CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 308/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6256/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031686256000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3034/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 12 settembre 2024 Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento nr.032 2024 0031686256 000 notificatagli dall'agente per la riscossione in data
23 luglio 2024 nell'interesse della regione Calabria ed avente ad aggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica per il periodo di imposta settembre 2021- agosto 2022, e deduceva :
l'infondatezza della pretesa per essere stato l'autoveicolo censito oggetto di furto in data 23 settembre 2021 donde “ carenza di presupposto impositivo e soggettività passiva del sig. Ricorrente_1… “ ; e concludeva
per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza.
Si costituiva AdER, agente per la riscossione, per resistere all'avverso dedotto concludendo
per il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza .
Si costituiva anche l'Ente impositore che parimenti contestava i motivi di opposizione,
concludendo come in atti.
All'esito della discussione, il giudicante formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata nella misura in cui l'obbligazione tributaria non si estende al periodo successivo alla data del furto ( con la conseguente annotazione sui registri della avvenuta cd perdita di possesso ) e fino al recupero da parte delle forze dell'ordine del veicolo con riconsegna. Si richiama sul punto l'orientamento del S.C. . “ In tema di tassa automobilistica, l'esenzione dal pagamento del tributo è eccezionalmente collegata, dal sistema normativo, delineato dagli artt. 94, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 285 del 1992 e 5, commi dal 32 al 37, del d.l. n. 953 del 1982, conv. dalla l. n. 53 del 1983, ad una serie eterogenea di atti o fatti determinanti la perdita della materiale disponibilità dell'autoveicolo, dal cui novero esulano l'omesso rilascio del libretto di circolazione o il mancato possesso dell'abilitazione alla guida, per la rispettiva attinenza alla idoneità tecnica dell'autoveicolo o alla capacità di conduzione del proprietario.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui la documentazione comprovante la proprietà dell'autoveicolo in capo alla contribuente era sufficiente per riconoscerne la responsabilità per la tassa automobilistica regionale, essendo irrilevanti impedimenti alla guida di tipo personale).” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 29060 del 11/11/2024).
Non condivide questo giudice l'argomentazione dell'ente impositore sulla infrazionabilità per annum del tributo in caso di recupero, poiché tale infrazionabilità trova causa in decisioni del contribuente – come la richiesta di radiazione del veicolo – ma non già in eventi indipendenti dalla sua volontà, dal momento che rileva ai fini tributari la oggettiva condizione di fatto del possesso “ L'art. 5, comma trentaduesimo, del d.l.
30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che ha trasformato la tassa di circolazione in tassa di possesso, disponendo che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito risultino essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in essi iscritti, e che l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti registri, non condiziona l'esistenza dell'obbligazione tributaria al dato formale dell'iscrizione, con la conseguenza che essa cesserebbe, in caso di perdita del possesso, soltanto a seguito della cancellazione per annotazione sul pubblico registro automobilistico della perdita della disponibilità del veicolo, ma pone soltanto una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che secondo detta pubblicità ne risulti titolare, che può essere esclusa dalla prova contraria dell'avvenuta perdita del possesso. “ ( Sez. 5, Sentenza n. 10011 del 28/04/2006) .
L'annotazione per la sua efficacia dichiarativa rileva inter partes ed è obbligatoria, ma non costituisce fonte per il venir meno dell'obbligazione; in altre parole solo l' annotazione consente l'esonero che comunque decorre dalla dichiarata perdita di possesso e subisce le conseguenze del successivo recupero.
L'opposizione va quindi accolta;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di parte resistente così provvede: Accoglie il ricorso;
Condanna parte resistente in solido al pagamento in favore del ricorrentedelle spese di lite del grado, liquidate in complessivi €552,00 oltre IVA,CP,RF e spese vive come per legge,con attribuzione al difensore antistatario.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6256/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031686256000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3034/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 12 settembre 2024 Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento nr.032 2024 0031686256 000 notificatagli dall'agente per la riscossione in data
23 luglio 2024 nell'interesse della regione Calabria ed avente ad aggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica per il periodo di imposta settembre 2021- agosto 2022, e deduceva :
l'infondatezza della pretesa per essere stato l'autoveicolo censito oggetto di furto in data 23 settembre 2021 donde “ carenza di presupposto impositivo e soggettività passiva del sig. Ricorrente_1… “ ; e concludeva
per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza.
Si costituiva AdER, agente per la riscossione, per resistere all'avverso dedotto concludendo
per il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza .
Si costituiva anche l'Ente impositore che parimenti contestava i motivi di opposizione,
concludendo come in atti.
All'esito della discussione, il giudicante formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata nella misura in cui l'obbligazione tributaria non si estende al periodo successivo alla data del furto ( con la conseguente annotazione sui registri della avvenuta cd perdita di possesso ) e fino al recupero da parte delle forze dell'ordine del veicolo con riconsegna. Si richiama sul punto l'orientamento del S.C. . “ In tema di tassa automobilistica, l'esenzione dal pagamento del tributo è eccezionalmente collegata, dal sistema normativo, delineato dagli artt. 94, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 285 del 1992 e 5, commi dal 32 al 37, del d.l. n. 953 del 1982, conv. dalla l. n. 53 del 1983, ad una serie eterogenea di atti o fatti determinanti la perdita della materiale disponibilità dell'autoveicolo, dal cui novero esulano l'omesso rilascio del libretto di circolazione o il mancato possesso dell'abilitazione alla guida, per la rispettiva attinenza alla idoneità tecnica dell'autoveicolo o alla capacità di conduzione del proprietario.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui la documentazione comprovante la proprietà dell'autoveicolo in capo alla contribuente era sufficiente per riconoscerne la responsabilità per la tassa automobilistica regionale, essendo irrilevanti impedimenti alla guida di tipo personale).” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 29060 del 11/11/2024).
Non condivide questo giudice l'argomentazione dell'ente impositore sulla infrazionabilità per annum del tributo in caso di recupero, poiché tale infrazionabilità trova causa in decisioni del contribuente – come la richiesta di radiazione del veicolo – ma non già in eventi indipendenti dalla sua volontà, dal momento che rileva ai fini tributari la oggettiva condizione di fatto del possesso “ L'art. 5, comma trentaduesimo, del d.l.
30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che ha trasformato la tassa di circolazione in tassa di possesso, disponendo che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito risultino essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in essi iscritti, e che l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti registri, non condiziona l'esistenza dell'obbligazione tributaria al dato formale dell'iscrizione, con la conseguenza che essa cesserebbe, in caso di perdita del possesso, soltanto a seguito della cancellazione per annotazione sul pubblico registro automobilistico della perdita della disponibilità del veicolo, ma pone soltanto una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che secondo detta pubblicità ne risulti titolare, che può essere esclusa dalla prova contraria dell'avvenuta perdita del possesso. “ ( Sez. 5, Sentenza n. 10011 del 28/04/2006) .
L'annotazione per la sua efficacia dichiarativa rileva inter partes ed è obbligatoria, ma non costituisce fonte per il venir meno dell'obbligazione; in altre parole solo l' annotazione consente l'esonero che comunque decorre dalla dichiarata perdita di possesso e subisce le conseguenze del successivo recupero.
L'opposizione va quindi accolta;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di parte resistente così provvede: Accoglie il ricorso;
Condanna parte resistente in solido al pagamento in favore del ricorrentedelle spese di lite del grado, liquidate in complessivi €552,00 oltre IVA,CP,RF e spese vive come per legge,con attribuzione al difensore antistatario.