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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/10/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SS De LU Presidente
GI LA UD
EL PA UD relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5314/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/10/2024
DA
rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ZANIBONI LAURA e dall'avv. ZERBINI SIMONA;
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i SIg.ri e CP_1 Parte_1
2) L'immobile adibito a ex residenza coniugale, sito in Curtatone (MN), Via Silvio Pellico 11, di proprietà esclusiva della SI.ra resterà assegnato alla CP_1 stessa, la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai due figli minori e Per_1
, mentre il SI. ha provveduto, con l'accordo della moglie, a Per_2 Parte_1 trasferire la residenza dapprima presso l'abitazione dei propri genitori in Curtatone (MN), Via Modigliani 58, ed ora abita ed è residente nella casa attigua, sita in Curtatone (MN), via Modigliani 56, di proprietà dei genitori dello stesso. Il SI. ha già provveduto a comunicare alla moglie detto successivo Parte_1 trasferimento di residenza. I coniugi saranno liberi nel prosieguo di trasferire la propria residenza anagrafica con obbligo di darsene reciprocamente tempestiva comunicazione. 3) Disporre l'affidamento condiviso di entrambi i figli minori e Per_1 CP_2 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso la madre nella ex casa familiare in Curtatone (MN), via Silvio Pellico 11, di proprietà della SI.ra con diritto e dovere del padre di tenerli con sé CP_1 secondo quanto sotto stabilito: Prima e terza settimana di ogni mese : il giovedì dall'uscita dei figli dalla scuola, oppure dall'uscita dal centro ricreativo estivo, con pernottamento, fino al mattino successivo quando il padre accompagnerà i figli a scuola, durante il periodo scolastico, oppure al Cred, durante le vacanze estive;
nelle settimane in cui i figli non Per_ frequenteranno la scuola, né il , il padre andrà a prendere i figli presso l'abitazione della madre alla mattina del giovedì alle ore 8,00 e li riaccompagnerà, dopo il pernottamento, sempre presso la casa della madre, il venerdì mattina alle ore 8,00. Seconda e quarta settimana: dal venerdì dall'uscita dei figli dalla scuola, oppure dall'uscita dal centro ricreativo estivo, li terrà con sé fino alla domenica sera quando li accompagnerà a casa della madre alle ore 20.30 Nelle settimane in cui i figli non frequenteranno la scuola, né il Cred, il padre andrà a prendere i figli presso l'abitazione della madre alla mattina del venerdì alle ore 8,00 e li riaccompagnerà a casa della stessa la domenica sera alle 20.30. Recuperi di eventuali impossibilità di permanenza con i figli dovranno essere concordati tra i genitori. Vacanze estive : durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli e per due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i Per_1 Per_2 genitori entro il mese di maggio di ciascun anno. Per le vacanze scolastiche natalizie e pasquali i genitori si accorderanno tra loro, se possibile, entro fine novembre, e in ogni caso con anticipo affinché i figli trascorrano un ugual numero di giorni con ciascun genitore seguendo, comunque, il criterio dell'alternanza annuale per le festività della Vigilia, del Natale e del Capodanno, di Pasqua e dell'Lunedì dell'Angelo. Per tutte le altre vacanze scolastiche nel corso dell'anno, quali la festività di “Tutti i Santi”, dell'Immacolata Concezione, festività di Carnevale, festa del 25 aprile Anniversario della Liberazione, del 1° maggio festa del Lavoro, del 2 giugno Festa della Repubblica, della festa del Santo Patrono, con eventuali “ponti scolastici”, i figli trascorrano un ugual numero di giorni con ciascun genitore : le predette vacanze, pertanto, verranno equamente suddivise al 50% oppure, in caso di accordo tra i genitori, verranno trascorse continuativamente con un genitore e alternati l'anno successivo. (A titolo esemplificativo : se i figli sono in vacanza 6 giorni nel periodo del carnevale possono trascorrere tre giorni con un genitore ed tre giorni con l'altro,
o in caso di accordo 6 giorni con un solo genitore, con alternanza del medesimo periodo con l'altro genitore l'anno successivo). Le vacanze di ciascun genitore assieme ai figli e potranno essere Per_1 Per_2 trascorse in Italia, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell'altro genitore, bensì di una semplice comunicazione sulla destinazione del viaggio, mentre per le vacanze od i viaggi all'estero in un Paese dell'Unione Europea, o fuori territorio della U.E. servirà sempre la
2 preventiva autorizzazione dell'altro genitore ed, in ogni caso, dovrà essere stipulata un'apposita assicurazione che preveda un'idonea copertura sanitaria da esibire all'altro genitore prima del viaggio.
4) Disporre a carico del signor la corresponsione, di un assegno mensile Parte_1 dell'importo di Euro 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli e , entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario Per_1 Per_2 sul conto corrente della SI.ra , a partire da giugno 2024, assegno da CP_1 rivalutare annualmente ed automaticamente, con decorrenza da giugno 2025 secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai.
5) I genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per entrambi i minori secondo le modalità ed i termini del Protocollo di Intesa attualmente in vigore presso il Tribunale di Mantova, che qui di seguito viene trascritto :
“Senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche :
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica : occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e, quindi, non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche :
- tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli vogliano proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, ecc.)
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby-sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connessi con il programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00);
3 - spese per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile;
pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto alla quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teorica, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo : spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc… Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.”.
6) Assegno unico INPS per entrambi i figli a favore della madre SI.ra CP_1 nella misura del 100%.
7) Entrambi i genitori potranno effettuare telefonate, anche giornaliere, nei periodi di permanenza dei figli presso l'altro genitore, mentre le videochiamate potranno essere fatte previo accordo tra di loro;
nei periodi di villeggiatura, invece, entrambi i genitori potranno effettuare videochiamate quotidiane in fascia oraria non coincidente con la cena. Tutto ciò sino a quando i minori non avranno un proprio telefono.
8) I genitori concordano che entrambi i figli possano frequentare il Circolo Canottieri Mincio, anche accompagnati dai nonni paterni e che possano praticare sport ed, in particolare, corsi di nuoto. In considerazione del divario reddituale tra i coniugi, la SI.ra acconsente alla frequentazione del Circolo Canottieri dei figli con il CP_1 padre o i nonni paterni nei giorni di permanenza dei minori presso il padre, ma non avendo intenzione di rinnovare la sua iscrizione non si rende disponibile a partecipare al pagamento della quota di iscrizione dei minori. La SI.ra acconsente CP_1 alla suddivisione delle altre attività sportive attualmente frequentate dai minori.
9) Il padre ed i nonni paterni e materni potranno assistere agli allenamenti e/o attività ricreative e/o sportive di e , purché si svolgano in luoghi pubblici o Per_1 Per_2 aperti al pubblico, come è già consuetudine, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte della madre.
4 10) I figli potranno frequentare i nonni materni e paterni anche in assenza dei genitori stessi.
11) Nell'ambito della definizione degli assetti patrimoniali ciascuno dei coniugi si farà carico della autovettura allo stesso già intestata, che rimarrà di sua proprietà, assumendosene in via esclusiva tutti gli oneri e spese di manutenzione.
12) Le parti dichiarano di concedersi reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero o della carta d'identità valida per l'espatrio e per l'effetto si obbligano ad adempiere ad ogni formalità necessaria per rendere operante tale consenso nelle competenti sedi, a semplice richiesta dell'altra parte.
13) In merito ai fondi pensione per entrambi i figli si precisa che, nonostante non vi sia alcun obbligo giuridico a carico del padre, il SI. , per mero atto di Parte_1 liberalità è disponibile a versare la somma di € 600,00 annuali a favore di ciascun figlio, a partire dall'anno in corso 2024, a titolo di fondo pensione presso ANIMA SGR, ma ciò fino al compimento del diciottesimo anno di età rispettivamente di e di , dopo di che il SI. interromperà tale Per_1 Per_2 Pt_1 versamento. Si precisa che le somme contenute nei predetti fondi non potranno essere prelevate dai genitori, così come previsto dalle norme che regolano i fondi stessi.
14) Il SI. continuerà, come già previsto nell'atto pubblico di Parte_1 trasferimento a titolo oneroso di immobili del 12.01.2024 redatto dal notaio Dott. N. REP 10613 RAC N. 7440 all'art 11), a godere della detrazione Persona_4 fiscale per le quote ancora non utilizzate relative all'immobile sito in Curtatone Via Silvio Pellico 11.
15) Le parti dichiarano che null'altro avranno a pretendere l'una dall'altra, né a titolo di assegno divorzile, né a nessun altro titolo avendo tacitato ogni pregresso rapporto economico e null'altro avranno a pretendere per qualsiasi altra ragione e/o titolo ivi comprese eventuali pretese derivanti dal pregresso regime patrimoniale dei coniugi;
16) Spese di lite interamente compensate tra le parti, con costo del contributo unificato da suddividersi al 50%. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulato cumulativamente alla domanda di separazione consensuale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in CURTATONE il 24/05/2014 ed ivi trascritto al numero 3, parte II ,serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2014;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CURTATONE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23.10.2025
La UD relatrice
EL PA
Il Presidente
SS De LU
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SS De LU Presidente
GI LA UD
EL PA UD relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5314/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/10/2024
DA
rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ZANIBONI LAURA e dall'avv. ZERBINI SIMONA;
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i SIg.ri e CP_1 Parte_1
2) L'immobile adibito a ex residenza coniugale, sito in Curtatone (MN), Via Silvio Pellico 11, di proprietà esclusiva della SI.ra resterà assegnato alla CP_1 stessa, la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai due figli minori e Per_1
, mentre il SI. ha provveduto, con l'accordo della moglie, a Per_2 Parte_1 trasferire la residenza dapprima presso l'abitazione dei propri genitori in Curtatone (MN), Via Modigliani 58, ed ora abita ed è residente nella casa attigua, sita in Curtatone (MN), via Modigliani 56, di proprietà dei genitori dello stesso. Il SI. ha già provveduto a comunicare alla moglie detto successivo Parte_1 trasferimento di residenza. I coniugi saranno liberi nel prosieguo di trasferire la propria residenza anagrafica con obbligo di darsene reciprocamente tempestiva comunicazione. 3) Disporre l'affidamento condiviso di entrambi i figli minori e Per_1 CP_2 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso la madre nella ex casa familiare in Curtatone (MN), via Silvio Pellico 11, di proprietà della SI.ra con diritto e dovere del padre di tenerli con sé CP_1 secondo quanto sotto stabilito: Prima e terza settimana di ogni mese : il giovedì dall'uscita dei figli dalla scuola, oppure dall'uscita dal centro ricreativo estivo, con pernottamento, fino al mattino successivo quando il padre accompagnerà i figli a scuola, durante il periodo scolastico, oppure al Cred, durante le vacanze estive;
nelle settimane in cui i figli non Per_ frequenteranno la scuola, né il , il padre andrà a prendere i figli presso l'abitazione della madre alla mattina del giovedì alle ore 8,00 e li riaccompagnerà, dopo il pernottamento, sempre presso la casa della madre, il venerdì mattina alle ore 8,00. Seconda e quarta settimana: dal venerdì dall'uscita dei figli dalla scuola, oppure dall'uscita dal centro ricreativo estivo, li terrà con sé fino alla domenica sera quando li accompagnerà a casa della madre alle ore 20.30 Nelle settimane in cui i figli non frequenteranno la scuola, né il Cred, il padre andrà a prendere i figli presso l'abitazione della madre alla mattina del venerdì alle ore 8,00 e li riaccompagnerà a casa della stessa la domenica sera alle 20.30. Recuperi di eventuali impossibilità di permanenza con i figli dovranno essere concordati tra i genitori. Vacanze estive : durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli e per due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i Per_1 Per_2 genitori entro il mese di maggio di ciascun anno. Per le vacanze scolastiche natalizie e pasquali i genitori si accorderanno tra loro, se possibile, entro fine novembre, e in ogni caso con anticipo affinché i figli trascorrano un ugual numero di giorni con ciascun genitore seguendo, comunque, il criterio dell'alternanza annuale per le festività della Vigilia, del Natale e del Capodanno, di Pasqua e dell'Lunedì dell'Angelo. Per tutte le altre vacanze scolastiche nel corso dell'anno, quali la festività di “Tutti i Santi”, dell'Immacolata Concezione, festività di Carnevale, festa del 25 aprile Anniversario della Liberazione, del 1° maggio festa del Lavoro, del 2 giugno Festa della Repubblica, della festa del Santo Patrono, con eventuali “ponti scolastici”, i figli trascorrano un ugual numero di giorni con ciascun genitore : le predette vacanze, pertanto, verranno equamente suddivise al 50% oppure, in caso di accordo tra i genitori, verranno trascorse continuativamente con un genitore e alternati l'anno successivo. (A titolo esemplificativo : se i figli sono in vacanza 6 giorni nel periodo del carnevale possono trascorrere tre giorni con un genitore ed tre giorni con l'altro,
o in caso di accordo 6 giorni con un solo genitore, con alternanza del medesimo periodo con l'altro genitore l'anno successivo). Le vacanze di ciascun genitore assieme ai figli e potranno essere Per_1 Per_2 trascorse in Italia, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell'altro genitore, bensì di una semplice comunicazione sulla destinazione del viaggio, mentre per le vacanze od i viaggi all'estero in un Paese dell'Unione Europea, o fuori territorio della U.E. servirà sempre la
2 preventiva autorizzazione dell'altro genitore ed, in ogni caso, dovrà essere stipulata un'apposita assicurazione che preveda un'idonea copertura sanitaria da esibire all'altro genitore prima del viaggio.
4) Disporre a carico del signor la corresponsione, di un assegno mensile Parte_1 dell'importo di Euro 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli e , entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario Per_1 Per_2 sul conto corrente della SI.ra , a partire da giugno 2024, assegno da CP_1 rivalutare annualmente ed automaticamente, con decorrenza da giugno 2025 secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai.
5) I genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per entrambi i minori secondo le modalità ed i termini del Protocollo di Intesa attualmente in vigore presso il Tribunale di Mantova, che qui di seguito viene trascritto :
“Senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche :
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica : occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e, quindi, non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche :
- tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli vogliano proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, ecc.)
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby-sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connessi con il programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00);
3 - spese per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile;
pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto alla quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teorica, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo : spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc… Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.”.
6) Assegno unico INPS per entrambi i figli a favore della madre SI.ra CP_1 nella misura del 100%.
7) Entrambi i genitori potranno effettuare telefonate, anche giornaliere, nei periodi di permanenza dei figli presso l'altro genitore, mentre le videochiamate potranno essere fatte previo accordo tra di loro;
nei periodi di villeggiatura, invece, entrambi i genitori potranno effettuare videochiamate quotidiane in fascia oraria non coincidente con la cena. Tutto ciò sino a quando i minori non avranno un proprio telefono.
8) I genitori concordano che entrambi i figli possano frequentare il Circolo Canottieri Mincio, anche accompagnati dai nonni paterni e che possano praticare sport ed, in particolare, corsi di nuoto. In considerazione del divario reddituale tra i coniugi, la SI.ra acconsente alla frequentazione del Circolo Canottieri dei figli con il CP_1 padre o i nonni paterni nei giorni di permanenza dei minori presso il padre, ma non avendo intenzione di rinnovare la sua iscrizione non si rende disponibile a partecipare al pagamento della quota di iscrizione dei minori. La SI.ra acconsente CP_1 alla suddivisione delle altre attività sportive attualmente frequentate dai minori.
9) Il padre ed i nonni paterni e materni potranno assistere agli allenamenti e/o attività ricreative e/o sportive di e , purché si svolgano in luoghi pubblici o Per_1 Per_2 aperti al pubblico, come è già consuetudine, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte della madre.
4 10) I figli potranno frequentare i nonni materni e paterni anche in assenza dei genitori stessi.
11) Nell'ambito della definizione degli assetti patrimoniali ciascuno dei coniugi si farà carico della autovettura allo stesso già intestata, che rimarrà di sua proprietà, assumendosene in via esclusiva tutti gli oneri e spese di manutenzione.
12) Le parti dichiarano di concedersi reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero o della carta d'identità valida per l'espatrio e per l'effetto si obbligano ad adempiere ad ogni formalità necessaria per rendere operante tale consenso nelle competenti sedi, a semplice richiesta dell'altra parte.
13) In merito ai fondi pensione per entrambi i figli si precisa che, nonostante non vi sia alcun obbligo giuridico a carico del padre, il SI. , per mero atto di Parte_1 liberalità è disponibile a versare la somma di € 600,00 annuali a favore di ciascun figlio, a partire dall'anno in corso 2024, a titolo di fondo pensione presso ANIMA SGR, ma ciò fino al compimento del diciottesimo anno di età rispettivamente di e di , dopo di che il SI. interromperà tale Per_1 Per_2 Pt_1 versamento. Si precisa che le somme contenute nei predetti fondi non potranno essere prelevate dai genitori, così come previsto dalle norme che regolano i fondi stessi.
14) Il SI. continuerà, come già previsto nell'atto pubblico di Parte_1 trasferimento a titolo oneroso di immobili del 12.01.2024 redatto dal notaio Dott. N. REP 10613 RAC N. 7440 all'art 11), a godere della detrazione Persona_4 fiscale per le quote ancora non utilizzate relative all'immobile sito in Curtatone Via Silvio Pellico 11.
15) Le parti dichiarano che null'altro avranno a pretendere l'una dall'altra, né a titolo di assegno divorzile, né a nessun altro titolo avendo tacitato ogni pregresso rapporto economico e null'altro avranno a pretendere per qualsiasi altra ragione e/o titolo ivi comprese eventuali pretese derivanti dal pregresso regime patrimoniale dei coniugi;
16) Spese di lite interamente compensate tra le parti, con costo del contributo unificato da suddividersi al 50%. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulato cumulativamente alla domanda di separazione consensuale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in CURTATONE il 24/05/2014 ed ivi trascritto al numero 3, parte II ,serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2014;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CURTATONE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23.10.2025
La UD relatrice
EL PA
Il Presidente
SS De LU
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