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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 24/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1082/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1082/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Parte_1 C.F._1
Adamczyk presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Domodossola, via al Calvario, 15, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Russo Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, Largo Tacchini, 15, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
pagina 1 di 7 - DISPORRE E/O CONFERMARE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre e residenza presso la sua abitazione, ovvero la casa familiare, sita in Arizzano (VB), Via M. Scavini n. 35. Le decisioni di maggiore interesse inerenti la figlia minore relative ad istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto della sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa;
- ASSEGNARE la casa famigliare sita in sita in Arizzano (VB), Via M. Scavini n. 35, alla SI.ra
(sebbene, per la maggior parte dei vani già di sua esclusiva proprietà) con Parte_1
tutti i mobili e gli arredi in essa contenuti;
- DISPORRE che il SI. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore Controparte_1
, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi di , con le seguenti modalità: Per_1 Per_1
Uno o due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 19,00 alle 21 o, nel caso in cui non dovesse tenere con sè la figlia durante il weekend, con pernotto sino al mattino successivo, oltre a 2 weekend al mese, alternati, e da intendersi dal Sabato h.12.00 alla Domenica sera alle ore 21,00 (una volta che sarà stata reperita apposita stanza ove poter ricoverare la minore);
Durante le vacanze natalizie e pasquali, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale con quello di
S. TE, S. SI e Capodanno con l'Epifania ed il giorno precedente la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; 4 gg durante le vacanze natalizie, 2 gg durante quelle pasquali e 15 gg durante quelle estive, da intendersi anche non consecutivi, con impegno a comunicare il periodo prescelto con congruo avviso (entro il 31 Maggio di ogni anno per quelle estive); - DISPORRE che il SI. CP_1
concorra al mantenimento della figlia minore , mediante corresponsione di un
[...] Per_1
assegno mensile, a favore della SI.ra , da versarsi entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, dell'importo pari ad €. 450,00 mensili o nella misura che risulterà dovuta all'esito del giudizio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere, nella misura del 50%, nel pagamento delle spese scolastiche (a mero titolo esemplificativo tasse, libri, materiale scolastico, trasporti, gite), mediche non coperte dal SSN (ove non urgenti da previamente concordare e documentare), odontoiatriche, sportive (compresa la retta di ginnastica ritmica) e ludiche preventivamente da concordarsi, il tutto dietro presentazione delle relative pezze giustificative e facendo, comunque, riferimento a quanto contenuto nel Protocollo d'intesa del
Tribunale di Verbania;
- DISPORRE che la madre possa continuare a percepire l'assegno unico, per intero.
CON VITTORIA di spese e compensi di giudizio”
pagina 2 di 7 Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Per_ 1) disporre che la casa familiare in Arizzano rimanga a disposizione di unitamente alla madre
SI.a consentendo al padre di asportare i propri effetti personali e i beni di sua Parte_1
proprietà ivi ancora presenti;
Per_ 2) disporre che l'affidamento della minore sia condiviso, garantendo al SI. il diritto e CP_1
le modalità di visita e frequentazione della figlia come segue: (a) due pomeriggi infrasettimanali dalle
Per_ ore 19,00 alle ore 22,00 o, se gli impegni di lo consentono, con il pernottamento fino al mattino Per_ entro l'orario in cui dovrà recarsi a scuola;
(b) un fine settimana alternato con la madre, dalle ore 10,00 di sabato fino alla domenica alle ore
22,00;
(c) per le vacanze natalizie e pasquali, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale con quello di S.
TE, S. SI e Capodanno con l'Epifania ed il giorno precedente la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; 5 giorni durante le vacanze natalizie, 3 giorni durante quelle pasquali e 15 giorni durante quelle estive, da intendersi anche non consecutivi, con impegno a comunicare il periodo prescelto con congruo avviso (entro il 31 Maggio di ogni anno per quelle estive);
Per_ 3) disporre che il SI. contribuisca al mantenimento della figlia minore con un assegno CP_1 dell'importo di Euro 275,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale;
con il favore delle spese e delle competenze del giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 337 e ss. c.c. e 473 bis.47 c.p.c., ha agito in giudizio contro Parte_1 per la regolamentazione dell'affidamento, del diritto di visita e del contributo al Controparte_1
mantenimento della figlia nata il [...], dalla relazione affettiva con convivenza Persona_2
more uxorio intrattenuta.
1.Va, in primo luogo, disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori.
Le parti hanno, infatti, concluso congiuntamente in tal senso, in conformità alla previsione di carattere generale di cui all'art. 337 ter c.c., né sono state allegate circostanze tali da rendere necessaria una deroga.
2.Va, altresì, disposto che la figlia sia stabilmente collocata presso la madre, cui conseguentemente, va assegnata la casa familiare, sita in Arizzano, via Scavini, 35 (contrassegnata da due porzioni pagina 3 di 7 immobiliari, di cui una nella titolarità esclusiva della ricorrente e una in quella del resistente), in aderenza alle conclusioni delle parti.
3.Anche in ordine alla frequentazione padre-figlia, le stesse hanno concluso in senso conforme, ragione per la quale le relative conclusioni meritano di essere recepite.
Va, pertanto, disposto che il resistente tenga con sé la figlia, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sportivi, uno o due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 19,00 alle 21 o, nel caso in cui non dovesse tenere con sè la figlia durante il weekend, con pernotto sino al mattino successivo, oltre a 2 weekend al mese, alternati, e da intendersi dal sabato alle 12.00 alla domenica sera alle 21,00; durante le vacanze natalizie e pasquali, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale con quello di S. TE,
S. SI e Capodanno con l'Epifania ed il giorno precedente la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; 4 gg durante le vacanze natalizie, 2 gg durante quelle pasquali e 15 gg durante quelle estive, da intendersi anche non consecutivi, con impegno a comunicare il periodo prescelto con congruo avviso (entro il 31
Maggio di ogni anno per quelle estive).
4. Sul contributo al mantenimento della minore, permane il contrasto tra le parti.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., assunta il 28.5.2024, è stato, testualmente, previsto:
Il contrasto tra le parti “… concerne, piuttosto, la misura del contributo al mantenimento della figlia
(richiesto dalla ricorrente in € 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
indicato dal resistente in € 317,50 -di cui € 250,00 per il mantenimento ordinario e € 67,50 quale quota parte dell'attività sportiva della figlia-, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e previamente concordate).
Al riguardo, il tribunale, tenuto conto
Per_
- dell'età di , di anni 14;
- delle sue esigenze, svolgendo attività sportiva agonistica, con un impegno settimanale costante di 4 pomeriggi;
- dei tempi di permanenza presso ciascun genitore -prevalenti presso la madre, su cui grava anche
l'organizzazione dei trasporti della figlia dalla palestra dove si allena alla casa di abitazione-;
- della situazione economico-patrimoniale complessiva delle parti
a) la ricorrente: svolge attività lavorativa stagionale, con un reddito medio (considerate le mensilità di attività lavorativa e di disoccupazione con la percezione della NASPI) di € 1.300,00 circa mensili - docc. da 21 a 23-; è titolare della porzione della casa familiare, dove abita con la figlia, acquistata nel
2009, contraendo un mutuo con un esborso mensile di € 270,00 circa -doc. 6-; è, altresì, gravata da ulteriore finanziamento con una rata mensile di € 100,00 -doc. 30-, nonché dalle spese per utenze e vitto;
pagina 4 di 7 b) il resistente: è impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di € 2.200,00 circa (docc. 3a, 3b, 3c: media dei tre anni); è titolare di una porzione di immobile adibita a casa familiare (per intero assegnata in uso alla ricorrente); conduce in locazione un immobile a Verbania verso la corresponsione di un canone mensile di € 500,00 -doc.5 -; ha esborsi fissi mensili di € 265,00 e di € 210,00, per i due mutui, contratti nel 2008 per l'acquisto della casa
(parte della casa familiare) – docc. 8, 9a e 9b- e di € 443,00 per finanziamento AGOS, scadente nel novembre 2026 (doc. 20 ric.), contratto durante la convivenza e destinato in parte alla ristrutturazione della casa dove oggi vive la minore e, in ogni caso, alle esigenze del nucleo familiare;
oltre alle spese di vitto;
ritiene congruo porre a carico del resistente, quale contributo perequativo al mantenimento della figlia, l'importo di € 275,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale”.
All'esito del giudizio, la situazione economica delle parti non ha subito cambiamenti di sorta.
Va solo tenuto conto, quanto alle spese di cui è gravato il resistente, della circostanza che il finanziamento AGOS dal medesimo contratto il 15.7.2015 (doc. 9 ric. -non già, come indicato, nell'ordinanza cit. doc. 20 ric.-), scadrà il prossimo luglio 2025 (nonostante, infatti, non sia stato allegato il piano di ammortamento, la durata è desumibile dall'importo totale dovuto di € 53.194,00 a fronte di una rate mensile di € 441,00 -secondo il seguente calcolo: € 53.194,00 : € 441,00 = 120 rate, ossia 10 anni-).
Tutto ciò posto, considerata l'età della figlia minore (oggi 15 anni) e le relative esigenze, il Per_1
contesto di riferimento, le condizioni economico-patrimoniali delle parti (la ricorrente è una lavoratrice stagionale, percependo lo stipendio da aprile a novembre e, nel restante periodo, la NASPI;
il resistente
è impiegato a tempo indeterminato), i tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore
(prevalenti presso la madre, sulla quale grava anche l'organizzazione dei trasferimenti da casa a scuola e alla palestra dove si allena), l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare (della quale una porzione è nella titolarità esclusiva del resistente), va ritenuto congruo ed equo porre a carico del padre un contributo perequativo per il mantenimento della figlia pari ad € 275,00 sino al luglio 2025 e di €
330,00 mensili dall'agosto 2025 (allorchè verrà meno il finanziamento AGOS indicato); somme rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Verbania.
Va, infine, disposto, che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico (in conformità a quanto di fatto avviene).
pagina 5 di 7 L'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021 stabilisce che l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
A giudizio della Suprema Corte, stante il tenore letterale della norma, occorre prendere le mosse dalla
Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per
i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
La Corte di legittimità ha, quindi, ritenuto di condividere l'interpretazione proveniente dall'organo preposto al pagamento dell'assegno, in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa: essa, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore,
l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari;
non pone una preclusione riguardante il giudice che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo di stabilire un affidamento condiviso;
l'assegno può essere attribuito al genitore collocatario della prole per verosimili esigenze di semplificazione, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo; esso è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole (Cass., Sez. I, Ord., 22/02/2025, n. 4672).
5. L'assenza di controversia tra le parti in ordine all'affidamento, l'accordo sulla frequentazione padre figlia e la reciproca soccombenza sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento della minore, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida la figlia minore , in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione stabile Per_1
pagina 6 di 7 presso la madre;
- assegna alla ricorrente la casa familiare sita in Arizzano, via Scabini, 35;
- dispone che il padre tenga con sé la figlia minore compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sportivi, uno o due pomeriggi infrasettimanali dalle 19,00 alle 21,00, o, nel caso in cui non dovesse tenere con sè la figlia durante il weekend, con pernotto sino al mattino successivo, oltre a 2 weekend al mese, alternati, e da intendersi dal sabato alle 12,00 alla domenica sera alle
21,00; durante le vacanze natalizie e pasquali, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale con quello di S. TE, S. SI e Capodanno con l'Epifania ed il giorno precedente la
Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; 4 gg durante le vacanze natalizie, 2 gg durante quelle pasquali e 15 gg durante quelle estive, da intendersi anche non consecutivi, con impegno a comunicare il periodo prescelto con congruo avviso (entro il 31 Maggio di ogni anno per quelle estive);
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 275,00 mensili sino al luglio 2025,
e, dall'agosto 2025, la somma mensile di € 330,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso al
Tribunale di Verbania;
- dispone che l'assegno unico sia percepito per intero dalla madre;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Verbania il 20.3.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1082/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Parte_1 C.F._1
Adamczyk presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Domodossola, via al Calvario, 15, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Russo Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, Largo Tacchini, 15, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
pagina 1 di 7 - DISPORRE E/O CONFERMARE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre e residenza presso la sua abitazione, ovvero la casa familiare, sita in Arizzano (VB), Via M. Scavini n. 35. Le decisioni di maggiore interesse inerenti la figlia minore relative ad istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto della sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa;
- ASSEGNARE la casa famigliare sita in sita in Arizzano (VB), Via M. Scavini n. 35, alla SI.ra
(sebbene, per la maggior parte dei vani già di sua esclusiva proprietà) con Parte_1
tutti i mobili e gli arredi in essa contenuti;
- DISPORRE che il SI. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore Controparte_1
, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi di , con le seguenti modalità: Per_1 Per_1
Uno o due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 19,00 alle 21 o, nel caso in cui non dovesse tenere con sè la figlia durante il weekend, con pernotto sino al mattino successivo, oltre a 2 weekend al mese, alternati, e da intendersi dal Sabato h.12.00 alla Domenica sera alle ore 21,00 (una volta che sarà stata reperita apposita stanza ove poter ricoverare la minore);
Durante le vacanze natalizie e pasquali, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale con quello di
S. TE, S. SI e Capodanno con l'Epifania ed il giorno precedente la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; 4 gg durante le vacanze natalizie, 2 gg durante quelle pasquali e 15 gg durante quelle estive, da intendersi anche non consecutivi, con impegno a comunicare il periodo prescelto con congruo avviso (entro il 31 Maggio di ogni anno per quelle estive); - DISPORRE che il SI. CP_1
concorra al mantenimento della figlia minore , mediante corresponsione di un
[...] Per_1
assegno mensile, a favore della SI.ra , da versarsi entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, dell'importo pari ad €. 450,00 mensili o nella misura che risulterà dovuta all'esito del giudizio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere, nella misura del 50%, nel pagamento delle spese scolastiche (a mero titolo esemplificativo tasse, libri, materiale scolastico, trasporti, gite), mediche non coperte dal SSN (ove non urgenti da previamente concordare e documentare), odontoiatriche, sportive (compresa la retta di ginnastica ritmica) e ludiche preventivamente da concordarsi, il tutto dietro presentazione delle relative pezze giustificative e facendo, comunque, riferimento a quanto contenuto nel Protocollo d'intesa del
Tribunale di Verbania;
- DISPORRE che la madre possa continuare a percepire l'assegno unico, per intero.
CON VITTORIA di spese e compensi di giudizio”
pagina 2 di 7 Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Per_ 1) disporre che la casa familiare in Arizzano rimanga a disposizione di unitamente alla madre
SI.a consentendo al padre di asportare i propri effetti personali e i beni di sua Parte_1
proprietà ivi ancora presenti;
Per_ 2) disporre che l'affidamento della minore sia condiviso, garantendo al SI. il diritto e CP_1
le modalità di visita e frequentazione della figlia come segue: (a) due pomeriggi infrasettimanali dalle
Per_ ore 19,00 alle ore 22,00 o, se gli impegni di lo consentono, con il pernottamento fino al mattino Per_ entro l'orario in cui dovrà recarsi a scuola;
(b) un fine settimana alternato con la madre, dalle ore 10,00 di sabato fino alla domenica alle ore
22,00;
(c) per le vacanze natalizie e pasquali, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale con quello di S.
TE, S. SI e Capodanno con l'Epifania ed il giorno precedente la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; 5 giorni durante le vacanze natalizie, 3 giorni durante quelle pasquali e 15 giorni durante quelle estive, da intendersi anche non consecutivi, con impegno a comunicare il periodo prescelto con congruo avviso (entro il 31 Maggio di ogni anno per quelle estive);
Per_ 3) disporre che il SI. contribuisca al mantenimento della figlia minore con un assegno CP_1 dell'importo di Euro 275,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale;
con il favore delle spese e delle competenze del giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 337 e ss. c.c. e 473 bis.47 c.p.c., ha agito in giudizio contro Parte_1 per la regolamentazione dell'affidamento, del diritto di visita e del contributo al Controparte_1
mantenimento della figlia nata il [...], dalla relazione affettiva con convivenza Persona_2
more uxorio intrattenuta.
1.Va, in primo luogo, disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori.
Le parti hanno, infatti, concluso congiuntamente in tal senso, in conformità alla previsione di carattere generale di cui all'art. 337 ter c.c., né sono state allegate circostanze tali da rendere necessaria una deroga.
2.Va, altresì, disposto che la figlia sia stabilmente collocata presso la madre, cui conseguentemente, va assegnata la casa familiare, sita in Arizzano, via Scavini, 35 (contrassegnata da due porzioni pagina 3 di 7 immobiliari, di cui una nella titolarità esclusiva della ricorrente e una in quella del resistente), in aderenza alle conclusioni delle parti.
3.Anche in ordine alla frequentazione padre-figlia, le stesse hanno concluso in senso conforme, ragione per la quale le relative conclusioni meritano di essere recepite.
Va, pertanto, disposto che il resistente tenga con sé la figlia, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sportivi, uno o due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 19,00 alle 21 o, nel caso in cui non dovesse tenere con sè la figlia durante il weekend, con pernotto sino al mattino successivo, oltre a 2 weekend al mese, alternati, e da intendersi dal sabato alle 12.00 alla domenica sera alle 21,00; durante le vacanze natalizie e pasquali, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale con quello di S. TE,
S. SI e Capodanno con l'Epifania ed il giorno precedente la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; 4 gg durante le vacanze natalizie, 2 gg durante quelle pasquali e 15 gg durante quelle estive, da intendersi anche non consecutivi, con impegno a comunicare il periodo prescelto con congruo avviso (entro il 31
Maggio di ogni anno per quelle estive).
4. Sul contributo al mantenimento della minore, permane il contrasto tra le parti.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., assunta il 28.5.2024, è stato, testualmente, previsto:
Il contrasto tra le parti “… concerne, piuttosto, la misura del contributo al mantenimento della figlia
(richiesto dalla ricorrente in € 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
indicato dal resistente in € 317,50 -di cui € 250,00 per il mantenimento ordinario e € 67,50 quale quota parte dell'attività sportiva della figlia-, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e previamente concordate).
Al riguardo, il tribunale, tenuto conto
Per_
- dell'età di , di anni 14;
- delle sue esigenze, svolgendo attività sportiva agonistica, con un impegno settimanale costante di 4 pomeriggi;
- dei tempi di permanenza presso ciascun genitore -prevalenti presso la madre, su cui grava anche
l'organizzazione dei trasporti della figlia dalla palestra dove si allena alla casa di abitazione-;
- della situazione economico-patrimoniale complessiva delle parti
a) la ricorrente: svolge attività lavorativa stagionale, con un reddito medio (considerate le mensilità di attività lavorativa e di disoccupazione con la percezione della NASPI) di € 1.300,00 circa mensili - docc. da 21 a 23-; è titolare della porzione della casa familiare, dove abita con la figlia, acquistata nel
2009, contraendo un mutuo con un esborso mensile di € 270,00 circa -doc. 6-; è, altresì, gravata da ulteriore finanziamento con una rata mensile di € 100,00 -doc. 30-, nonché dalle spese per utenze e vitto;
pagina 4 di 7 b) il resistente: è impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di € 2.200,00 circa (docc. 3a, 3b, 3c: media dei tre anni); è titolare di una porzione di immobile adibita a casa familiare (per intero assegnata in uso alla ricorrente); conduce in locazione un immobile a Verbania verso la corresponsione di un canone mensile di € 500,00 -doc.5 -; ha esborsi fissi mensili di € 265,00 e di € 210,00, per i due mutui, contratti nel 2008 per l'acquisto della casa
(parte della casa familiare) – docc. 8, 9a e 9b- e di € 443,00 per finanziamento AGOS, scadente nel novembre 2026 (doc. 20 ric.), contratto durante la convivenza e destinato in parte alla ristrutturazione della casa dove oggi vive la minore e, in ogni caso, alle esigenze del nucleo familiare;
oltre alle spese di vitto;
ritiene congruo porre a carico del resistente, quale contributo perequativo al mantenimento della figlia, l'importo di € 275,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale”.
All'esito del giudizio, la situazione economica delle parti non ha subito cambiamenti di sorta.
Va solo tenuto conto, quanto alle spese di cui è gravato il resistente, della circostanza che il finanziamento AGOS dal medesimo contratto il 15.7.2015 (doc. 9 ric. -non già, come indicato, nell'ordinanza cit. doc. 20 ric.-), scadrà il prossimo luglio 2025 (nonostante, infatti, non sia stato allegato il piano di ammortamento, la durata è desumibile dall'importo totale dovuto di € 53.194,00 a fronte di una rate mensile di € 441,00 -secondo il seguente calcolo: € 53.194,00 : € 441,00 = 120 rate, ossia 10 anni-).
Tutto ciò posto, considerata l'età della figlia minore (oggi 15 anni) e le relative esigenze, il Per_1
contesto di riferimento, le condizioni economico-patrimoniali delle parti (la ricorrente è una lavoratrice stagionale, percependo lo stipendio da aprile a novembre e, nel restante periodo, la NASPI;
il resistente
è impiegato a tempo indeterminato), i tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore
(prevalenti presso la madre, sulla quale grava anche l'organizzazione dei trasferimenti da casa a scuola e alla palestra dove si allena), l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare (della quale una porzione è nella titolarità esclusiva del resistente), va ritenuto congruo ed equo porre a carico del padre un contributo perequativo per il mantenimento della figlia pari ad € 275,00 sino al luglio 2025 e di €
330,00 mensili dall'agosto 2025 (allorchè verrà meno il finanziamento AGOS indicato); somme rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Verbania.
Va, infine, disposto, che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico (in conformità a quanto di fatto avviene).
pagina 5 di 7 L'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021 stabilisce che l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
A giudizio della Suprema Corte, stante il tenore letterale della norma, occorre prendere le mosse dalla
Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per
i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
La Corte di legittimità ha, quindi, ritenuto di condividere l'interpretazione proveniente dall'organo preposto al pagamento dell'assegno, in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa: essa, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore,
l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari;
non pone una preclusione riguardante il giudice che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo di stabilire un affidamento condiviso;
l'assegno può essere attribuito al genitore collocatario della prole per verosimili esigenze di semplificazione, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo; esso è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole (Cass., Sez. I, Ord., 22/02/2025, n. 4672).
5. L'assenza di controversia tra le parti in ordine all'affidamento, l'accordo sulla frequentazione padre figlia e la reciproca soccombenza sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento della minore, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida la figlia minore , in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione stabile Per_1
pagina 6 di 7 presso la madre;
- assegna alla ricorrente la casa familiare sita in Arizzano, via Scabini, 35;
- dispone che il padre tenga con sé la figlia minore compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sportivi, uno o due pomeriggi infrasettimanali dalle 19,00 alle 21,00, o, nel caso in cui non dovesse tenere con sè la figlia durante il weekend, con pernotto sino al mattino successivo, oltre a 2 weekend al mese, alternati, e da intendersi dal sabato alle 12,00 alla domenica sera alle
21,00; durante le vacanze natalizie e pasquali, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale con quello di S. TE, S. SI e Capodanno con l'Epifania ed il giorno precedente la
Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; 4 gg durante le vacanze natalizie, 2 gg durante quelle pasquali e 15 gg durante quelle estive, da intendersi anche non consecutivi, con impegno a comunicare il periodo prescelto con congruo avviso (entro il 31 Maggio di ogni anno per quelle estive);
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 275,00 mensili sino al luglio 2025,
e, dall'agosto 2025, la somma mensile di € 330,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso al
Tribunale di Verbania;
- dispone che l'assegno unico sia percepito per intero dalla madre;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Verbania il 20.3.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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