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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/05/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 4 0 6 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
Par G I A M P A O L O L G I U D I C E Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Pt_4
ispettivamente rappresentati e difesi dagli
[...]
avvocati ETIOPIA GIUSEPPA e INZIRILLO FILIPPO per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 10/3/2025, i coniugi esposero che in data 4/9/2006 avevano contratto matrimonio concordatario dal quale era nat a la figlia , ad Per_1
oggi minorenne.
Precisarono che con decreto n. 8271/2021 del
19.10.2021 il Tribunale di Marsala aveva omologato la loro separazione consensuale.
1 Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido e il mantenimento della figlia.
Indi depositavano in data 30.4.2025 note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 9 maggio
2025 modificando le condizioni di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta
(15.10.2021).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre tre anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i
Pag. 2 rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
perde il cognome del marito che con il Pt_3
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con ricorso Parte_3 Parte_4
depositato in data 10/3/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_3
e in TE (TP)
[...] Parte_4
il 4/9/2006 trascritto nei registri dello stato civile del Comune d i TE (TP) al n. 105
parte II, serie A, anno 2006, alle condizioni specificate in ricorso così come modificate con note di trattazione scritta depositate in data
30.4.2025 e da ritenersi parte integrante del presente atto;
dichiara che perde il cognome del marito;
Pt_3
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale
Pag. 3 dello stato civile di TE (TP) perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 21 maggio 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
Pag. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
Par G I A M P A O L O L G I U D I C E Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Pt_4
ispettivamente rappresentati e difesi dagli
[...]
avvocati ETIOPIA GIUSEPPA e INZIRILLO FILIPPO per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 10/3/2025, i coniugi esposero che in data 4/9/2006 avevano contratto matrimonio concordatario dal quale era nat a la figlia , ad Per_1
oggi minorenne.
Precisarono che con decreto n. 8271/2021 del
19.10.2021 il Tribunale di Marsala aveva omologato la loro separazione consensuale.
1 Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido e il mantenimento della figlia.
Indi depositavano in data 30.4.2025 note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 9 maggio
2025 modificando le condizioni di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta
(15.10.2021).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre tre anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i
Pag. 2 rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
perde il cognome del marito che con il Pt_3
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con ricorso Parte_3 Parte_4
depositato in data 10/3/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_3
e in TE (TP)
[...] Parte_4
il 4/9/2006 trascritto nei registri dello stato civile del Comune d i TE (TP) al n. 105
parte II, serie A, anno 2006, alle condizioni specificate in ricorso così come modificate con note di trattazione scritta depositate in data
30.4.2025 e da ritenersi parte integrante del presente atto;
dichiara che perde il cognome del marito;
Pt_3
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale
Pag. 3 dello stato civile di TE (TP) perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 21 maggio 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
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