TRIB
Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 29/03/2024, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
N. 927/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Paolo RAMPINI PRESIDENTE
Dott. ssa Sara POZZETTI GIUDICE REL.
Dott. Pasquale PERFETTI GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 927\23 R.G. avente per oggetto: inabilitazione promossa da:
Procura della Repubblica in sede
PARTE ATTRICE contro nato il [...] a [...] C.F.: , ed Controparte_1 C.F._1 ivi residente in [...]
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il PM
“chiede pronunciarsi l'inabilitazione d ” Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.3.2023 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia dell'inabilitazione nei confronti del figlio allegando che l'inabilitando Controparte_1 aveva iniziato il consumo di eroina a 18 anni, consumo protrattosi negli anni, che, a seguito di un pagina 1 di 4 ricovero in Ospedale, gli era stata diagnosticata “dipendenza da cocaina, uso continuo” ed una persona con connotazione del “disturbo di personalità emotivamente instabile (borderline) tipo impulsivo”. Veniva, quindi, aperta la procedura di amministratore di sostegno con il n. 116/2017
R.G. e nominato quale amministratore di sostegno il fratello , tuttavia la misura Parte_2 dell'Amministratore di sostegno veniva revocata con decreto del G.T. in data 17 ottobre 2018 in ragione del “miglioramento del quadro psichico generale con una costanze aderenza alle terapia suggerite confermando il buon compenso psicopatologico attuale ed il miglioramento del funzionamento sociale (lavorativo e relazionale)”, come da CTU all'epoca licenziata. Da allora il sig.
è ritornato nuovamente ad abusare di sostanze stupefacenti quali cocaina e altre Controparte_1 droghe psichedeliche (acidi, lsd, crack), resta rinchiuso in una stanza rifiutandosi di aprire e di parlare, stanza dalla quale esce solo per andare nella birreria della quale è titolare per portare via l'incasso e il fondo cassa e impiegarli per l'acquisto delle sostanze.
Il conto corrente della birreria risulta essere andato sotto la soglia del fido di €10.000,00, mentre sul conto corrente acceso presso la risulta erogato un finanziamento di € 30.000,00le Org_1 cui rate sono rimaste insolute.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inabilitazione di Controparte_1
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti.
All'udienza fissata per l'esame del Sig. quest'ultimo non si costituiva, né si Controparte_1 presentava;
con dichiarazione in data 11.5.2023 il ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di e chiedeva l'estinzione del processo deducendo essere Controparte_1 impossibile ogni forma di collaborazione da parte del figlio.
Il Pubblico Ministero faceva proprio il ricorso e insisteva nella domanda di inabilitazione di
Controparte_1
Il 14.9.2023 il GOP delegato procedeva all'esame del sig. il quale si dichiarava Controparte_1 contrario alla domanda di inabilitazione e rappresentava di frequentare il e di andare dallo CP_2 psichiatra, ma di non seguire una cura farmacologica.
Ritenuta la necessità, il GD licenziava nuova CTU psichiatrica sulla persona di Controparte_1
Depositata la consulenza, all'udienza dell'11.3.2024 il PM chiedeva fosse dichiarata l'inabilitazione del sig. e rinunciava alla fissazione dell'udienza di discussione e alla concessione Controparte_1 dei termini a ritroso. La causa veniva rimessa al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTU disposta ha accertato che il sig. è affetto da “Distubo da uso di cocaina (305.60) in CP_1 pregresso uso di sostanze non specificato”, la dipendenza dalle sostanze d'abuso(che egli è ben consapevole di avere, ma che al momento non intende affrontare) ne determina una infermità di pagina 2 di 4 mente da considerarsi abituale, limitata tuttavia al craving per le sostanze stesse, e lo pone a rischio di determinare un grave pregiudizio economico a sé e alla sua famiglia nell'atto di gestire il proprio patrimonio, poiché lo condiziona nel cercare di procurarsi le sostanze che egli utilizza. Il Consulente dell'Ufficio ha, quindi, concluso affermando che il convenuto “è da considerarsi non capace di provvedere alla gestione straordinaria del patrimonio, mentre è da ritenersi del tutto capace dal punto di vista della gestione ordinaria e della determinazione personale. La parte convenuta è strettamente dipendente dalle sostanze d'abuso, cosa che lo pone a rischio di dilapidare il patrimonio.
Egli è da considerarsi, a causa dell'uso di droghe abituale e continuo (cocaina in particolare) non in grado di determinarsi in tutti gli atti di gestione straordinaria del patrimonio. E' invece da considerarsi capace per quanto riguarda la gestione ordinaria;
è in grado di fornire un consenso ai trattamenti sanitari da ritenersi del tutto valido, di assumere la terapia farmacologica, di determinarsi in merito alla modalità in cui vivere e alla gestione del quotidiano”.
Sulla base di quanto sopra, esclusa all'evidenza la misura dell'interdizione in quanto assolutamente ovra proporzionata alle esigenze di tutela del sig. , si impone la valutazione di quale tra le CP_1 residue misure, Amministrazione di Sostegno o Inabilitazione, appaia la più adeguata al sig.
[...]
. CP_1
Giova premettere che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa
(Cass., 26.10.2011 n. 22332); in sintesi, deve dirsi che si dà luogo all'amministrazione di sostegno nel caso in cui, per assicurare adeguata tutela ad una persona affetta da abituale infermità di mente,
è sufficiente una gestione solo di specifici affari mentre occorre la dichiarazione di interdizione se la gestione deve essere generale e globale, dato che una gestione globale degli interessi dell'inabile non può essere garantita dall'amministrazione di sostegno, in quanto i poteri dell'amministratore in nessun caso possono coincidere con quelli di un tutore e consistere nel potere di compiere, in nome e per conto dell'infermo, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. L'inabilitazione è quella forma di tutela legale che attiene soltanto all'amministrazione straordinaria del patrimonio, nel senso che l'inabilitato può compiere gli atti di straordinaria amministrazione con l'assistenza del curatore nominato dal Giudice;
ne deriva che l'inabilitato conserva la capacità di agire, ma il curatore deve controfirmare i contratti e gli altri atti patrimoniali che l'inabilitato voglia stipulare e sottoscrivere. Per l'applicazione della misura dell'inabilitazione sono richieste, in via alternativa,
l'esistenza di un'alterazione delle facoltà mentali tale da determinare una conseguente parziale incapacità di curare i propri interessi, uno stato di prodigalità caratterizzato da comportamenti disordinati di dissipazione del denaro eccessivi rispetto alle proprie condizioni socio-economiche e pagina 3 di 4 ricollegabili a motivi futili, oppure abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti, comunque idonei a esporre il patrimonio del soggetto fragile o della famiglia al pericolo di pregiudizio.
Tanto precisato, nel caso di specie si rivengono i presupposti per poter affermare che la tutela del convenuto possa essere adeguatamente salvaguardata attraverso l'istituto dell'inabilitazione in quanto le esigenze di tutela del sig. non si estendono oltre la mera assistenza al Controparte_1 compimento di atti di straordinaria amministrazione e non involgono il disbrigo delle incombenze quotidiane, quali quelle di natura sanitaria o fiscale o amministrativa, in ordine alle quali appare pienamente capace.
A fronte delle condizioni psicofisiche del sig. come risultanti dalla CTU in atti, Controparte_1 appare maggiormente confacente alla sua tutela la previsione di una misura la cui efficacia sia confinata al supporto negli atti di sola straordinaria amministrazione e tale misura non può che essere quella dell'inabilitazione.
Spese di lite a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115 .
Le spese della CTU, liquidate come da separato provvedimento, sono poste a carico di
[...]
nel cui interesse è stata disposta. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide: dichiara l'inabilitazione di nato il [...] a [...]. Controparte_1
Spese di lite a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115 .
Pone definitivamente le spese della CTU a carico di . Controparte_1
Così deciso in Asti, in data 27 marzo 2024
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dr. Paolo Rampini
pagina 4 di 4