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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 45981/2022 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
MA, Piazza San Giovanni Bosco 5 presso lo studio dell'Avv. Alfonso Amoroso, come da procura in atti.
ATTORE
E
MA (C. F. Controparte_1
) in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in MA, P.IVA_1
Viale Cardinal Ginnasi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Maria Gabriella, come da procura in atti.
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
MA, Viale Appio Claudio n. 285 presso lo studio dell'Avv. Pietro Ferretti, come da procura in atti.
CONVENUTO
Avente ad oggetto: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni ripotandosi a quelle in atti e precisamente,
pagina 1 di 8 PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale di MA, respinta ogni contraria richiesta, dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata
Dichiarare nullo annullare i bilanci di cui in narrativa per evidente duplicazione di somme a) accertare e dichiarare per le ragioni sopra esposte la nullità dei titoli esecutivi di cui in premessa accertare e dichiarare la inesistenza della morosità stante
l'avvenuto pagamento puntuale di tutte le rate condominiali b) Conseguentemente a tale nullità accertare e quantificare anche attraverso CTU l'eventuale credito esistente, tenendo conto dei pagamenti effettuati dall'inquilino e dal comproprietario c) Accertare e dichiarare in relazione a detta quantificazione il credito e/o il debito dell'inquilino nei confronti del d) Condannare ai sensi dell'art 96 cpc il CP_1 CP_1 resistente per mancato invio della documentazione contabile richiesta, e per la mancata partecipazione alla mediazione richiesta. Con vittoria di spese. competenze ed onorari da liquidarsi direttamente al sottoscritto procuratore antistatario.”
: “l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, Controparte_1 voglia:
- In via preliminare 1) rigettare la domanda dell'attore per difetto di legittimazione attiva;
2) dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta di accertamento della nullità dei titoli esecutivi. - In via subordinata e nel merito 3) rigettare le domande dell'attore e del convenuto sig. in quanto infondate in fatto e in diritto per i CP_2 motivi esposti negli atti di questa difesa, e per l'effetto 4) condannare l'attore ed il convenuto sig. anche in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite ai sensi CP_2 del DMN 147/22 con il 15% di spese generali oltre agli accessori di legge;
5) condannare l'attore ed il convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio anche secondo equità”.
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, Controparte_2 dichiarare nulla o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata
Dichiarare nullo o annullare i bilanci di cui in narrativa per evidente duplicazione di somme. Conseguentemente a tale nullità accertare e quantificare anche attraverso CTU
l'eventuale credito esistente, tenendo conto dei pagamenti effettuati dall'inquilino e dal comproprietario. In via istruttoria: ordinare ai convenuti il deposito dettagliato degli estratti conto relativi sia ai pagamenti che agli incassi fatti ordinare al condominio il deposito di tutta la documentazione comprovante il presunto credito vantato qualora occorresse, relativamente ai documenti di cui sopra ammettere CTU contabile al fine di chiarire l'esatto ammontare del credito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi direttamente al procuratore antistatario”
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*********
Con atto di citazione notificato in data 23 giugno 2022 , proprietario Parte_1 per la quota pari al 50% di un immobile facente parte dell'edificio condominiale di
[...]
, ha citato in giudizio il Condominio il CP_1 Controparte_1
impugnando la delibera resa dall'assemblea dei condomini in
[...] data 26.5.2022 ed alla quale non aveva partecipato.
Premetteva di essere destinatario di due procedimenti di ingiunzione attivati nei suoi confronti dal convenuto per asseriti oneri non corrisposti e di non essere CP_1 stato messo in condizione di conoscerne il contenuto a causa di irregolarità notificatorie che ne avrebbero determinato la nullità. Precisava che nonostante le richieste di chiarimenti in merito agli importi indicati nei due ricorsi per ingiunzione, non venivano fornite spiegazioni dall'Amministratore mentre nel consuntivo 2019/2020 gli veniva attribuita una morosità di euro 24.434.75 alla quale veniva aggiunta l'ulteriore somma di euro 26.524,78 a titolo di conguagli per anni precedenti per un totale di euro 48.675,91.
Affermava che tale voce era frutto solo di duplicazione di crediti inesistenti e non giustificati in quanto parte delle somme imputate erano state corrisposte dall'inquilino e la restante somma dal comproprietario Ha chiesto, pertanto, l'invalidità della CP_2 delibera nella parte in cui sono sati approvati e ripartiti i consuntivi di spesa riferiti alla predetta gestione.
Si è costituito il contestando ed impugnando quanto Controparte_3 dedotto e richiesto dall'attore. Ha premesso e chiarito (i) che entrambe le opposizioni ai due decreti ingiuntivi (n. 11999/14 e n. 12429/19) promosse dall'attore erano state rigettate in primo grado e che erano pendenti due giudizi di appello promossi dallo stesso attore (ii) che pendeva innanzi alla IV Sezione immobiliare del Tribunale la procedura esecutiva R.G.E. n. 1737/15, avverso la quale l'attore aveva promosso opposizione agli atti esecutivi deducendo i medesimi profili di nullità della notifica e che l'opposizione era stata rigettata dal medesimo giudicante, (iii) che non vi era alcuna attinenza tra il credito indicato nei suddetti decreti opposti e quelli indicati nella delibera impugnata riguardando, i primi, oneri pregressi basati su delibere non impugnate, (iv) che la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità dei decreti era da considerare inammissibile in quanto coperta da giudicato e, in ogni caso, come già accertato dal giudice dell'esecuzione, la notifica dei due decreti era risultata del tutto regolare, (v) che i motivi dell'impugnazione proposta erano del tutto generici e, in ogni caso, infondati. Ha eccepito, inoltre, l'improcedibilità della domanda proposta per avere l'attore avviato pagina 3 di 8 una mediazione irregolare stante la mancata partecipazione al primo incontro della stessa parte istante. Ha eccepito, altresì, la carenza di legittimazione attiva del ad Parte_1 impugnare la delibera assembleare, avendo lo stesso perduto la disponibilità del bene immobile e la sua gestione a seguito dell'avvio della procedura esecutiva R.G.E. n. 1737/15 nella quale era stato nominato, in sua vece, un custode giudiziario.
Si costituiva in giudizio anche il signor il quale aderiva alle Controparte_2 prospettazioni attoree e chiedeva anch'esso che venisse annullata la delibera impugnata per duplicazione del credito indicato nei consuntivi approvati.
Disposto il rinnovo della mediazione e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni all'udienza del 8 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * * * * * *
Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dal condominio Convenuto in merito alla carenza di legittimazione dell'attore a proporre l'impugnazione della delibera del
26.5.2022.
Parte convenuta ha sostenuto la tesi per cui, essendo stata avviata nei confronti dell'attore una procedura di esecuzione immobiliare (R.G.E. n. 1737/2015) ed essendo stato nominato un custode per la gestione del bene staggito, sia la partecipazione alle assemblee che la facoltà di impugnare le relative delibere spetterebbe a quest'ultimo e non all'attore. Parte convenuta ha dato, inoltre, atto - nel corso del giudizio - che con decreto di trasferimento del 3.7.2023 l'immobile era stato trasferito a terzi perdendo, pertanto, l'attore lo status di condomino.
Gli assunti non possono essere condivisi posto che, ai sensi dell'art. 1137 c.c., il diritto di impugnare le delibere condominiali spetta ai soli condomini, assenti, dissenzienti o astenuti finché questi rimangano titolari della proprietà solitaria ricompresa nello stabile condominiale. Per cui, fintanto che la proprietà dell'immobile assoggettato a espropriazione forzata continui a restare in capo al debitore esecutato, egli è l'unico legittimato ad impugnare le delibere. Invero, il debitore esecutato conserva la legittimazione tanto a partecipare alle assemblee quanto ad impugnare le relative deliberazioni e ciò fino a quando non sia stato emesso il decreto di trasferimento, essendo detta legittimazione collegata allo status di condomino, ossia alla titolarità del diritto dominicale sull'immobile medesimo. Viceversa, il custode non è titolare di un'autonoma posizione di diritto, ma opera quale ausiliario del giudice, con l'incarico di provvedere alla conservazione e all'amministrazione dei beni pignorati previa autorizzazione del G.E. Ne discende che il debitore esecutato, malgrado pagina 4 di 8 l'incardinamento dell'esecuzione immobiliare in suo danno, rimane pur sempre proprietario esclusivo dell'immobile fino all'emissione del decreto di trasferimento e fino a tale data, oltre a gravare sullo stesso gli oneri reali e personali, è l'unico soggetto legittimato a proporre le impugnazioni delle delibere (cfr. Cass. n. 12877/2016).
Nella specie, al momento della notifica della citazione (23.6.2022), l'attore, sebbene debitore esecutato, era ancora proprietario e ciò lo legittimava all'impugnazione del deliberato, a nulla rilevando che in corso di causa il bene stesso sia stato trasferito a terzi, non operando, in ipotesi, alcun fenomeno sostitutivo e/o interruttivo del procedimento.
Del pari, va rigettata l'ulteriore eccezione di improcedibilità reiterata dal CP_1 convenuto anche in sede di comparsa conclusionale per mancato esperimento di un valido procedimento di mediazione ante causam (mancata partecipazione della parte istante). Si precisa al riguardo che la questione era stata già esaminata e decisa con ordinanza resa da questo Giudice in data 3.3.2023 con la quale veniva disposto il rinnovo del procedimento di mediazione mentre, in ordine al successivo procedimento di mediazione, l'eccezione sollevata dal in merito alla validità della procura CP_1 speciale conferita dall'attore e richiamata nel verbale di mediazione, è stata superata a seguito del deposito nel fascicolo telematico di detta procura speciale e a seguito del provvedimento reso all'udienza del 26.10.2023 e che si richiama anche in questa sede. Ciò nondimeno, l'impugnazione proposta è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
L'attore ha impugnato la delibera del 26.5.2022 con la quale l'assemblea ha approvato il consuntivo 2019/2020 ed il consuntivo 2020/2021 con i relativi stati di ripartizione sostenendo, nella sintesi, che gli sarebbe stato addebitato un importo pari ad euro
48.971,06 quale “conguaglio esercizi precedenti” che a suo dire sarebbe stato già oggetto di precedenti ingiunzioni determinando una duplicazione di titoli. Ha, inoltre, sostenuto di aver in buona parte corrisposto gli importi imputati sotto tale voce.
Il , a sua volta, si è difeso sostenendo che i pagamenti richiamati dall'attore, CP_1 nonché i crediti ingiunti, si riferivano a precedenti e diversi oneri di gestione e non avevano in alcun modo attinenza ai crediti indicati nei consuntivi approvati. Ha anche precisato che le ingiunzioni di pagamento richiamate dall'attore si basavano su altre delibere mai impugnate riguardanti pregressi anni di gestione non oggetto della delibera approvata.
Ora, ai sensi dell'art. 2697 c.c. "chi intende far valere un diritto in sede giudiziale deve dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento." Allo stesso modo, "chi solleva l'inefficacia di tali fatti o eccepisce che il diritto è mutato o estinto deve dimostrare i fatti su cui poggia tale eccezione". pagina 5 di 8 Tali principi di ordine generale presiedono anche le impugnazioni delle delibere assembleari proposte ai sensi dell'art. 1137 c.c. per cui il condomino che impugna la delibera assembleare ritenuta illegittima, deve assolvere all'onere della prova previsto dall'art. 2967 c.c., ovvero, deve dimostrare che la delibera sia contraria a legge o regolamento non essendo sufficiente la semplice deduzione della circostanza lamentata.
Non solo, il condomino impugnante dovrà anche dimostrare l'ulteriore circostanza rappresentata dal danno economico subito per effetto della delibera assembleare presa non in conformità della legge, danno economico riverberatosi nel proprio patrimonio che deve essere oggetto anche di espressa quantificazione. Nel caso in cui, come nella specie, la domanda proposta dal ai sensi dell'articolo 1137 c.c. è volta a CP_1 censurare l'erroneità relativa alla ripartizione delle spese, il deve allegare e CP_1 dimostrare innanzi tutto di avervi interesse (interesse che presuppone la sussistenza di un suo apprezzabile personale pregiudizio derivante dalla deliberazione impugnata) e dovrà, altresì, ai sensi dell'art. 2967 c.c. dare dimostrazione (anche mediante idonea produzione documentale) del vizio che abbia determinato un'erronea ripartizione della spesa a suo carico (c.d. fatti posti alla base della domanda). Ciò è in stretta correlazione con il principio dispositivo previsto dall'art. 115 c.p.c. che impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.
Ebbene, nella specie, parte attrice pur avendo dedotto, seppur in termini alquanto generici, una erronea ripartizione delle spese poste a suo carico con la delibera che ha approvato i consuntivi e lo stato di riparto gestione 2019/2020 e gestione 2020/2021, ha mancato di produrre i consuntivi approvati ed i correlati documenti di ripartizione non consentendo, in nessun modo, non solo di provare quanto da essa affermato ma anche di permettere all'odierno giudicante di effettuare il vaglio di legittimità e di esaminare la fondatezza o meno delle domande proposte.
Né a supplire a tale carenza probatoria poteva ovviarsi mediante le istanze istruttorie avanzate da parte attrice (c.t.u. e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) non rientrando i mezzi proposti nella disponibilità delle parti ed essendo, il primo (c.t.u.) non un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti al processo (e quindi costituisce un mezzo di controllo dei fatti costituenti la prova, che deve essere fornita dalla parte a sostegno della propria posizione giuridica) mentre il secondo (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) è rimesso al potere discrezionale del giudice e richiede, quale requisito di ammissibilità, che la prova del fatto che si intende dimostrare non è acquisibile aliunde, non potendo avere l'iniziativa finalità meramente esplorative o sostitutive dell'onere probatorio posto a carico della parte (nella specie, parte attrice non ha minimamente allegato di aver chiesto e non ottenuto i documenti indicati). pagina 6 di 8 Inoltre, in merito agli asseriti pagamenti indicati da parte attrice, oltre ad essere stati già oggetto di esame in altri giudizi, come correttamente eccepito da parte convenuta, la mancata allegazione della documentazione contabile riferita ai consuntivi approvati non ha in alcun modo consentito di effettuare alcun tipo di raffronto e valutare l'ipotetica duplicazione delle poste passive lamentate dall'attore. Pertanto, in mancanza di deduzione e prova sul motivo di impugnazione (erroneità della ripartizione effettuata con la delibera impugnata per duplicazione del credito), la domanda va interamente rigettata.
Gli antefatti di causa consentono al giudicante di ritenere fondata la domanda ex art. 96
c.p.c. avanzata dal convenuto all'esito del contegno processuale assunto CP_1 dall'attore. L'art. 96, co.3, c.p.c. prevede il potere-dovere del giudice di statuire anche sulla responsabilità per i danni subiti dalla parte vittoriosa per essere stata ingiustamente evocata o costretta in giudizio, laddove si ravvisi nella condotta della parte soccombente anche la violazione di quel grado minimo di diligenza che consentirebbe di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (cfr. Cass. S.U. del
20/4/2018 n. 9912 e conf. Cass. S.U. del 11/12/2007 n. 25831 e Cass. 18/1/ 2010 n.
654).
Nel caso di specie la domanda è stata proposta con motivazioni generiche ed inconsistenti, senza idonea allegazione documentale, con esposizione di circostanze già oggetto di altre pronunce e del tutto avulse dal contesto di causa;
ciò, con il chiaro intento di procrastinare la decisione della presente controversia ed intralciare l'operato del al recupero delle morosità. Tale comportamento porta a Controparte_4 considerare integrata l'ipotesi di impiego pretestuoso e strumentale del diritto di azione, secondo quanto prospettato dalla parte convenuta, ex se causativo di danno non patrimoniale, consistente nell'aver subito un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, alla stessa stregua del danno oggettivo per la durata irragionevole del processo contemplato dalla legge 24.3.2001 n. 89 (c.d. legge Pinto). Sul punto si è espressa la Suprema Corte che, alla luce dei principi giurisprudenziali largamente consolidati (ex plurimis, Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 32001 del
28/10/2022) ritiene costituire indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – “la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (Cassazione civile,
Sezioni Unite, Sentenza n. 28448 del 12/10/2023). pagina 7 di 8 In conclusione, considerando la natura della causa e le spese processuali liquidabili, la somma prevista dall'art. 96, co. 3, c.p.c. viene determinata equitativamente nell'importo di euro 1.500,00 all'attualità oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e considerata l'adesione alla domanda attorea da parte del convenuto quest'ultimo va condannato in solido alla Controparte_2 refusione delle spese di lite in favore del convenuto nella misura liquidata CP_1 in dispositivo ex D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna e in solido, alla rifusione, in favore Parte_1 Controparte_2 del , MA, delle spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e accessori di legge;
- condanna l'attore all'ulteriore pagamento, in favore del Parte_1
, ai sensi dell'art. Controparte_5
96, co. 3, c.p.c. della somma, di euro 1.500,00, oltre interessi dalla presente decisione e fino al saldo.
Così deciso in MA il 5 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Grazia Berti
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 45981/2022 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
MA, Piazza San Giovanni Bosco 5 presso lo studio dell'Avv. Alfonso Amoroso, come da procura in atti.
ATTORE
E
MA (C. F. Controparte_1
) in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in MA, P.IVA_1
Viale Cardinal Ginnasi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Maria Gabriella, come da procura in atti.
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
MA, Viale Appio Claudio n. 285 presso lo studio dell'Avv. Pietro Ferretti, come da procura in atti.
CONVENUTO
Avente ad oggetto: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni ripotandosi a quelle in atti e precisamente,
pagina 1 di 8 PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale di MA, respinta ogni contraria richiesta, dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata
Dichiarare nullo annullare i bilanci di cui in narrativa per evidente duplicazione di somme a) accertare e dichiarare per le ragioni sopra esposte la nullità dei titoli esecutivi di cui in premessa accertare e dichiarare la inesistenza della morosità stante
l'avvenuto pagamento puntuale di tutte le rate condominiali b) Conseguentemente a tale nullità accertare e quantificare anche attraverso CTU l'eventuale credito esistente, tenendo conto dei pagamenti effettuati dall'inquilino e dal comproprietario c) Accertare e dichiarare in relazione a detta quantificazione il credito e/o il debito dell'inquilino nei confronti del d) Condannare ai sensi dell'art 96 cpc il CP_1 CP_1 resistente per mancato invio della documentazione contabile richiesta, e per la mancata partecipazione alla mediazione richiesta. Con vittoria di spese. competenze ed onorari da liquidarsi direttamente al sottoscritto procuratore antistatario.”
: “l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, Controparte_1 voglia:
- In via preliminare 1) rigettare la domanda dell'attore per difetto di legittimazione attiva;
2) dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta di accertamento della nullità dei titoli esecutivi. - In via subordinata e nel merito 3) rigettare le domande dell'attore e del convenuto sig. in quanto infondate in fatto e in diritto per i CP_2 motivi esposti negli atti di questa difesa, e per l'effetto 4) condannare l'attore ed il convenuto sig. anche in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite ai sensi CP_2 del DMN 147/22 con il 15% di spese generali oltre agli accessori di legge;
5) condannare l'attore ed il convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio anche secondo equità”.
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, Controparte_2 dichiarare nulla o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata
Dichiarare nullo o annullare i bilanci di cui in narrativa per evidente duplicazione di somme. Conseguentemente a tale nullità accertare e quantificare anche attraverso CTU
l'eventuale credito esistente, tenendo conto dei pagamenti effettuati dall'inquilino e dal comproprietario. In via istruttoria: ordinare ai convenuti il deposito dettagliato degli estratti conto relativi sia ai pagamenti che agli incassi fatti ordinare al condominio il deposito di tutta la documentazione comprovante il presunto credito vantato qualora occorresse, relativamente ai documenti di cui sopra ammettere CTU contabile al fine di chiarire l'esatto ammontare del credito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi direttamente al procuratore antistatario”
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con atto di citazione notificato in data 23 giugno 2022 , proprietario Parte_1 per la quota pari al 50% di un immobile facente parte dell'edificio condominiale di
[...]
, ha citato in giudizio il Condominio il CP_1 Controparte_1
impugnando la delibera resa dall'assemblea dei condomini in
[...] data 26.5.2022 ed alla quale non aveva partecipato.
Premetteva di essere destinatario di due procedimenti di ingiunzione attivati nei suoi confronti dal convenuto per asseriti oneri non corrisposti e di non essere CP_1 stato messo in condizione di conoscerne il contenuto a causa di irregolarità notificatorie che ne avrebbero determinato la nullità. Precisava che nonostante le richieste di chiarimenti in merito agli importi indicati nei due ricorsi per ingiunzione, non venivano fornite spiegazioni dall'Amministratore mentre nel consuntivo 2019/2020 gli veniva attribuita una morosità di euro 24.434.75 alla quale veniva aggiunta l'ulteriore somma di euro 26.524,78 a titolo di conguagli per anni precedenti per un totale di euro 48.675,91.
Affermava che tale voce era frutto solo di duplicazione di crediti inesistenti e non giustificati in quanto parte delle somme imputate erano state corrisposte dall'inquilino e la restante somma dal comproprietario Ha chiesto, pertanto, l'invalidità della CP_2 delibera nella parte in cui sono sati approvati e ripartiti i consuntivi di spesa riferiti alla predetta gestione.
Si è costituito il contestando ed impugnando quanto Controparte_3 dedotto e richiesto dall'attore. Ha premesso e chiarito (i) che entrambe le opposizioni ai due decreti ingiuntivi (n. 11999/14 e n. 12429/19) promosse dall'attore erano state rigettate in primo grado e che erano pendenti due giudizi di appello promossi dallo stesso attore (ii) che pendeva innanzi alla IV Sezione immobiliare del Tribunale la procedura esecutiva R.G.E. n. 1737/15, avverso la quale l'attore aveva promosso opposizione agli atti esecutivi deducendo i medesimi profili di nullità della notifica e che l'opposizione era stata rigettata dal medesimo giudicante, (iii) che non vi era alcuna attinenza tra il credito indicato nei suddetti decreti opposti e quelli indicati nella delibera impugnata riguardando, i primi, oneri pregressi basati su delibere non impugnate, (iv) che la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità dei decreti era da considerare inammissibile in quanto coperta da giudicato e, in ogni caso, come già accertato dal giudice dell'esecuzione, la notifica dei due decreti era risultata del tutto regolare, (v) che i motivi dell'impugnazione proposta erano del tutto generici e, in ogni caso, infondati. Ha eccepito, inoltre, l'improcedibilità della domanda proposta per avere l'attore avviato pagina 3 di 8 una mediazione irregolare stante la mancata partecipazione al primo incontro della stessa parte istante. Ha eccepito, altresì, la carenza di legittimazione attiva del ad Parte_1 impugnare la delibera assembleare, avendo lo stesso perduto la disponibilità del bene immobile e la sua gestione a seguito dell'avvio della procedura esecutiva R.G.E. n. 1737/15 nella quale era stato nominato, in sua vece, un custode giudiziario.
Si costituiva in giudizio anche il signor il quale aderiva alle Controparte_2 prospettazioni attoree e chiedeva anch'esso che venisse annullata la delibera impugnata per duplicazione del credito indicato nei consuntivi approvati.
Disposto il rinnovo della mediazione e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni all'udienza del 8 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dal condominio Convenuto in merito alla carenza di legittimazione dell'attore a proporre l'impugnazione della delibera del
26.5.2022.
Parte convenuta ha sostenuto la tesi per cui, essendo stata avviata nei confronti dell'attore una procedura di esecuzione immobiliare (R.G.E. n. 1737/2015) ed essendo stato nominato un custode per la gestione del bene staggito, sia la partecipazione alle assemblee che la facoltà di impugnare le relative delibere spetterebbe a quest'ultimo e non all'attore. Parte convenuta ha dato, inoltre, atto - nel corso del giudizio - che con decreto di trasferimento del 3.7.2023 l'immobile era stato trasferito a terzi perdendo, pertanto, l'attore lo status di condomino.
Gli assunti non possono essere condivisi posto che, ai sensi dell'art. 1137 c.c., il diritto di impugnare le delibere condominiali spetta ai soli condomini, assenti, dissenzienti o astenuti finché questi rimangano titolari della proprietà solitaria ricompresa nello stabile condominiale. Per cui, fintanto che la proprietà dell'immobile assoggettato a espropriazione forzata continui a restare in capo al debitore esecutato, egli è l'unico legittimato ad impugnare le delibere. Invero, il debitore esecutato conserva la legittimazione tanto a partecipare alle assemblee quanto ad impugnare le relative deliberazioni e ciò fino a quando non sia stato emesso il decreto di trasferimento, essendo detta legittimazione collegata allo status di condomino, ossia alla titolarità del diritto dominicale sull'immobile medesimo. Viceversa, il custode non è titolare di un'autonoma posizione di diritto, ma opera quale ausiliario del giudice, con l'incarico di provvedere alla conservazione e all'amministrazione dei beni pignorati previa autorizzazione del G.E. Ne discende che il debitore esecutato, malgrado pagina 4 di 8 l'incardinamento dell'esecuzione immobiliare in suo danno, rimane pur sempre proprietario esclusivo dell'immobile fino all'emissione del decreto di trasferimento e fino a tale data, oltre a gravare sullo stesso gli oneri reali e personali, è l'unico soggetto legittimato a proporre le impugnazioni delle delibere (cfr. Cass. n. 12877/2016).
Nella specie, al momento della notifica della citazione (23.6.2022), l'attore, sebbene debitore esecutato, era ancora proprietario e ciò lo legittimava all'impugnazione del deliberato, a nulla rilevando che in corso di causa il bene stesso sia stato trasferito a terzi, non operando, in ipotesi, alcun fenomeno sostitutivo e/o interruttivo del procedimento.
Del pari, va rigettata l'ulteriore eccezione di improcedibilità reiterata dal CP_1 convenuto anche in sede di comparsa conclusionale per mancato esperimento di un valido procedimento di mediazione ante causam (mancata partecipazione della parte istante). Si precisa al riguardo che la questione era stata già esaminata e decisa con ordinanza resa da questo Giudice in data 3.3.2023 con la quale veniva disposto il rinnovo del procedimento di mediazione mentre, in ordine al successivo procedimento di mediazione, l'eccezione sollevata dal in merito alla validità della procura CP_1 speciale conferita dall'attore e richiamata nel verbale di mediazione, è stata superata a seguito del deposito nel fascicolo telematico di detta procura speciale e a seguito del provvedimento reso all'udienza del 26.10.2023 e che si richiama anche in questa sede. Ciò nondimeno, l'impugnazione proposta è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
L'attore ha impugnato la delibera del 26.5.2022 con la quale l'assemblea ha approvato il consuntivo 2019/2020 ed il consuntivo 2020/2021 con i relativi stati di ripartizione sostenendo, nella sintesi, che gli sarebbe stato addebitato un importo pari ad euro
48.971,06 quale “conguaglio esercizi precedenti” che a suo dire sarebbe stato già oggetto di precedenti ingiunzioni determinando una duplicazione di titoli. Ha, inoltre, sostenuto di aver in buona parte corrisposto gli importi imputati sotto tale voce.
Il , a sua volta, si è difeso sostenendo che i pagamenti richiamati dall'attore, CP_1 nonché i crediti ingiunti, si riferivano a precedenti e diversi oneri di gestione e non avevano in alcun modo attinenza ai crediti indicati nei consuntivi approvati. Ha anche precisato che le ingiunzioni di pagamento richiamate dall'attore si basavano su altre delibere mai impugnate riguardanti pregressi anni di gestione non oggetto della delibera approvata.
Ora, ai sensi dell'art. 2697 c.c. "chi intende far valere un diritto in sede giudiziale deve dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento." Allo stesso modo, "chi solleva l'inefficacia di tali fatti o eccepisce che il diritto è mutato o estinto deve dimostrare i fatti su cui poggia tale eccezione". pagina 5 di 8 Tali principi di ordine generale presiedono anche le impugnazioni delle delibere assembleari proposte ai sensi dell'art. 1137 c.c. per cui il condomino che impugna la delibera assembleare ritenuta illegittima, deve assolvere all'onere della prova previsto dall'art. 2967 c.c., ovvero, deve dimostrare che la delibera sia contraria a legge o regolamento non essendo sufficiente la semplice deduzione della circostanza lamentata.
Non solo, il condomino impugnante dovrà anche dimostrare l'ulteriore circostanza rappresentata dal danno economico subito per effetto della delibera assembleare presa non in conformità della legge, danno economico riverberatosi nel proprio patrimonio che deve essere oggetto anche di espressa quantificazione. Nel caso in cui, come nella specie, la domanda proposta dal ai sensi dell'articolo 1137 c.c. è volta a CP_1 censurare l'erroneità relativa alla ripartizione delle spese, il deve allegare e CP_1 dimostrare innanzi tutto di avervi interesse (interesse che presuppone la sussistenza di un suo apprezzabile personale pregiudizio derivante dalla deliberazione impugnata) e dovrà, altresì, ai sensi dell'art. 2967 c.c. dare dimostrazione (anche mediante idonea produzione documentale) del vizio che abbia determinato un'erronea ripartizione della spesa a suo carico (c.d. fatti posti alla base della domanda). Ciò è in stretta correlazione con il principio dispositivo previsto dall'art. 115 c.p.c. che impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.
Ebbene, nella specie, parte attrice pur avendo dedotto, seppur in termini alquanto generici, una erronea ripartizione delle spese poste a suo carico con la delibera che ha approvato i consuntivi e lo stato di riparto gestione 2019/2020 e gestione 2020/2021, ha mancato di produrre i consuntivi approvati ed i correlati documenti di ripartizione non consentendo, in nessun modo, non solo di provare quanto da essa affermato ma anche di permettere all'odierno giudicante di effettuare il vaglio di legittimità e di esaminare la fondatezza o meno delle domande proposte.
Né a supplire a tale carenza probatoria poteva ovviarsi mediante le istanze istruttorie avanzate da parte attrice (c.t.u. e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) non rientrando i mezzi proposti nella disponibilità delle parti ed essendo, il primo (c.t.u.) non un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti al processo (e quindi costituisce un mezzo di controllo dei fatti costituenti la prova, che deve essere fornita dalla parte a sostegno della propria posizione giuridica) mentre il secondo (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) è rimesso al potere discrezionale del giudice e richiede, quale requisito di ammissibilità, che la prova del fatto che si intende dimostrare non è acquisibile aliunde, non potendo avere l'iniziativa finalità meramente esplorative o sostitutive dell'onere probatorio posto a carico della parte (nella specie, parte attrice non ha minimamente allegato di aver chiesto e non ottenuto i documenti indicati). pagina 6 di 8 Inoltre, in merito agli asseriti pagamenti indicati da parte attrice, oltre ad essere stati già oggetto di esame in altri giudizi, come correttamente eccepito da parte convenuta, la mancata allegazione della documentazione contabile riferita ai consuntivi approvati non ha in alcun modo consentito di effettuare alcun tipo di raffronto e valutare l'ipotetica duplicazione delle poste passive lamentate dall'attore. Pertanto, in mancanza di deduzione e prova sul motivo di impugnazione (erroneità della ripartizione effettuata con la delibera impugnata per duplicazione del credito), la domanda va interamente rigettata.
Gli antefatti di causa consentono al giudicante di ritenere fondata la domanda ex art. 96
c.p.c. avanzata dal convenuto all'esito del contegno processuale assunto CP_1 dall'attore. L'art. 96, co.3, c.p.c. prevede il potere-dovere del giudice di statuire anche sulla responsabilità per i danni subiti dalla parte vittoriosa per essere stata ingiustamente evocata o costretta in giudizio, laddove si ravvisi nella condotta della parte soccombente anche la violazione di quel grado minimo di diligenza che consentirebbe di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (cfr. Cass. S.U. del
20/4/2018 n. 9912 e conf. Cass. S.U. del 11/12/2007 n. 25831 e Cass. 18/1/ 2010 n.
654).
Nel caso di specie la domanda è stata proposta con motivazioni generiche ed inconsistenti, senza idonea allegazione documentale, con esposizione di circostanze già oggetto di altre pronunce e del tutto avulse dal contesto di causa;
ciò, con il chiaro intento di procrastinare la decisione della presente controversia ed intralciare l'operato del al recupero delle morosità. Tale comportamento porta a Controparte_4 considerare integrata l'ipotesi di impiego pretestuoso e strumentale del diritto di azione, secondo quanto prospettato dalla parte convenuta, ex se causativo di danno non patrimoniale, consistente nell'aver subito un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, alla stessa stregua del danno oggettivo per la durata irragionevole del processo contemplato dalla legge 24.3.2001 n. 89 (c.d. legge Pinto). Sul punto si è espressa la Suprema Corte che, alla luce dei principi giurisprudenziali largamente consolidati (ex plurimis, Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 32001 del
28/10/2022) ritiene costituire indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – “la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (Cassazione civile,
Sezioni Unite, Sentenza n. 28448 del 12/10/2023). pagina 7 di 8 In conclusione, considerando la natura della causa e le spese processuali liquidabili, la somma prevista dall'art. 96, co. 3, c.p.c. viene determinata equitativamente nell'importo di euro 1.500,00 all'attualità oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e considerata l'adesione alla domanda attorea da parte del convenuto quest'ultimo va condannato in solido alla Controparte_2 refusione delle spese di lite in favore del convenuto nella misura liquidata CP_1 in dispositivo ex D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna e in solido, alla rifusione, in favore Parte_1 Controparte_2 del , MA, delle spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e accessori di legge;
- condanna l'attore all'ulteriore pagamento, in favore del Parte_1
, ai sensi dell'art. Controparte_5
96, co. 3, c.p.c. della somma, di euro 1.500,00, oltre interessi dalla presente decisione e fino al saldo.
Così deciso in MA il 5 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Grazia Berti
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