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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 11288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11288 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 35569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa EN OC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 35569/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, C.F. nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea
Ruocco, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Foggia alla via Lustro
n. 29, come da mandato depositato in via telematica unitamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
P.I. , con sede in Milano, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Credito revolving
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE:“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la Società convenuta alla consegna in favore della ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa. b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 3.9.2024 Parte_1 conveniva in giudizio aventi all'intestato Tribunale la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, esponendo in fatto: - che il aveva stipulato con la il contratto di credito revolving Parte_1 Controparte_1
n. 6594, rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo;
- che il con missiva inviata a mezzo PECil 13.3.2024, aveva invitato la resistente Parte_1
a trasmettere copia del contratto e dell'estratto conto storico nei limiti della prescrizione, senza ricevere riscontro, avendone diritto ai sensi ex artt. 117, 119 e 125-bis d.lgs. 385/1993, nonché in considerazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 cost. e degli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto contrattuale gravanti sul debitore ex art. 1375 c.c.
Il ricorrente, premessa la procedibilità della domanda, non soggetta all'obbligo di esperimento della procedura di mediazione, concludeva come in epigrafe.
2. Fissata l'udienza di comparizione ed instaurato il contraddittorio. e con le note scritte di trattazione del 6.6.2025 ex art. 127-ter c.p.c. il ricorrente si riportava al ricorso introduttivo e chiedeva la fissazione dell'udienza di discussione.
3. Deve in primis dichiararsi la contumacia della che, pur essendo stata Controparte_1 ritualmente citata, non è comparsa.
Non appare necessario fissare una ulteriore udienza di discussione stante la mancata costituzione di parte resistente.
Quanto alla procedibilità della domanda ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, si rileva che, conformemente alla giurisprudenza prevalente (Cass. civ. sez. III ordinanza 12.6.2018 n.
15200; Cass. civ. sez. III ordinanza 22.11.2019 n. 30520), il riferimento della citata norma è ai contratti bancari e non, più generalmente, stipulati con un istituto di credito;
così come ai contratti finanziari, e non, più generalmente, a contratti con finalità di finanziamento anche in chiave mista. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo in parola si legge che la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai “rapporti bancari” ovvero ai “contratti di servizi” quali quelli finanziari. Nella medesima prospettiva, nella stessa relazione, si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. n. 179/2007 e quella del procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993. È quindi sufficientemente chiaro il richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF.
Nella specie, il contratto e gli estratti conto sulla cui consegna si controverte non rientrano tra quelli “bancari”, né tra quelli finanziari di cui al D.Lgs. n. 58/1998, pertanto non è sottoposto alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
3.- Quanto al merito, risulta documentalmente provato che è titolare della Parte_1 carta di credito portante gli ultimi tre numeri 954, con codice di registrazione n. CP_1 031240005973, come emerge dal documento portante la comunicazione, da parte della resistente, del saldo al 31.1.2024 della carta di credito a saldo n. 6594 e che ha inviato a mezzo
PEC alla apposita istanza ex art. 119 TUB in data 13.3.2024, ricevuta Controparte_1 dalla destinataria in pari data, coi cui ha chiesto la consegna di copia del contratto, dell'estratto conto storico nonché dell'eventuale liberatoria di estinzione.
A fronte della richiesta di consegna dei documenti, non vi è prova che la resistente abbia adempiuto agli obblighi previsti a suo carico dal citato art. 119 TUB entro il termine di novanta giorni ivi previsto.
Giova richiamare al riguardo la giurisprudenza prevalente, secondo cui il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4 del D.Lgs. n. 385/1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cass. civ. sez. I ordinanza
29.11.2022 n. 35039). L'obbligo di consegna dei documenti di cui al citato art. 119 TUB deriva dal principio generale di buona fede contrattuale, segnatamente dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374
c.c.
Con riferimento alla richiesta di consegna del contratto e dell'estratto conto storico sussiste, quindi, il diritto del e va disposta la condanna della società resistente alla consegna Parte_1 della documentazione contrattuale (richiesta della carte del 15/12/2022) e dell'estratto storico del rapporto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022 in base all'attività processuale in concreto svolta, scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, valori tra minimo e medio, seguono la soccombenza della resistente nei confronti del ricorrente e va disposta la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 35569/2024 tra e la in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1) DICHIARA la contumacia di Controparte_1
2) CONDANNA la a consegnare a copia del Controparte_1 Parte_1 contratto di accensione della carta di credito a saldo n. 6594, nonché dei relativi estratti conto;
3) CONDANNA la alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida nella misura di € 1.600,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 25.7.2025
Il Giudice
EN OC
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa EN OC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 35569/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, C.F. nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea
Ruocco, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Foggia alla via Lustro
n. 29, come da mandato depositato in via telematica unitamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
P.I. , con sede in Milano, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Credito revolving
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE:“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la Società convenuta alla consegna in favore della ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa. b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 3.9.2024 Parte_1 conveniva in giudizio aventi all'intestato Tribunale la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, esponendo in fatto: - che il aveva stipulato con la il contratto di credito revolving Parte_1 Controparte_1
n. 6594, rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo;
- che il con missiva inviata a mezzo PECil 13.3.2024, aveva invitato la resistente Parte_1
a trasmettere copia del contratto e dell'estratto conto storico nei limiti della prescrizione, senza ricevere riscontro, avendone diritto ai sensi ex artt. 117, 119 e 125-bis d.lgs. 385/1993, nonché in considerazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 cost. e degli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto contrattuale gravanti sul debitore ex art. 1375 c.c.
Il ricorrente, premessa la procedibilità della domanda, non soggetta all'obbligo di esperimento della procedura di mediazione, concludeva come in epigrafe.
2. Fissata l'udienza di comparizione ed instaurato il contraddittorio. e con le note scritte di trattazione del 6.6.2025 ex art. 127-ter c.p.c. il ricorrente si riportava al ricorso introduttivo e chiedeva la fissazione dell'udienza di discussione.
3. Deve in primis dichiararsi la contumacia della che, pur essendo stata Controparte_1 ritualmente citata, non è comparsa.
Non appare necessario fissare una ulteriore udienza di discussione stante la mancata costituzione di parte resistente.
Quanto alla procedibilità della domanda ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, si rileva che, conformemente alla giurisprudenza prevalente (Cass. civ. sez. III ordinanza 12.6.2018 n.
15200; Cass. civ. sez. III ordinanza 22.11.2019 n. 30520), il riferimento della citata norma è ai contratti bancari e non, più generalmente, stipulati con un istituto di credito;
così come ai contratti finanziari, e non, più generalmente, a contratti con finalità di finanziamento anche in chiave mista. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo in parola si legge che la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai “rapporti bancari” ovvero ai “contratti di servizi” quali quelli finanziari. Nella medesima prospettiva, nella stessa relazione, si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. n. 179/2007 e quella del procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993. È quindi sufficientemente chiaro il richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF.
Nella specie, il contratto e gli estratti conto sulla cui consegna si controverte non rientrano tra quelli “bancari”, né tra quelli finanziari di cui al D.Lgs. n. 58/1998, pertanto non è sottoposto alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
3.- Quanto al merito, risulta documentalmente provato che è titolare della Parte_1 carta di credito portante gli ultimi tre numeri 954, con codice di registrazione n. CP_1 031240005973, come emerge dal documento portante la comunicazione, da parte della resistente, del saldo al 31.1.2024 della carta di credito a saldo n. 6594 e che ha inviato a mezzo
PEC alla apposita istanza ex art. 119 TUB in data 13.3.2024, ricevuta Controparte_1 dalla destinataria in pari data, coi cui ha chiesto la consegna di copia del contratto, dell'estratto conto storico nonché dell'eventuale liberatoria di estinzione.
A fronte della richiesta di consegna dei documenti, non vi è prova che la resistente abbia adempiuto agli obblighi previsti a suo carico dal citato art. 119 TUB entro il termine di novanta giorni ivi previsto.
Giova richiamare al riguardo la giurisprudenza prevalente, secondo cui il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4 del D.Lgs. n. 385/1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cass. civ. sez. I ordinanza
29.11.2022 n. 35039). L'obbligo di consegna dei documenti di cui al citato art. 119 TUB deriva dal principio generale di buona fede contrattuale, segnatamente dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374
c.c.
Con riferimento alla richiesta di consegna del contratto e dell'estratto conto storico sussiste, quindi, il diritto del e va disposta la condanna della società resistente alla consegna Parte_1 della documentazione contrattuale (richiesta della carte del 15/12/2022) e dell'estratto storico del rapporto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022 in base all'attività processuale in concreto svolta, scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, valori tra minimo e medio, seguono la soccombenza della resistente nei confronti del ricorrente e va disposta la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 35569/2024 tra e la in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1) DICHIARA la contumacia di Controparte_1
2) CONDANNA la a consegnare a copia del Controparte_1 Parte_1 contratto di accensione della carta di credito a saldo n. 6594, nonché dei relativi estratti conto;
3) CONDANNA la alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida nella misura di € 1.600,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 25.7.2025
Il Giudice
EN OC