Ordinanza collegiale 11 luglio 2024
Ordinanza cautelare 30 agosto 2024
Decreto presidenziale 20 dicembre 2024
Decreto presidenziale 5 febbraio 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 11/06/2025, n. 11492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11492 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11492/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05965/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5965 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SE LI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Daniele Nicoletti, con domicilio digitale presso la PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Francesco Faberi in Roma, via Fabio Massimo n. 60;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri e SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex leg e in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Commissione di Concorso del 9° Concorso SNA per Dirigenti, Cineca, non costituite in giudizio;
nei confronti
RC Casagrande, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
RICORSO INTRODUTTIVO:
- della graduatoria degli ammessi alla fase orale del “Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici”, pubblicata il 22 aprile 2024;
- dei verbali della Commissione di concorso, con particolare riguardo a quelli con i quali al ricorrente è stato attribuito un punteggio di 65/100 alla prova “in-basket”;
- del verbale della Commissione n. 43 del 5 marzo 2024 (e dell’allegato 1), col quale la Commissione prende atto della valutazione delle prove “in-basket” effettuata dalla società IA S.r.l.;
- della nota SNA-0001762-P-04/03/2024 del Segretario generale, con la quale si comunica la ricezione della valutazione delle prove “in-basket”, effettuata dalla società esterna IA S.r.l.;
- del verbale/documento che approva l’algoritmo della prova “in-basket” e il contenuto della prova medesima;
- del bando di concorso e del d.P.R. n. 272 del 2002, nei limiti indicati in ricorso;
PRIMI MOTIVI AGGIUNTI:
A) dei seguenti atti/documenti comunicati al ricorrente via Pec in data 6 giugno 2024:
- documento denominato “all. 2 - Sintesi risposte e punteggi”, contenente il compito del ricorrente e la valutazione dei singoli item;
B) dei seguenti documenti depositati da controparte attraverso PAT in data 19 giugno 2024: - verbale della Commissione n. 6 del 28.09.23, nella parte in cui la Commissione decide di assegnare ad IA s.r.l. la realizzazione e correzione della prova “in-basket”; - comunicazione del Presidente della Commissione di concorso, avente ad oggetto “Nono corso concorso”, con la quale la Commissione chiede a SNA di trasmette ad IA s.r.l. il predetto verbale della Commissione n. 6, ai fini dello sviluppo della prova “in basket”; - verbale della Commissione n. 7 dell’11 ottobre 2023, in cui la Commissione stabilisce i criteri di valutazione della prova “in basket” e recepisce la “relazione tecnica” del 4 ottobre 23 inviata da IA s.r.l., nonché la medesima “relazione tecnica”; - scheda contenente il testo della prova “in-basket” estratta; - esempio di “mappatura” relativa all’item 1; 3 - documento denominato “Nota metodologica – Risposte più efficaci – In-basket per il 9° Corso-Concorso SNA”, contenente le risposte più efficaci per ciascun item; - allegato al verbale della Commissione n. 43 del 5 marzo 2024;
C) dei seguenti nuovi provvedimenti amministrativi, consequenziali dei precedenti e successivi al deposito del ricorso introduttivo: - verbale della Commissione n. 75 relativo alla seduta del 18.06.24, nel corso della quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale; - provvedimenti con cui la SNA ha disposto l’avvio del corso-concorso in data 17 luglio 2024; - decreto n. 121/2024 della Presidente della SNA del 28 giugno 2024, avente ad oggetto “Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l''''ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici”, nonché la medesima graduatoria;
Quanto all’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.: D) della pec inviata da SNA in data 27 giugno 2024, con la quale SNA accoglie solo parzialmente l’istanza di accesso ex art. 22 l. n. 241/90 proposta in data 25 maggio 2024, negando l’algoritmo della prova, con la motivazione che “non sussiste alcun algoritmo”, sebbene la relazione tecnica di IA s.r.l. del 4 ottobre 2023 spieghi che tale algoritmo esiste ed è costituito da 20 fogli di excel contenenti i punteggi attribuiti a tutte le possibili combinazioni di risposte (non solo alle “migliori”);
per la condanna
alla prosecuzione del procedimento di correzione della prova d’inglese del ricorrente, con modalità tali da garantire l’anonimato del ricorrente, ed all’ammissione alla prova orale;
SECONDI MOTIVI AGGIUNTI:
dell’algoritmo completo della prova (fogli excel contenenti gli item 1-20), depositato dall’Amministrazione in giudizio in data 31.10.2024 (ricorso Tar Lazio n.r.g. 6867/24), conosciuto dal ricorrente in data successiva;
TERZI MOTIVI AGGIUNTI:
del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, adottato di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato in data 21.01.25 nel sito del Dipartimento della Funzione
Pubblica, con cui viene disposta la rideterminazione dei posti disponibili nell’ambito del “9° corso-concorso SNA”.
QUARTI MOTIVI AGGIUNTI:
- del decreto n. 27/2025 del Presidente della SNA del 13.02.25, depositato in giudizio il 15.02.25, con cui viene approvata la lista dei candidati ammessi a sostenere l’esame finale della parte generale del 9° corso SNA, nonché esito delle prove di “valutazione continua” dei candidati (di estremi sconosciuti);
- nonché del decreto di nomina della Commissione di concorso per l’esame finale della parte generale del 9° corso-concorso SNA, del calendario di convocazione per l’esame finale della parte generale del 9° corso-concorso SNA, limitatamente alla parte in cui dovessero essere ritenuti ostativi all’accoglimento del ricorso del ricorrente.
Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dottor SE LI ha partecipato al concorso per l’ammissione di 352 allievi al corso concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, organizzato dalla Scuola nazionale dell’Amministrazione, dal quale è stato escluso per non aver superato la seconda prova scritta, cd. “in basket”, avendo conseguito il punteggio di 65 punti (punteggio minimo di 70 punti).
2. Con il ricorso introduttivo lo stesso ha impugnato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, pubblicato in data 22.04.2024, unitamente all’esito della seconda prova e agli atti ed ai verbali concernenti detta prova specificamente riportati in epigrafe.
2.1. Dopo aver descritto la cd. prova in basket (pagine 3-6 del ricorso introduttivo), il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di doglianza:
I) “Violazione art. 5 del bando di concorso e dei criteri di valutazione della commissione – violazione art. 3 l. n. 241/90” .
Si assume che, “nel valutare le risposte dei candidati (e quindi anche del ricorrente), non sono stati presi in considerazione né le sei aree indicate all’art. 5 [del bando] (soluzione dei problemi, gestione dei processi, sviluppo dei collaboratori, ecc.) né i criteri individuati dalla Commissione nella prima seduta (doc. 10), ma è stato utilizzato un indicatore di “correttezza della decisione” assolutamente generico che rende impossibile comprendere il peso assegnato alle sei aree indicate nel bando e le ragioni per cui una risposta è stata ritenuta migliore di un’altra” .
“Il documento non spiega, nel dettaglio, quali siano le “competenze significative” attivate da ogni mail né i criteri per stabilire che una risposta non è corretta (0), è poco corretta (1), è corretta (2) o è la più corretta (4).
Visto che le aree sono sei, la valutazione andava riferita a ciascuna di queste sei aree.” .
Sarebbe stata necessaria una motivazione adeguata, trattandosi di prova che valuta le competenze “psicologiche” ed avendo il ricorrente conseguito un punteggio prossimo al minimo stabilito per il superamento della prova.
Si sostiene in ogni caso l’inadeguatezza del voto numerico a fronte di criteri asseritamente non puntuali.
II) “Violazione art. 97 cost.; violazione art. 11 dPR n. 487/94.”.
La prova in basket non sarebbe stata preparata e corretta dalla Commissione, ma da una società privata incaricata da CINECA, per di più attraverso un mero algoritmo di proprietà della società, come emergerebbe dalla “determina del CINECA che avvia una procedura ad evidenza pubblica per incaricare IA S.r.l. di predisporre il contenuto e le soluzioni della prova “in-basket” dell’odierno concorso” e dal “verbale n. 43 della Commissione, del 5 marzo 2024, in cui sostanzialmente si dà atto che la Commissione ha recepito i risultati forniti dalla società di valutazione IA S.r.l., per conto di CINECA” .
In tal modo sarebbero stati violati il bando di concorso e l’art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 (norma applicabile anche al concorso de quo , in forza del richiamo contenuto all’art. 14 del bando di concorso), che attribuisce alla commissione il compito di predisporre le tracce delle prove scritte.
III) “Violazione art. 97 cost. art. 3 l. n. 241/90; violazione del principio di “non esclusività della decisione algoritmica” (Con. St. n. 2270/19); violazione linee guida accesso alla P.A.” .
Partendo dall’assunto che nella specie la decisione amministrativa sarebbe esclusivamente algoritmica, si violerebbe il diritto dei cittadini ad una decisione supervisionata dall’uomo.
“Affinché una decisione “algoritmica” sia legittima, sono necessari due requisiti: nel rispetto dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 della l. n. 241/90, l’algoritmo utilizzato dalla PA deve essere “conoscibile” e “sindacabile”” .
In questo caso l’algoritmo sarebbe sconosciuto.
La prova, per come strutturata da IA S.r.l., non consentiva la motivazione, perché non esistevano “campi vuoti” da riempire, attraverso cui raccogliere contributi da far valutare agli assessor umani.
Detta prova si discosterebbe dalle Linee guida, laddove essa viene definita come una prova corretta con la supervisione di un “assessor”, munito di adeguata formazione.
IV) “Violazione art. 3 e 97 cost.; violazione linee guida accesso dirigenza pubblica in relazione; violazione art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per illogicità manifesta” .
Si deduce l’illegittimità dell’art. 7, comma 7, del bando, ai sensi del quale, per superare la fase scritta, è necessario conseguire il punteggio di 70/100 in tutte le prove scritte, comprese quella “in-basket”; quest’ultima sarebbe la più “imprecisa”, non misurando un sapere, ma le competenze trasversali, e, come tale, avrebbe richiesto un punteggio di 60/100.
Nel ricorso è stata altresì formulata istanza istruttoria.
3. Si sono costituite in giudizio le intimate Presidenza del Consiglio dei Ministri e Scuola Nazionale dell’Amministrazione – SNA, successivamente depositando copiosa documentazione e altresì articolata memoria difensiva.
3.1. Esse hanno in primis eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso, sull’assunto che con l’accoglimento de motivi di gravame dedotti il ricorrente non otterrebbe l’utilità sperata, vale a dire l’ammissione al corso, ma l’annullamento della procedura, di cui contesta una serie di profili, nonché l’irricevibilità della quarta censura, con cui si contesta l’art. 7, comma 7, del bando, che avrebbe dovuto essere dedotta entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del bando stesso, infine il difetto di legittimazione processuale in capo all’intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel merito hanno controdedotto rispetto alle censure di parte ricorrente.
4. Fissata la camera di consiglio del 9.7.2024, con ordinanza collegiale n. 13971 dell’11.07.2024 si è preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e si è respinta l’istanza istruttoria formulata col ricorso.
5. Con un primo ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnati gli ulteriori atti puntuale indicati in epigrafe, tra cui la graduatoria degli ammessi al corso gestito dalla SNA.
6. Queste le censure dedotte con i motivi aggiunti:
V) “Violazione art. 12 dPR n. 487/94 ed eccesso di potere per contraddittorietà in relazione al verbale n. 7 dell’11.10.23” .
Si contesta che, pur avendo la Commissione indicato le sei competenze che IA avrebbe dovuto “testare” nella prova “in-basket”, come risultante nel verbale n. 6 del 28.09.2023, trasmesso, su richiesta del Presidente, ad IA stessa affinché ne prendesse atto e inviasse una relazione metodologica entro il 09.10.2023, effettivamente poi da tale Società elaborata in data 04.10.2023 e trasmessa a SNA, come risulta dal verbale n. 7 dell’11.10.23, la Commissione medesima ha “recepito” la relazione di IA del 04.10.23, ma avrebbe anche introdotto 24 nuovi criteri (4 per ognuna delle 6 competenza), di fatto superando i criteri di valutazione comunicati in precedenza a IA.
VI) “Violazione artt. 4 e 7 del bando di concorso; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e violazione art. 3 l. n. 241/90; violazione artt. 11, 12 e 15 del dPR n. 487/94; violazione art. 97 Cost. e art. 1, comma 1, l. n. 241/90 (imparzialità e trasparenza)” .
La decisione di coinvolgere IA s.r.l. implicherebbe la violazione dell’art. 7, comma 6, del bando di concorso, che riservava alla sola Commissione di concorso il compito di correggere le prove.
Vi sarebbero stato soltanto “interlocuzioni” ed un incontro tra il solo Presidente della Commissione e la società IA s.r.l. per lo sviluppo della prova, svoltosi a Milano il 18.09.2023, ma nei verbali non vi sarebbe traccia delle decisioni prese in quella sede.
La relazione tecnica resa dalla società IA in data 04.10.2023 non sarebbe idonea a “validare” la prova “inbasket”, in quanto, presupponendo la “validazione” di una prova che il “validatore” esamini il contenuto della prova e la griglia completa di valutazione, la Commissione non avrebbe ricevuto copia integrale della prova (scenario + testo delle 20 email + organigramma) né avrebbe potuto esaminare il meccanismo di calcolo dei punteggi dei singoli item s (contenuto solo nei 20 fogli excel). La relazione imponeva di assegnare ad ogni item un punteggio minimo di 0 e massimo di 4, ma poi lasciava “delega in bianco” a IA su come congegnare i singoli quesiti e su come attribuire i punteggi intermedi alle diverse opzioni di risposta.
VII) “Illegittimità dei fogli excel di “scoring” per violazione dell’art. 5 del bando di concorso e del verbale della commissione n. 7 dell’11.10.23; violazione art. 3 della l. n. 241/90” .
Uno dei 20 fogli excel redatti da IA e relativo all’item 1 depositato in giudizio dalla SNA non rispetterebbe l’esempio indicato nella relazione tecnica del 04.10.2023: mentre nella relazione tecnica era previsto che i punteggi delle sei competenze venissero attribuiti a livello “disaggregato” (un punteggio per ognuna delle 6 aree), nel foglio excel fornito dall'Amministrazione i punteggi sono riportati in forma “aggregata”.
VIII) “Violazione art. 3 l. n. 241/90 in relazione alla valutazione del ricorrente; eccesso di potere per illogicità manifesta”.
In via subordinata, si censura il punteggio attribuito al ricorrente nei singoli item, alla luce della propria prova, ricevuta in data 06.06.2024.
6.1. È stata proposta altresì istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., censurandosi la pec inviata da SNA in data 27.06.2024, con la quale essa ha accolto solo parzialmente l’istanza di accesso del 25.05.2024, negando l’algoritmo della prova, con la motivazione che “non sussiste alcun algoritmo”.
7. Pervenuti i motivi aggiunti alla camera di consiglio del 29.08.2024, con ordinanza n. 3837 del 30.08.2024 è stata respinta la domanda cautelare proposta con gli stessi.
8. Con decreto presidenziale n. 6207 del 20.12.2024 è stata disposta istruttoria (acquisizione la scheda di valutazione della prova “in-basket” del ricorrente; 2) la mappatura dei punteggi attribuiti alle risposte per tutti gli items sottoposti ai candidati) ed è stata fissata l’udienza pubblica del 18.03.2025 per la trattazione del merito.
9. Successivamente, con un secondo atto per motivi aggiunti è stata censurata la mappatura completa della prova.
9.1. Queste le doglianze ulteriormente dedotte.
IX) “Violazione art. 3 l. n. 241/90 in relazione alla valutazione del ricorrente; eccesso di potere per illogicità manifesta in relazione alla “mappatura” - aspetti generali della prova” .
Dalla lettura integrale della mappatura si evincerebbe come l’intero test sarebbe “arbitrario” nella assegnazione dei punteggi e privo di validità scientifica.
La prova in-basket sarebbe frutto di un insieme di procedure arbitrarie sia nella fase di sua creazione della prova sia in quella della sua valutazione, senza che la Commissione di esperti potesse esprimersi in merito alla sua validità scientifica.
Si contesta la stessa scrittura dei test con le diverse soluzioni ed i correlati pesi attribuiti.
X) “Violazione art. 3 l. n. 241/90 in relazione alla valutazione del ricorrente; eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta in relazione alla “mappatura” - aspetti specifici della prova”.
I quesiti evidenzierebbero un difetto di motivazione (quindi una violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90) ed un eccesso di potere per manifesta illogicità.
Si evidenzia in ricorso che, attraverso la rettifica dei 6 quesiti, il ricorrente totalizzerebbe un punteggio ben superiore rispetto al minimo e si chiede di nominare un Verificatore / CTU al fine di confermare quanto attestato dai docenti nella consulenza tecnica di parte.
10. In data 14 gennaio 2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato la scheda di valutazione del ricorrente con la mappatura riferita a ciascun item .
11. Successivamente sono stati proposti terzi motivi aggiunti avverso il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, adottato di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato in data 21.01.2025 nel sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui è stata disposta la rideterminazione dei posti disponibili nell’ambito del “9° corso-concorso SNA”.
11.1. È stata dedotta illegittimità derivata.
12. Con decreto presidenziale n. 482 del 5 febbraio 2025 è stata accolta l’istanza di abbreviazione dei termini, con conferma della già fissata udienza pubblica del 18 marzo 2025, rinviandosi l’esame dell’istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami alla sede di merito.
13. Con un quarto atto per motivi aggiunti è stato impugnato, deducendosi esclusivamente illegittimità derivata, il decreto n. 27/2025 del Presidente della SNA del 13.02.2025, con cui
è stata approvata la lista dei candidati ammessi a sostenere l’esame finale della parte generale del 9° corso SNA unitamente agli altri atti riguardanti sempre la fase successiva allo svolgimento del corso.
14. All’udienza pubblica del 18 marzo 2025 la causa è passata in decisione.
15. Preliminarmente è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ad avviso del Collegio, infatti, come già concluso con precedente dal quale non v’è ragione di discostarsi, “in tema di controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di atti adottati dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, la legittimazione passiva spetta unicamente alla SNA, in quanto ente che, in forza degli artt. 28, d.lgs. n. 165/01 e 3, d.P.R. n. 70/13 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), espressamente bandisce la procedura selettiva e adotta gli atti inerenti la procedura concorsuale” ( inter alias , Tar Lazio Roma, sez. IV Ter, 2.5.2024 n. 8767).
16. Per quanto concerne l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, in relazione a tutti i motivi dedotti (motivi in parte ripresi nei successivi atti ricorsuali laddove non specificamente riferiti ai profili concernenti la posizione del ricorrente), e di irricevibilità della quarta censura proposta sempre con il gravame introduttivo, il Collegio ritiene di poterne prescindere, attesa la ritenuta infondatezza di tali motivi.
17. Ragioni di economia processuale inducono a non disporre l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, attesa l’infondatezza di tutti i motivi dedotti nel presente giudizio.
18. Passando al merito, deve premettersi che le Linee guida sull’accesso alla dirigenza pubblica, di cui al D.M. 28.09.2022 ed alle quali il bando si è rifatto, prevedono espressamente, a pagina 20, che, “Relativamente alle prove scritte, tenendo fermo il numero stabilito dalle disposizioni vigenti per lo specifico concorso, potrà essere richiesto ai candidati di sviluppare uno o più elaborati da cui risulti possibile rilevare sia la corretta trattazione di problematiche direttamente riferibili alla conoscenza delle materie stabilite dal bando sia la capacità di fornire soluzioni appropriate in rapporto a determinate complessità proprie delle strutture amministrative pubbliche. La proposizione di tematiche e quesiti che pongano i candidati nella condizione di dover individuare, motivare e formulare risposte congruenti con gli obiettivi attesi consentirà alla commissione esaminatrice di rilevare, oltre al livello di conoscenza degli argomenti, anche gli aspetti essenziali del profilo attitudinale, quali: le capacità di risoluzione dei problemi, la visione sistemica, il pensiero strategico, l'orientamento al risultato etc. A tal fine si raccomanda di utilizzare, almeno per una delle prove scritte, una prova di carattere situazionale quali l'in-basket, lo studio di caso o i casi gestionali descritti nel Capitolo 2.3 delle presenti Linee guida” .
18.1. La prova “in basket” qui in rilievo è stata strutturata conformemente alle suindicate Linee guida, mediante la proposizione “di tematiche e quesiti”, con l’obiettivo di mettere il candidato nelle condizioni di fornire “risposte congruenti con gli obiettivi attesi”, così risultando omogenei gli elementi considerati per tutti i candidati, posti tutti dinanzi alle medesime possibili situazioni rispetto alle quali assumere quelle decisioni ritenute indicative del grado di capacità manageriale che la prova intende scrutinare. Tale strutturazione della prova risulta, dunque, compatibile con le precipue finalità della prova “in basket” e con il sistema di valutazione Assistment center al quale la prima appartiene.
19. Il fatto che detta prova debba legittimamente figurare tra le prove scritte è indicato chiaramente nell’art. 28, comma 1 bis, del d.lgs n. 165/2001, secondo cui: “Nelle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti” .
19.1. È perciò evidente che essa vada considerata al pari delle altre prove e logicamente e conseguentemente vada assoggettata allo stesso parametro valutativo delle altre, per le quali si individua come soglia minima quella di 70 punti su 100, mentre sarebbe risultata illogica ogni diversa decisione assunta dal bando o dalla Commissione su questo punto.
20. Quanto ai criteri di valutazione, coerentemente quelli individuati dalla Commissione costituiscono i profili di scrutinio della seconda prova scritta, ovvero i sei ambiti di competenza che la stessa è funzionale ad indagare. Tanto ai fini di una valutazione globale delle capacità ed attitudini che, attraverso la specifica prova “in basket”, nell’ambito del sistema di valutazione Assistment center, l’Amministrazione deve attribuire al candidato.
Da ciò si evince l’irrilevanza, rispetto al precipuo sistema valutativo, della individuazione a monte, da parte della Commissione, di singoli punteggi e pesi per ognuna delle sei sfere di indagine, idonee, nel loro concorso, a delineare il profilo ricercato, attraverso specifici criteri di valutazione riferiti a ciascuna. La fissazione dei profili di scrutinio e, quindi, delle skills oggetto di indagine mediante la prova “in basket”, peraltro avvenuta correttamente in data antecedente alla prova stessa, soddisfa l’esigenza di predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione, predeterminazione che è risultata funzionale alla strutturazione dei venti items da parte della società IA S.r.l.: questi consentono, infatti, una osservazione rispetto a tutte le sei competenze indicate dal modello adottato dalla Commissione.
20.1. Per ognuno, poi, degli indicatori comportamentali, approvati dalla Commissione con il verbale n. 7 del 2023, vengono specificati dettagliatamente i criteri di valutazione delle singole azioni, risultando nel richiamato verbale indicate le scelte considerate idonee ad esprimere, rispetto ad ognuna delle competenze da accertare, il comportamento maggiormente efficace. Perciò non si ravvisano quei profili di illegittimità dedotti al riguardo da parte ricorrente.
20.2. D’altronde, con l’approvazione della nota metodologica predisposta da IA S.r.l. e recante i due parametri di valutazione (l’uno quali-quantitativo basato sulla misurazione della qualità e completezza nell’esecuzione della prova e l’altro qualitativo basato sulla media tra il livello di efficacia e di frequenza delle competenze stimolate dalla prova) ed il metodo di generazione del risultato della prova (anche mediante puntuale indicazione del sistema di attribuzione dei punteggi), la Commissione ha fatto propria la metodologia di correzione e valutazione della prova ivi indicata. Va altresì detto che:
- la metodologia predisposta da IA S.r.l. si è basata sulle aree di indagine e sulle competenze oggetto di accertamento, come individuate nel bando di concorso all’art. 5, comma 2;
- detta metodologia è stata fatta propria dalla Commissione con deliberazione espressa, giusta verbale n. 7/2023;
- essa è stata elaborata sulla base della norma “Psychological Assessment - UNI/ISO 10667 - Assessment service delivery. Procedures and methods to assess people in work and organizational settings”, redatta dal comitato tecnico internazionale ISO. Trattasi di un documento che stabilisce i requisiti e le linee guida per i clienti che lavorano con uno o più fornitori di servizi per effettuare la valutazione di un individuo, di un gruppo o di un'organizzazione per scopi lavorativi, rispetto al quale la società IA S.r.l. è in possesso di documentata certificazione.
IA S.r.l. è un soggetto esterno della cui competenza si è solo avvalsa la Commissione nella strutturazione della prova (senza sostituzione alcuna nel ruolo valutativo). Occorre solo rimarcare che IA s.r.l., individuata da CINECA, possiede le certificazioni richieste dalle richiamate Linee-guida, come documentato dalle certificazioni internazionali relative agli standard UNI ISO 9001 e 10667.
21. Parte ricorrente assume che anche la valutazione della prova sarebbe stata delegata ad IA S.r.l.. In proposito deve in primo luogo evidenziarsi che, rispetto alla puntuale definizione, da parte della Commissione, degli indicatori comportamentali e dei criteri di valutazione delle scelte dei candidati relative a ciascuno di essi, la descrizione dei punteggi presente in calce alla versione stampata della prova “in-basket” costituisce solo una legenda della scala dei punteggi 0-4 (scala Lickert) propria della valutazione della prova; legenda redatta nel rispetto ed in coerenza con il sistema di graduazione dei punteggi presente nella nota metodologica di IA S.r.l. approvata e fatta propria, quale documento tecnico, dalla Commissione, nel verbale n. 7 del 2023.
In ogni caso la condivisione della relazione tecnica redatta da IA S.r.l. è avvenuta da parte della Commissione tutta nella seduta dell’11.10.2023, al cui verbale è stata allegata, per farne parte integrante. Sicché non può dirsi sussistente alcun vulnus rispetto alla partecipazione dei componenti della Commissione alla condivisione ed approvazione dei criteri tecnici afferenti la elaborazione e correzione della prova, indicati nella relazione di IA S.r.l..
21.1. Ciò puntualizzato, a fronte della specifica strutturazione della prova per items , con previsione di attribuzione dei punteggi per le singole azioni e sotto-azioni in relazione a ciascuna situazione prospettata, la correzione della prova non poteva che essere informatica; ciò in conformità di quanto stabilito dall’art. 13 del d.P.R. n. 487/1994. Pertanto, una volta individuata a monte la metodologia da seguire nell’articolare i singoli items , con previsione di diverse possibili azioni e sotto-azioni, con relativo pondus , per ciascuno di essi, la valutazione, correlata alle risposte date dal candidato nelle azioni e sotto-azioni tra quelle possibili, rappresentava un risultato consequenziale.
22. È poi bene precisare che è erroneo sostenere che si sia fatto ricorso ad un algoritmo. In proposito deve appunto considerarsi che la graduazione dei punteggi, fatta ex ante , segue le chiare indicazioni metodologiche della Società IA S.r.l. fatte proprie dalla Commissione e fa, comunque, riferimento, quale obiettivo valutativo, agli indici comportamentali ed ai relativi profili di indagine relativi a ciascuno di essi, siccome approvati dalla Commissione con il verbale n. 7/2023.
23. Con riguardo alla rimarcata circostanza che all’incontro del 18 settembre 2023, menzionato dal Presidente nel verbale del 28 settembre 2023, avrebbe partecipato solo il Presidente, va detto che la doglianza non ha pregio. E ciò in ragione della particolare tipologia dell’attività svolta nella ridetta riunione, di carattere interlocutorio sui metodi di elaborazione della prova da parte di IA s.r.l. e, pertanto, meramente preparatorio e per nulla valutativo: rispetto a tale tipo di attività la giurisprudenza è pacifica nel non ritenere necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione (cfr. TAR Veneto, sez. I, 7.8. 2013 n. 1022, Cons. St. Sez. III, 3.3.2011, n. 1368).
In ogni caso la condivisione della relazione tecnica redatta da IA S.r.l. è avvenuta da parte della Commissione tutta nella seduta dell’11.10.2023, al cui verbale è stata allegata per farne parte integrante. Sicché non può dirsi sussistente alcun vulnus rispetto alla partecipazione dei componenti della Commissione alla condivisione ed approvazione dei criteri tecnici afferenti la elaborazione e correzione della prova, indicati nella relazione di IA S.r.l..
24. Quanto al contenuto della prova qui in rilievo ed alle risposte possibili con previsione del relativo punteggio attribuibile, deve rilevarsi che la formulazione e la individuazione delle risposte relative a quesiti del tipo situazionale, del cui più ampio genus fa comunque parte la prova “in basket”, è riservata alla sfera di discrezionalità tecnica della Commissione di concorso e rispetto alle stesse questo giudice ha un sindacato limitato a profili di macroscopica illogicità ed irragionevolezza.
Tanto premesso, le doglianze di parte ricorrente risultano rivolte a stimolare la rinnovazione della valutazione della prova dei ricorrenti ad opera di questo giudice, al quale, tuttavia, tale valutazione è inibita; e ciò in assenza di profili di manifesta irrazionalità degli elementi costitutivi della seconda prova scritta, che, nella sua impostazione, con riguardo sia alla strutturazione del singolo item sia alle opzioni sottoposte ai candidati, risulta coerente con gli indicatori comportamentali definiti ex ante dalla Commissione. Per le stesse ragioni il Collegio ritiene di non fare ricorso né ad una consulenza tecnica d’ufficio né ad una verificazione, diversamente da quanto richiesto da parte ricorrente.
D’altronde la prova “in basket” rappresenta uno strumento di valutazione proprio della metodologia scientifica di Assessment center, per l’utilizzo della quale sono richieste documentate certificazioni.
La società IA S.r.l., possedendo questa certificazione, è soggetto avente titolo ad operare attraverso il ricorso agli strumenti di Assessment center: al riguardo parte ricorrente non documenta né allega, sul piano scientifico, la sussistenza di elementi di contraddizione ed incoerenza fra la struttura della prova come generata da IA s.r.l. e la metodologia di Assessment center né la violazione della norma "Psychological Assessment - UNI/ISO 10667 - Assessment service delivery. Procedures and methods to assess people in work and organizational settings”, come redatta dal comitato tecnico internazionale ISO ed integrante la linea guida internazionale per la specifica attività svolta dalla citata società.
25. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
26. Le spese possono essere compensate, attesa la peculiarità e novità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO