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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/07/2025, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 5530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona dei magistrati:
1. Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento avente ad oggetto la modifica della regolamentazione del rapporto tra genitori-figlio minore nato fuori dal matrimonio tra
, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to ALESSANDRA VILLANO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to DANIELA D'ORSO; CP_1
RESISTENTE
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.06.2025 i procuratori hanno concluso chiedendo la trasformazione del giudizio di modifica alle condizioni concordate dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2024, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di adottare provvedimenti di modifica della regolamentazione del rapporto genitori-figlio minore nato fuori dal matrimonio in relazione al figlio minore , nato il [...] dall'unione con l'odierna Persona_1
resistente.
In particolare, rappresentava che con ricorso congiunto di regolamentazione del rapporto genitore-figlio nell'ambito del procedimento n. 1764/2022 conclusosi con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere (del 16.05.2023) si definivano le condizioni del rapporto genitore-figlio nato fuori dal matrimonio nei termini che seguono: il minore veniva affidato in maniera esclusiva alla madre, con collocamento prevalente
1 presso la stessa;
la regolamentazione del diritto di visita in modalità protetta presso i Servizi Sociali del
Comune di Carinola;
l'obbligo del sig. di versare alla resistente la somma mensile di euro 250,00, Pt_1
come contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni anzidette, disponendo la revoca dell'affido esclusivo e la previsione dell'affido condiviso tra i genitori e con liberalizzazione degli incontri padre – figlio.
Si costituiva la resistente, la quale contestava le deduzioni di parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso del sig. , con conferma delle condizioni già disposte con la prima regolamentazione e la previsione di Pt_1
incontri liberi tra padre e figlio e, eventualmente, l'affido condiviso, solo a seguito di un periodo di monitoraggio da parte della psicoterapeuta.
All'udienza di prima comparizione del 24.01.2025, le parti raggiungevano un accordo sulla disciplina del diritto di visita del padre nei confronti del figlio e il giudice recepiva tali accordi in via provvisoria e urgente, disponendo il monitoraggio dei Servizi Sociali sull'andamento degli incontri.
All'udienza del 27.06.2025, le parti riferivano di aver raggiunto un accordo e il giudice, preso atto della relazione positiva dei Servizi Sociali sui rapporti e sugli incontri tra padre e figlio, si riservava di riferire al
Collegio.
La domanda di modifica delle condizioni della regolamentazione del rapporto genitore-figlio nato fuori dal matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
In particolare, i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“Le parti concordano, a modifica del precedente decreto, che entrambe abbiano l'affido del minore, collocato in via prevalente presso la madre. Quanto al diritto di visita, le stesse precisano non solo di aver rispettato i provvedimenti provvisori del Tribunale ma di averli integrati, di comune accordo, con un giorno in più (lunedì, martedì, mercoledì) dalle ore 17:00 alle 21:30, oltre al sabato o la domenica a settimane alterne, dalle 10:30 alle 21:30. Nelle vacanze estive, il bambino trascorrerà con il padre sette giorni, anche non consecutivi, dalla mattina alle 10:30 alla sera alle 21:30. Sono salvi migliori accordi tra le parti. Il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali ad anni alternati (il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro; il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con l'altro; la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedi in Albis con l'altro).
Le parti concordano che, data la tenera età e le abitudini del minore, non è ancora disciplinato il pernotto presso il padre”.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) Accoglie la modifica della regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlio nato fuori dal matrimonio secondo l'accordo raggiunto all'udienza del 27.6.2025 che si intende in questa sede integralmente richiamata;
b) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 30.06.20245
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona dei magistrati:
1. Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento avente ad oggetto la modifica della regolamentazione del rapporto tra genitori-figlio minore nato fuori dal matrimonio tra
, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to ALESSANDRA VILLANO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to DANIELA D'ORSO; CP_1
RESISTENTE
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.06.2025 i procuratori hanno concluso chiedendo la trasformazione del giudizio di modifica alle condizioni concordate dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2024, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di adottare provvedimenti di modifica della regolamentazione del rapporto genitori-figlio minore nato fuori dal matrimonio in relazione al figlio minore , nato il [...] dall'unione con l'odierna Persona_1
resistente.
In particolare, rappresentava che con ricorso congiunto di regolamentazione del rapporto genitore-figlio nell'ambito del procedimento n. 1764/2022 conclusosi con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere (del 16.05.2023) si definivano le condizioni del rapporto genitore-figlio nato fuori dal matrimonio nei termini che seguono: il minore veniva affidato in maniera esclusiva alla madre, con collocamento prevalente
1 presso la stessa;
la regolamentazione del diritto di visita in modalità protetta presso i Servizi Sociali del
Comune di Carinola;
l'obbligo del sig. di versare alla resistente la somma mensile di euro 250,00, Pt_1
come contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni anzidette, disponendo la revoca dell'affido esclusivo e la previsione dell'affido condiviso tra i genitori e con liberalizzazione degli incontri padre – figlio.
Si costituiva la resistente, la quale contestava le deduzioni di parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso del sig. , con conferma delle condizioni già disposte con la prima regolamentazione e la previsione di Pt_1
incontri liberi tra padre e figlio e, eventualmente, l'affido condiviso, solo a seguito di un periodo di monitoraggio da parte della psicoterapeuta.
All'udienza di prima comparizione del 24.01.2025, le parti raggiungevano un accordo sulla disciplina del diritto di visita del padre nei confronti del figlio e il giudice recepiva tali accordi in via provvisoria e urgente, disponendo il monitoraggio dei Servizi Sociali sull'andamento degli incontri.
All'udienza del 27.06.2025, le parti riferivano di aver raggiunto un accordo e il giudice, preso atto della relazione positiva dei Servizi Sociali sui rapporti e sugli incontri tra padre e figlio, si riservava di riferire al
Collegio.
La domanda di modifica delle condizioni della regolamentazione del rapporto genitore-figlio nato fuori dal matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
In particolare, i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“Le parti concordano, a modifica del precedente decreto, che entrambe abbiano l'affido del minore, collocato in via prevalente presso la madre. Quanto al diritto di visita, le stesse precisano non solo di aver rispettato i provvedimenti provvisori del Tribunale ma di averli integrati, di comune accordo, con un giorno in più (lunedì, martedì, mercoledì) dalle ore 17:00 alle 21:30, oltre al sabato o la domenica a settimane alterne, dalle 10:30 alle 21:30. Nelle vacanze estive, il bambino trascorrerà con il padre sette giorni, anche non consecutivi, dalla mattina alle 10:30 alla sera alle 21:30. Sono salvi migliori accordi tra le parti. Il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali ad anni alternati (il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro; il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con l'altro; la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedi in Albis con l'altro).
Le parti concordano che, data la tenera età e le abitudini del minore, non è ancora disciplinato il pernotto presso il padre”.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) Accoglie la modifica della regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlio nato fuori dal matrimonio secondo l'accordo raggiunto all'udienza del 27.6.2025 che si intende in questa sede integralmente richiamata;
b) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 30.06.20245
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
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