Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/04/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile
riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio a domanda congiunta iscritto al n.
2880/2024 R.G.V.G proposto da:
nato a [...] il [...], C.F: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Maria Ermelinda Villani giusta C.F._1
procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], C.F: rappresentata e Parte_2 C.F._2
difesa dall'avv. Cortese Ferdinando giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 19/06/2024, e -premettendo di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio il 09/04/1997 a Trecastagni e che dalla loro unione sono nate le figlie
[...]
a Catania il 10/10/1997 e a Catania il 04/04/2001 - hanno chiesto Persona_1 Persona_2
depositata il 22/07/2021, autorizzata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania in data
28/07/2021 e depositata il 29/07/2021, con cui e sono addivenuti Parte_1 Parte_2
alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti congiuntamente hanno quindi raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio, che qui di seguito si riportano:
“1. Il IG. sarà liberato dall'onere di corrispondere alla IG.ra il Parte_1 Parte_2
mantenimento in favore della figlia , ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_2
2. Il IG. cesserà, altresì, ogni versamento in favore della IG.ra in relazione al pagamento Pt_1 Pt_2
dei finanziamenti accesi in costanza di matrimonio;
la IG.ra , pertanto, si obbligherà Pt_2
all'estinzione – con oneri a suo esclusivo carico - della posizione debitoria precedentemente disciplinata tra le parti mediante la scrittura privata contestuale all'accordo di divorzio;
3. Nulla sarà dovuto tra le parti a titolo di reciproco mantenimento e per qualsivoglia causale attinente al precedente rapporto di coniugio;
4. Il IG. autorizza la IG.ra a godere in modo esclusivo degli Parte_1 Parte_2
immobili siti in Aci Bonaccorsi (CT) alla via Ramondetta n. 90 (atto di compravendita del notaio del 31.10.2007, Rep. N. 79685, racc. n. 5374 e del notaio del Persona_3 Persona_4
4/04/2012, Rep. N. 270400, racc. n. 25990), già in comproprietà tra i coniugi, facendosi carico di ogni onere ad essi connesso, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze domestiche, etc, etc…; il godimento, l'uso e la gestione degli immobili avverrà sotto l'esclusiva responsabilità della IG.ra , la quale si obbliga Pt_2
a comunicare all'altro comproprietario, tramite raccomandata A.R., ogni eventuale modifica che intende apportarvi, lì dove questa comporti variazione delle originarie planimetrie e il susseguente obbligo del rilascio di previe autorizzazioni amministrative;
5. Del pari, la IG.ra autorizza il IG. all'uso e godimento esclusivo dell'immobile sito in Pt_2 Pt_1
Aci Bonaccorsi (CT) alla via M. Buonarroti n. 40 - in comproprietà tra i coniugi giusta atto di compravendita del notaio del 13/12/2011 (Rep. N. 269707, racc. 25660) alle Persona_4
medesime condizioni e con gli stessi oneri sopra delineati al punto 4;
6. Per patto espresso tra le parti, in relazione a quanto concordato ai suddetti punti 4 e 5, gli immobili saranno conferiti a ognuno in godimento esclusivo vita natural durante;
7. resta, altresì, inteso che negli immobili di via Ramondetta, oggi assegnati alla SI.ra , le Pt_2
figlie e godranno del diritto di abitazione;
Per_5 Per_2
8. La IG.ra restituirà al IG. al momento della firma dell'accordo, Parte_2 Parte_1
la somma di € 1.500,00 sinora trattenuta in base ai precedenti accordi di divorzio, a garanzia della copertura delle spese per l'eventuale rogito notarile, non essendo più avverabile la condizione che la legittimava;
il versamento dovrà avvenire a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN DE83476501301110933924;
9. Il presente accordo avrà efficacia sin dalla sua sottoscrizione;
10. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.”
All'udienza del 11/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato la volontà
di modificare le condizioni di divorzio alle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per disporre le modifiche richieste, per le quali le parti hanno prestato il consenso, non ravvisandosi profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative,
tenuto conto che alle disposizioni di accordo delle parti in ordine agli immobili si riconosce in questa sede effetto meramente obbligatorio.
Nulla va disposto sulle spese, atteso che la domanda è stata proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2880/2024 R.G.V.G.,
a modifica della convenzione di negoziazione assistita, autorizzata dalla Procura Distrettuale della
Repubblica di Catania in data 28/07/2021:
ACCOGLIE le condizioni di cui all'accordo riportato in parte motiva;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 14/02/2025 nella camera di conIGlio della prima sezione civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco