli interessi in relazione ai cc.dd. giorni con cui sono stati allungati fittiziamente i giorni solari del prestito;
11) la violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
e in relazione ai garanti fideiussori,1) l'invalidità delle notifiche, 2) la nullità del contratto fideiussorio ex art. 1945 cod. civ. ed anche in base alla disciplina del codice del consumatore;
3) la nullità ed inesistenza del contratto di fideiussione-garanzia; infine, gli opponenti spiegavano domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della banca opposta al risarcimento dei danni causati dalle restrizioni commerciali derivanti da tutte le varie segnalazioni inoltrate dall'istituto al settore creditizio.
Si costituiva in giudizio banca per il tramite Controparte_1 della mandataria e, successivamente, in proprio CP_6
chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta, siccome infondata sia in fatto che in diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, rigetto della domanda riconvenzionale proposta al fine della richiesta risarcitoria con condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 13 dicembre 2018 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto e concessi termini per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoriamente prevista pag. 3/11 quale condizione di procedibilità. Questa, proposta ad istanza di parte opponente, all'incontro del 16 gennaio 2019, si concludeva con esito negativo, come da verbale allegato
Nelle more del giudizio spiegava atto di intervento, ex art. 111 cpc,
[...]
, società a responsabilità illimitata con socio unico, con CP_7 sede legale in Milano, ( C.F., P. IVA ) per il tramite della P.IVA_3 sua mandataria la La suddetta società a sostegno del suo CP_2 intervento assumeva che in data 23 dicembre 2019 aveva concluso un contratto di cessione pro soluto (pubblicato ai sensi dell'art. 58 del
Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16/01/2020 – parte seconda, n. 7.) di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del TUB (come integrato e modificato con atto sottoscritto in data 30 agosto 2019,il “Contratto di
Cessione”), in forza del quale aveva acquistato pro soluto e in blocco crediti da tra i quali quello vantato Controparte_1 nei confronti degli opponenti.
Successivamente La per il tramite della sua Controparte_5 mandataria la si costituiva in giudizio in Controparte_4 sostituzione della facendo proprie tutte le posizioni CP_3 sostanziali e processuali, deduzioni, istanze promosse dalla suddetta chiedendone l'estromissione dal giudizio. A sostegno del CP_3 suo intervento sostitutivo assumeva che in data 26/02/2024 (con efficacia economica dal 01/01/2024) , si era resa titolare, in virtù di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco sottoscritto in data 26 febbraio 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 25 del 29 febbraio 2024 e successiva integrazione in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 09 marzo 2024), di un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da contratti di finanziamento aventi diversa forma tecnica, inclusi mutui ipotecari e contratti di leasing pag. 4/11 vantati nei confronti di alcune persone fisiche e/o giuridiche (i
“Debitori”), ai sensi dell'articolo 7.1 comma 6 della Legge sulla
Cartolarizzazione (successivamente e complessivamente i “Crediti”) tra i quali quello vantato nei confronti degli opponenti.
Gli opponenti nulla eccepivano in merito alle due cessioni descritte ed alla successione nel credito.
All udienza del 22 aprile 2025, svolta in modalità cartolare, la caus veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
********
L'opposizione è parzialmente fondata nei termini di cui in motivazione.
In applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, è consentito analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico-argomentativa.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. (cfr. S.U.
09.10.2008 n. 24883; conf. Cass. S.U. 12.12.2014 n. 26242; Cass. S.U.
08.05.2014 n. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.) In definitiva, ritiene il
Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni, che, per evidenti esigenze di economia pag. 5/11 processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15.04.2011 n. 8767;
Cass. 20.11.2009 n. 24542).
In applicazione del suddetto principio si ritiene di trattare le sole questioni, a parere di questo giudicante, rilevanti ai fini della decisione nell'ordine che segue:
Sull'inefficacia del D.I. opposto per tardiva notifica.
L'eccezione è infondata. In caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria. L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al pag. 6/11 contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. civ n.14910/2013). Invero la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cod. proc. civ.
Pertanto, qualora il decreto sia stato notificato tardivamente (fuori dai termini dell'art. 644 cpc) e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento della opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio.
Sull'inopponibilità del contratto di credito del 21/06/2006.
L'eccezione è infondata. Sul punto si evidenzia che l'art. 2320 c.c. prevede espressamente che “I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali”.Quindi, come confermato anche dalla Giurisprudenza costante della Suprema
Corte se a concludere il contratto è l'accomandante e non l'accomandatario, ciò non può pregiudicare il terzo che abbia siglato l'accordo, la cui posizione viene comunque tutelata a prescindere dalla validità del contratto stesso. La società avrebbe potuto, eventualmente, promuovere un'azione di responsabilità e rivalersi nei confronti del socio accomandante che ha contravvenuto alle disposizioni statutarie senza tuttavia alcun pregiudizio per i terzi circa la validità ed efficacia degli atti posti in essere dal socio responsabile. Nel caso che ci riguarda deve comunque rilevarsi che il contratto di apertura di conto corrente oggetto di contestazione è stato utilizzato dalla società opponente, senz'alcuna pag. 7/11 eccezione, per l'intera durata del rapporto sino alla sua cessazione pertanto, in presenza di un contratto sottoscritto riferibile ad essa, si può ritenerne la tacita accettazione e conferma da parte della intera compagine societaria mediante comportamenti concludenti.
Sull'eccezione di prescrizione delle somme antecedenti al 2007.
L'eccezione è infondata. Nei contratti di conto corrente bancario, è esclusa la decorrenza della prescrizione prima della chiusura del conto ed in mancanza di rimesse solutorie.
La Suprema Corte, ( cfr Cass., Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418), in punto di prescrizione, ha precisato che prima della chiusura del conto, infatti, “non essendo il saldo passivo immediatamente esigibile, se non eccedente l'importo dell'affidamento concesso al correntista, soltanto i versamenti eseguiti in presenza di uno scoperto e volti a ricondurre il predetto saldo nei limiti del fido sono qualificabili come pagamenti, la cui effettuazione ad estinzione di un debito totalmente o parzialmente inesistente, in quanto determinato in applicazione di una clausola nulla, fa sorgere il diritto alla ripetizione, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione”. Tale principio di diritto, è espressione del più generale principio espresso dall'art. 2935 del codice civile che statuisce che la prescrizione di un diritto inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto stesso può essere fatto valere, ossia quando sussistono tutte le condizioni legali affinché il titolare del diritto possa agire in giudizio per farlo valere e, con riguardo al contratto di conto corrente trova giustificazione nelle caratteristiche specifiche del rapporto stesso che, escludendo l'esigibilità del saldo in pendenza del rapporto, impediscono di ravvisare un pagamento prima della sua estinzione, a meno che il conto non presenti un saldo debitore superiore all'importo del fido accordato al cliente.
Sull'applicazione della legge di tutela del consumatore ai fideiusssori garanti.
pag. 8/11 La giurisprudenza ha chiarito che la tutela del consumatore non si applica automaticamente al fideiussore, ma va valutata caso per caso, in base alla sua qualifica soggettiva e al rapporto con il debitore principale (cfr Cass. SS.UU. 5868/2023) In particolare, la Corte di
Cassazione ha precisato che non si può parlare di tutela consumeristica quando il fideiussore ha un ruolo attivo nell'impresa garantita o quando ha un interesse patrimoniale diretto all'andamento dell'attività imprenditoriale. Per tale motivo, ad esempio, non si applica la disciplina del consumatore se il fideiussore è socio di maggioranza della società garantita e ha prestato fideiussione per scopi legati all'attività dell'impresa. In questo caso, il fideiussore viene considerato un professionista, anche se persona fisica, e non può beneficiare delle tutele previste per i consumatori con le conseguenze che ciò comporta in termini di difesa. Tale valutazione spetta al giudice di merito. Ciò detto nel caso di specie, alla luce delle risultanze emerse, deve escludersi l'applicazione della tutela del consumatore al contratto di garanzia stipulato tra l'istituto bancario ed i suoi due soci in proprio.
Sulla determinazione della sorta capitale ingiunta
Infine, venendo alla determinazione delle somme effettivamente dovute questo giudice ritiene di condividere e fare proprie le considerazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato dott. in Persona_1 quanto basate su un completo ed attento esame della vicenda processuale, valutata con criteri tecnici immuni da errori o da vizi logici.
Il CTU, ha concluso che il credito azionato in sede monitoria dall'istituto bancario, pari ad € 316.338,93, debba considerarsi ridotto “in €
165.911,74 a debito della correntista (Ipotesi A1), avendo lo scrivente quantificato competenze illegittime per € 152.905,64 da scomputare dal saldo contabile”, ovvero “nell'ipotesi in cui il giudicante, sulla base della produzione in atti, ritenga non comprovata la formazione del credito
pag. 9/11 azionato”, detto credito “risulta ridursi in € 135.257,39 a debito della correntista (Ipotesi A2), avendo lo scrivente quantificato per tale ipotesi alternativa e secondaria competenze illegittime per € 175.272,20 da scomputare dal saldo contabile” (pag. 39 della relazione datata 21 settembre 2020).
Questo giudice ritiene di aderire alla ipotesi A2 in quanto basata sulla documentazione effettiva prodotta dalla banca che, anche in fase di opposizione, non ha ritenuto di produrre la serie integrale degli estratti conto dall'origine del rapporto controverso sino alla sua chiusura.
Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene, pertanto, che l'opposizione debba essere parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo debba essere revocato con condanna degli opponenti al pagamento dell'importo di €
135.257,39.
Deve dichiararsi la estromissione dal giudizio di per CP_3 sopravvenuto difetto di legittimazione in considerazione della cessione del suo credito in favore di Controparte_5
La domanda riconvenzionale di risarcimento danni deve essere rigettata per carenza dei suoi presupposti non avendo gli opponenti fornito prova del pregiudizio subito e del nesso causale con la condotta tenuta dalla banca
Quanto alle spese del giudizio in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione vanno integralmente compensate tra le parti ad eccezione delle spese di CTU, già liquidate in € 6.165,50 con ordinanza del 21 febbraio 2021, che vengono poste a carico delle opposte
[...]
e in via solidale tra loro con diritto Controparte_1 Controparte_5 di ripetizione degli opponenti per eventuali acconti versati.
PQM
Il G.O.P. Raffaella D'Angelo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pag. 10/11 1) Dichiara l'estromissione dal giudizio di CP_3
2) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da
[...]
e e Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2 quali soci e garanti della per le ragioni Parte_1 esposte in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. D.I. 3032/2018 – NRG 7625/2018 emesso dal Tribunale di Napoli in data 30.03.2018;
3) Condanna nonchè Parte_1
e quali soci e garanti, nei limiti della Parte_1 Parte_2 garanzia prestata, al pagamento in favore di
[...]
e per essa quale Controparte_1 Controparte_5 cessionaria dell'originario credito, dell'importo di € 135.257,39 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
4) Compensa le spese di lite;
5) Condanna e Controparte_1 CP_5 in via solidale tra loro, al pagamento delle spese di CTU come
[...] liquidate con ordinanza del 18 febbraio 2021.
Napoli 30 giugno 2025 Il G.O.P.
Raffaella D'Angelo
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