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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.V.G. 22415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 22415/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti COMMODO Parte_1
STEFANO e IMERONE CHIARA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti BAGLIONI Controparte_1
CHIARA e GARDI CLAUDIA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
il 02/09/2011. Persona_1
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Per_1
(atto n. 5 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
[...]
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17/04/2013 e il 15/02/2016. Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 24/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che figli minori vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione principale e residenza presso la madre in Torino, via Bonelli 1 ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli secondo il seguente regime, fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori:
- A fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, con prelievo da scuola e riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina, oppure la domenica sera entro le ore 21,30.
- Tutte le settimane, dal martedì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina con le stesse modalità.
- Per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando ogni anno i periodi 24 - 30 dicembre e 31 dicembre - 6 gennaio.
- Durante le vacanze scolastiche pasquali, suddividendole in due periodi in alternanza con l'altro genitore.
- Durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno il periodo di tre settimane – anche non consecutive - con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno.
- Alternativamente con l'altro genitore le ulteriori festività di calendario ed eventuali ponti scolastici infrasettimanali
-Il fine settimana successivo ad un periodo continuativo di vacanza verrà trascorso con l'altro genitore, onde riprendere l'usuale alternanza
DISPONE che il sig. concorrerà al mantenimento dei figli versando mensilmente entro il Pt_1 giorno 5 alla madre collocataria l'importo di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo
Protocollo di Intesta del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
DÀ ATTO che la casa familiare, sita in Cirella Frazione Diamante contrada Montesalerno, di proprietà al 50% tra il sig. e la sig.ra è concessa in locazione con contratto Pt_1 CP_1 decorrente dal 1 settembre 2024 al 1 settembre 2025 al canone di € 600,00 mensili;
le parti convengono che le rate del canone vengano suddivise al 50% tra le parti;
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli sarà richiesto direttamente all'INPS da entrambi i genitori al 50%.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi.
NULLA sulle spese di lite tra le parti. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 22415/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti COMMODO Parte_1
STEFANO e IMERONE CHIARA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti BAGLIONI Controparte_1
CHIARA e GARDI CLAUDIA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
il 02/09/2011. Persona_1
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Per_1
(atto n. 5 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
[...]
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17/04/2013 e il 15/02/2016. Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 24/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che figli minori vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione principale e residenza presso la madre in Torino, via Bonelli 1 ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli secondo il seguente regime, fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori:
- A fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, con prelievo da scuola e riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina, oppure la domenica sera entro le ore 21,30.
- Tutte le settimane, dal martedì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina con le stesse modalità.
- Per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando ogni anno i periodi 24 - 30 dicembre e 31 dicembre - 6 gennaio.
- Durante le vacanze scolastiche pasquali, suddividendole in due periodi in alternanza con l'altro genitore.
- Durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno il periodo di tre settimane – anche non consecutive - con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno.
- Alternativamente con l'altro genitore le ulteriori festività di calendario ed eventuali ponti scolastici infrasettimanali
-Il fine settimana successivo ad un periodo continuativo di vacanza verrà trascorso con l'altro genitore, onde riprendere l'usuale alternanza
DISPONE che il sig. concorrerà al mantenimento dei figli versando mensilmente entro il Pt_1 giorno 5 alla madre collocataria l'importo di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo
Protocollo di Intesta del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
DÀ ATTO che la casa familiare, sita in Cirella Frazione Diamante contrada Montesalerno, di proprietà al 50% tra il sig. e la sig.ra è concessa in locazione con contratto Pt_1 CP_1 decorrente dal 1 settembre 2024 al 1 settembre 2025 al canone di € 600,00 mensili;
le parti convengono che le rate del canone vengano suddivise al 50% tra le parti;
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli sarà richiesto direttamente all'INPS da entrambi i genitori al 50%.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi.
NULLA sulle spese di lite tra le parti. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.