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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/11/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n.205/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa HE AG La PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 205/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 col patrocinio degli avvocati Pietro Carrozza e Carlo Carrozza,
- Parte attrice opponente nei confronti di: in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 part. IVA ), quale procuratrice speciale di in persona del legale P.IVA_2 Parte_2 rappresentante pro tempore (C.F.: ), P.IVA_3
- Parte convenuta opposta CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
La presente causa ha ad oggetto opposizione a precetto, come specificato infra.
Parte opponente ha precisato le conclusioni come in atti.
In data 27.01.2025 è stato notificato a , ad istanza di Parte_1 Controparte_1
quale procuratrice speciale di atto di precetto per l'esecuzione della
[...] Parte_2 sentenza n. 354/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Messina in data 26.01.2021 e depositata in data 01.09.2021, per il complessivo importo di euro 20.131,10, a titolo di spese processuali liquidate in sentenza, comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché per la redazione dell'atto di precetto.
Quindi, con atto di citazione notificato in data 07/02/2025, ha proposto Parte_1 opposizione ai sensi degli artt. 615 C.P.C., convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti la quale procuratrice speciale di al fine di ottenere, Controparte_1 Parte_2
Pag. 1 di 4 l'accoglimento delle seguenti domande: “1.- Preliminarmente, concorrendo gravi motivi, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del precetto stante la sussistenza del fumus boni iuris (carenza del titolo esecutivo). 2.- Accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare e dichiarare inefficace e/o illegittimo il precetto notificato il 27.01.2025 dalla
[...]
per totale carenza del titolo esecutivo per le ragioni dedotte ai motivi I). 3.- Condannare CP_1 la al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, I Controparte_1
e II comma, c.p.c. per le motivazioni spiegate al punto sub. II) in misura pari all'importo precettato pari ad euro 20.131,10 oltre interessi ovvero, in via equitativa, nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia. 4.- Condannare la al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata Controparte_1 sede, per il caso in cui, nonostante la presente opposizione, dovesse procedere ad avviare procedure esecutive nei confronti del sig. . 5.- Condannare la al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”.
Sebbene ritualmente citata in giudizio, la convenuta non si è costituita.
Depositate dall'opponente le memorie ex art. 171 ter CPC, è stata fissata udienza sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 comma 1 CPC, esitata con ordinanza depositata in data 13.10.2025 con cui il G.I., ritenuti sussistenti i gravi motivi, ha accolto l'istanza di inibitoria.
Poi, all'udienza cartolare del 22.07.2025, il G.I., “rilevato che parte opposta, pur ritualmente notificata, non si è costituita nel presente procedimento, considerata la natura documentale della causa e reputato che la stessa sia matura per la decisione, visto l'art.281sexies CPC”, ha dichiarato la contumacia di ed ha rinviato la causa per la precisazione delle Controparte_2 conclusioni e la discussione all'udienza del 28.10.2025.
Da ultimo, all'udienza del 28.10/2025, a seguito di discussione orale, parte opponente ha precisato le conclusioni come da atti e verbali, insistendo nella condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 CPC e chiedendo la distrazione delle spese processuali;
il Giudice ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma.
*****
1. L'opposizione è fondata per i motivi di seguito esposti.
Come accennato, con atto di precetto notificato in data 27.01.2025 quale Controparte_1 procuratrice speciale di ha intimato a il pagamento Parte_2 Parte_1 della complessiva somma di euro 20.131,10 a titolo di spese processuali liquidate nella sentenza n.
354/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Messina in data 26.01.2021 e depositata in data
01.09.2021, comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché per la redazione dell'atto di precetto.
Pag. 2 di 4 La Corte Suprema di Cassazione, terza sezione civile, dinanzi alla quale è stata impugnata la citata sentenza n. 354/2021 della Corte di Appello di Messina, ha deciso sul ricorso con ordinanza depositata in data 07/06/2024, così disponendo: “La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti e, per l'effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità”.
Pertanto, considerato che al momento della notifica dell'atto di precetto era già stata pubblicata l'ordinanza della Corte di Cassazione che ha caducato il titolo esecutivo azionato, l'atto di precetto opposto è illegittimo.
Invero, ai sensi dell'art. 474 CPC, condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio dell'azione esecutiva è l'esistenza di un valido titolo esecutivo in cui il credito in esso consacrato sia certo, liquido ed esigibile, poiché nulla executio sine titulo.
Pertanto, l'opposizione proposta da deve essere accolta poiché Parte_1 quale procuratrice speciale di non ha diritto ad Controparte_1 Parte_2 agire in executivis in quanto ha intimato il pagamento senza titolo esecutivo.
2. SPESE PROCESSUALI.
Considerato che l'opposizione è fondata, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per valore, tenuto conto dell'attività concretamente espletata dalle parti, con applicazione, quindi, dei minimi in relazione all'attività istruttoria che non è stata svolta.
2.1. La parte soccombente, inoltre, non può essere condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 CPC, in quanto non risulta agli atti del giudizio la malafede o la colpa grave della stessa.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la responsabilità di cui all'art. 96 comma
3 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata” (Cassazione civile sez. III, 12/07/2023, n. 19948).
In relazione al caso in esame, è opportuno evidenziare che, se è vero che l'opposta avrebbe dovuto assumere un comportamento più prudente prima di agire in executivis nei confronti di CP_3
, tuttavia va rilevato che l'intimante non si è costituita in giudizio insistendo nella propria
[...] pretesa.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “Questa Corte ha anzi precisato che i presupposti della mala fede o della colpa grave pur sempre indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c., comma
3, (Cass. 30 novembre 2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel
Pag. 3 di 4 suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726); ed ha ritenuto integrare tale mala fede la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass.
22 febbraio 2016 n. 3376), ovvero la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass. 18 novembre 2014 n. 24546), oppure la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cassazione civile sez. un., 20/04/2018, n.9912).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. Accoglie l'opposizione proposta da per i motivi esposti;
Parte_1
II. Dichiara che quale procuratrice speciale di non Controparte_1 Parte_2 ha diritto ad agire in executivis nei confronti di ; Parte_1
III. Condanna quale procuratrice speciale di , al Controparte_1 Parte_2 pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che si liquidano Parte_1 nella misura di euro 4.237,00, oltre rimborso generali 15%, IVA e C.P.A., ove dovuti come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Pietro Carrozza e Carlo Carrozza, nonché alla rifusione del CU.
Così deciso, lì 19 Novembre 2025
Il Giudice
HE AG La PO
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa HE AG La PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 205/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 col patrocinio degli avvocati Pietro Carrozza e Carlo Carrozza,
- Parte attrice opponente nei confronti di: in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 part. IVA ), quale procuratrice speciale di in persona del legale P.IVA_2 Parte_2 rappresentante pro tempore (C.F.: ), P.IVA_3
- Parte convenuta opposta CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
La presente causa ha ad oggetto opposizione a precetto, come specificato infra.
Parte opponente ha precisato le conclusioni come in atti.
In data 27.01.2025 è stato notificato a , ad istanza di Parte_1 Controparte_1
quale procuratrice speciale di atto di precetto per l'esecuzione della
[...] Parte_2 sentenza n. 354/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Messina in data 26.01.2021 e depositata in data 01.09.2021, per il complessivo importo di euro 20.131,10, a titolo di spese processuali liquidate in sentenza, comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché per la redazione dell'atto di precetto.
Quindi, con atto di citazione notificato in data 07/02/2025, ha proposto Parte_1 opposizione ai sensi degli artt. 615 C.P.C., convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti la quale procuratrice speciale di al fine di ottenere, Controparte_1 Parte_2
Pag. 1 di 4 l'accoglimento delle seguenti domande: “1.- Preliminarmente, concorrendo gravi motivi, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del precetto stante la sussistenza del fumus boni iuris (carenza del titolo esecutivo). 2.- Accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare e dichiarare inefficace e/o illegittimo il precetto notificato il 27.01.2025 dalla
[...]
per totale carenza del titolo esecutivo per le ragioni dedotte ai motivi I). 3.- Condannare CP_1 la al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, I Controparte_1
e II comma, c.p.c. per le motivazioni spiegate al punto sub. II) in misura pari all'importo precettato pari ad euro 20.131,10 oltre interessi ovvero, in via equitativa, nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia. 4.- Condannare la al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata Controparte_1 sede, per il caso in cui, nonostante la presente opposizione, dovesse procedere ad avviare procedure esecutive nei confronti del sig. . 5.- Condannare la al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”.
Sebbene ritualmente citata in giudizio, la convenuta non si è costituita.
Depositate dall'opponente le memorie ex art. 171 ter CPC, è stata fissata udienza sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 comma 1 CPC, esitata con ordinanza depositata in data 13.10.2025 con cui il G.I., ritenuti sussistenti i gravi motivi, ha accolto l'istanza di inibitoria.
Poi, all'udienza cartolare del 22.07.2025, il G.I., “rilevato che parte opposta, pur ritualmente notificata, non si è costituita nel presente procedimento, considerata la natura documentale della causa e reputato che la stessa sia matura per la decisione, visto l'art.281sexies CPC”, ha dichiarato la contumacia di ed ha rinviato la causa per la precisazione delle Controparte_2 conclusioni e la discussione all'udienza del 28.10.2025.
Da ultimo, all'udienza del 28.10/2025, a seguito di discussione orale, parte opponente ha precisato le conclusioni come da atti e verbali, insistendo nella condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 CPC e chiedendo la distrazione delle spese processuali;
il Giudice ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma.
*****
1. L'opposizione è fondata per i motivi di seguito esposti.
Come accennato, con atto di precetto notificato in data 27.01.2025 quale Controparte_1 procuratrice speciale di ha intimato a il pagamento Parte_2 Parte_1 della complessiva somma di euro 20.131,10 a titolo di spese processuali liquidate nella sentenza n.
354/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Messina in data 26.01.2021 e depositata in data
01.09.2021, comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché per la redazione dell'atto di precetto.
Pag. 2 di 4 La Corte Suprema di Cassazione, terza sezione civile, dinanzi alla quale è stata impugnata la citata sentenza n. 354/2021 della Corte di Appello di Messina, ha deciso sul ricorso con ordinanza depositata in data 07/06/2024, così disponendo: “La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti e, per l'effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità”.
Pertanto, considerato che al momento della notifica dell'atto di precetto era già stata pubblicata l'ordinanza della Corte di Cassazione che ha caducato il titolo esecutivo azionato, l'atto di precetto opposto è illegittimo.
Invero, ai sensi dell'art. 474 CPC, condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio dell'azione esecutiva è l'esistenza di un valido titolo esecutivo in cui il credito in esso consacrato sia certo, liquido ed esigibile, poiché nulla executio sine titulo.
Pertanto, l'opposizione proposta da deve essere accolta poiché Parte_1 quale procuratrice speciale di non ha diritto ad Controparte_1 Parte_2 agire in executivis in quanto ha intimato il pagamento senza titolo esecutivo.
2. SPESE PROCESSUALI.
Considerato che l'opposizione è fondata, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per valore, tenuto conto dell'attività concretamente espletata dalle parti, con applicazione, quindi, dei minimi in relazione all'attività istruttoria che non è stata svolta.
2.1. La parte soccombente, inoltre, non può essere condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 CPC, in quanto non risulta agli atti del giudizio la malafede o la colpa grave della stessa.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la responsabilità di cui all'art. 96 comma
3 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata” (Cassazione civile sez. III, 12/07/2023, n. 19948).
In relazione al caso in esame, è opportuno evidenziare che, se è vero che l'opposta avrebbe dovuto assumere un comportamento più prudente prima di agire in executivis nei confronti di CP_3
, tuttavia va rilevato che l'intimante non si è costituita in giudizio insistendo nella propria
[...] pretesa.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “Questa Corte ha anzi precisato che i presupposti della mala fede o della colpa grave pur sempre indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c., comma
3, (Cass. 30 novembre 2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel
Pag. 3 di 4 suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726); ed ha ritenuto integrare tale mala fede la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass.
22 febbraio 2016 n. 3376), ovvero la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass. 18 novembre 2014 n. 24546), oppure la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cassazione civile sez. un., 20/04/2018, n.9912).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. Accoglie l'opposizione proposta da per i motivi esposti;
Parte_1
II. Dichiara che quale procuratrice speciale di non Controparte_1 Parte_2 ha diritto ad agire in executivis nei confronti di ; Parte_1
III. Condanna quale procuratrice speciale di , al Controparte_1 Parte_2 pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che si liquidano Parte_1 nella misura di euro 4.237,00, oltre rimborso generali 15%, IVA e C.P.A., ove dovuti come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Pietro Carrozza e Carlo Carrozza, nonché alla rifusione del CU.
Così deciso, lì 19 Novembre 2025
Il Giudice
HE AG La PO
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