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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6870/2023 R.G.A.C.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 6870/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3510/2023 del Giudice di pace di
Marano di Napoli e vertente
TRA
in p.l.r.t, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Salvator Rosa n. 4, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Maria Verdisco che la rappresentata e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 47, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Monica Astronomo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
NONCHÉ
in p.l.r.t. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Giudice Controparte_1
di Pace di Marano di Napoli la e il proponendo Parte_1 Controparte_2 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'avviso di pagamento n. 22026 del 2022, limitatamente alla cartella di pagamento n. 90020190007647589, di importo pari ad € 1.918,59 dovuto per il canone del servizio idrico per l'anno 2017.
L'attore - nella qualità di erede di - eccepiva l'omessa notifica della cartella di Persona_1 pagamento e le relative fatture, l'assenza di un valido titolo esecutivo e, dunque, il diritto dell'agente della riscossione a procedere all'esecuzione; eccepiva altresì la prescrizione quinquennale dei crediti.
Si costituivano in giudizio il e la chiedendo il Controparte_2 Parte_1 rigetto dell'opposizione poiché inammissibile e/o improcedibile in quanto relativa ad un atto non impugnabile, oltre che infondata nel merito. Venivano prodotti in giudizio dai convenuti il contratto di fornitura idrica, avviso di pagamento notificato nel 2019 ed emesso successivamente nel 2022, nonché ingiunzione di pagamento n. 1943650 notificata a dicembre 2019 (indicata come Pratica
900.2019.0007647589).
La causa veniva decisa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli con l'impugnata sentenza con cui accoglieva l'opposizione, annullando la cartella di pagamento n. 90020190007647589, e condannava la al pagamento delle spese di lite. Parte_1
2. Avverso la sentenza n. 3510/2023 ha proposto appello, contestando, in Parte_1 particolare, l'erroneità delle motivazioni del giudice di prime cure per aver richiamato una normativa inconferente all'oggetto del giudizio e ritenuto ammissibile l'opposizione al sollecito di pagamento. Inoltre, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione degli atti presupposti all'atto impugnato, regolarmente notificati e prodotti in giudizio, nonché l'omessa valutazione dell'eccepito frazionamento dei giudizi relativi al medesimo avviso di pagamento.
Con comparsa di costituzione in appello, ha chiesto la conferma della Controparte_1
sentenza di primo grado.
Il sebbene evocato in giudizio, non si è costituito;
ne va dichiarata Controparte_2
la contumacia.
3. L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In via preliminare ed assorbente, si osserva che l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere proposta esclusivamente avverso atti idonei a dare avvio all'esecuzione forzata.
A tal riguardo, si precisa che l'avviso di pagamento del canone idrico rappresenta un mero estratto della posizione debitoria, con invito a versare il corrispettivo dovuto per il consumo dell'acqua e servizi di depurazione. Si tratta, dunque, di una comunicazione inviata al debitore priva dell'efficacia di un atto di precetto o di atti equipollenti. Pertanto, il sollecito di pagamento non integra un atto impugnabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Tuttavia, il giudice di prime cure ha erroneamente accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. al sollecito di pagamento, qualificandola come opposizione a cartella di pagamento, avallando l'eccepita inesistenza del titolo esecutivo.
Fermo restando quanto precisato, appare opportuno effettuare alcune considerazioni.
Si osserva che il pagamento del canone idrico rappresenta il corrispettivo dovuto in ragione di un contratto di erogazione, ovvero un contratto di somministrazione, avente natura privatistica e, quindi, soggetto alla disciplina civilistica.
La natura non tributaria del canone idrico è stata più volte confermata dalla Giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo la quale: “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza: l'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto” (cfr. Corte di
Cassazione, Sentenza n. 335 del 2008).
Nel caso di specie, in primo grado è stato prodotto il contratto di somministrazione idrica stipulato tra e il con espressa indicazione degli importi Persona_1 Controparte_2
dovuti (rispetto ai quali nessuna contestazione è stata sollevata) a titolo di corrispettivo.
Tale corrispettivo rappresenta un'entrata patrimoniale, non tributaria, degli enti locali, i quali, mediante il concessionario del servizio di riscossione, procedono alla riscossione coattiva del credito vantato.
L'attività di riscossione - come già precisato - non si realizza mediante avvisi/solleciti di pagamento, bensì con la notifica di titolo esecutivo quale l'ingiunzione di pagamento.
Difatti, con l'ingiunzione viene emesso un ordine di pagamento della somma dovuta entro un termine perentorio di 30 giorni, con espresso avvertimento di avvio della procedura esecutiva nel caso di omesso versamento.
Nel caso in esame, si evidenzia che nell'avviso bonario impugnato era indicato il titolo esecutivo, ovvero l'intimazione di pagamento “cartella” n. 90020190007647589, relativa al canone idrico del
2017. Tale intimazione di pagamento, n. 1943650 del 04.12.2019, indicata come Pratica
90020190007647589, è stata notificata a dicembre 2019 mediante affissione all'albo ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973 e mai impugnata, con conseguente cristallizzazione del diritto di credito sotteso.
Peraltro, l'odierna appellante in primo grado ha provato documentalmente di aver notificato un primo avviso bonario di pagamento, notificato con Albo Pretorio nel 2019, anch'esso mai contestato ed emesso nuovamente nel 2022.
Si osserva, infine, che in considerazione degli atti notificati, relativi al canone idrico del 2017, anche l'eccezione relativa al decorso del termine quinquennale di prescrizione era del tutto infondata.
Tanto premesso, l'opposizione proposta in primo grado andava rigettata.
Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3510/2023 emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, pubblicata il 20.03.2023 e notificata il 17.06.2023, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_2
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza Giudice di Pace di Marano di Napoli, rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_1
- condanna a pagare, in favore di le spese di lite del primo Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 913,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-condanna a pagare, in favore di le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, che si liquidano in euro 174,00 per esborsi, € 1.701,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Così deciso in Aversa, il 26.03.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 6870/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3510/2023 del Giudice di pace di
Marano di Napoli e vertente
TRA
in p.l.r.t, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Salvator Rosa n. 4, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Maria Verdisco che la rappresentata e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 47, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Monica Astronomo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
NONCHÉ
in p.l.r.t. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Giudice Controparte_1
di Pace di Marano di Napoli la e il proponendo Parte_1 Controparte_2 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'avviso di pagamento n. 22026 del 2022, limitatamente alla cartella di pagamento n. 90020190007647589, di importo pari ad € 1.918,59 dovuto per il canone del servizio idrico per l'anno 2017.
L'attore - nella qualità di erede di - eccepiva l'omessa notifica della cartella di Persona_1 pagamento e le relative fatture, l'assenza di un valido titolo esecutivo e, dunque, il diritto dell'agente della riscossione a procedere all'esecuzione; eccepiva altresì la prescrizione quinquennale dei crediti.
Si costituivano in giudizio il e la chiedendo il Controparte_2 Parte_1 rigetto dell'opposizione poiché inammissibile e/o improcedibile in quanto relativa ad un atto non impugnabile, oltre che infondata nel merito. Venivano prodotti in giudizio dai convenuti il contratto di fornitura idrica, avviso di pagamento notificato nel 2019 ed emesso successivamente nel 2022, nonché ingiunzione di pagamento n. 1943650 notificata a dicembre 2019 (indicata come Pratica
900.2019.0007647589).
La causa veniva decisa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli con l'impugnata sentenza con cui accoglieva l'opposizione, annullando la cartella di pagamento n. 90020190007647589, e condannava la al pagamento delle spese di lite. Parte_1
2. Avverso la sentenza n. 3510/2023 ha proposto appello, contestando, in Parte_1 particolare, l'erroneità delle motivazioni del giudice di prime cure per aver richiamato una normativa inconferente all'oggetto del giudizio e ritenuto ammissibile l'opposizione al sollecito di pagamento. Inoltre, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione degli atti presupposti all'atto impugnato, regolarmente notificati e prodotti in giudizio, nonché l'omessa valutazione dell'eccepito frazionamento dei giudizi relativi al medesimo avviso di pagamento.
Con comparsa di costituzione in appello, ha chiesto la conferma della Controparte_1
sentenza di primo grado.
Il sebbene evocato in giudizio, non si è costituito;
ne va dichiarata Controparte_2
la contumacia.
3. L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In via preliminare ed assorbente, si osserva che l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere proposta esclusivamente avverso atti idonei a dare avvio all'esecuzione forzata.
A tal riguardo, si precisa che l'avviso di pagamento del canone idrico rappresenta un mero estratto della posizione debitoria, con invito a versare il corrispettivo dovuto per il consumo dell'acqua e servizi di depurazione. Si tratta, dunque, di una comunicazione inviata al debitore priva dell'efficacia di un atto di precetto o di atti equipollenti. Pertanto, il sollecito di pagamento non integra un atto impugnabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Tuttavia, il giudice di prime cure ha erroneamente accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. al sollecito di pagamento, qualificandola come opposizione a cartella di pagamento, avallando l'eccepita inesistenza del titolo esecutivo.
Fermo restando quanto precisato, appare opportuno effettuare alcune considerazioni.
Si osserva che il pagamento del canone idrico rappresenta il corrispettivo dovuto in ragione di un contratto di erogazione, ovvero un contratto di somministrazione, avente natura privatistica e, quindi, soggetto alla disciplina civilistica.
La natura non tributaria del canone idrico è stata più volte confermata dalla Giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo la quale: “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza: l'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto” (cfr. Corte di
Cassazione, Sentenza n. 335 del 2008).
Nel caso di specie, in primo grado è stato prodotto il contratto di somministrazione idrica stipulato tra e il con espressa indicazione degli importi Persona_1 Controparte_2
dovuti (rispetto ai quali nessuna contestazione è stata sollevata) a titolo di corrispettivo.
Tale corrispettivo rappresenta un'entrata patrimoniale, non tributaria, degli enti locali, i quali, mediante il concessionario del servizio di riscossione, procedono alla riscossione coattiva del credito vantato.
L'attività di riscossione - come già precisato - non si realizza mediante avvisi/solleciti di pagamento, bensì con la notifica di titolo esecutivo quale l'ingiunzione di pagamento.
Difatti, con l'ingiunzione viene emesso un ordine di pagamento della somma dovuta entro un termine perentorio di 30 giorni, con espresso avvertimento di avvio della procedura esecutiva nel caso di omesso versamento.
Nel caso in esame, si evidenzia che nell'avviso bonario impugnato era indicato il titolo esecutivo, ovvero l'intimazione di pagamento “cartella” n. 90020190007647589, relativa al canone idrico del
2017. Tale intimazione di pagamento, n. 1943650 del 04.12.2019, indicata come Pratica
90020190007647589, è stata notificata a dicembre 2019 mediante affissione all'albo ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973 e mai impugnata, con conseguente cristallizzazione del diritto di credito sotteso.
Peraltro, l'odierna appellante in primo grado ha provato documentalmente di aver notificato un primo avviso bonario di pagamento, notificato con Albo Pretorio nel 2019, anch'esso mai contestato ed emesso nuovamente nel 2022.
Si osserva, infine, che in considerazione degli atti notificati, relativi al canone idrico del 2017, anche l'eccezione relativa al decorso del termine quinquennale di prescrizione era del tutto infondata.
Tanto premesso, l'opposizione proposta in primo grado andava rigettata.
Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3510/2023 emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, pubblicata il 20.03.2023 e notificata il 17.06.2023, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_2
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza Giudice di Pace di Marano di Napoli, rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_1
- condanna a pagare, in favore di le spese di lite del primo Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 913,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-condanna a pagare, in favore di le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, che si liquidano in euro 174,00 per esborsi, € 1.701,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Così deciso in Aversa, il 26.03.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo